Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alessandro Ansaldi e Giuseppe Spadaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spadaro in Catania, via Venti Settembre 66;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Determina Dirigenziale del Comune di Catania – URB. - E.Q. Procedure Propedeutiche Demolizione Controllo Amministrativo SCA Controlli a Campione Procedure Semplificate Num. A07/URB/178 del 4 ottobre 2024 (notificata, a mezzo raccomandata a/r, il 31 ottobre 2024), avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere abusive ivi descritte e messa in pristino dello stato dei luoghi;
- del Provvedimento di Diniego della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) della Regione Siciliana prot. 20210016163/n. 060.100 del 1 settembre 2021 (non comunicato e/o notificato), con cui è stata denegata la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167, commi 5 e 181, comma 1-quater, D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), presentata dal ricorrente per la “ Regolarizzazione di tettoia già realizzata in Catania, -OMISSIS- ”, per omessa produzione della documentazione asseritamente richiesta;
- di ogni altro atto anche presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
per l’annullamento
- della Determina Dirigenziale del Comune di Catania – URB. - E.Q. Procedure Propedeutiche Demolizione Controllo Amministrativo SCA Controlli a Campione Procedure Semplificate Num. A07/URB/186 del 25 ottobre 2024 (notificata, a mezzo raccomandata a/r, il 4 aprile 2025). avente ad oggetto l’ingiunzione alla demolizione delle opere realizzate in virtù di titoli edilizi resi privi di efficacia nonché al ripristino dello stato dei luoghi e del Provvedimento di Diniego prot. 20210016163/n. 060.100 emesso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania il 1 settembre 2021, già impugnato con il ric. n. 13/2025 R.G. - TAR Sicilia sez. Catania;
- (se e per quanto occorra) di ogni altro atto anche presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
c) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti :
per l’annullamento
- della nota del Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio Urb@met prot. n. 252546 del 29 maggio 2025 (notificata, a mezzo raccomandata a/r, il 4 giugno 2025) avente ad oggetto: Inammissibilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) n. 1014/25 CILA – Prot. n. 148779 del 27/03/2025 – Intervento di regolarizzazione di opere già realizzate, relative alla realizzazione di tettoia in area esterna sita a Catania, -OMISSIS-;
- della Determina Dirigenziale del Comune di Catania – URB. - E.Q. Procedure Propedeutiche Demolizione Controllo Amministrativo SCA Controlli a Campione Procedure Semplificate Num. A07/URB/152 del 13 giugno 2025 (notificata, a mezzo raccomandata a/r, il 24 giugno 2025) avente ad oggetto: Rettifica della determina dirigenziale n. A07/urb/186 del 26/10/2024. Ingiunzione di demolizione di opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi. Abuso edilizio: collocazione di tettoia in Catania, c-OMISSIS-, su area corte, in assenza di titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 380/01;
- (se e per quanto occorra) di ogni altro atto anche presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NA LE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato:
a) la Determina Dirigenziale del Comune di Catania, meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere abusive ivi descritte e messa in pristino dello stato dei luoghi;
b) il Provvedimento di Diniego della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) della Regione Siciliana meglio indicato in epigrafe (non comunicato e/o notificato), con cui è stata denegata la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167, commi 5 e 181, comma 1-quater, D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), presentata dal ricorrente per la “ Regolarizzazione di tettoia già realizzata in Catania, -OMISSIS- ”, per omessa produzione della documentazione asseritamente richiesta.
Parte deducente ha rappresentato, in punto di fatto, quanto segue.
Con istanza prot. n. 175272 del 3 maggio 2021 (pratica 2024/21CILA), il ricorrente ha presentato al Comune di Catania la CILA in sanatoria per regolarizzazione della tettoia realizzata nel proprio terreno, sito in Catania, -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS- orto irrig. di classe 2, are 5.62.
Nella stessa data, il ricorrente ha domandato alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica dell’opera ai sensi degli artt. 167, commi 5 e 181, comma 1-quater, D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii..
Con Determina Dirigenziale n. A07/URB/178 del 4 ottobre 2024, notificata il 31 ottobre 2024, il Comune di Catania ha ingiunto la demolizione della tettoia oggetto della CILA in sanatoria, per le seguenti ragioni individuate a seguito dell’istruttoria: “manca il titolo di proprietà e non si comprende il cortile di quale immobile sia pertinenza, inoltre in data 01/09/2021 prot. 20210016163/n. 060.100 è stato emesso provvedimento di Diniego da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA.; pertanto la pratica è nulla per carenza di documentazione essenziale … Le risultanze della istruttoria della CILA restituiscono, pertanto, la carenza di legittimità urbanistica delle opere di che trattasi, benché di modesta entità, nonché i presupposti per porre in essere le azioni repressive di legge, a cura di questo Ufficio Antiabusivismo, tese al ripristino dello stato dei luoghi ”.
In seguito ad accesso agli atti, il ricorrente ha appreso che l’accertamento di compatibilità paesaggistica era stato denegato dalla Soprintendenza per difetto di integrazione documentale, la cui richiesta egli afferma di non aver mai ricevuto, sicché, in data 26 novembre 2024, l’esponente ha ripresentato alla Soprintendenza la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, corredata dalla documentazione richiesta.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2000, n. 380 s.m.i. (T.U. Edilizia) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 s.m.i. - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: errore di fatto e/o travisamento; carenza dei presupposti.
L’ordine di demolizione sarebbe illegittimo poiché la realizzazione della tettoia in oggetto, struttura precaria facilmente rimovibile, non richiederebbe alcun titolo edilizio, dovendo trovare applicazione al caso di specie l’art. 20 della L.R. n. 4/2003.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2000, n. 380 s.m.i. (T.U. Edilizia) e dell’art. 20 Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 3 Legge Regione Sicilia n. 7/2019); motivazione meramente apparente - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: errore di fatto e/o travisamento; difetto di motivazione; irragionevolezza.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di adeguata motivazione, atteso che il Comune non avrebbe esplicitato le ragioni per cui la tettoia sarebbe assoggettata al regime del permesso di costruire e, di conseguenza, alla sanzione demolitoria. L’opera, secondo la prospettazione del ricorrente, necessiterebbe solo della preventiva comunicazione di inizio lavori, la cui omissione determina soltanto l’applicazione della sanzione pecuniaria.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 3 Legge Regione Sicilia n. 7/2019): motivazione meramente apparente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 25 Legge Regione Sicilia n. 7/2019) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: difetto di istruttoria; difetto di motivazione; irragionevolezza.
Le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sarebbero erronee per le seguenti ragioni: dalla documentazione allegata alla CILA sarebbe evincibile il titolo di proprietà; la qualificazione dell’area come “ orto irriguo di classe 2 are 5.62 ” evidenzierebbe l’impossibilità della stessa di costituire pertinenza di altro immobile; inoltre, quand’anche vi fossero state lacune documentali, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere integrazioni documentali all’istante.
L’ordine di demolizione, infine, mutuerebbe i propri vizi da quelli del provvedimento di diniego della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, illegittimo poiché adottato in violazione delle norme di partecipazione al procedimento.
2. In data 7 gennaio 2025, si è costituito in giudizio, con atto formale, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
3. In data 7 gennaio 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Catania per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza del 30 gennaio 2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 giugno 2025, il ricorrente ha domandato l’annullamento della determina Dirigenziale n. A07/URB/186 del 25 ottobre 2024, notificata il 4 aprile 2025, con cui il Comune di Catania ha ingiunto al ricorrente la demolizione della tettoia di cui alla CILA n. 2024/2021, reiterando le stesse motivazioni già poste a fondamento dell’ordine di demolizione impugnato con il ricorso introduttivo. Avverso tale atto, il ricorrente ha dedotto profili di illegittimità analoghi a quelli fatti valere con il ricorso introduttivo
Ha esposto, altresì, che, in seguito alla nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica del 26 novembre 2024, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica della tettoia il 25 marzo 2025. Il ricorrente, quindi, il giorno successivo al detto rilascio, ha presentato al Comune una nuova CILA in sanatoria per la regolarizzazione della tettoia.
6. In data 17 giugno 2025, il Comune di Catania ha depositato memoria, deducendo l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
7. Con secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2025, il ricorrente ha domandato l’annullamento:
a) della nota del Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio Urbamet prot. n. 252546 del 29 maggio 2025, avente ad oggetto: “ Inammissibilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) n. 1014/25 CILA – Prot. n. 148779 del 27/03/2025 – Intervento di regolarizzazione di opere già realizzate, relative alla realizzazione di tettoia in area esterna sita a Catania, -OMISSIS- ”,
b) nonché della Determina Dirigenziale n. A07/URB/152 del 13 giugno 2025, con cui il Comune di Catania ha rettificato le precedenti determine dirigenziali n.ri A07/URB/178 del 4 ottobre 2024 e A07/URB/186 del 25 ottobre, ingiungendo al solo sig. -OMISSIS- la demolizione della tettoia.
Con l’atto sub a), il Comune ha evidenziato le seguenti criticità che determinano la “inammissibilità” della nuova CILA: a) mancanza del titolo legittimante la proprietà; b) mancato assolvimento degli oneri amministrativi specifici; c) mancanza del nulla osta del Genio civile; 4) carenze negli elaborati grafici. Precisa, inoltre, il detto provvedimento che l’eventuale formazione del silenzio assenso non può produrre effetti in quanto l’istanza è carente di documentazione essenziale, disponendosi “ la revoca di ogni eventuale effetto tacito ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 ”.
Con l’atto sul b), il Comune ha reiterato l’ordine demolitorio, espungendo i destinatari non proprietari dell’area come indicato nella sentenza di questo T.A.R. Catania n. 348 del 2025.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 s.m.i. - Violazione dell’art. 97 Cost. e, in particolare, del principio di buon andamento - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: difetto di istruttoria .
La nota comunale di inammissibilità della CILA sarebbe illegittima poiché fondata su carenze documentali (mancanza del titolo di proprietà; nulla-osta Genio Civile; elaborati progettuali asseritamente carenti, oneri amministrativi specifici) che il Comune avrebbe dovuto consentire di integrare mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990 s.m.i..
La nota di inammissibilità della CILA sarebbe, inoltre, illegittima poiché emessa oltre il termine di cui all’art. 19 comma 6-bis legge n. 241/1990 s.m.i..
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. (T.U. Edilizia) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 s.m.i. - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: errore di fatto e/o travisamento; carenza dei presupposti.
La determina con cui il Comune ha ingiunto la demolizione della tettoia sarebbe illegittima poiché l’opera avrebbe caratteristiche di precarietà e facile amovibilità e, pertanto, non richiederebbe alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. (T.U. Edilizia) e dell’art. 20 Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 3 Legge Regione Sicilia n. 7/2019); motivazione meramente apparente - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: errore di fatto e/o travisamento; difetto di motivazione; irragionevolezza.
L’ordine di demolizione sarebbe, altresì, illegittimo per difetto di motivazione in quanto il Comune non avrebbe esplicitato le ragioni per cui la tettoia sarebbe assoggettata al regime del permesso di costruire e, di conseguenza, alla sanzione demolitoria ex art. 31 D.P.R. 380/2001. In tesi del ricorrente, l’opera necessiterebbe solo della preventiva comunicazione di inizio lavori, la cui omissione determinerebbe soltanto l’applicazione della sanzione pecuniaria.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 3 Legge Regione Sicilia n. 7/2019): motivazione meramente apparente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 241/1990 s.m.i. (art. 25 Legge Regione Sicilia n. 7/2019) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare: difetto di istruttoria; errore di fatto e/o travisamento; difetto di motivazione; irragionevolezza - Violazione del principio del c.d. ne bis in idem - Violazione del principio di proporzionalità .
Le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non corrisponderebbero all’effettiva situazione giuridico - fattuale esistente, atteso che la Soprintendenza ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica della tettoria. Il provvedimento, quindi, sarebbe illegittimo nella parte in cui si fonda sul diniego della Soprintendenza, la quale ha invece successivamente emesso il parere favorevole.
Le motivazioni del provvedimento sarebbero, inoltre, erronee per le seguenti ragioni: dalla documentazione allegata alla CILA sarebbe evincibile il titolo di proprietà; la qualificazione dell’area come “orto irriguo di classe 2 are 5.62” evidenzierebbe l’impossibilità della stessa di costituire pertinenza di altro immobile; infine, quand’anche vi fossero state lacune documentali, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere integrazioni documentali all’istante.
8. Il Comune resistente ha depositato memoria per opporsi all’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti; in particolare:
- i primi due motivi di diritto, con cui si impugna la nota con cui l’amministrazione comunale ha dichiarato inammissibile la CILA in sanatoria, sarebbero inammissibili in quanto l’atto in questione non avrebbe natura provvedimentale;
- infondata sarebbe l’impugnativa della determina dirigenziale n. A07/URB/152, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione dell’opera in questione perché sprovvista di titolo edilizio;
- non sussisterebbero i presupposti della legge regionale n. 4 del 2003, non avendo l’opera in questione il carattere della precarietà non solo per le dimensioni, ma anche perché edificata per soddisfare esigenze non temporanee.
9. Il ricorrente ha prodotto memoria e memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a. e il Comune resistente memoria di replica.
10. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti e parzialmente del secondo ricorso per motivi aggiunti limitatamente all’ordinanza di demolizione, in quanto atto meramente confermativo della precedente ordinanza già impugnata con il ricorso introduttivo; dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso introduttivo va accolto per la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta la carenza di motivazione del provvedimento e la mancata attivazione del soccorso procedimentale per carenze procedurali.
11.1. Invero, il provvedimento impugnato di ingiunzione a demolire si fonda sui seguenti motivi: a) mancanza del titolo di proprietà; b) non si comprende il cortile di quale immobile sia pertinenza; c) diniego della Soprintendenza ai BB.CC.AA.. Su tali basi, il Comune ha concluso per la demolizione posto che “ la pratica è nulla per carenza di documentazione essenziale ” e che “ Le risultanze della istruttoria della CILA restituiscono … la carenza di legittimità urbanistica delle opere di che trattasi, benché di modesta entità, nonché i presupposti per porre in essere le azioni repressive di legge …”.
11.2. Quanto al diniego della Soprintendenza, esso si fonda su carenze documentali che la Soprintendenza dichiara nell’atto di diniego - indirizzato al tecnico incaricato dalla parte ricorrente - di avere richiesto in data 17.05.2021 e in data 8.7.2021. Tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente di avere ricevuto l’atto di diniego (del 2021) e le richieste di integrazione documentale indicate nell’atto, la Soprintendenza, costituita, nulla ha controdedotto, sicché l’impugnativa in questione deve ritenersi ricevibile e, nel merito, fondata per mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Ciò in ossequio ai principi generali secondo cui l'Amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo abilitativo, in quanto grava sull'Amministrazione l'onere di facilitare lo svolgimento dell'attività amministrativa in favore del privato, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 30.07.2020, n. 1470). Conseguentemente, con particolare riferimento alla carenza documentale, per principio generale, la relativa incompletezza avrebbe dovuto costringere la Pubblica amministrazione a richiedere chiarimenti e integrazioni (Cons. Stato Sez. II, 07.09.2020, n. 5392); ma di ciò, a fronte di specifica contestazione di parte ricorrente, la Soprintendenza non ha fornito prova.
11.3. Quanto all’ordine demolitorio del Comune, esso è illegittimo per illegittimità derivata laddove si fonda sul diniego della Soprintendenza, oltre che per mancata attivazione del soccorso istruttorio e per difetto di motivazione.
11.4. In merito alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, recente giurisprudenza (Cons. St., sez. II, sentenze n.1651/2025 del 25/02/2025; 7656/24 del 19/9/2024 e n. 7121/24 del 13/8/2024), ha affermato che esso, previsto dall'art. 6 l. n. 241/1990, per pacifico principio giurisprudenziale ( ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 30/8/2023, n. 8083), costituisce un istituto generale del procedimento amministrativo e ha la sua massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo.
In particolare, è stato osservato che “ L'istituto in questione è ispirato al principio secondo il quale l'autorità amministrativa deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, onde pervenire alla soddisfazione della comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, nel rispetto dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, consentendosi all'istante di rimediare, anche nella fase partecipativa successiva al preavviso di rigetto, ad omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa.
Laddove non emerga alcuna esigenza di parità di opportunità (ad esempio nell'ambito di una procedura comparativa) o necessità di accelerazione della procedura, il soccorso istruttorio, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, può essere utilmente invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa.
9.2. Nel caso in questione, non emergono dagli atti del fascicolo (e nemmeno dalle difese delle parti) profili di necessità di accelerazione, tanto meno di tutela della par condicio con altri ipotetici soggetti tali da giustificare l'esclusione dell'applicazione dell'istituto alla fattispecie in questione.
E d’altra parte, i profili a base dell’atto impugnato appaiono astrattamente suscettibili di superamento mediante il coinvolgimento procedurale nei confronti dell'interessato che avrebbe potuto produrre documentazione atta a dimostrare la conformità dell’intervento .”.
11.5. Va, inoltre, osservato che, come dedotto dalla parte ricorrente, il Comune, con il provvedimento impugnato, non ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni per le quali nel caso in questione sia necessario il permesso di costruire piuttosto che la CILA, né le difese del Comune, tese a dimostrare che la tettoia in questione non sia realizzabile tramite CILA, possono sostituire il contenuto dei provvedimenti amministrativi (che sul punto, si ribadisce, nulla hanno detto), di cui finiscono per fornire una inammissibile motivazione postuma.
11.6. Conclusivamente, il ricorso introduttivo è fondato e per l’effetto:
a) va annullato il presupposto provvedimento di diniego della Soprintendenza per mancata attivazione del soccorso istruttorio;
b) va annullato l’ordine demolitorio del Comune per illegittimità derivata, per mancata attivazione del soccorso istruttorio e per carenza di motivazione del provvedimento impugnato (non integrabile con gli atti processuali del Comune), con assorbimento degli ulteriori motivi.
12. Come preavvisato in pubblica udienza, il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse, venendo in questione un atto meramente confermativo di quello già impugnato con il ricorso introduttivo.
13. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è, in parte, inammissibile laddove impugna l’ordinanza di demolizione che costituisce atto meramente confermativo per il ricorrente rispetto a quello impugnato con il ricorso introduttivo, limitandosi solo a rettificare i destinatari dell’atto (diversi dal ricorrente) e, per il resto, fondato.
13.1. In particolare, è fondato laddove impugna l’atto di inammissibilità della seconda CILA per mancata attivazione del soccorso istruttorio a fronte di carenze meramente documentali rilevate dal Comune, con necessario assorbimento degli ulteriori motivi.
Quanto alla necessità di attivare il soccorso istruttorio sul procedimento di controllo della CILA si è già detto sub § 11.4., a cui si rinvia.
13.2. Va invece rigettato il motivo con cui parte ricorrente contesta la ammissibilità del controllo dell’amministrazione sulla CILA oltre i 30 giorni, assumendone il consolidamento degli effetti.
Infatti, osserva il Collegio che - a prescindere dal dibattito giurisprudenziale esistente in subiecta materia in ordine all’applicazione alla CILA dei limiti di tempo e di motivazione declinati dall’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle “condizioni” di cui all’art. 21-nonies della medesima normativa per la SCIA e la DIA, di cui, secondo parte della giurisprudenza, la CILA condivide “ l’intima natura giuridica ” (da ultimo Cons. St. sez. II, 25 febbraio 2025 n.1651; Cons. St. sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110) -, la giurisprudenza maggioritaria, in ogni caso, non dubita della circostanza che la CILA non sfugga ai poteri repressivi e sanzionatori del Comune (in tal senso v. già il parere n. 1784/2016 del Consiglio di Stato, Commissione speciale), nell’ambito del proprio potere di vigilanza previsto in via generale dall’art. 27 d.p.r. n. 380/2001 (Cons. St., sez. VI, 17 giugno 2025, n. 5270).
Nel caso in questione, peraltro, mancava la completezza documentale necessaria per la stessa “ammissibilità” della CILA e, comunque, con l’atto impugnato, l’amministrazione è intervenuta, ove occorra, anche in autotutela.
14. In definitiva:
a ) il ricorso introduttivo va accolto nei sensi di cui in parte motiva (limitatamente al motivo di difetto di motivazione e di mancata attivazione del soccorso istruttorio), con conseguente annullamento della determina di ingiunzione di demolizione delle opere abusive Num. A07/URB/178 del 4 ottobre 2024 e del presupposto Provvedimento di Diniego della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) della Regione Siciliana prot. 20210016163/n. 060.100 del 1 settembre 2021;
b ) il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per aver impugnato un atto meramente confermativo dell’ordine demolitorio gravato con il ricorso introduttivo;
c ) il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile (laddove impugna l’ordine demolitorio, meramente confermativo per il ricorrente di quello impugnato con il ricorso introduttivo) e, per il resto (laddove impugna l’atto di inammissibilità della CILA), fondato nei sensi e limiti indicati in parte motiva (mancata attivazione del soccorso istruttorio); per l’effetto, va annullato l’atto di inammissibilità della CILA impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, salvi i successivi atti dell’amministrazione da adottare in conformità alla presente decisione, con attivazione del soccorso istruttorio e con congrua motivazione.
15. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa e del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a ) accoglie il ricorso introduttivo nei sensi di cui in parte motiva, con conseguente annullamento della determina di ingiunzione di demolizione delle opere abusive Num. A07/URB/178 del 4 ottobre 2024 e del presupposto Provvedimento di Diniego della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania - Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) della Regione Siciliana prot. 20210016163/n. 060.100 del 1 settembre 2021;
b ) dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
c ) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
c1 ) dichiara inammissibile l’impugnativa dell’ordine demolitorio Num. A07/URB/152 del 13 giugno 2025;
c2 ) accoglie l’impugnativa della nota di inammissibilità della CILA prot. n. 252546 del 29 maggio 2025 nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, lo annulla, salvi i successivi atti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA NE, Presidente
NA LE TI, Consigliere, Estensore
Paola NA Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE TI | NE NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.