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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO e elettivamente domiciliati in CORSO
BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi da sostituirsi con note scritte, sia dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni seguenti:
1-Affidare ad entrambi i genitori C.F. Pt_2 CP_1 [...]
nato ad [...] il [...] con collocazione abitativa C.F._3
prevalente e con residenza presso la madre e facoltà del padre di vedere il figlio a piacimento con congruo preavviso alla madre e pagina 1 di 6 compatibilmente con gli impegni del minore scolastici e sportivi
Il padre avrà comunque diritto di stare con il minore:
- Un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla madre per le ore 21.00
- Le vacanze scolastiche del minore saranno divise in modo paritario dalle parti previo accordo.
- 20 giorni nel periodo estivo da concordarsi con la madre della minore entro il 31 Maggio di ogni anno.
2- Porre a carico del sig. assegno di Parte_2
mantenimento per il figlio minore per la somma totale di €. 200,00.=
mensili da pagarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese.
Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
3 - Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per il figlio così precisate: CP_1
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o pagina 2 di 6 privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e)
corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo,
pagina 3 di 6 stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g)
spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa.
3 - Disporre che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
4 – Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
. Pt_1
5 – Le spese legali del presente ricorso saranno compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 8 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale pagina 4 di 6 tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
C.F. nata a [...] – Marocco il Parte_1 CodiceFiscale_4
23.11.71
e
C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_5
il 16.05.60
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 02.10.1995 in Casablanca (Marocco) e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Nus al n.5 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NUS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/3/2025
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO e elettivamente domiciliati in CORSO
BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi da sostituirsi con note scritte, sia dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni seguenti:
1-Affidare ad entrambi i genitori C.F. Pt_2 CP_1 [...]
nato ad [...] il [...] con collocazione abitativa C.F._3
prevalente e con residenza presso la madre e facoltà del padre di vedere il figlio a piacimento con congruo preavviso alla madre e pagina 1 di 6 compatibilmente con gli impegni del minore scolastici e sportivi
Il padre avrà comunque diritto di stare con il minore:
- Un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla madre per le ore 21.00
- Le vacanze scolastiche del minore saranno divise in modo paritario dalle parti previo accordo.
- 20 giorni nel periodo estivo da concordarsi con la madre della minore entro il 31 Maggio di ogni anno.
2- Porre a carico del sig. assegno di Parte_2
mantenimento per il figlio minore per la somma totale di €. 200,00.=
mensili da pagarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese.
Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
3 - Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per il figlio così precisate: CP_1
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o pagina 2 di 6 privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e)
corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo,
pagina 3 di 6 stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g)
spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa.
3 - Disporre che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
4 – Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
. Pt_1
5 – Le spese legali del presente ricorso saranno compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 8 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale pagina 4 di 6 tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
C.F. nata a [...] – Marocco il Parte_1 CodiceFiscale_4
23.11.71
e
C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_5
il 16.05.60
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 02.10.1995 in Casablanca (Marocco) e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Nus al n.5 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NUS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/3/2025
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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