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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 823/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 novembre 2022
Da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Davide Baiocchi, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1
Appellante
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo
Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio CP_1 in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato Persona_1 ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 –
Venezia, PEC t Email_2 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro n. 298/2022, pubblicata il 15.06.2022 e non notificata.
In punto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni congiunte delle parti così come formulate con nota depositata in data 17 dicembre 2025:
“[…] dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.11.2022, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso, con cui il Giudice di prime ha rigettato la domanda del ricorrente, di nazionalità
senegalese, di corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare relativa al periodo dal 1°.12.2015
al 31.6.2020.
1 - Con il ricorso di I grado il sig. – premettendo di aver contratto matrimonio in Senegal con Pt_1
la sig.ra e di essere padre di cinque figli - esponeva di aver ottenuto nell'anno 2010 il Parte_2
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Riferiva, inoltre, di aver presentato all' in data 27.11.2020 la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione agli assegni per il nucleo CP_1
familiare con decorrenza 1°.12.2015, cui aveva fatto seguito il rigetto dell' dapprima della CP_1
domanda e poi del successivo ricorso amministrativo. Il ricorrente sostenendo la sussistenza di una violazione della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 11, co. 1 e 4 della direttiva
2003/109/CE, atteso il diverso trattamento riservato dalla legge interna ai cittadini italiani rispetto agli stranieri lungo soggiornanti, chiedeva di veder accertato il proprio diritto a percepire l'Assegno
per il Nucleo Familiare con la decorrenza richiesta e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, con conseguente condanna dell' a CP_1
corrispondere la somma di € 31.715,12, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo
Familiare arretrati.
2. Il Giudice di prime cure, pur aderendo alla tesi attorea incentrata sulla sussistenza di una disparità
di trattamento tra cittadini italiani e soggiornanti di lungo periodo, posto che solo per questi ultimi la disciplina interna richiedeva che i familiari fossero residenti in Italia, ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato il requisito reddituale. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare;
ha ribadito la necessità che l'onere probatorio sul punto gravasse sul ricorrente;
ha rilevato infine che la circostanza che, nelle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente, la moglie fosse indicata come familiare a carico non fornisse prova del reddito percepito.
3.1 Per la totale riforma della sentenza ha proposto appello il sig. in virtù di tre motivi, tra Pt_1
loro connessi, rilevando l'erroneità della sentenza di I grado in primis laddove non ha ritenuto idonea a fondare il diritto dell'istante la documentazione fiscale prodotta al fine di provare il requisito reddituale richiesto, in secondo luogo laddove ha effettuato una valutazione non corretta del requisito reddituale alla luce del principio della worldwide taxation e della circostanza che il sig. risulta Pt_1
avere moglie e figli a carico, infine laddove non ha applicato il principio di non contestazione, pur a fronte di “una limitata quanto fumosa contestazione” da parte dell' . CP_1
3.2 Nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha rilevato che l'ANF non spetta all'appellante per CP_1
la mancata prova sia della composizione del nucleo familiare, sia della vivenza a carico dell'appellante dei familiari non residenti in Italia, sia del reddito del nucleo familiare, non potendosi escludere a priori che nella famiglia del ricorrente non vi siano percettori di reddito da lavoro o vi siano altre diverse fonti di reddito. L' ha rilevato l'inapplicabilità nel caso di specie del principio CP_1
della “worldwide taxation”, che trova applicazione ai soli residenti in Italia, mentre i familiari di parte appellante pacificamente risiedono in Senegal ed ha rilevato altresì l'inapplicabilità del principio di non contestazione, trattandosi di elementi fattuali (gli eventuali redditi dei familiari del sig. Pt_1
non noti all' . CP_1
4. Dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, il procuratore del sig. ha dato atto che Pt_1
l' , a seguito di riesame della posizione, aveva liquidato ed erogato la provvidenza oggetto del CP_1 giudizio in appello. Le parti hanno pertanto chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'intervenuto accordo in sede amministrativa, con accoglimento della pretesa del sig. e totale Pt_1
compensazione delle spese, impone di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 18/12/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 novembre 2022
Da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Davide Baiocchi, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1
Appellante
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo
Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio CP_1 in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato Persona_1 ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 –
Venezia, PEC t Email_2 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro n. 298/2022, pubblicata il 15.06.2022 e non notificata.
In punto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni congiunte delle parti così come formulate con nota depositata in data 17 dicembre 2025:
“[…] dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.11.2022, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso, con cui il Giudice di prime ha rigettato la domanda del ricorrente, di nazionalità
senegalese, di corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare relativa al periodo dal 1°.12.2015
al 31.6.2020.
1 - Con il ricorso di I grado il sig. – premettendo di aver contratto matrimonio in Senegal con Pt_1
la sig.ra e di essere padre di cinque figli - esponeva di aver ottenuto nell'anno 2010 il Parte_2
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Riferiva, inoltre, di aver presentato all' in data 27.11.2020 la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione agli assegni per il nucleo CP_1
familiare con decorrenza 1°.12.2015, cui aveva fatto seguito il rigetto dell' dapprima della CP_1
domanda e poi del successivo ricorso amministrativo. Il ricorrente sostenendo la sussistenza di una violazione della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 11, co. 1 e 4 della direttiva
2003/109/CE, atteso il diverso trattamento riservato dalla legge interna ai cittadini italiani rispetto agli stranieri lungo soggiornanti, chiedeva di veder accertato il proprio diritto a percepire l'Assegno
per il Nucleo Familiare con la decorrenza richiesta e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, con conseguente condanna dell' a CP_1
corrispondere la somma di € 31.715,12, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo
Familiare arretrati.
2. Il Giudice di prime cure, pur aderendo alla tesi attorea incentrata sulla sussistenza di una disparità
di trattamento tra cittadini italiani e soggiornanti di lungo periodo, posto che solo per questi ultimi la disciplina interna richiedeva che i familiari fossero residenti in Italia, ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato il requisito reddituale. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare;
ha ribadito la necessità che l'onere probatorio sul punto gravasse sul ricorrente;
ha rilevato infine che la circostanza che, nelle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente, la moglie fosse indicata come familiare a carico non fornisse prova del reddito percepito.
3.1 Per la totale riforma della sentenza ha proposto appello il sig. in virtù di tre motivi, tra Pt_1
loro connessi, rilevando l'erroneità della sentenza di I grado in primis laddove non ha ritenuto idonea a fondare il diritto dell'istante la documentazione fiscale prodotta al fine di provare il requisito reddituale richiesto, in secondo luogo laddove ha effettuato una valutazione non corretta del requisito reddituale alla luce del principio della worldwide taxation e della circostanza che il sig. risulta Pt_1
avere moglie e figli a carico, infine laddove non ha applicato il principio di non contestazione, pur a fronte di “una limitata quanto fumosa contestazione” da parte dell' . CP_1
3.2 Nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha rilevato che l'ANF non spetta all'appellante per CP_1
la mancata prova sia della composizione del nucleo familiare, sia della vivenza a carico dell'appellante dei familiari non residenti in Italia, sia del reddito del nucleo familiare, non potendosi escludere a priori che nella famiglia del ricorrente non vi siano percettori di reddito da lavoro o vi siano altre diverse fonti di reddito. L' ha rilevato l'inapplicabilità nel caso di specie del principio CP_1
della “worldwide taxation”, che trova applicazione ai soli residenti in Italia, mentre i familiari di parte appellante pacificamente risiedono in Senegal ed ha rilevato altresì l'inapplicabilità del principio di non contestazione, trattandosi di elementi fattuali (gli eventuali redditi dei familiari del sig. Pt_1
non noti all' . CP_1
4. Dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, il procuratore del sig. ha dato atto che Pt_1
l' , a seguito di riesame della posizione, aveva liquidato ed erogato la provvidenza oggetto del CP_1 giudizio in appello. Le parti hanno pertanto chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'intervenuto accordo in sede amministrativa, con accoglimento della pretesa del sig. e totale Pt_1
compensazione delle spese, impone di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 18/12/2025.
La Presidente