TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1653
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria

    La Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e l'istruttoria adeguata, affermando che l'amministrazione ha effettuato una valutazione autonoma degli elementi emersi, considerando anche le difese del ricorrente. La condotta è stata ritenuta disvalore ai fini disciplinari nonostante il titolo obbligazionario non potesse essere incassato.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina di settore, eccesso di potere, difetto dei presupposti

    La Corte ha ritenuto la valutazione dell'amministrazione non manifestamente irragionevole o sproporzionata, in quanto basata su molteplici elementi emersi dall'istruttoria, inclusi anomali giroconti, segnalazioni di operazioni sospette e la situazione reddituale del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La Corte ha ritenuto la sanzione non manifestamente sproporzionata, dato che la condotta del ricorrente contrasta con i principi di moralità, rettitudine e correttezza dovuti a un militare, pregiudicando la relazione fiduciaria con l'Amministrazione. Si richiama la giurisprudenza secondo cui le sanzioni disciplinari in ambito militare non sono graduabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1653
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1653
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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