Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01814/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0020746 16-01-2025 emessa in data 16.01.2025 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, che ha disposto a carico del ricorrente la sanzione della “perdita del grado per rimozione all''esito di procedimento disciplinare” ai sensi degli artt. 861, co. 1, lett. d) e 867, co. 6, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, con cessazione immediata dal servizio permanente;
nonché di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente agisce per l’annullamento della determina, meglio indicata in epigrafe, con cui gli è stata irrogata la sanzione della “perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare”.
Il ricorrente espone che: - si è arruolato in ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri e ha avuto nelle schede valutative un giudizio complessivo finale di “superiore alla media”; - a seguito di contestazione degli addebiti con atto dell’8.06.2024 e del relativo procedimento disciplinare, nonostante le argomentazioni spese dai difensori nel corso del procedimento, veniva comminata al ricorrente la massima sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in quanto “Carabiniere Scelto all’epoca dei fatti (Carabiniere in ferma volontaria), in epoca antecedente e prossima all’aprile dell’anno 2020, in Bitonto (BA), in concorso con il proprio fratello, con l’artificio di utilizzare falsi documenti bancari, precedentemente procurati ed inerenti ad un titolo obbligazionario del valore di € 1.500.000.000,00 e cedola 4% con scadenza 15.1.2021, poneva in essere atti idonei ad indurre in errore gli istituti bancari coinvolti a pagare tale ingentissima somma di denaro mediante trasferimento e conseguente monetizzazione sul dossier titoli a lui intestato. Tale condotte, accertate in sede istruttoria, per le quali in sede penale veniva dichiarata, per i rispettivi capi di imputazione, l’improcedibilità per mancanza di querela da parte dell’avente diritto e il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il fatto disciplinarmente accertato è di rilevante gravità tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della sanzione irrogatagli per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione della disciplina di settore; eccesso di potere; difetto dei presupposti; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sanzione disciplinare irrogata in quanto l’applicazione della sanzione sarebbe motivata solo sulla base dei capi di imputazione formulati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e su di un’istruttoria deficitaria che non avrebbe preso in esame e valutato le allegazioni difensive e documentali proposte dal ricorrente in sede di procedimento. In particolare, non ci sarebbe alcun riferimento alla circostanza, richiamata nelle note depositate in corso di procedimento, che quando un bond MTN viene trasferito su un conto titoli “non comporta alcun pagamento o anticipazione di liquidità da parte della banca che semplicemente custodisce il bond senza alcun obbligo di anticipare denaro. […] Anzi, l’istituto bancario per il deposito di un bond applica (e guadagna) una commissione di custodia che varia dallo 0,1% allo 0,5% del valore del bond. Nello specifico la BNL applica una commissione dello 0,5%”, né l’amministrazione avrebbe argomentato sulla decisiva circostanza che non era configurabile il reato di “tentata truffa” per mancanza dei presupposti normativamente previsti.
L’amministrazione si sarebbe limitata a valutare esclusivamente il materiale probatorio delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bari, senza approfondire in merito alle doglianze mosse dalla difesa del ricorrente in sede di procedimento disciplinare e senza tenere in debita considerazione la condotta del ricorrente, nell'arco dell'intera carriera e sia prima che dopo il fatto contestato, in violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità della sanzione.
La sanzione irrogata sarebbe in ogni caso contraria al principio di proporzionalità, dal momento che il ricorrente non ha commesso (o tentato di commettere) alcun reato ma sarebbe lui stesso vittima di una tentata truffa.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato memoria e documentazione argomentando per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 968 del 2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 2978 del 2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documentazione insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione, che ha ritenuto di irrogare al ricorrente la sanzione della perdita del grado, è da ritenersi sufficientemente motivata e frutto di adeguata istruttoria, alla luce di tutti gli atti richiamati nel provvedimento (che vanno ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento) e dell’istruttoria complessivamente compiuta dall’amministrazione in contraddittorio con l’interessato, e non può ritenersi manifestamente irragionevole o sproporzionata (limite in cui si esercita il sindacato di legittimità di questo giudice amministrativo su provvedimenti, quali quello in questione, caratterizzati da ampia discrezionalità).
Diversamente da quanto dedotto, infatti, l’amministrazione non si è limitata a fondare acriticamente la sanzione impugnata sui capi di imputazioni formulati dalla procura di Bari ma ha effettuato una analisi e valutazione approfondita e autonoma di tutti gli elementi emersi in corso di istruttoria e di quanto rappresentato nelle difese del ricorrente e, anche se il titolo obbligazionario di cui il ricorrente ha chiesto il deposito sul proprio conto titoli non poteva essere incassato (atteso che il documento - ovvero i codici per procedere al trasferimento - non era in alcun modo riconducibile ad un messaggio MT542 come rilevato nella mail di IK TO acquisita in sede istruttoria), circostanza che è stata considerata e valutata dall’amministrazione; ciò non priva di disvalore ai fini disciplinari la condotta del ricorrente, come ritenuto dall’amministrazione con valutazione che non può ritenersi affetta da palese irragionevolezza, tenuto conto di tutti gli elementi valorizzati dalla stessa ed emergenti dagli atti del procedimento.
Non possono, invero, ritenersi manifestamente illogiche le conclusioni dell’ufficiale inquirente che, alla luce di molteplici elementi, tra cui anche gli anomali giroconti tra i fratelli, le diverse segnalazioni di operazioni sospette concernenti operazioni finanziarie, l’esame della situazione reddituale del ricorrente, ha ritenuto che la condotta del ricorrente non potesse essere semplicemente derubricata ad una “leggerezza” commessa per essersi fidato del fratello. Del resto, come rilevato in sede istruttoria, non si comprende perché, pur essendo un asserito "esperto del mercato azionario", il sig. -OMISSIS- di Bari abbia avuto bisogno di un conto titoli aperto dal fratello minore per il deposito del titolo obbligazionario in questione. Come rilevato nell’istruttoria, il ricorrente stesso il 21 aprile 2020 ha dapprima telefonato in banca e poi inoltrato una email dal proprio account per ottenere il deposito del titolo obbligazionario sul proprio conto titoli, prestandosi ad una operazione che non poteva essere giustificata solo dalla fiducia riposta nel fratello, stanti le evidenti anomalie dell’operazione in questione.
Né possono ritenersi manifestamente irragionevoli le valutazioni per cui l’amministrazione ha ritenuto non condivisibili le affermazioni secondo cui gli stessi fratelli -OMISSIS- sarebbero stati vittime di una truffa (tra l’altro, l’amministrazione ha rilevato che il titolo era riconducibile anche ad altri soggetti tutti pregiudicati per reati specifici, che non si comprende perché fino al 26 maggio 2020 -OMISSIS- -OMISSIS- non abbia fatto nulla e perché dai due fratelli non sia pervenuta alcuna comunicazione ufficiale alle Autorità).
Né la decisione dell’amministrazione, ad esito della complessiva istruttoria compiuta, di irrogare al ricorrente la sanzione della perdita del grado può ritenersi manifestamente sproporzionata, atteso che la condotta tenuta dal ricorrente, come ragionevolmente ritenuto dall’amministrazione, si pone in contrasto con quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, con ciò pregiudicando irrimediabilmente la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente (cfr. tra le altre Cons. di Stato, sent. n.2546 del 2021; Cons. di Stato, sent. n. 3281 del 2022). Si ricorda, invero, che, per condivisibile orientamento della giustizia amministrativa, “…le sanzioni disciplinari in ambito miliare non possono essere graduate né possono tenersi in considerazione elogi, encomi ed apprezzamenti ricevuti medio tempore dall'interessato con la conseguenza che, una volta accertata la violazione del giuramento ed il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza al Corpo militare, la continuazione del rapporto di impiego ne è inevitabilmente preclusa” (cfr. tra le altre Cons. Stato, sent. n. 5700 del 2018; n. 823 del 2018; n.1724 del 2023).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | SA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.