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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1142/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA DELLE FORZE ARMATE C.F._1
N. 260/9 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCHETTI PIETRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ESPOSITO ILENIA
( ) VIA LEGNANO 8 20121 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , Controparte_1 C.F._3
(C.F. e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE PREMUDA, 10 C.F._5
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
-In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2207/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
IV Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Pierluigi PERROTTI, a definizione del procedimento R.G. n. 41419/2021, pubblicata il 17/03/2025, notificata a cura della parte appellata il 19/03/2025, accogliere le domande di seguito trascritte:
-In via principale: condannare i sig.ri e Controparte_2 CP_1
al risarcimento, a favore dell'attrice, del danno pari alla quota di 11/18 del
[...]
valore locativo dell'intero immobile illegittimamente posseduto e/o detenuto dai convenuti (pari ad euro 915,00 mese), calcolato a far data dal 07.05.2014 e sino al rilascio effettivo, oltre alle spese condominiali corrisposte, ovvero nella misura da quantificarsi in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
-In subordine: condannare i sig.ri e Controparte_2 Controparte_1
al risarcimento, a favore dell'attrice, del danno pari alla quota di 11/18 del valore pagina 2 di 13 locativo dell'intero immobile illegittimamente posseduto e/o detenuto dai convenuti
(pari ad euro 915,00 mese), calcolato nel minor importo corrispondente al periodo intercorrente tra la data di messa in mora (07/05/2014) e la data di intervenuto scioglimento della comunione (27/08/2020), oltre alle spese condominiali corrisposte, pari ad euro 68.625,00, ovvero nella misura da quantificarsi in corso di giudizio o ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato degli interessi moratori dal dovuto al saldo.
-Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria e in via subordinata:
Si richiede l'ammissione di C.T.U. volta a quantificare il canone di locazione corrente di mercato della porzione d'immobile intestata all'attrice in forza della sentenza n. 5128/20 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG N. 71069/2015.
Nonché l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 24.02.21 ho richiesto alla sig.ra la sua Parte_1
disponibilità a concedere in locazione il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo
n. 23, come da doc. 13 che mi si rammostra e la stessa mi comunicò che l'immobile non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva accettare la richiesta?
Si indica a teste il sig. c/o Toscano S.p.a. con sede in Milano, Corso Tes_1
Magenta n. 5.
2. Vero che in data 23.03.18 la sig.ra richiedeva Parte_1
disponibilità ad affittare un appartamento in Milano per dei propri conoscenti affermando che il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo n. 23 non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva procedere ad affittare il proprio immobile come da doc. 13 che mi si rammostra? pagina 3 di 13 Si indica a teste la sig.ra residente in [...]
Ugolini n. 25.
3. Vero che in data 24.03.18 la sig.ra richiedeva Parte_1
disponibilità ad affittare un appartamento in Milano per dei propri conoscenti affermando che il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo n. 23 non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva procedere ad affittare il proprio immobile come da doc. 13 che mi si rammostra?
Si indica a teste la sig.ra residente in [...]. Testimone_3
Per Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata,
COSI' GIUDICARE in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc della domanda subordinata formulata dall'odierna appellante nell'atto di citazione in appello in quanto trattasi di domanda nuova non precedentemente formulata nel giudizio di primo grado in via principale e nel merito: per le motivazioni tutte esposte in narrativa, rigettare l'appello de quo e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, , e esponendo che: Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e erano i figli di e deceduti - Parte_1 Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 rispettivamente - il 12.11.2004 e il 12.3.2014; alla morte della madre, per effetto della successione legittima, i due figli erano diventati ciascuno proprietario della quota di 1/6 di un'abitazione sita in Milano - viale Murillo n. 23, già di proprietà, per la quota di 1\2, del padre;
all'apertura della successione di in forza di testamento olografo del 20.10.2010, Controparte_1
aveva ereditato i 2/3 della quota di immobile di titolarità del padre, mentre, avendo Parte_1 rinunciato all'eredità del padre, erano stati chiamati all'eredità per rappresentazione Controparte_3
i figli di - e - che con atto del 8.5.2014 avevano accettato CP_3 Controparte_1 Controparte_2
l'eredità del nonno paterno con beneficio d'inventario; al fine di sciogliere la comunione ereditaria l'esponente aveva introdotto un giudizio innanzi al
Tribunale di Milano, conclusosi con la sentenza n. 5128/2020, depositata il 27.8.2020, che le aveva riconosciuto il diritto di proprietà di 11/18 del compendio ereditario, costituito dall'unità immobiliare sita in Milano - viale Murillo n. 23, di proprietà - per la restante parte - dei nipoti e CP_2 CP_1
[...] la detta sentenza aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con l'attribuzione in favore della deducente della porzione dell'immobile individuata quale unità immobiliare “2B” dalla perizia espletata nel corso del processo, oggi censita al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale
131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
a far data dal 9.12.2015 e erano in possesso delle chiavi Controparte_2 Controparte_1 dell'appartamento oggetto di attribuzione - chiavi precedentemente affidate in custodia a un notaio di fiducia incaricato dagli eredi - e impedivano l'accesso alla esponente;
risultava inoltre che nelle more del giudizio di divisione, in data 9.12.2016, e , CP_2 Controparte_1 avevano stipulato - a sua insaputa - con il padre un contratto di comodato avente a oggetto CP_3
l'intero immobile, registrato in data 16.1.2018 e tutt'ora in essere.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, parte attrice chiedeva l'accertamento del proprio diritto di proprietà sull'immobile per successione ereditaria e testamentaria, oltre all'accertamento e la pagina 5 di 13 dichiarazione dell'avvenuta divisione immobiliare all'esito della quale era diventata proprietaria esclusiva dell'immobile censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725. chiedeva inoltre la condanna di tutti i convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., Parte_1 all'immediata restituzione del bene ed al risarcimento del danno, per una somma non inferiore a 70.000
Euro, per il mancato guadagno causato dalla impossibilità di locare l'immobile a far data dal 7.5.2014
(sulla base di un canone calcolato in euro 915 al mese) oltre al rimborso delle spese condominiali nel frattempo corrisposte.
e si costituivano ritualmente in giudizio, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 contestando il fondamento delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.2207\2025 pubblicata il 17-3-2025: dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 di accertamento della titolarità della proprietà per successione ereditaria e testamentaria sull'immobile sito in Milano - viale Murillo n. 23, censito al Catasto del Comune di Milano al (i) foglio 301, mappale
131, subalterno 31, viale Murillo n. 23, piano 5-7-S1, z.c. 2, categoria A/3, classe 4, vani 4,5 e al (ii) foglio 301, mappale 131, subalterno 32, viale Murillo n. 23, piano 5-7-S1, z.c. 2, categoria A/2, classe
3, vani 8;
-dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 di accertamento della proprietà, per intervenuta divisione ereditaria, dell'immobile sito in Milano - viale Murillo n. 23 e censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni
722, 723, 726 e 725;
-dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 Parte_1 di condanna di e di al rilascio dell'immobile censito al Catasto del Controparte_2 Controparte_1
Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
-dichiarava inammissibile le domande svolte da Parte_1 nei confronti di e per il risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 da occupazione illegittima;
-condannava al rilascio immediato, libero da cose e persone, in favore di Controparte_3 [...] del bene immobile sito in Mi-lano - via Murillo n. 23 e Parte_1 censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
-condannava al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
pagina 6 di 13 e delle spese di lite;
CP_1 Controparte_1
-compensava interamente le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_3
Il giudice di primo grado osservava come l'accertamento definitivo contenuto nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 5128/2020 facesse stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. nei confronti delle controparti di quel processo, ovvero e nonché verso il loro avente causa in base al CP_2 Controparte_1 contratto di comodato, con la conseguente carenza di interesse di parte attrice a Controparte_3 coltivare un'autonoma e ulteriore azione di accertamento della proprietà dell'immobile a lei assegnato nei confronti di tutti i convenuti, in quanto già in possesso di un titolo giudiziale definitivo che riconosceva in modo inoppugnabile la titolarità del diritto dominicale di cui chiedeva nuovamente l'accertamento, e per le stesse ragioni era inammissibile l'azione di rilascio proposta nei confronti di e che invece doveva trovare accoglimento nei confronti di CP_2 Controparte_1 CP_3
tuttora nel possesso dell'immobile.
[...]
Il tribunale riteneva inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione, in quanto era priva di legittimazione attiva a far valere la pretesa Parte_1 azionata.
Osservava il giudice di primo grado come, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Milano n. 5128/2020, parte attrice era divenuta proprietaria, a far data dalla domanda avanzata in tale procedimento, dell'immobile a lei attribuito ed aveva pertanto titolo per avanzare richieste di natura risarcitoria relative al mancato godimento del bene oggetto di sua esclusiva proprietà.
L'azione proposta da , secondo il giudice di primo grado, si riferiva invece alla Parte_1 lesione dei diritti derivanti dal titolo di proprietà indivisa di cui la stessa possedeva una quota in qualità di coerede, emergendo ciò sia dalla modalità di quantificazione del danno proposta, che veniva calcolato non in relazione al bene assegnato ma alla quota dell'immobile caduto in comunione all'apertura della successione, sia dal termine a far data dal quale veniva domandato il risarcimento, che era anteriore alla domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria.
Assumeva peraltro rilievo, a giudizio del tribunale, il fatto che il danno derivante dall'indebita occupazione dell'unità immobiliare assegnata a parte attrice differiva qualitativamente -in quanto relativo a un diverso titolo di proprietà- e quantitativamente, dalla frazione di danno proporzionale alla sua quota di comproprietà dell'immobile prima della divisione.
pagina 7 di 13 La domanda di risarcimento doveva, secondo il giudice di primo grado, essere dichiarata inammissibile in quanto enunciata in relazione a un bene rispetto al quale parte attrice non vantava più alcun titolo di proprietà, e dunque in mancanza di legittimazione all'azione.
Detta sentenza è stata impugnata da , limitatamente al capo della sentenza che aveva Parte_1 dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione, in forza di due motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio, con la stessa difesa, Controparte_3 Controparte_1
e , contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_2
Alla prima udienza del 30 settembre 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 novembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a quaranta giorni, il secondo di trenta ed il terzo di quindici), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 novembre 2025, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria proposta fosse riferita alla lesione di diritti derivanti dal titolo di proprietà indivisa, e non già alla lesione del diritto di piena proprietà del lotto pervenutole all'esito del giudizio divisionale, rimasto occupato a suo danno da parte dei convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Secondo l'appellante, il tribunale aveva omesso di considerare come la medesima, fin dall'atto di citazione di primo grado, si fosse qualificata come proprietaria del lotto 2B, pervenutole in sede divisionale.
Aggiunge l'appellante come in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n.2, aveva svolto istanza di ctu volta a qualificare il canone locativo della porzione immobiliare a sé intestata.
Anche il metodo di calcolo proposto per quantificare il danno, pari ad euro 915,00 mensili, corrispondeva alla quota alla medesima spettante di 11\18, e cioè al 61%, esattamente corrispondente all'intero lotto 2B assegnatole.
Con riguardo alla domanda accolta nei confronti di il tribunale aveva accolto la Controparte_3 domanda di restituzione del bene, sulla base dell'allegazione attorea di essere proprietaria esclusiva del bene, ed era quindi incoerente, secondo l'appellante, avere predicato all'attrice in primo grado, nello stesso processo, due diverse vesti sostanziali, di proprietaria esclusiva e di comproprietaria.
Infine, l'appellante assumeva come anche l'aver chiesto il danno con decorrenza da un momento pagina 8 di 13 anteriore alla domanda giudiziale di scioglimento della comunione, non aveva la valenza attribuitagli dal giudice di primo grado, posto che non poteva ritenersi precluso al proprietario il diritto di chiedere, successivamente allo scioglimento della comunione ereditaria, anche il ristoro dei danni subiti in costanza di comunione.
Secondo l'appellante, l'efficacia retroattiva della sentenza che aveva disposto lo scioglimento della comunione, faceva sì che il condividente assegnatario del bene, corrispondente alla propria quota sulla comunione indivisa, venisse considerato proprietario esclusivo del bene con effetti ex tunc.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, l'appellante assume come, anche volendo ritenersi che la stessa avesse agito quale comproprietaria, doveva esserle riconosciuto quanto meno il risarcimento del danno patito nell'arco temporale dalla data della messa in mora degli altri comproprietari a quella dello scioglimento della comunione.
Il primo motivo è infondato.
Dal complessivo contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si ricava che il danno del quale viene chiesto in giudizio il ristoro è, così come ritenuto dal giudice di primo grado, quello subito durante la permanenza della comunione.
Lamentava infatti la signora di avere inutilmente formulato ai nipoti espressa Parte_1 richiesta di restituzione delle chiavi dell'appartamento caduto in successione, venendo peraltro a conoscenza, durante le operazioni peritali del giudizio di divisione, che l'immobile era stato concesso, in comodato a con contratto del 9-12-2016, registrato il 16-1-2018, da ed Controparte_3 CP_1
i quali avevano pertanto illegittimamente disposto del bene del quale anch'essa era Controparte_2 comproprietaria.
Assumeva l'attrice in primo grado come sarebbe stata propria intenzione utilizzare il detto immobile per i propri figli, studenti universitari, costretti a vivere nell'appartamento dei genitori, dividendo un'unica stanza.
Pertanto, i convenuti dovevano, secondo “necessariamente corrispondere all'attrice Parte_1 il valore del bene per tutto il periodo in cui la stessa non ha potuto utilmente usufruire dell'immobile di cui era comproprietaria, nonché risarcire i conseguenti danni cagionati” (pag. 5 citazione primo grado).
Anche la domanda di mediazione, che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio, individuava la domanda risarcitoria nei termini di una lesione del proprio diritto di comproprietà.
Le modalità proposte di quantificazione del risarcimento, ancorato al valore locativo dell'intero immobile, di mq 213, pari secondo il proprio consulente di parte ad euro 1.500,00 al mese, moltiplicato pagina 9 di 13 per la percentuale della propria quota di proprietà di 11\18, confermano la natura del danno del quale si chiedeva il ristoro, la cui decorrenza veniva individuata nel 7-5-2014, data in cui veniva inviata la richiesta ai coeredi di restituzione delle chiavi dell'appartamento caduto in successione.
Il diritto risarcitorio azionato è, come affermato dalla sentenza impugnata, diverso, anche qualitativamente, da quello causato dalla lesione del diritto esclusivo di proprietà, che non ha costituito oggetto della domanda proposta in questo processo.
La comproprietà (o contitolarità di quote) di più beni esprime infatti, sul piano economico una potenzialità reddituale inferiore a quella espressa dalla proprietà esclusiva di un solo immobile, specie in contesti caratterizzati da litigiosità tra le parti, anche in termini di facoltà dispositive e di godimento.
Il secondo motivo ha un parziale fondamento, che tuttavia non conduce all'accoglimento dell'appello.
L'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui, una volta divenuta3 proprietaria esclusiva dell'appartamento costituito dal lotto 2B, l'odierna appellante avrebbe perduto la legittimazione e chiedere il ristoro del danno subito, manente comunione, dall'illegittimo uso del bene comune da parte degli altri comproprietari, è errata.
E' infatti consolidato l'insegnamento della Corte Suprema secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario (o comproprietario) al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo da quello di proprietà, non segue quest'ultimo (Cass. SU 2951\2016, Cass. 16396\2025).
La domanda risarcitoria avanzata da , per l'asserita illegittima sottrazione da parte Parte_1 dei comproprietari ed delle concorrenti facoltà di godimento del bene CP_1 Controparte_2 comune, è pertanto ammissibile, anche se non è fondata.
Osserva la Corte come, anzitutto, sia pacifico in giudizio come al momento del decesso di CP_1 nessuno dei coeredi fosse nel possesso delle chiavi dell'immobile, consegnate dalla badante
[...] del de cuius al notaio Persona_2
Risulta documentato in giudizio come in data 14-11-2014 (doc. 3 fascicolo primo grado convenuti) il notaio nulla opponeva alla consegna delle chiavi a mani dei tre eredi o di loro procuratori Per_2 speciali, e come (doc. 6 convenuti in primo grado) in data 25-5-2015 la signora Parte_1 tramite il proprio legale, comunicava al notaio ed al legale degli altri coeredi, di non Per_2 autorizzare la consegna delle chiavi se non personalmente a tutti i coeredi contestualmente.
In data 21 ottobre 2015 l'amministratore del condominio dove era ubicato l'immobile caduto in successione comunicava agli eredi che dal loro appartamento provenivano miasmi ed insetti e CP_1
pagina 10 di 13 che i balconi erano pieni di deiezioni di volatili, e li invitata a provvedere urgentemente al risanamento dell'immobile (doc.7 convenuti).
Solo all'esito di un procedimento d'urgenza promosso da ed il notaio CP_1 Controparte_2
in data 9 dicembre 2015, procedeva alla consegna delle chiavi a e Per_2 CP_1 Controparte_2
(doc. 11 fascicolo convenuti).
Dal verbale di inventario di eredità del 9 marzo 2016, ad opera del notaio di Milano (doc. Persona_3
12 convenuti), si evince come alle operazioni partecipavano tutti e tre i coeredi, i quali davano atto che nella stessa data era stato eseguito un intervento di sanificazione e igienizzazione dell'immobile.
Risulta altresì come in data 20 febbraio 2017 la Polizia Locale (doc. 12 convenuti in primo grado), intervenuta a seguito di perdite d'acqua segnalate nell'appartamento, prendeva atto che la squadra di pronto intervento inviata dall'amministratore del condominio, accertava che tutti i bagni dell'appartamento erano inagibili.
Sono state prodotte in giudizio anche due perizie redatte dall'architetto (doc.ti 16-17 convenuti), Per_4 incaricato da ed di accertare lo stato dell'appartamento, a seguito del CP_1 Controparte_2 prolungato disuso, la prima in data 20-3-2017, con la quale si rilevava l'inagibilità ed inabitabilità dell'immobile, atteso l'ammaloramento dei servizi igienici e dell'impianto elettrico, la seconda in data
27-12-2021 ad opera dello stesso professionista, che confermava la situazione dell'immobile in precedenza riscontrata, rilevando come era assolutamente palese come l'appartamento non fosse mai stato posto in uso e come neppure erano stati eseguiti i necessari ed auspicati interventi di ristrutturazione.
Considerato come tutti i documenti sopra esaminati sono stati prodotti con la comparsa di risposta di primo grado, osserva il Collegio come con la memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., non ha contestato la documentazione che attestava le condizioni di degrado Parte_1 dell'immobile, facendo piuttosto rilevare come “..l'eventuale degrado è da imputarsi a chi utilizzava l'immobile e sicuramente non a che non aveva il possesso..” (pag. 5 detta memoria) Parte_1
e prendendo “atto che controparte con i doc. 16 e 17 (propria perizia sull'immobile datata 20-3-2017 e
27-12-2021) prova di avere danneggiato l'immobile di proprietà dell'attrice e pertanto si esprime riserva di agire in separato giudizio per tali danni” (pagina 9 della suddetta memoria).
Deve ritenersi accertato, sulla base della documentazione sopra ricordata, come al momento della consegna, da parte del notaio delle chiavi dell'immobile ai coeredi e Per_2 CP_1 CP_2
l'appartamento era in gravi condizioni di degrado, che non sono mutate almeno sino al 2021,
[...]
pagina 11 di 13 e che ne impedivano in concreto l'utilizzazione come abitazione.
Ciò trova conferma anche nella ctu espletata dall'architetto nel giudizio di divisione, dove si Per_5 conferma come gli impianti dell'appartamento erano quelli, datati, originari, e come l'immobile non risultava utilizzato.
Alla stregua degli elementi sopra evidenziati, la domanda risarcitoria, fondata sulla illegittima esclusione dal godimento dell'immobile in comunione tra gli eredi, non può trovare accoglimento.
Per il periodo cui si riferisce la detta domanda, l'appartamento in comunione ereditaria tra i coeredi era in condizioni di degrado tali da renderlo non utilizzabile a fini abitativi.
Tenuto conto che sin dal momento dell'apertura della successione, l'immobile risultava nelle dette condizioni, tanto da indurre l'amministratore del condominio a sollecitare un immediato intervento dei coeredi, per esigenze di igiene e sicurezza, è allora evidente che non poteva configurarsi alcun illegittimo uso esclusivo del bene da parte degli odierni appellati, e quindi nessun diritto risarcitorio poteva sorgere in favore della odierna appellante, in relazione ad un bene inutilizzabile.
Neppure è stato dedotto, prima ancora che dimostrato, che avesse inutilmente Parte_1 chiesto ai coeredi di poter eseguire interventi di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, si da renderlo abitabile ed utilizzabile.
Non si è pertanto verificata alcuna compressione qualitativa o quantitativa, per opera di e CP_1
, del diritto di usare l'immobile spettante, pro quota, a . Controparte_2 Parte_1
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle appellate, costituite con un'unica difesa, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate,
e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e pagina 12 di 13 deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1142/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA DELLE FORZE ARMATE C.F._1
N. 260/9 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCHETTI PIETRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ESPOSITO ILENIA
( ) VIA LEGNANO 8 20121 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , Controparte_1 C.F._3
(C.F. e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE PREMUDA, 10 C.F._5
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
-In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2207/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
IV Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Pierluigi PERROTTI, a definizione del procedimento R.G. n. 41419/2021, pubblicata il 17/03/2025, notificata a cura della parte appellata il 19/03/2025, accogliere le domande di seguito trascritte:
-In via principale: condannare i sig.ri e Controparte_2 CP_1
al risarcimento, a favore dell'attrice, del danno pari alla quota di 11/18 del
[...]
valore locativo dell'intero immobile illegittimamente posseduto e/o detenuto dai convenuti (pari ad euro 915,00 mese), calcolato a far data dal 07.05.2014 e sino al rilascio effettivo, oltre alle spese condominiali corrisposte, ovvero nella misura da quantificarsi in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
-In subordine: condannare i sig.ri e Controparte_2 Controparte_1
al risarcimento, a favore dell'attrice, del danno pari alla quota di 11/18 del valore pagina 2 di 13 locativo dell'intero immobile illegittimamente posseduto e/o detenuto dai convenuti
(pari ad euro 915,00 mese), calcolato nel minor importo corrispondente al periodo intercorrente tra la data di messa in mora (07/05/2014) e la data di intervenuto scioglimento della comunione (27/08/2020), oltre alle spese condominiali corrisposte, pari ad euro 68.625,00, ovvero nella misura da quantificarsi in corso di giudizio o ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato degli interessi moratori dal dovuto al saldo.
-Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria e in via subordinata:
Si richiede l'ammissione di C.T.U. volta a quantificare il canone di locazione corrente di mercato della porzione d'immobile intestata all'attrice in forza della sentenza n. 5128/20 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG N. 71069/2015.
Nonché l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 24.02.21 ho richiesto alla sig.ra la sua Parte_1
disponibilità a concedere in locazione il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo
n. 23, come da doc. 13 che mi si rammostra e la stessa mi comunicò che l'immobile non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva accettare la richiesta?
Si indica a teste il sig. c/o Toscano S.p.a. con sede in Milano, Corso Tes_1
Magenta n. 5.
2. Vero che in data 23.03.18 la sig.ra richiedeva Parte_1
disponibilità ad affittare un appartamento in Milano per dei propri conoscenti affermando che il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo n. 23 non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva procedere ad affittare il proprio immobile come da doc. 13 che mi si rammostra? pagina 3 di 13 Si indica a teste la sig.ra residente in [...]
Ugolini n. 25.
3. Vero che in data 24.03.18 la sig.ra richiedeva Parte_1
disponibilità ad affittare un appartamento in Milano per dei propri conoscenti affermando che il proprio immobile sito in Milano, Viale Murillo n. 23 non veniva rilasciato dal fratello e pertanto non poteva procedere ad affittare il proprio immobile come da doc. 13 che mi si rammostra?
Si indica a teste la sig.ra residente in [...]. Testimone_3
Per Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata,
COSI' GIUDICARE in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc della domanda subordinata formulata dall'odierna appellante nell'atto di citazione in appello in quanto trattasi di domanda nuova non precedentemente formulata nel giudizio di primo grado in via principale e nel merito: per le motivazioni tutte esposte in narrativa, rigettare l'appello de quo e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, , e esponendo che: Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e erano i figli di e deceduti - Parte_1 Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 rispettivamente - il 12.11.2004 e il 12.3.2014; alla morte della madre, per effetto della successione legittima, i due figli erano diventati ciascuno proprietario della quota di 1/6 di un'abitazione sita in Milano - viale Murillo n. 23, già di proprietà, per la quota di 1\2, del padre;
all'apertura della successione di in forza di testamento olografo del 20.10.2010, Controparte_1
aveva ereditato i 2/3 della quota di immobile di titolarità del padre, mentre, avendo Parte_1 rinunciato all'eredità del padre, erano stati chiamati all'eredità per rappresentazione Controparte_3
i figli di - e - che con atto del 8.5.2014 avevano accettato CP_3 Controparte_1 Controparte_2
l'eredità del nonno paterno con beneficio d'inventario; al fine di sciogliere la comunione ereditaria l'esponente aveva introdotto un giudizio innanzi al
Tribunale di Milano, conclusosi con la sentenza n. 5128/2020, depositata il 27.8.2020, che le aveva riconosciuto il diritto di proprietà di 11/18 del compendio ereditario, costituito dall'unità immobiliare sita in Milano - viale Murillo n. 23, di proprietà - per la restante parte - dei nipoti e CP_2 CP_1
[...] la detta sentenza aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con l'attribuzione in favore della deducente della porzione dell'immobile individuata quale unità immobiliare “2B” dalla perizia espletata nel corso del processo, oggi censita al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale
131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
a far data dal 9.12.2015 e erano in possesso delle chiavi Controparte_2 Controparte_1 dell'appartamento oggetto di attribuzione - chiavi precedentemente affidate in custodia a un notaio di fiducia incaricato dagli eredi - e impedivano l'accesso alla esponente;
risultava inoltre che nelle more del giudizio di divisione, in data 9.12.2016, e , CP_2 Controparte_1 avevano stipulato - a sua insaputa - con il padre un contratto di comodato avente a oggetto CP_3
l'intero immobile, registrato in data 16.1.2018 e tutt'ora in essere.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, parte attrice chiedeva l'accertamento del proprio diritto di proprietà sull'immobile per successione ereditaria e testamentaria, oltre all'accertamento e la pagina 5 di 13 dichiarazione dell'avvenuta divisione immobiliare all'esito della quale era diventata proprietaria esclusiva dell'immobile censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725. chiedeva inoltre la condanna di tutti i convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., Parte_1 all'immediata restituzione del bene ed al risarcimento del danno, per una somma non inferiore a 70.000
Euro, per il mancato guadagno causato dalla impossibilità di locare l'immobile a far data dal 7.5.2014
(sulla base di un canone calcolato in euro 915 al mese) oltre al rimborso delle spese condominiali nel frattempo corrisposte.
e si costituivano ritualmente in giudizio, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 contestando il fondamento delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.2207\2025 pubblicata il 17-3-2025: dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 di accertamento della titolarità della proprietà per successione ereditaria e testamentaria sull'immobile sito in Milano - viale Murillo n. 23, censito al Catasto del Comune di Milano al (i) foglio 301, mappale
131, subalterno 31, viale Murillo n. 23, piano 5-7-S1, z.c. 2, categoria A/3, classe 4, vani 4,5 e al (ii) foglio 301, mappale 131, subalterno 32, viale Murillo n. 23, piano 5-7-S1, z.c. 2, categoria A/2, classe
3, vani 8;
-dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 di accertamento della proprietà, per intervenuta divisione ereditaria, dell'immobile sito in Milano - viale Murillo n. 23 e censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni
722, 723, 726 e 725;
-dichiarava inammissibile la domanda svolta da Parte_1 Parte_1 di condanna di e di al rilascio dell'immobile censito al Catasto del Controparte_2 Controparte_1
Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
-dichiarava inammissibile le domande svolte da Parte_1 nei confronti di e per il risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 da occupazione illegittima;
-condannava al rilascio immediato, libero da cose e persone, in favore di Controparte_3 [...] del bene immobile sito in Mi-lano - via Murillo n. 23 e Parte_1 censito al Catasto del Comune di Milano al foglio 301, mappale 131, subalterni 722, 723, 726 e 725;
-condannava al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
pagina 6 di 13 e delle spese di lite;
CP_1 Controparte_1
-compensava interamente le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_3
Il giudice di primo grado osservava come l'accertamento definitivo contenuto nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 5128/2020 facesse stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. nei confronti delle controparti di quel processo, ovvero e nonché verso il loro avente causa in base al CP_2 Controparte_1 contratto di comodato, con la conseguente carenza di interesse di parte attrice a Controparte_3 coltivare un'autonoma e ulteriore azione di accertamento della proprietà dell'immobile a lei assegnato nei confronti di tutti i convenuti, in quanto già in possesso di un titolo giudiziale definitivo che riconosceva in modo inoppugnabile la titolarità del diritto dominicale di cui chiedeva nuovamente l'accertamento, e per le stesse ragioni era inammissibile l'azione di rilascio proposta nei confronti di e che invece doveva trovare accoglimento nei confronti di CP_2 Controparte_1 CP_3
tuttora nel possesso dell'immobile.
[...]
Il tribunale riteneva inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione, in quanto era priva di legittimazione attiva a far valere la pretesa Parte_1 azionata.
Osservava il giudice di primo grado come, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Milano n. 5128/2020, parte attrice era divenuta proprietaria, a far data dalla domanda avanzata in tale procedimento, dell'immobile a lei attribuito ed aveva pertanto titolo per avanzare richieste di natura risarcitoria relative al mancato godimento del bene oggetto di sua esclusiva proprietà.
L'azione proposta da , secondo il giudice di primo grado, si riferiva invece alla Parte_1 lesione dei diritti derivanti dal titolo di proprietà indivisa di cui la stessa possedeva una quota in qualità di coerede, emergendo ciò sia dalla modalità di quantificazione del danno proposta, che veniva calcolato non in relazione al bene assegnato ma alla quota dell'immobile caduto in comunione all'apertura della successione, sia dal termine a far data dal quale veniva domandato il risarcimento, che era anteriore alla domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria.
Assumeva peraltro rilievo, a giudizio del tribunale, il fatto che il danno derivante dall'indebita occupazione dell'unità immobiliare assegnata a parte attrice differiva qualitativamente -in quanto relativo a un diverso titolo di proprietà- e quantitativamente, dalla frazione di danno proporzionale alla sua quota di comproprietà dell'immobile prima della divisione.
pagina 7 di 13 La domanda di risarcimento doveva, secondo il giudice di primo grado, essere dichiarata inammissibile in quanto enunciata in relazione a un bene rispetto al quale parte attrice non vantava più alcun titolo di proprietà, e dunque in mancanza di legittimazione all'azione.
Detta sentenza è stata impugnata da , limitatamente al capo della sentenza che aveva Parte_1 dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione, in forza di due motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio, con la stessa difesa, Controparte_3 Controparte_1
e , contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_2
Alla prima udienza del 30 settembre 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 novembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a quaranta giorni, il secondo di trenta ed il terzo di quindici), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 novembre 2025, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria proposta fosse riferita alla lesione di diritti derivanti dal titolo di proprietà indivisa, e non già alla lesione del diritto di piena proprietà del lotto pervenutole all'esito del giudizio divisionale, rimasto occupato a suo danno da parte dei convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Secondo l'appellante, il tribunale aveva omesso di considerare come la medesima, fin dall'atto di citazione di primo grado, si fosse qualificata come proprietaria del lotto 2B, pervenutole in sede divisionale.
Aggiunge l'appellante come in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n.2, aveva svolto istanza di ctu volta a qualificare il canone locativo della porzione immobiliare a sé intestata.
Anche il metodo di calcolo proposto per quantificare il danno, pari ad euro 915,00 mensili, corrispondeva alla quota alla medesima spettante di 11\18, e cioè al 61%, esattamente corrispondente all'intero lotto 2B assegnatole.
Con riguardo alla domanda accolta nei confronti di il tribunale aveva accolto la Controparte_3 domanda di restituzione del bene, sulla base dell'allegazione attorea di essere proprietaria esclusiva del bene, ed era quindi incoerente, secondo l'appellante, avere predicato all'attrice in primo grado, nello stesso processo, due diverse vesti sostanziali, di proprietaria esclusiva e di comproprietaria.
Infine, l'appellante assumeva come anche l'aver chiesto il danno con decorrenza da un momento pagina 8 di 13 anteriore alla domanda giudiziale di scioglimento della comunione, non aveva la valenza attribuitagli dal giudice di primo grado, posto che non poteva ritenersi precluso al proprietario il diritto di chiedere, successivamente allo scioglimento della comunione ereditaria, anche il ristoro dei danni subiti in costanza di comunione.
Secondo l'appellante, l'efficacia retroattiva della sentenza che aveva disposto lo scioglimento della comunione, faceva sì che il condividente assegnatario del bene, corrispondente alla propria quota sulla comunione indivisa, venisse considerato proprietario esclusivo del bene con effetti ex tunc.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, l'appellante assume come, anche volendo ritenersi che la stessa avesse agito quale comproprietaria, doveva esserle riconosciuto quanto meno il risarcimento del danno patito nell'arco temporale dalla data della messa in mora degli altri comproprietari a quella dello scioglimento della comunione.
Il primo motivo è infondato.
Dal complessivo contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si ricava che il danno del quale viene chiesto in giudizio il ristoro è, così come ritenuto dal giudice di primo grado, quello subito durante la permanenza della comunione.
Lamentava infatti la signora di avere inutilmente formulato ai nipoti espressa Parte_1 richiesta di restituzione delle chiavi dell'appartamento caduto in successione, venendo peraltro a conoscenza, durante le operazioni peritali del giudizio di divisione, che l'immobile era stato concesso, in comodato a con contratto del 9-12-2016, registrato il 16-1-2018, da ed Controparte_3 CP_1
i quali avevano pertanto illegittimamente disposto del bene del quale anch'essa era Controparte_2 comproprietaria.
Assumeva l'attrice in primo grado come sarebbe stata propria intenzione utilizzare il detto immobile per i propri figli, studenti universitari, costretti a vivere nell'appartamento dei genitori, dividendo un'unica stanza.
Pertanto, i convenuti dovevano, secondo “necessariamente corrispondere all'attrice Parte_1 il valore del bene per tutto il periodo in cui la stessa non ha potuto utilmente usufruire dell'immobile di cui era comproprietaria, nonché risarcire i conseguenti danni cagionati” (pag. 5 citazione primo grado).
Anche la domanda di mediazione, che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio, individuava la domanda risarcitoria nei termini di una lesione del proprio diritto di comproprietà.
Le modalità proposte di quantificazione del risarcimento, ancorato al valore locativo dell'intero immobile, di mq 213, pari secondo il proprio consulente di parte ad euro 1.500,00 al mese, moltiplicato pagina 9 di 13 per la percentuale della propria quota di proprietà di 11\18, confermano la natura del danno del quale si chiedeva il ristoro, la cui decorrenza veniva individuata nel 7-5-2014, data in cui veniva inviata la richiesta ai coeredi di restituzione delle chiavi dell'appartamento caduto in successione.
Il diritto risarcitorio azionato è, come affermato dalla sentenza impugnata, diverso, anche qualitativamente, da quello causato dalla lesione del diritto esclusivo di proprietà, che non ha costituito oggetto della domanda proposta in questo processo.
La comproprietà (o contitolarità di quote) di più beni esprime infatti, sul piano economico una potenzialità reddituale inferiore a quella espressa dalla proprietà esclusiva di un solo immobile, specie in contesti caratterizzati da litigiosità tra le parti, anche in termini di facoltà dispositive e di godimento.
Il secondo motivo ha un parziale fondamento, che tuttavia non conduce all'accoglimento dell'appello.
L'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui, una volta divenuta3 proprietaria esclusiva dell'appartamento costituito dal lotto 2B, l'odierna appellante avrebbe perduto la legittimazione e chiedere il ristoro del danno subito, manente comunione, dall'illegittimo uso del bene comune da parte degli altri comproprietari, è errata.
E' infatti consolidato l'insegnamento della Corte Suprema secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario (o comproprietario) al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo da quello di proprietà, non segue quest'ultimo (Cass. SU 2951\2016, Cass. 16396\2025).
La domanda risarcitoria avanzata da , per l'asserita illegittima sottrazione da parte Parte_1 dei comproprietari ed delle concorrenti facoltà di godimento del bene CP_1 Controparte_2 comune, è pertanto ammissibile, anche se non è fondata.
Osserva la Corte come, anzitutto, sia pacifico in giudizio come al momento del decesso di CP_1 nessuno dei coeredi fosse nel possesso delle chiavi dell'immobile, consegnate dalla badante
[...] del de cuius al notaio Persona_2
Risulta documentato in giudizio come in data 14-11-2014 (doc. 3 fascicolo primo grado convenuti) il notaio nulla opponeva alla consegna delle chiavi a mani dei tre eredi o di loro procuratori Per_2 speciali, e come (doc. 6 convenuti in primo grado) in data 25-5-2015 la signora Parte_1 tramite il proprio legale, comunicava al notaio ed al legale degli altri coeredi, di non Per_2 autorizzare la consegna delle chiavi se non personalmente a tutti i coeredi contestualmente.
In data 21 ottobre 2015 l'amministratore del condominio dove era ubicato l'immobile caduto in successione comunicava agli eredi che dal loro appartamento provenivano miasmi ed insetti e CP_1
pagina 10 di 13 che i balconi erano pieni di deiezioni di volatili, e li invitata a provvedere urgentemente al risanamento dell'immobile (doc.7 convenuti).
Solo all'esito di un procedimento d'urgenza promosso da ed il notaio CP_1 Controparte_2
in data 9 dicembre 2015, procedeva alla consegna delle chiavi a e Per_2 CP_1 Controparte_2
(doc. 11 fascicolo convenuti).
Dal verbale di inventario di eredità del 9 marzo 2016, ad opera del notaio di Milano (doc. Persona_3
12 convenuti), si evince come alle operazioni partecipavano tutti e tre i coeredi, i quali davano atto che nella stessa data era stato eseguito un intervento di sanificazione e igienizzazione dell'immobile.
Risulta altresì come in data 20 febbraio 2017 la Polizia Locale (doc. 12 convenuti in primo grado), intervenuta a seguito di perdite d'acqua segnalate nell'appartamento, prendeva atto che la squadra di pronto intervento inviata dall'amministratore del condominio, accertava che tutti i bagni dell'appartamento erano inagibili.
Sono state prodotte in giudizio anche due perizie redatte dall'architetto (doc.ti 16-17 convenuti), Per_4 incaricato da ed di accertare lo stato dell'appartamento, a seguito del CP_1 Controparte_2 prolungato disuso, la prima in data 20-3-2017, con la quale si rilevava l'inagibilità ed inabitabilità dell'immobile, atteso l'ammaloramento dei servizi igienici e dell'impianto elettrico, la seconda in data
27-12-2021 ad opera dello stesso professionista, che confermava la situazione dell'immobile in precedenza riscontrata, rilevando come era assolutamente palese come l'appartamento non fosse mai stato posto in uso e come neppure erano stati eseguiti i necessari ed auspicati interventi di ristrutturazione.
Considerato come tutti i documenti sopra esaminati sono stati prodotti con la comparsa di risposta di primo grado, osserva il Collegio come con la memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., non ha contestato la documentazione che attestava le condizioni di degrado Parte_1 dell'immobile, facendo piuttosto rilevare come “..l'eventuale degrado è da imputarsi a chi utilizzava l'immobile e sicuramente non a che non aveva il possesso..” (pag. 5 detta memoria) Parte_1
e prendendo “atto che controparte con i doc. 16 e 17 (propria perizia sull'immobile datata 20-3-2017 e
27-12-2021) prova di avere danneggiato l'immobile di proprietà dell'attrice e pertanto si esprime riserva di agire in separato giudizio per tali danni” (pagina 9 della suddetta memoria).
Deve ritenersi accertato, sulla base della documentazione sopra ricordata, come al momento della consegna, da parte del notaio delle chiavi dell'immobile ai coeredi e Per_2 CP_1 CP_2
l'appartamento era in gravi condizioni di degrado, che non sono mutate almeno sino al 2021,
[...]
pagina 11 di 13 e che ne impedivano in concreto l'utilizzazione come abitazione.
Ciò trova conferma anche nella ctu espletata dall'architetto nel giudizio di divisione, dove si Per_5 conferma come gli impianti dell'appartamento erano quelli, datati, originari, e come l'immobile non risultava utilizzato.
Alla stregua degli elementi sopra evidenziati, la domanda risarcitoria, fondata sulla illegittima esclusione dal godimento dell'immobile in comunione tra gli eredi, non può trovare accoglimento.
Per il periodo cui si riferisce la detta domanda, l'appartamento in comunione ereditaria tra i coeredi era in condizioni di degrado tali da renderlo non utilizzabile a fini abitativi.
Tenuto conto che sin dal momento dell'apertura della successione, l'immobile risultava nelle dette condizioni, tanto da indurre l'amministratore del condominio a sollecitare un immediato intervento dei coeredi, per esigenze di igiene e sicurezza, è allora evidente che non poteva configurarsi alcun illegittimo uso esclusivo del bene da parte degli odierni appellati, e quindi nessun diritto risarcitorio poteva sorgere in favore della odierna appellante, in relazione ad un bene inutilizzabile.
Neppure è stato dedotto, prima ancora che dimostrato, che avesse inutilmente Parte_1 chiesto ai coeredi di poter eseguire interventi di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, si da renderlo abitabile ed utilizzabile.
Non si è pertanto verificata alcuna compressione qualitativa o quantitativa, per opera di e CP_1
, del diritto di usare l'immobile spettante, pro quota, a . Controparte_2 Parte_1
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle appellate, costituite con un'unica difesa, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate,
e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e pagina 12 di 13 deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13