Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Nell'azione di rescissione ex art. 763 cod. civ. la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell'attribuzione delle stesse. Deve considerarsi definitiva la divisione - cioè l'attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione - effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l'azione di rescissione per lesione, ex art. 763 cod. civ., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l'atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l'atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l'atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 12810/98 + 15140/98
Ricorso n. 12810/98 proposto da
ID IG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monteserrato n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gueli che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ID TO, elettivamente domiciliata in Roma, Via E.Q. Visconti n. 99, presso lo studio degli Avv.ti Ernesto Conte e Michele Conte che la rappresentano e difendono come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COMUNE DI LICENZA.
COOPERATIVA AGRICOLA LICINESE s.r.l., in liquidazione.
- intimati -
Ricorso n. 15140/98 proposto da
ID TO, elettivamente domiciliata in Roma, Via E.Q. Visconti n. 99, presso lo studio degli Avv.ti Ernesto Conte e Michele Conte che la rappresentano e difendono come da procura in calce al controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
ID IG.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1750/97 del 24.03.1997/26.05.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Michele Conte.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, con rigetto nel merito ex art. 384 c.p.c. della domanda di IG ID.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 9.10.1984 IG ID, dopo aver premesso che con scrittura in data 16.11.1947 gli eredi di GI ID avevano regolato la successione del de Cuius fra l'altro frazionando il fondo sito in Licenza, località Piano Murale, in N.C.T. fogl. 16 n. 623, in due parti che erano state assegnate in proprietà rispettivamente ad esso IG e alla germana TO ID;
che la regolarizzazione formale della divisione ereditaria era stata effettuate il 4.10.1982 per atto notar Scaldaferri di Roma, garantendosi in tale sede la libertà dei beni divisi da vincoli e pesi pregiudizievoli;
che sulla porzione di terreno attribuita ad TO ID era stata realizzata, dalla Cooperativa Licinese s.r.l., una costruzione la cui concessione edilizia comportava l'assoggettamento della porzione di terreno di sua proprietà, divenuta così inedificabile;
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma la germana TO ID, la Cooperativa Licinese e il Comune di Licenza al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della concessione edificatoria, la demolizione del fabbricato e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, in via subordinata la risoluzione, ex art. 763 c.c., della divisione in data 4.10.1982.
I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento dell'avversa pretesa.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento della concessione edilizia e rigettava tutte le altre domande dell'attore.
Il gravame proposto da IG ID contro tale decisione veniva rigettato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1750/97 del 24.03.1997/26.05.1997. Per quel che ancora interessa in questa sede, la Corte d'appello, ritenuto che IG ID aveva concesso l'assenso alla costruzione realizzata dalla sorella sul terreno comune, che solo successivamente con atto del 4.10.1982 veniva formalmente diviso, rigettava perché infondata la domanda di rescissione, ex art. 763 c.c., di tale divisione.
Ha proposto ricorso per cassazione IG ID, il quale, mentre ha prestato acquiescenza a tutte le altre statuizioni, con un solo motivo si è doluto del mancato accoglimento della domanda, ex art. 763 c.c., di rescissione della divisione del 4.10.1982.
TO ID ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, in base a un solo motivo. Gli altri intimati non si sono costituiti.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto proposti contro la stessa sentenza.
B) Va poi disattesa l'eccezione (peraltro sollevata dal ricorrente principale IG ID solo in memoria) di nullità dell'intero giudizio e della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede QU ID (mai citata), in quanto nessuna domanda è stata proposta nei confronti della stessa, ne' la sua partecipazione al giudizio era necessaria attesa la natura dell'azione esperita, diretta ad ottenere la rescissione per lesione della divisione riguardante unicamente esso ricorrente IG ID e sua sorella TO ID (e non. anche l'altra sorella QU ID).
Invero nel caso di divisione ereditaria definitiva, qualora un bene sia stato assegnato a due coeredi a soddisfazione delle loro (due) quote, la (successiva) divisione di tale bene fra gli stessi non riguarda ne' interessa gli altri coeredi;
pertanto l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, di cui all'art. 763 c.c., proposta dall'uno nei confronti dell'altro, attinente esclusivamente ai rapporti tra tali due condividenti, non determina una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi. Ne consegue che in tal caso non trova applicazione, in sede di impugnazione, la disposizione dell'art. 331 c.p.c., relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede pretermesso non condividente del bene.
1) Con unico motivo il ricorrente principale, deducendo violazione dell'art. 763 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di rescissione per lesione oltre il quarto della divisione di cui all'atto notaio Scaldaferri del 4.10.1982. Al riguardo il ricorrente assume che la Corte d'appello non avrebbe rilevato che nella divisione delle comunioni deve essere rispettata l'uguaglianza delle quote;
cosa che non sarebbe avvenuta nel caso specifico poiché al condividente IG ID sarebbe stato assegnato un fondo privo di edificabilità, come tale di valore assai. inferiore a quello attribuito ad TO ID. A superare la denunciata violazione non varrebbe l'osservazione della Corte d'appello della consapevolezza di IG ID dell'avvenuta costruzione sul fondo poi attribuito alla sorella TO, poiché la conoscenza o meno della sproporzione del valore delle quote dei condividenti non rileva ai fini della rescissione prevista dall'art. 763 c.c., in quanto il solo fatto dello squilibrio della ripartizione comporta un oggettivo difetto funzionale della divisione.
1.1. La Corte dissente dal motivo di doglianza.
Rileva che l'atto per notaio Scaldaferri del 4.10.1982, come affermato dallo stesso ricorrente IG ID, è stato "la regolarizzazione formale della divisione ereditaria", avvenuta mediante scrittura privata in data 16.11.1947, con la quale gli eredi di GI ID (IG, TO. e QU) si divisero tutti i beni del de cuius. Tale scrittura privata del 16.11.1947 conteneva peraltro anche la divisione del fondo in questione (sito in Licenza località Piano Murale), in quanto fu "frazionato in due parti che vennero assegnate in proprietà rispettivamente a IG e TO ID", ai quali era stato congiuntamente attribuito. Il ricorrente assume che la lesione oltre il quarto, ai fini della rescissione ex art. 763 c.c., si sarebbe verificata non alla data della scrittura privata 16.11.1947, cioè al momento della divisione del terreno con attribuzione delle rispettive quote, ma successivamente quando la sorella TO ID avrebbe effettuato sulla quota di terreno di sua proprietà la costruzione di un fabbricato, in virtù di concessione edilizia (16.6.1981) che prevedeva l'assoggettamento anche della propria quota di terreno:
lesione persistente alla data dell'atto per notaio Scaldaferri del 4.10.1982 di formalizzazione della divisione.
Ma tutto ciò è irrilevante ai fini dell'azione di rescissione di cui all'art. 763 c.c., poiché la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell'attribuzione delle quote, e non successivamente, quando tale divisione viene formalizzata.
1.2. Invero deve considerarsi definitiva la divisione - cioè l'attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione - effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l'azione di rescissione per lesione, ex art. 763 c.c., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l'atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l'atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non l'atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
c) Il ricorso incidentale di TO ID (col quale la ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia accolto l'eccezione di prescrizione, avanzata in primo e secondo grado, dell'azione di rescissione perché proposta oltre il termine di due anni di cui all'art. 763, ultimo comma, c.c.), essendo stato proposto in via condizionata, resta assorbito.
D) In base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna, in base alla soccombenza, il ricorrente principale IG ID al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale IG ID al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive oltre L. 312.600, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 19 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001