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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14890 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: AC TO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE BIFULCO;
letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, MARIA LUISA MIRANDA, con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio del gravato provvedimento, in accoglimento del ricorso della Procura generale e del ricorso di MO, limitatamente alla riduzione della pena ex art. 56 cod. pen., e il rigetto, nel resto, del ricorso del MO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14890 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO IE Data Udienza: 03/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto RE MO responsabile del concorso nel delitto di tentata rapina aggravata in concorso, di cui al capo a) della rubrica, dichiarando non luogo a procedere per i delitti di cui ai capi b) e c), per intervenuto decorso del termine di prescrizione. La pena per l'ascritto delitto di tentata rapina aggravata è stata, di conseguenza, rideterminata in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3000 di multa. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso della Procura generale consta di un unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge, avendo la Corte d'appello applicato, nella rideterminazione della pena, la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, malgrado il procedimento di primo grado si fosse svolto nelle forme del rito ordinario. 4. Il ricorso nell'interesse di RE MO. 4.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente: il dato illogicamente valorizzato dalla Corte territoriale - vale a dire l'intercettazione della conversazione, intercorsa in carcere, tra il correo AR e OR MO, padre dell'odierno ricorrente, in cui i due discorrono di una rapina in cui era attivamente coinvolto tale "Salvuccio" - è basato su un assunto indimostrato, non risultando, infatti, in alcun modo documentato lo stato detentivo di OR MO presso l'istituto di Piazza Lanza, nello stesso periodo del AR. 4.2. Col secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sempre in relazione all'identificazione dell'imputato, per avere i giudici dell'appello illogicamente valorizzato dati non rilevanti (segnatamente, gli abiti del MO, il cui colore coincideva con quelli usati dall'imputato al momento della rapina). 4.3. Il terzo motivo contesta violazione di legge, in relazione al divieto di reformatio in peius, avendo la Corte operato riferimento al reato di tentata rapina, di cui al capo a) della rubrica, quale pena base, laddove il giudice di primo grado, nell'individuare il reato più grave, si era riferito al reato di cui all'art. c) della 1 rubrica - porto d'arma clandestina in luogo pubblico. Pertanto, la pena base doveva essere calcolata in misura inferiore ai quattro anni di reclusione. 4.4. Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena, con riguardo all'art. 56 cod. pen. Non sono state indicate le ragioni della mancata applicazione della diminuente nella massima estensione dei due terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, per le ragioni di seguito illustrate;
del pari fondato è il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato - benché per ragioni diverse da quelle dedotte - che assorbe il quarto motivo, mentre devono ritenersi inammissibili le doglianze poste a oggetto dei primi due motivi di ricorso. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso dell'imputato. 2. Il motivo unico del ricorso proposto dalla Procura generale è fondato. Sebbene, in motivazione, risulti esplicitamente evidenziato che la riduzione di un terzo non doveva aver luogo, attesa la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito ordinario, la Corte territoriale ha tuttavia ridotto esattamente di un terzo il quantum di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa (così determinato, in motivazione, in sèguito alla riduzione, ex art. 56 cod. pen., della pena base "ratione temporis vigente per il reato di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6000 di multa": così, a p. 9 della sentenza), giungendo all'errata determinazione complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa. Dal che deriva la necessità di annullare la gravata sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Ulteriori notazioni a proposito della determinazione della pena saranno esposte infra, sub 3.1. 3. Il ricorso nell'interesse del MO è - come detto - parzialmente fondato con riferimento al terzo motivo. 3.1. In premessa deve osservarsi che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, i giudici di appello non sono incorsi nella violazione del divieto di reformatio in peius. Nell'individuazione del reato più grave, infatti, la Corte 2 7,7 territoriale si è correttamente riferita alla tentata rapina, dopo aver dichiarato prescritti gli altri reati. Già a livello di pura logica, risulta evidente che, dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto d'arma clandestina (ritenuto erroneamente più grave dal ricorrente, oltre che dal giudice di primo grado) e sopravvissuto, invece, alla declaratoria di estinzione il delitto di tentata rapina aggravata, la scelta della Corte territoriale per la determinazione della pena base non poteva che cadere tra i delitti ancora non prescritti. Ora, la tentata rapina - si torna a dire, unico reato sopravvissuto alla declaratoria di estinzione per prescrizione, insieme al meno grave reato di cui al 337 cod. pen., contestato sub e) del capo d'imputazione, alla declaratoria di estinzione per prescrizione - rappresenta certamente il reato più grave, a partire dal quale calcolare la pena base. Tanto puntualizzato, occorre però anche rilevare l'errore, in cui la Corte distrettuale è incorsa, nell'individuazione della pena base per la rapina, indicata, in motivazione, in anni quattro, mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e della multa di euro 6.000 (corrispondente, in modo non consentito, a quasi il doppio del massimo edittale). Come è noto, al tempo del commesso delitto (3 marzo 2014), il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. corrispondeva, invece, ad anni quattro e mesi sei di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 3.098. Tale previsione sarebbe stata poi modificata dalla I. del 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 8, lett. b) e, in seguito, dalla I. 26 aprile 2019, n. 36 (con l'art. 6, comma 1, lett. a). Dall'errata determinazione della multa, consegue la necessità di annullare la gravata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. 3.2. I primi due motivi di ricorso - vertenti sul tema dell'identificazione dell'imputato e congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi - sono inammissibili, perché generici, versati in fatto e del tutto aspecifici. Eludendo il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, il ricorrente si limita, nel motivo primo, a proporre doglianze puramente contestative di profili indiziari, che sono stati non soltanto razionalmente valorizzati dai giudici di merito nel contesto della complessiva analisi degli altri indizi, ma anche sottoposti a riscontro. Tale è il caso, in particolare, dell'intercettazione della conversazione intercorsa in carcere tra il correo AR e OR MO, padre dell'odierno ricorrente. A tal proposito, la Corte distrettuale ha rimarcato, infatti, la convergenza di elementi indiziari, relativi persino all'ammontare della refurtiva, nonché il riscontro, offerto dalla consultazione del registro immatricolazioni presso il carcere (v. p. 9 della motivazione), da cui risultava lo stato detentivo del padre 3 dell'imputato presso l'istituto di Piazza Lanza, nello stesso periodo del AR. Rispetto a tale elemento di riscontro delle conversazioni intercettate, il motivo di ricorso, significativamente, tace. In definitiva, il ricorso manca di confrontarsi - ed è perciò aspecifico (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01) - col dato dirimente, fornito dalle intercettazioni tra il correo AR, ristretto in carcere e i suoi familiari, in cui il primo confermava il coinvolgimento di "Salvuccio" nella rapina, punteggiando il racconto con dovizia di particolari, correttamente assemblati dai giudici di merito in un significativo compendio indiziario. Dunque, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte distrettuale in merito all'intensa valenza indiziaria delle conversazioni intercettate in carcere, la censura oggetto del secondo motivo di ricorso non può che sbiadire a fronte di una motivazione in cui si è chiarito come il profilo fornito dagli indumenti sequestrati, seppure di contenuto non univoco, sia stato ritenuto idoneo a integrare il più vasto compendio indiziario. A tal riguardo, va ricordato il principio, adeguatamente considerato dai giudici di merito, secondo cui la piattaforma indiziaria deve essere esaminata «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678-01); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789-01), posto che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputato ed irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di tentata rapina aggravata.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi proposti dalla Procura generale di Catania e da MO RE, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte 4 r( d'appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di MO RE ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata. Così deciso in Roma, il 03/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere IE BIFULCO;
letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, MARIA LUISA MIRANDA, con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio del gravato provvedimento, in accoglimento del ricorso della Procura generale e del ricorso di MO, limitatamente alla riduzione della pena ex art. 56 cod. pen., e il rigetto, nel resto, del ricorso del MO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14890 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO IE Data Udienza: 03/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto RE MO responsabile del concorso nel delitto di tentata rapina aggravata in concorso, di cui al capo a) della rubrica, dichiarando non luogo a procedere per i delitti di cui ai capi b) e c), per intervenuto decorso del termine di prescrizione. La pena per l'ascritto delitto di tentata rapina aggravata è stata, di conseguenza, rideterminata in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3000 di multa. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso della Procura generale consta di un unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge, avendo la Corte d'appello applicato, nella rideterminazione della pena, la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, malgrado il procedimento di primo grado si fosse svolto nelle forme del rito ordinario. 4. Il ricorso nell'interesse di RE MO. 4.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente: il dato illogicamente valorizzato dalla Corte territoriale - vale a dire l'intercettazione della conversazione, intercorsa in carcere, tra il correo AR e OR MO, padre dell'odierno ricorrente, in cui i due discorrono di una rapina in cui era attivamente coinvolto tale "Salvuccio" - è basato su un assunto indimostrato, non risultando, infatti, in alcun modo documentato lo stato detentivo di OR MO presso l'istituto di Piazza Lanza, nello stesso periodo del AR. 4.2. Col secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sempre in relazione all'identificazione dell'imputato, per avere i giudici dell'appello illogicamente valorizzato dati non rilevanti (segnatamente, gli abiti del MO, il cui colore coincideva con quelli usati dall'imputato al momento della rapina). 4.3. Il terzo motivo contesta violazione di legge, in relazione al divieto di reformatio in peius, avendo la Corte operato riferimento al reato di tentata rapina, di cui al capo a) della rubrica, quale pena base, laddove il giudice di primo grado, nell'individuare il reato più grave, si era riferito al reato di cui all'art. c) della 1 rubrica - porto d'arma clandestina in luogo pubblico. Pertanto, la pena base doveva essere calcolata in misura inferiore ai quattro anni di reclusione. 4.4. Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena, con riguardo all'art. 56 cod. pen. Non sono state indicate le ragioni della mancata applicazione della diminuente nella massima estensione dei due terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, per le ragioni di seguito illustrate;
del pari fondato è il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato - benché per ragioni diverse da quelle dedotte - che assorbe il quarto motivo, mentre devono ritenersi inammissibili le doglianze poste a oggetto dei primi due motivi di ricorso. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso dell'imputato. 2. Il motivo unico del ricorso proposto dalla Procura generale è fondato. Sebbene, in motivazione, risulti esplicitamente evidenziato che la riduzione di un terzo non doveva aver luogo, attesa la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito ordinario, la Corte territoriale ha tuttavia ridotto esattamente di un terzo il quantum di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa (così determinato, in motivazione, in sèguito alla riduzione, ex art. 56 cod. pen., della pena base "ratione temporis vigente per il reato di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6000 di multa": così, a p. 9 della sentenza), giungendo all'errata determinazione complessiva di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa. Dal che deriva la necessità di annullare la gravata sentenza, con rinvio per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Ulteriori notazioni a proposito della determinazione della pena saranno esposte infra, sub 3.1. 3. Il ricorso nell'interesse del MO è - come detto - parzialmente fondato con riferimento al terzo motivo. 3.1. In premessa deve osservarsi che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, i giudici di appello non sono incorsi nella violazione del divieto di reformatio in peius. Nell'individuazione del reato più grave, infatti, la Corte 2 7,7 territoriale si è correttamente riferita alla tentata rapina, dopo aver dichiarato prescritti gli altri reati. Già a livello di pura logica, risulta evidente che, dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto d'arma clandestina (ritenuto erroneamente più grave dal ricorrente, oltre che dal giudice di primo grado) e sopravvissuto, invece, alla declaratoria di estinzione il delitto di tentata rapina aggravata, la scelta della Corte territoriale per la determinazione della pena base non poteva che cadere tra i delitti ancora non prescritti. Ora, la tentata rapina - si torna a dire, unico reato sopravvissuto alla declaratoria di estinzione per prescrizione, insieme al meno grave reato di cui al 337 cod. pen., contestato sub e) del capo d'imputazione, alla declaratoria di estinzione per prescrizione - rappresenta certamente il reato più grave, a partire dal quale calcolare la pena base. Tanto puntualizzato, occorre però anche rilevare l'errore, in cui la Corte distrettuale è incorsa, nell'individuazione della pena base per la rapina, indicata, in motivazione, in anni quattro, mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e della multa di euro 6.000 (corrispondente, in modo non consentito, a quasi il doppio del massimo edittale). Come è noto, al tempo del commesso delitto (3 marzo 2014), il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. corrispondeva, invece, ad anni quattro e mesi sei di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 3.098. Tale previsione sarebbe stata poi modificata dalla I. del 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 8, lett. b) e, in seguito, dalla I. 26 aprile 2019, n. 36 (con l'art. 6, comma 1, lett. a). Dall'errata determinazione della multa, consegue la necessità di annullare la gravata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. 3.2. I primi due motivi di ricorso - vertenti sul tema dell'identificazione dell'imputato e congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi - sono inammissibili, perché generici, versati in fatto e del tutto aspecifici. Eludendo il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, il ricorrente si limita, nel motivo primo, a proporre doglianze puramente contestative di profili indiziari, che sono stati non soltanto razionalmente valorizzati dai giudici di merito nel contesto della complessiva analisi degli altri indizi, ma anche sottoposti a riscontro. Tale è il caso, in particolare, dell'intercettazione della conversazione intercorsa in carcere tra il correo AR e OR MO, padre dell'odierno ricorrente. A tal proposito, la Corte distrettuale ha rimarcato, infatti, la convergenza di elementi indiziari, relativi persino all'ammontare della refurtiva, nonché il riscontro, offerto dalla consultazione del registro immatricolazioni presso il carcere (v. p. 9 della motivazione), da cui risultava lo stato detentivo del padre 3 dell'imputato presso l'istituto di Piazza Lanza, nello stesso periodo del AR. Rispetto a tale elemento di riscontro delle conversazioni intercettate, il motivo di ricorso, significativamente, tace. In definitiva, il ricorso manca di confrontarsi - ed è perciò aspecifico (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01) - col dato dirimente, fornito dalle intercettazioni tra il correo AR, ristretto in carcere e i suoi familiari, in cui il primo confermava il coinvolgimento di "Salvuccio" nella rapina, punteggiando il racconto con dovizia di particolari, correttamente assemblati dai giudici di merito in un significativo compendio indiziario. Dunque, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte distrettuale in merito all'intensa valenza indiziaria delle conversazioni intercettate in carcere, la censura oggetto del secondo motivo di ricorso non può che sbiadire a fronte di una motivazione in cui si è chiarito come il profilo fornito dagli indumenti sequestrati, seppure di contenuto non univoco, sia stato ritenuto idoneo a integrare il più vasto compendio indiziario. A tal riguardo, va ricordato il principio, adeguatamente considerato dai giudici di merito, secondo cui la piattaforma indiziaria deve essere esaminata «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678-01); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789-01), posto che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputato ed irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di tentata rapina aggravata.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi proposti dalla Procura generale di Catania e da MO RE, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte 4 r( d'appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di MO RE ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata. Così deciso in Roma, il 03/03/2026