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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00395 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00523/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2024, proposto da
AJ NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.4.2024, pratica P-CR/L/Q/2023/101751, con cui la
Prefettura di Cremona ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva N. 00523/2024 REG.RIC.
rilasciato il 4.2.2024 in favore del ricorrente su istanza del datore di lavoro NG
RE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto, in data 4.2.2024, un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Cremona su istanza del sig. NG RE.
2.- Tuttavia il nulla osta è stato revocato dalla medesima Prefettura il 29.4.2024 per difetto dell'asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica del datore di lavoro, della “cessione fabbricato” e della verifica della disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Nel provvedimento si sostiene che questi documenti dovessero essere prodotti unitamente all'istanza e si evidenzia che, nell'istanza, mancava una dichiarazione di impegno a presentarli nel corso dell'istruttoria.
Tali carenze documentali erano state anticipate dall'Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 29.3.2024.
3.- Il ricorrente ha impugnato la revoca con ricorso notificato il 27.6.2024 e depositato il 5.7.2024, sostenendo di essere in possesso della documentazione chiesta dalla
Prefettura, e di averla caricata sul portale a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma di non poterlo provare perché non è possibile scaricare una ricevuta attestante l'avvenuto deposito di documentazione tramite il portale stesso. N. 00523/2024 REG.RIC.
Lamenta pertanto la violazione degli artt. 22, 24 e 24 bis d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, per carenza di istruttoria e di motivazione, oltreché per contraddittorietà della motivazione stessa.
4.- L'Amministrazione si è costituita e, in data 30.12.2025, ha depositato una relazione, nella quale ha riferito che effettivamente in data 8.4.2024, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro ha caricato sul portale l'asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica, la dichiarazione di impegno ad ospitare il lavoratore, il certificato di idoneità dell'alloggio e la richiesta di disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale presentata al Centro per l'impiego. Tuttavia nella relazione l'Amministrazione ha insistito nel sostenere che questi documenti avrebbero dovuto essere presentati assieme all'istanza e non potevano essere prodotti successivamente ad essa.
5.- Il ricorso è manifestamente fondato.
5.1.- Innanzi tutto sussiste la lamentata violazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, come evidenziato da questa Sezione con numerose ordinanze cautelari del 2-3.8.2024 (nn.
265-266-267-268-269-271-272-273-276-277-280-281) e successive (306-347-348-
349-370 del 2024), nonché con la sentenza 30.12.2024 n. 1050.
5.1.1.- Infatti la revoca impugnata, come molte altre simili, emesse dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Cremona e oggetto dei provvedimento di questa Sezione sopra citati, si fonda sul convincimento che la disciplina applicabile
(art. 22, 2° e 5° comma, del d.lgs. 286/1998, nel loro combinato disposto) imponga di presentare, insieme alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, una serie di documenti, senza alcuna possibilità di successiva integrazione della produzione, fatto salvo il caso – introdotto con una circolare ministeriale – che con la domanda sia depositata una dichiarazione d'impegno alla successiva produzione della documentazione mancante: sicché, verificata l'omissione documentale, e comunicato preavviso di ciò, l'Amministrazione ha titolo di procedere senz'altro alla revoca del N. 00523/2024 REG.RIC.
nulla osta (emesso automaticamente dopo sessanta giorni), senza neppure appurare se, dopo il preavviso, l'interessato abbia correttamente integrato le sue produzioni.
5.1.2.- Questo convincimento della Prefettura è però errato, poiché nessuna disposizione speciale – che tra l'altro, ove esistesse, presenterebbe dubbi di costituzionalità – incluso l'art. 24 bis, 2° comma, del d.lgs. 286/1998, esclude espressamente l'applicazione in subiecta materia dell'istituto del soccorso istruttorio, con riferimento sia alla disciplina generale, di cui all'art. 6, lett. b, legge 241/1990 (per cui “Il responsabile del procedimento … può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”), sia a quella speciale di cui all'art. 30 bis, 9° comma, del d.P.R. 394/1999 (che, in merito alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, prevede che “Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione”).
D'altra parte le disposizioni normative testé citate non possono restare inapplicate, come invece ritiene la Prefettura, per l'omissione di un'iniziale dichiarazione d'impegno a successive produzioni, dichiarazione che in sé non accresce affatto le probabilità di un successivo corretto deposito, e che, comunque, implicitamente riconosce come, al momento della presentazione della domanda, tale documentazione possa, in tutto o in parte, essere carente.
5.1.3.- La Prefettura avrebbe dovuto pertanto valutare il contenuto della documentazione presentata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento,
e determinarsi sulla base di quella valutazione.
5.2.- Sussiste anche il lamentato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione.
Infatti il provvedimento, come altri della Prefettura di Cremona sempre di revoca di nulla osta al lavoro subordinato, è stato redatto utilizzando un modulo standard che reca la seguente formulazione: N. 00523/2024 REG.RIC.
“CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall'interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l'interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione”.
Come già stigmatizzato da questa Sezione con diverse sentenze relative a casi simili sotto questo profilo (v. la già citata sentenza 30.12.2024 n. 1050 e, ancor prima, la sentenza 28.10.2024 n. 861), la Prefettura non ha nemmeno specificato quale delle due ipotesi, tra loro antitetiche, ricorresse nel caso di specie.
Peraltro non sarebbe bastato che la Prefettura indicasse la ricorrenza della “ipotesi B”, cioè avvenuta presentazione di osservazioni e/o documenti: la Prefettura avrebbe dovuto anche valutare i documenti prodotti e, se ritenuti non idonei a superare le ragioni ostative indicate nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avrebbe dovuto specificare seppure sinteticamente le ragioni di tale inidoneità.
L'uso di formule contraddittorie e vaghe, come quella impiegata nel caso in esame, è nella sostanza elusivo del fondamentale obbligo di motivare i provvedimenti, anche con riferimento alle osservazioni e ai documenti presentati dall'interessato.
6.- In conclusione, il ricorso va accolto e la revoca del nulla osta va annullata, con conseguente reviviscenza del nulla osta medesimo, la cui durata, indicata in sei mesi dal rilascio, andrà considerata al netto del periodo intercorrente tra la revoca
(29.4.2024) e la comunicazione della presente sentenza al ricorrente.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. N. 00523/2024 REG.RIC.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente
RO FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO FE EL CI
IL SEGRETARIO N. 00523/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00395 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00523/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2024, proposto da
AJ NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.4.2024, pratica P-CR/L/Q/2023/101751, con cui la
Prefettura di Cremona ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva N. 00523/2024 REG.RIC.
rilasciato il 4.2.2024 in favore del ricorrente su istanza del datore di lavoro NG
RE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha ottenuto, in data 4.2.2024, un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Cremona su istanza del sig. NG RE.
2.- Tuttavia il nulla osta è stato revocato dalla medesima Prefettura il 29.4.2024 per difetto dell'asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica del datore di lavoro, della “cessione fabbricato” e della verifica della disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Nel provvedimento si sostiene che questi documenti dovessero essere prodotti unitamente all'istanza e si evidenzia che, nell'istanza, mancava una dichiarazione di impegno a presentarli nel corso dell'istruttoria.
Tali carenze documentali erano state anticipate dall'Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 29.3.2024.
3.- Il ricorrente ha impugnato la revoca con ricorso notificato il 27.6.2024 e depositato il 5.7.2024, sostenendo di essere in possesso della documentazione chiesta dalla
Prefettura, e di averla caricata sul portale a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma di non poterlo provare perché non è possibile scaricare una ricevuta attestante l'avvenuto deposito di documentazione tramite il portale stesso. N. 00523/2024 REG.RIC.
Lamenta pertanto la violazione degli artt. 22, 24 e 24 bis d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, per carenza di istruttoria e di motivazione, oltreché per contraddittorietà della motivazione stessa.
4.- L'Amministrazione si è costituita e, in data 30.12.2025, ha depositato una relazione, nella quale ha riferito che effettivamente in data 8.4.2024, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro ha caricato sul portale l'asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica, la dichiarazione di impegno ad ospitare il lavoratore, il certificato di idoneità dell'alloggio e la richiesta di disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale presentata al Centro per l'impiego. Tuttavia nella relazione l'Amministrazione ha insistito nel sostenere che questi documenti avrebbero dovuto essere presentati assieme all'istanza e non potevano essere prodotti successivamente ad essa.
5.- Il ricorso è manifestamente fondato.
5.1.- Innanzi tutto sussiste la lamentata violazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, come evidenziato da questa Sezione con numerose ordinanze cautelari del 2-3.8.2024 (nn.
265-266-267-268-269-271-272-273-276-277-280-281) e successive (306-347-348-
349-370 del 2024), nonché con la sentenza 30.12.2024 n. 1050.
5.1.1.- Infatti la revoca impugnata, come molte altre simili, emesse dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Cremona e oggetto dei provvedimento di questa Sezione sopra citati, si fonda sul convincimento che la disciplina applicabile
(art. 22, 2° e 5° comma, del d.lgs. 286/1998, nel loro combinato disposto) imponga di presentare, insieme alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, una serie di documenti, senza alcuna possibilità di successiva integrazione della produzione, fatto salvo il caso – introdotto con una circolare ministeriale – che con la domanda sia depositata una dichiarazione d'impegno alla successiva produzione della documentazione mancante: sicché, verificata l'omissione documentale, e comunicato preavviso di ciò, l'Amministrazione ha titolo di procedere senz'altro alla revoca del N. 00523/2024 REG.RIC.
nulla osta (emesso automaticamente dopo sessanta giorni), senza neppure appurare se, dopo il preavviso, l'interessato abbia correttamente integrato le sue produzioni.
5.1.2.- Questo convincimento della Prefettura è però errato, poiché nessuna disposizione speciale – che tra l'altro, ove esistesse, presenterebbe dubbi di costituzionalità – incluso l'art. 24 bis, 2° comma, del d.lgs. 286/1998, esclude espressamente l'applicazione in subiecta materia dell'istituto del soccorso istruttorio, con riferimento sia alla disciplina generale, di cui all'art. 6, lett. b, legge 241/1990 (per cui “Il responsabile del procedimento … può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”), sia a quella speciale di cui all'art. 30 bis, 9° comma, del d.P.R. 394/1999 (che, in merito alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, prevede che “Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione”).
D'altra parte le disposizioni normative testé citate non possono restare inapplicate, come invece ritiene la Prefettura, per l'omissione di un'iniziale dichiarazione d'impegno a successive produzioni, dichiarazione che in sé non accresce affatto le probabilità di un successivo corretto deposito, e che, comunque, implicitamente riconosce come, al momento della presentazione della domanda, tale documentazione possa, in tutto o in parte, essere carente.
5.1.3.- La Prefettura avrebbe dovuto pertanto valutare il contenuto della documentazione presentata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento,
e determinarsi sulla base di quella valutazione.
5.2.- Sussiste anche il lamentato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione.
Infatti il provvedimento, come altri della Prefettura di Cremona sempre di revoca di nulla osta al lavoro subordinato, è stato redatto utilizzando un modulo standard che reca la seguente formulazione: N. 00523/2024 REG.RIC.
“CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall'interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l'interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione”.
Come già stigmatizzato da questa Sezione con diverse sentenze relative a casi simili sotto questo profilo (v. la già citata sentenza 30.12.2024 n. 1050 e, ancor prima, la sentenza 28.10.2024 n. 861), la Prefettura non ha nemmeno specificato quale delle due ipotesi, tra loro antitetiche, ricorresse nel caso di specie.
Peraltro non sarebbe bastato che la Prefettura indicasse la ricorrenza della “ipotesi B”, cioè avvenuta presentazione di osservazioni e/o documenti: la Prefettura avrebbe dovuto anche valutare i documenti prodotti e, se ritenuti non idonei a superare le ragioni ostative indicate nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avrebbe dovuto specificare seppure sinteticamente le ragioni di tale inidoneità.
L'uso di formule contraddittorie e vaghe, come quella impiegata nel caso in esame, è nella sostanza elusivo del fondamentale obbligo di motivare i provvedimenti, anche con riferimento alle osservazioni e ai documenti presentati dall'interessato.
6.- In conclusione, il ricorso va accolto e la revoca del nulla osta va annullata, con conseguente reviviscenza del nulla osta medesimo, la cui durata, indicata in sei mesi dal rilascio, andrà considerata al netto del periodo intercorrente tra la revoca
(29.4.2024) e la comunicazione della presente sentenza al ricorrente.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. N. 00523/2024 REG.RIC.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente
RO FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO FE EL CI
IL SEGRETARIO N. 00523/2024 REG.RIC.