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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 913/2022
All'udienza del 13.1.25 ore 11.20 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l'avv. NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti;
l'avv. Genovali chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.00 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.11.22 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del
Lavoro affinché “previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da
BPCO, rizoartrosi sx e artrosi polso sx, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalle quali consegue inabilità permanente al lavoro rispettivamente nella misura del 20%, 4% e 5% e così complessivamente, unitamente ai postumi già riconosciuti, nella misura del 42% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
L' si costituiva tempestivamente contestando in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo per l'origine extraprofessionale delle malattie lamentate.
***
Il ricorso è infondato.
1 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle malattie e del nesso causale tra le stesse e la professione svolta dal ricorrente.
Il CTU dava preliminarmente atto che “La richiesta di parte ricorrente riguarda il riconoscimento come malattia professionale meritevole di tutela in ambito dei seguenti quadri patologici: - CP_1 broncopneumopatia cronica ostruttiva, per cui il ricorrente in data 04.07.2019, tramite il Patronato INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di riconoscimento con richiesta di postumi in misura del 20%; CP_1 la domanda è stata respinta dall' in data 29.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato CP_1 ricorso in data 02.12.2019; - rizoartrosi sinistra, per cui il ricorrente in data 12.07.2019, tramite il Patronato
INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di riconoscimento con richiesta di postumi in misura CP_1 del 4%; la domanda è stata respinta dall' in data 30.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha CP_1 presentato ricorso in data 02.12.2019; - artrosi polso sinistro, per cui il ricorrente in data
14.12.2012.07.201918, tramite il Patronato INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di CP_1 riconoscimento con richiesta di postumi in misura del 5%; la domanda è stata respinta dall' in data CP_1
31.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato ricorso in data 07.05.20102.12.20199.
Risultano già riconosciuti in ambito di tutela i seguenti quadri patologici: - epicondilite destra con CP_1 punteggio del 3%; - tendinopatia spalla destra con punteggio del 3%; - spondilodiscoartrosi lombosacrale con punteggio del 12%; con grado di invalidità complessivo già riconosciuto in misura del 16%. Quindi, in considerazione dei quadri patologici suddetti ritenuti di origine lavorativa, il ricorrente ha avanzato richiesta di un punteggio complessivo in misura del 42%.”
All'esito dell'espletata ctu, la d.ssa pur ritenendo sussistenti le malattie denunciate escludeva che, CP_2 secondo la regola del più probabile che non, le stesse avessero origine professionale.
In particolare, il CTU ha affermato: in relazione alla BPCO “Dalla ricostruzione della storia lavorativa emerge anche una verosimile esposizione professionale a fumi di saldatura, legata all'attività di saldatura
Tuttavia per le tempistiche e modalità di svolgimento dell'attività di saldatura (solo dal 1973 per tre anni e successivamente occasionalmente o, comunque, senza essere l'attività principale esperita), tale esposizione risulta antecedente di più decenni rispetto alla di BPCO (databile alla prima spirometria in atti del 2018) e dalla metà degli anni '80 circa non continuativa. Vi è inoltre il dato dell'esposizione al fumo di sigaretta che rappresenta, come detto, il principale fattore causale noto di BPCO. Nella fattispecie sussistono, dunque, più elementi di giudizio in base a cui ritenere più probabile l'origine non professionale della patologia polmonare.”
In relazione alla rizoartrosi e sull'artrosi di polso a sinistra “Nel caso del sig. non sono da ritenersi Pt_1 particolarmente rilevanti cause patologiche di origine spontanea locali o sistemiche predisponenti tale patologia, né altri fattori specifici esterni di tipo extra-lavorativo. Considerate le attività lavorative svolte,
2 così come si evincono dalla documentazione in atti e confermate in sede di visita medico-legale, è in linea generale da ammettere lo svolgimento di mansioni a rischio per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, con specifico riferimento a utilizzo in modo ripetitivo e non occasionale di attrezzi da idraulica quali chiavi, pinze, martelli e fiamma ossidrica, nche in posizioni incongrue e con continuità oraria. Da considerare anche che le attività a rischio sono state svolte per molti anni consecutivi. Tuttavia, nella fattispecie le alterazioni sia per quanto riguarda la rizoartrosi che l'artrosi di polso sono documentate a carico dell'arto non dominante, essendo il richiedente dichiaratamente destrimane, quindi il maggior uso degli attrezzi summenzionati e delle lavorazioni più a rischio è oggettivamente da ritenersi essere stato a carico dell'arto superiore destro, dove invece non sono documentate. Inoltre, come descritto in precedenza, in entrambi i casi si tratta di quadri patologici di lieve entità compatibile anche con alterazione degenerative età-correlate. Pertanto, si ritiene “più probabile che non” la correlazione causale con fattori extraprofessionali. ”.
Non sono pervenute osservazioni da parte del CTP
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici;
in particolare il ctu conferma l'entità delle percentuali di danno biologico già riconosciute dall'ente.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore di che si liquidano in euro CP_1
1865,00 oltre oneri di legge;
- pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 13.1.25 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 913/2022
All'udienza del 13.1.25 ore 11.20 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l'avv. NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti;
l'avv. Genovali chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.00 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.11.22 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del
Lavoro affinché “previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da
BPCO, rizoartrosi sx e artrosi polso sx, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalle quali consegue inabilità permanente al lavoro rispettivamente nella misura del 20%, 4% e 5% e così complessivamente, unitamente ai postumi già riconosciuti, nella misura del 42% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
L' si costituiva tempestivamente contestando in fatto e in diritto le domande ex adverso proposte, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo per l'origine extraprofessionale delle malattie lamentate.
***
Il ricorso è infondato.
1 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle malattie e del nesso causale tra le stesse e la professione svolta dal ricorrente.
Il CTU dava preliminarmente atto che “La richiesta di parte ricorrente riguarda il riconoscimento come malattia professionale meritevole di tutela in ambito dei seguenti quadri patologici: - CP_1 broncopneumopatia cronica ostruttiva, per cui il ricorrente in data 04.07.2019, tramite il Patronato INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di riconoscimento con richiesta di postumi in misura del 20%; CP_1 la domanda è stata respinta dall' in data 29.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato CP_1 ricorso in data 02.12.2019; - rizoartrosi sinistra, per cui il ricorrente in data 12.07.2019, tramite il Patronato
INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di riconoscimento con richiesta di postumi in misura CP_1 del 4%; la domanda è stata respinta dall' in data 30.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha CP_1 presentato ricorso in data 02.12.2019; - artrosi polso sinistro, per cui il ricorrente in data
14.12.2012.07.201918, tramite il Patronato INCA di Lucca, ha presentato all' domanda di CP_1 riconoscimento con richiesta di postumi in misura del 5%; la domanda è stata respinta dall' in data CP_1
31.10.2019. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato ricorso in data 07.05.20102.12.20199.
Risultano già riconosciuti in ambito di tutela i seguenti quadri patologici: - epicondilite destra con CP_1 punteggio del 3%; - tendinopatia spalla destra con punteggio del 3%; - spondilodiscoartrosi lombosacrale con punteggio del 12%; con grado di invalidità complessivo già riconosciuto in misura del 16%. Quindi, in considerazione dei quadri patologici suddetti ritenuti di origine lavorativa, il ricorrente ha avanzato richiesta di un punteggio complessivo in misura del 42%.”
All'esito dell'espletata ctu, la d.ssa pur ritenendo sussistenti le malattie denunciate escludeva che, CP_2 secondo la regola del più probabile che non, le stesse avessero origine professionale.
In particolare, il CTU ha affermato: in relazione alla BPCO “Dalla ricostruzione della storia lavorativa emerge anche una verosimile esposizione professionale a fumi di saldatura, legata all'attività di saldatura
Tuttavia per le tempistiche e modalità di svolgimento dell'attività di saldatura (solo dal 1973 per tre anni e successivamente occasionalmente o, comunque, senza essere l'attività principale esperita), tale esposizione risulta antecedente di più decenni rispetto alla di BPCO (databile alla prima spirometria in atti del 2018) e dalla metà degli anni '80 circa non continuativa. Vi è inoltre il dato dell'esposizione al fumo di sigaretta che rappresenta, come detto, il principale fattore causale noto di BPCO. Nella fattispecie sussistono, dunque, più elementi di giudizio in base a cui ritenere più probabile l'origine non professionale della patologia polmonare.”
In relazione alla rizoartrosi e sull'artrosi di polso a sinistra “Nel caso del sig. non sono da ritenersi Pt_1 particolarmente rilevanti cause patologiche di origine spontanea locali o sistemiche predisponenti tale patologia, né altri fattori specifici esterni di tipo extra-lavorativo. Considerate le attività lavorative svolte,
2 così come si evincono dalla documentazione in atti e confermate in sede di visita medico-legale, è in linea generale da ammettere lo svolgimento di mansioni a rischio per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, con specifico riferimento a utilizzo in modo ripetitivo e non occasionale di attrezzi da idraulica quali chiavi, pinze, martelli e fiamma ossidrica, nche in posizioni incongrue e con continuità oraria. Da considerare anche che le attività a rischio sono state svolte per molti anni consecutivi. Tuttavia, nella fattispecie le alterazioni sia per quanto riguarda la rizoartrosi che l'artrosi di polso sono documentate a carico dell'arto non dominante, essendo il richiedente dichiaratamente destrimane, quindi il maggior uso degli attrezzi summenzionati e delle lavorazioni più a rischio è oggettivamente da ritenersi essere stato a carico dell'arto superiore destro, dove invece non sono documentate. Inoltre, come descritto in precedenza, in entrambi i casi si tratta di quadri patologici di lieve entità compatibile anche con alterazione degenerative età-correlate. Pertanto, si ritiene “più probabile che non” la correlazione causale con fattori extraprofessionali. ”.
Non sono pervenute osservazioni da parte del CTP
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici;
in particolare il ctu conferma l'entità delle percentuali di danno biologico già riconosciute dall'ente.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore di che si liquidano in euro CP_1
1865,00 oltre oneri di legge;
- pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 13.1.25 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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