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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2611/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240007582551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834198161242 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834201757114 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: concedere la sospensione della intimazione di pagamento opposta, emessa da
Agenzia delle Entrate - SS, stante la fondatezza dei motivi di opposizione, così interrompendo il procedimento esecutivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per tutti i motivi meglio innanzi esposti e, per l'effetto, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata ed il ruolo esattoriale ivi portato. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente/Appellato: in via cautelare, rigettare la richiesta sospensiva insussistenti i presupposti di legge come esposto nel presente scritto difensivo;
in via pregiudiziale, atteso quanto esposto al capo 1) delle presenti controdeduzioni, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992; subordinatamente emettere, se del caso, ogni provvedimento di legge;
subordinatamente, nel merito, rigettare il ricorso poiché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte innanzi. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, ha depositato alla Corte l'11 giugno 2025 ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate – SS con cui ha impugnato la cartella di pagamento n.
02820240007582551000, emessa dall'Agente della riscossione – Provincia di Caserta, notificatagli a mezzo posta in data 20 marzo 2025 e avente ad oggetto la Tassa Automobilistica anno di riferimento 2018, con pretese per € 680,43.
Ha eccepito la prescrizione e la nullità del procedimento per mancanza d'atti prodromici ineludibili.
Si è costituita la SS opponendosi alle pretese avversarie e ricordando i limiti della sua legittimazione.
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 a parte ricorrente è stato assegnato il termine di giorni trenta per integrare il contraddittorio con la Regione Campania.
La Regione che ha ricevuto il ricorso notificato il 10 novembre 2025 è rimasta contumace.
Alla nuova udienza la causa è stata decisain camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente esiste la giurisdizione tributaria di cui a torto dubita la SS in quanto la sottesa pretesa sostanziale che parte ricorrente ritiene prescritta cade nella cognizione della Corte. L'atto che la veicola è una cartella di pagamento per tasse automobilistiche che cadono nell'ambito dell'art. 2 del d.lgs.
546/1992. Va precisato che da tempo le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il discrimen tra giurisdizioni, asserendo che quella tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, che costituiscono l'atto presupposto. Solo gli atti esecutivi notificati successivamente dall''Amministrazione finanziaria, quali il pignoramento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e devono essere impugnati, per eventuali vizi propri, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c., con la precisazione che nel caso in cui l'opposizione riguardi anche la mancata notifica dell'atto presupposto, la competenza torna ad essere del giudice tributario. Pertanto, la valutazione della sussistenza del credito tributario fino alla notifica dell'atto presupposto è riservata al giudice tributario, mentre le contestazioni sugli atti esecutivi successivi spettano al giudice ordinario.
L'ordine di integrare il contraddittorio ha emendato al suo difetto prontamente rilevato dall'A.d.E.R. che ha opportunamente ricordato i limiti della sua legittimazione a resistere.
È dunque possibile accedere alle valutazioni di merito.
La tesi del contribuente per cui la cartella, unico atto a lui pervenuto in relazione alla pretesa di pagamento contro la quale è insorto, è rimasta incontestata per la omessa costituzione della Regione che non ha prodotto i documenti eventualmente a sé riferibili e che possano svalutare la ricostruzione possibile dagli atti esistenti nel fascicolo.
In mancanza della prova dell'accertamento prodromico la cartella reca pretese prescritte nel triennio successivo ai sensi della legge 28.02.1983, n. 53 (essendo ormai chiaro che alcun più lungo termine sia invocabile dopo che le Sezioni Unite della Cassazione con la nota decisione n. 2339/2016 del 17 novembre
2016 hanno escluso che alle cartelle riguardo alle quali sia maturato il termine di cui all'art. 21 D.Lgs 546/1992 possa estendersi il principio dell'actio iudicati) e immotivate in quanto carenti delle indicazioni richieste in termini generali dall'art. 3 della legge 241/1990 e dall'art. 7 della legge 212/2000. Inoltre il procedimento è viziato non avendo l'ente legittimato sostanzialmente curato la prova dell'accertamento e non potendo dunque la SS confidare in una serie ordinata di atti tributari per pretendere il pagamento.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese meritano d'essere compensate data la vicenda processuale occorsa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2611/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240007582551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834198161242 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834201757114 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: concedere la sospensione della intimazione di pagamento opposta, emessa da
Agenzia delle Entrate - SS, stante la fondatezza dei motivi di opposizione, così interrompendo il procedimento esecutivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per tutti i motivi meglio innanzi esposti e, per l'effetto, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata ed il ruolo esattoriale ivi portato. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente/Appellato: in via cautelare, rigettare la richiesta sospensiva insussistenti i presupposti di legge come esposto nel presente scritto difensivo;
in via pregiudiziale, atteso quanto esposto al capo 1) delle presenti controdeduzioni, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992; subordinatamente emettere, se del caso, ogni provvedimento di legge;
subordinatamente, nel merito, rigettare il ricorso poiché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte innanzi. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, ha depositato alla Corte l'11 giugno 2025 ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate – SS con cui ha impugnato la cartella di pagamento n.
02820240007582551000, emessa dall'Agente della riscossione – Provincia di Caserta, notificatagli a mezzo posta in data 20 marzo 2025 e avente ad oggetto la Tassa Automobilistica anno di riferimento 2018, con pretese per € 680,43.
Ha eccepito la prescrizione e la nullità del procedimento per mancanza d'atti prodromici ineludibili.
Si è costituita la SS opponendosi alle pretese avversarie e ricordando i limiti della sua legittimazione.
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 a parte ricorrente è stato assegnato il termine di giorni trenta per integrare il contraddittorio con la Regione Campania.
La Regione che ha ricevuto il ricorso notificato il 10 novembre 2025 è rimasta contumace.
Alla nuova udienza la causa è stata decisain camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente esiste la giurisdizione tributaria di cui a torto dubita la SS in quanto la sottesa pretesa sostanziale che parte ricorrente ritiene prescritta cade nella cognizione della Corte. L'atto che la veicola è una cartella di pagamento per tasse automobilistiche che cadono nell'ambito dell'art. 2 del d.lgs.
546/1992. Va precisato che da tempo le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il discrimen tra giurisdizioni, asserendo che quella tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, che costituiscono l'atto presupposto. Solo gli atti esecutivi notificati successivamente dall''Amministrazione finanziaria, quali il pignoramento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e devono essere impugnati, per eventuali vizi propri, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c., con la precisazione che nel caso in cui l'opposizione riguardi anche la mancata notifica dell'atto presupposto, la competenza torna ad essere del giudice tributario. Pertanto, la valutazione della sussistenza del credito tributario fino alla notifica dell'atto presupposto è riservata al giudice tributario, mentre le contestazioni sugli atti esecutivi successivi spettano al giudice ordinario.
L'ordine di integrare il contraddittorio ha emendato al suo difetto prontamente rilevato dall'A.d.E.R. che ha opportunamente ricordato i limiti della sua legittimazione a resistere.
È dunque possibile accedere alle valutazioni di merito.
La tesi del contribuente per cui la cartella, unico atto a lui pervenuto in relazione alla pretesa di pagamento contro la quale è insorto, è rimasta incontestata per la omessa costituzione della Regione che non ha prodotto i documenti eventualmente a sé riferibili e che possano svalutare la ricostruzione possibile dagli atti esistenti nel fascicolo.
In mancanza della prova dell'accertamento prodromico la cartella reca pretese prescritte nel triennio successivo ai sensi della legge 28.02.1983, n. 53 (essendo ormai chiaro che alcun più lungo termine sia invocabile dopo che le Sezioni Unite della Cassazione con la nota decisione n. 2339/2016 del 17 novembre
2016 hanno escluso che alle cartelle riguardo alle quali sia maturato il termine di cui all'art. 21 D.Lgs 546/1992 possa estendersi il principio dell'actio iudicati) e immotivate in quanto carenti delle indicazioni richieste in termini generali dall'art. 3 della legge 241/1990 e dall'art. 7 della legge 212/2000. Inoltre il procedimento è viziato non avendo l'ente legittimato sostanzialmente curato la prova dell'accertamento e non potendo dunque la SS confidare in una serie ordinata di atti tributari per pretendere il pagamento.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese meritano d'essere compensate data la vicenda processuale occorsa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio