Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinata avanzata dal Sig. -OMISSIS- il 10.11.2021 (Assicurata 055957571168), emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 6.2.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente avvalendosi della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020.
Il provvedimento si basa sulla ritenuta falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini del conseguimento del titolo di soggiorno, desunta dal fatto che il ricorrente non è stato reperito sul luogo di lavoro in occasione di tre controlli eseguiti il 28/06/2022 alle ore 11.00, il 29/06/2022 alle ore 12.30 e in data 01/07/2022 alle ore 10.45.
Inoltre, l’amministrazione ha rilevato la percezione da parte del lavoratore di redditi non adeguati rispetto al minimo di legge per l’anno 2023.
Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, contestando i presupposti di fatto su cui si basa il provvedimento gravato.
Le censure sono fondate.
L’istruttoria svolta dall’amministrazione risulta parziale e non adeguata, atteso che i controlli sono stati effettuati in numero limitato, concentrati nell’arco di pochi giorni ravvicinati e sempre al mattino.
Sul punto vale evidenziare che il ricorrente ha rappresentato di svolgere l’attività lavorativa in orario pomeridiano e, del resto, il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, ha assolto il ricorrente dal reato di falso a lui imputato.
Sul piano reddituale, va osservato che il ricorrente ha prodotto in giudizio le buste paga a dimostrazione non solo dell’effettività del lavoro svolto, ma anche a supporto della propria capacità reddituale; del resto, la documentazione in atti evidenzia che nel 2023 egli ha percepito un reddito solo di poco inferiore al parametro legale.
In tale contesto, il provvedimento risulta connotato da un’istruttoria non adeguata e non è supportato da una motivazione idonea a sorreggere la determinazione assunta, con conseguente fondatezza delle censure proposte.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre la considerazione della fattispecie complessiva sottesa al provvedimento gravato consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
RI AT, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AT | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.