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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 2887/2024 Cont.
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nella seguente composizione dott.ssa Valentina Paletto Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
nel procedimento indicato in epigrafe instaurato con ricorso in appello depositato in data 18.10.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Parte_1
DA Missaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via Borgonuovo n.14 (indirizzo telematico); APPELLANTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1
AD de NA e UR ET, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Como, via Cinque Giornate n.61 (indirizzo telematico); APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 2249/2024, emessa in data 12.09.2024 e pubblicata il 18.09.2024, all'esito del procedimento R.G. n. 182/2022
Conclusioni Per il Procuratore Generale
“Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, come precisato nelle conclusioni congiunte in data 1.8.2025;
Considerato che
l'accordo appare rispondente all'esclusivo e preminente interesse della prole, in ordine alle questioni controverse relative al collocamento dei minori, alla regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario e alle questioni economiche. ESPRIME parere favorevole alla ratifica dell'accordo tra le parti” .
1 Per la parte appellante e per la parte appellata: conclusioni congiunte come da atto depositato in data 01.08.2025
“Tutto ciò premesso i SInori e , ferma la pronuncia sullo status Parte_1 CP_1 pubblicata in data 9.05.2023 con sentenza n. 1120/2023 dal Tribunale di Monza, chiedono di recepire con sentenza definitiva le seguenti C O N D I Z I O N I
1. confermare che i figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione, cambio di residenza, tenendo conto dell'inclinazione naturale e dalle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
2. Confermare che i minori rimarranno collocati prevalentemente presso la IG
, nella ex casa familiare sita a Cavenago in Brianza (MB), Via Giorgio Gaber n. 14, CP_1 che per l'effetto rimarrà alla stessa assegnata;
3. Confermare che e frequenteranno il padre, salvo migliore accordo, Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16.00) fino alle ore 21.00 di domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) due giorni alla settimana, il mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00), con relativi pernottamenti e accompagnamento diretto a scuola il giorno seguente (o presso la casa materna, entro le ore 9); c) per le festività natalizie e pasquali (oltre che per le altre festività): i genitori si ripartiranno i singoli giorni di festività (Vigilia, Natale, Capodanno ecc.) di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza; d) durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa ai figli tra la festività infrasettimanale e il weekend cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche
“ponte infrannuale” saranno trascorse dai figli con il genitore cui spetterebbe ordinariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario;
f) sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le Parti anche alla luce delle esigenze e dei desideri, nonché delle attività scolastiche ed extrascolastiche di ed Per_1 Per_2
4. Dare atto che, per quanto attiene ai giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SInor e la IG Pt_1 CP_1 concordano che ne sia previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
5. Disporre che, a partire dalla mensilità di agosto 2025, il SInor versi, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, alla IG , tramite bonifico bancario, in via CP_1
2 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile pari ad € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita, con prima rivalutazione a partire da agosto 2026.
6. Confermare che il SInor continuerà a sostenere il 75% delle spese straordinarie Pt_1 dei figli e la IG il restante 25%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida CP_1 della Corte D'Appello e del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 in materia di spese straordinarie, cui si rinvia integralmente (attualmente reperibili al link: https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._8334_25.pdf).
7. Dare atto che, a definizione di ogni pendenza economico/patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che il SInor a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. Pt_1
n. 898/70, si obbliga a versare alla IG , che accetta, l'importo di € CP_1
18.000,00 a titolo di una tantum divorzile, da corrispondersi tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa in sei tranches mensili successive di eguale importo (pari a € 3.000,00 ciascuna), a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo e così ogni mese fino al saldo della somma complessiva.
8. Dare atto che, con il corretto adempimento delle condizioni suindicate, i SInori e Pt_1
non avranno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi CP_1 ragione, titolo o causa in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale e/o a qualsivoglia pretesa maturata alla data odierna in conseguenza del matrimonio.
9. Dare atto che entrambi i genitori forniscono reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Dare atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le Parti si intendono implicitamente rinunciate.
11. Dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2012, e celebravano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Cavenago di Brianza (MB) e dalla loro unione nascevano due figlie: (n. Per_1
28.05.2011), e (n. 18.05.2013). Per_2
3 Con decreto del 11.03.2021 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: disponeva il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, cui era assegnata la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita da parte del padre nelle seguenti modalità: fine settimana alternati (venerdì dalle h. 16.00 alle h. 21.00 di domenica) e due giorni alla settimana (mercoledì e giovedì dalle h. 16.00 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente); disponeva la frequenza delle ferie ad anni alternati;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole pari a € 1150,00 (€ 575,00 a figlio) nonché il 75% delle spese straordinarie. Con ricorso del 12.01.2022 chiedeva al Tribunale di Milano: lo Parte_1 scioglimento del matrimonio;
la previsione dell'affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita padre-figli come da condizioni congiunte in separazione;
che ciascuno dei genitori provvedesse al mantenimento in via diretta dei figli nei periodi di rispettiva spettanza con suddivisione al 50% delle spese extra e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto precedente, porre a carico del padre, un importo mensile non superiore a 400,00 a titolo di mantenimento della prole. In data 24.11.2022 si costituiva in giudizio , la quale si associava alla CP_1 domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì: una modifica del calendario di visite paterne e la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 2000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 1000,00 ciascuno) oltre al 75% delle spese straordinarie;
la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 1500,00 a titolo di mantenimento per sé. In data 04.05.2023 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale di divorzio e rimetteva la causa in ruolo assegnando alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 11.10.2023 il G.I ordinava alle parti di aggiornare e integrare la documentazione versata, di intraprendere un percorso di mediazione familiare e assegnava i termini per il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c. In data 19.07.2024 le parti depositavano le loro comparse conclusionali. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano, provvedendo in via definitiva, così statuiva:
“I. affida i figli minori (28.5.2011) ed (18.5.2013) in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
CP_1
II. assegna la casa coniugale, sita a Cavenago di Brianza (MB) in Via G. Gaber n.14, a
[...]
; CP_1
III. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina con riaccompagnamento presso i rispettivi istituti scolastici entro l'orario di inizio delle lezioni scolastiche;
nel caso in cui il padre non abbia diritto di visita nel fine settimana due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì), in caso contrario un pomeriggio infrasettimanale (martedì), dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorreranno altresì con il padre, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie, il periodo
4 dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, nonché la metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti anche alla luce delle esigenze dei minori, delle attività scolastiche ed extrascolastiche: IV. pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2023 Parte_1
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei ed l'importo mensile di Per_1 Per_2 euro 1.338 - ad oggi rivalutato e arrotondata per rendere l'importo comodamente divisibile e parti ad euro 669 a figlio ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT
- da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con CP_1 decorrenza dal mese di settembre 2024 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024. Pone, inoltre, a carico del resistente il 75% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha
5 efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. pone a carico di quale contributo al mantenimento del coniuge, il Parte_1 pagamento della somma mensile di euro 300 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio di questo Tribunale nr. 1120/2023; VI. rigetta la domanda ex art. 473 bis 39 c.p.c.; VII. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.” Avverso tale pronuncia, in data 18.10.2024, ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma del provvedimento impugnato affidandosi a cinque motivi di gravame. I. Motivo di appello: “erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine al collocamento materno dei minori”. Col primo motivo l'appellante contestava la sentenza di primo grado per aver disposto il collocamento dei figli minori presso la madre, riteneva che la sentenza impugnata avesse disatteso la sua richiesta di collocamento alternato della prole e lamentava l'assenza di una motivazione idonea a giustificare la suddetta previsione. L'appellante evidenziava come tale disposizione fosse stata decisa dal Tribunale in virtù dell'errata convinzione secondo cui egli si sarebbe trasferito a Milano, complicando le abitudini dei figli che vivono a Cavenago di Brianza. A tal proposito, parte appellante spiegava che l'aggiornamento del certificato di residenza avesse come unico scopo quello di beneficiare di un'agevolazione fiscale che e che non avrebbe interrotto la locazione della
6 casa di EL proprio per agevolare gli spostamenti infrasettimanali dei figli. II. Motivo di appello: “illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine alla regolamentazione dei diritti di visita padre/figli. Violazione e/o falsa applicazione del principio di bigenitorialità. Illogica e omessa motivazione sulle domande del SInor e ingiustizia della soluzione adottata. Pt_1
Col secondo motivo di appello contestava la decisione impugnata per aver concepito Pt_1
i diritti di visita padre - figli in maniera incongrua non rispettando il principio di bigenitorialità. Inoltre, criticava il primo giudice per aver limitato le frequentazioni paterne solo sulla base dell'aggiornamento del certificato di residenza e sull'errata convinzione che il contratto di locazione di EL avrebbe avuto termine a fine novembre 2024. A tal proposito l'appellante evidenziava come tale disposizione fosse stata decisa dal Tribunale in virtù dell'errata convinzione secondo cui si sarebbe trasferito a Milano;
specificava Pt_1 che l'aggiornamento del certificato di residenza avesse come unico scopo quello di beneficiare di un'agevolazione fiscale e che la casa di EL veniva condotta ancora in locazione proprio per agevolare gli spostamenti infrasettimanali dei figli. Quanto alla scadenza del contratto dell'immobile di EL, invece, parte appellante sosteneva che fosse stato male interpretato dal Tribunale di Monza, in quanto essendo una locazione 4+4 la stessa si intenderà rinnovata tacitamente per la medesima durata e alle medesime condizioni. Alla luce di ciò, parte appellante evidenziava come il collocamento prevalente presso la madre non garantiva ai minori il diritto alla bigenitorialità escludendo la possibilità per gli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. III. Motivo di appello: illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno di mantenimento dei figli e sulla misura delle spese straordinarie: Col terzo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata per aver errato nella quantificazione del contributo di mantenimento dei figli e delle spese straordinarie. Sosteneva che il Giudice di primo grado avesse valutato in maniera superficiale la situazione economica degli ex coniugi facendo gravare così l'intero mantenimento sul padre non tenendo in considerazione la madre che risultava perfettamente in grado di partecipare al mantenimento dei figli. A tal proposito, rappresentava che, mentre negli anni passati Pt_1 riuscisse con i suoi guadagni a sopperire tutte le spese mensilmente dovute, ad oggi la sua situazione patrimoniale è notevolmente peggiorata anche in virtù del fatto che il suo reddito mensile si è nettamente abbassato. D'altra parte, evidenziava come la situazione economica della ex moglie fosse invece migliorata negli anni specificando che la stessa oltre allo stipendio percepisce € 1338,00 a titolo di mantenimento dei figli e € 300,00 a titolo di assegno divorzile. IV. Motivo di appello: illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno divorzile disposto in favore della SI.ra . CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la presunta riduzione dell'attività lavorativa posta in essere dalla per CP_1 dedicarsi alla cura e all'assistenza del coniuge. A tal proposito, il sosteneva che non Pt_1 era esistito alcun sacrificio lavorativo della ex moglie a favore della famiglia nemmeno durante il periodo in cui egli aveva affrontato la sua malattia. Infatti, gli ex coniugi sono stati sempre occupati a tempo pieno nei rispettivi lavori anche nel periodo successivo alla
7 maternità della , in cui la stessa restava fino a 10-11 al giorno fuori casa. CP_1
L'appellante contestava la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'appellata avesse sempre lavorato con contratto part time. La SI.ra negli anni ha richiesto più volte CP_1 la riduzione del proprio orario lavorativo ma questo avveniva per brevi intervalli di tempo dopo i quali ritornava ad essere full time. Tale asserzione risultava evidente anche dall'analisi dell'estratto conto INPS dal quale si evince come l'appellata avesse sempre lavorato a tempo pieno nonostante i vari mutamenti di contratti part time. Alla luce di ciò, l'appellante sosteneva l'insussistenza del diritto della ex moglie a ricevere un contributo di mantenimento, dal momento che potevano escludersi i parametri dell'inadeguatezza dei redditi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. V. Motivo di appello: illegittimità, erroneità, illogicità e omessa motivazione della sentenza di primo grado in punto di soccombenza e compensazione delle spese di lite. Col quinto motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver disposto la compensazione delle spese di lite e per non aver tenuto conto del comportamento processuale delle parti. A tal proposito, sosteneva che parte appellata fosse incorsa in palesi omissioni nel deposito della documentazione di tipo patrimoniale e nella produzione di documenti inutili e tardivi;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare tale contegno processuale e condannarla alle spese ex art. 91 c.p.c. Con provvedimento del 24.10.2024 il Presidente di Sezione dott. Fabio Laurenzi nominava il Consigliere relatore e fissava l'udienza al 05.02.2025 sostituendola con il deposito di note scritte. In data 27.12.2024 si costituiva la sig.ra domandando in via preliminare, di CP_1 confermare l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di rigettare l'appello avversario. I. Sul primo e secondo motivo di appello. L'appellata contestava la doglianza con la quale controparte censurava la decisione di prime cure per aver disposto il collocamento dei figli presso la madre, spiegava che alla luce del trasferimento di residenza del SI. in Milano gli spostamenti infrasettimanali dei figli Pt_1 sarebbero risultati stressanti e poco funzionali, qualora avessero pernottato nella città meneghina, considerando che la scuola e le attività extrascolastiche frequentate dai minori fossero tutte collocate in Cavenago di Brianza la cui distanza da Milano è di 30 minuti di auto. Nonostante parte appellante avesse dichiarato di trascorrere i giorni infrasettimanali nella casa di EL, sostenendo di avere ancora intestato un contratto di tipo “4+4”, l'appellata paventava l'ipotesi che da un momento all'altro l'ex marito potesse disdire la locazione e trascorrere così i periodi di sua spettanza con i figli sempre nella casa di Milano andando a complicare le abitudini dei figli. A dimostrazione di tale timore, l'appellata rappresentava come il padre porti tuttora a volte i figli con sé nella casa meneghina anche nei periodi non festivi costringendoli a fare più viaggi da e verso Milano per rispettare tutti i loro impegni extrascolastici, sanitari o ludici. III. Sul terzo motivo di appello. L'appellata contestava la domanda di controparte di ridurre l'assegno di mantenimento per i figli, sostenendone l'infondatezza. La SI.ra sosteneva che il Tribunale avesse correttamente ravvisato la CP_1 sperequazione della capacità economica dei genitori e che la somma quantificata dal giudice
8 di primo grado per il mantenimento dei figli fosse più che equa. Relativamente a ciò la evidenziava come l'ex marito tra il 2021 e il 2023 avesse percepito circa € CP_1
8000,00 euro mensili e che le spese che il SI. si lamentava di dover pagare fossero Pt_1 per la maggior parte frutto di sue scelte personali che non dovevano ricadere sul mantenimento dei figli, come ad esempio l'acquisto della casa a Milano e il mantenimento della locazione della casa di EL. Quanto alla propria situazione economica, l'appellata dava atto del fatto che poteva contare su un reddito mensile al netto delle spese fisse di circa € 1000,00, tenendo conto anche della sopravvenuta condizione lavorativa per cui in data 04.12.2024 era stata licenziata dalla società per cui lavorava da maggio 2024. IV. Sul quarto motivo di appello. L'appellata contestava la doglianza con cui controparte censurava la decisione di prime cure per aver disposto un assegno divorzile dal valore compensativo di € 300,00. In merito a quest'ultimo, parte appellata sosteneva che risultava evidente un divario reddituale tra le parti e che contrariamente a quanto asseriva l'ex marito, essa avesse dato un grande contributo al nucleo familiare nella gestione della casa e dei figli permettendo all'appellante di dedicarsi totalmente alla sua carriera e di preservare, nonostante la sua malattia, il potere reddituale di cui oggi dispone. Parte appellata spiegava inoltre come le riduzioni del proprio orario lavorativo fossero state scelte in accordo con il marito per dare un maggiore apporto al nucleo familiare e per dedicarsi alla cura dei figli soprattutto nel periodo della sua malattia. Al contrario, il SI.
eccetto i mesi in cui era stato ricoverato in ospedale, non aveva mai smesso di Pt_1 lavorare. V. Sul quinto motivo di appello. In merito alla richiesta di controparte della revisione della disciplina delle spese legali, l'appellata sosteneva come tale eccezione risultasse inconsistente avendo adempiuto a tutte le disposizioni di legge e agli ordini del Giudice, al contrario del predetto che invece era stato reticente nel produrre la documentazione richiesta. In data 03.02.2025 parte appellante depositava note scritte, con le quali insisteva su tutte le istanze formulate nel proprio ricorso introduttivo. In data 03.02.2025 parte appellata depositava note scritte, con le quali si riportava integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione, evidenziando il mancato deposito da parte di controparte della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata. Rileva la Corte che trattasi di procedimento di divorzio. Le domande vertono sulla regolamentazione della frequentazione paterna, sull'assegno di mantenimento per la prole, sull'assegno divorzile e sulle spese di giudizio. In data 12.09.2024 il Tribunale di Monza ha emesso la sentenza oggetto dell'appello. Quanto al collocamento dei minori il SI. nell'atto introduttivo di primo grado Pt_1 chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione;
tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva di disporsi il collocamento alternato. In data 15.07.2024 veniva emesso un certificato di residenza dal quale risulta come il aveva Pt_1 trasferito la propria residenza da EL (MB) a Milano presso l'immobile di sua proprietà. Il Tribunale- dopo aver preso atto della distanza di circa 30 km tra il comune di residenza dei figli e la città meneghina e della ulteriore circostanza secondo cui il plesso
9 scolastico frequentato dai minori si trovi a poche centinaia di metri dall'abitazione familiare dove gli stessi risiedono- non poteva accogliere l'istanza di collocamento alternato in considerazione dell'orario di ingresso a scuola (h. 7.50) per cui i minori si sarebbero visti costretti a svegliarsi ad un orario non consono per riuscire a raggiungere la scuola in tempo. Quanto al contributo di mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva a carico del padre un assegno mensile di € 1338,00 (€ 669,00 ciascuno) oltre al 75% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento della prole, in considerazione della situazione economica e reddituale delle parti, dando rilievo alla circostanza che vedrebbe il SI. Pt_1 esonerato dall'onere economico relativo alla locazione dell'immobile di EL il cui contratto di locazione prevedeva una scadenza al 30.11.2024. Quanto all'assegno divorzile il Tribunale, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa, poneva a carico del Pt_1 un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 300,00 con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio n. 1120/2023. La , CP_1 infatti, aveva documentato di aver ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alle cure e all'assistenza del coniuge, avendo dovuto gestire ogni necessità familiare compresa l'assistenza dei figli minori che hanno avuto bisogno di particolari attenzioni per quanto accaduto al padre (ha avuto la leucemia mieloide acuta). Era emerso inoltre che le parti hanno condiviso le scelte lavorative che hanno penalizzato la sotto il profilo CP_1 economico determinando nel tempo un divario reddituale. Infine, il Giudice compensava integralmente le spese in considerazione del comportamento processuale delle parti. Le parti hanno raggiunto un accordo e alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 (modalità di trattazione cartolare), il Collegio ha presto atto dell'intervenuta conciliazione. L'intesa prevede che i coniugi, separati consensualmente dal 2020 e divorziati dal 2023, hanno proposto nel secondo grado soluzioni concordate che includono, quanto alle statuizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ciò che segue:
1. Affidamento congiunto dei figli (14 anni) e (12 anni), con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare a Cavenago di Brianza.
2. Regolamentazione dei tempi di visita del padre, inclusi fine settimana alternati, giorni infrasettimanali, festività e vacanze estive.
3. Contributo mensile di mantenimento di € 1.600 (€ 800 per figlio) da parte del padre, rivalutabile annualmente.
4. Ripartizione delle spese straordinarie: 75% a carico del padre e 25% a carico della madre.
5. Versamento di una somma una tantum di € 18.000 da parte del padre alla madre, suddivisa in sei rate mensili di € 3.000.
6. Rinuncia reciproca a ulteriori pretese economiche o patrimoniali derivanti dal matrimonio.
7. Assenso reciproco per il rilascio di documenti validi per l'espatrio dei figli.
8. Compensazione delle spese processuali del grado tra le parti. Il documento è datato 31 luglio 2025 e firmato dai coniugi e dai rispettivi avvocati. Essa pare rispondente all'interesse dei figli minori e e per il resto riguarda Per_1 Per_2
10 i diritti disponibili delle parti: viene pertanto così recepita nel presente provvedimento.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte, conformemente all'accordo transattivo raggiunto dalle parti, pervenuto in data 01.08.2025, così statuisce:
1. conferma che i figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione, cambio di residenza, tenendo conto dell'inclinazione naturale e dalle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
2. conferma che i minori rimarranno collocati prevalentemente presso la IG , CP_1 nella ex casa familiare sita a Cavenago in Brianza (MB), Via Giorgio Gaber n. 14, che per l'effetto rimarrà alla stessa assegnata;
3. conferma che e frequenteranno il padre, salvo migliore accordo, Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16.00) fino alle ore 21.00 di domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) due giorni alla settimana, il mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00), con relativi pernottamenti e accompagnamento diretto a scuola il giorno seguente (o presso la casa materna, entro le ore 9); c) per le festività natalizie e pasquali (oltre che per le altre festività): i genitori si ripartiranno i singoli giorni di festività (Vigilia, Natale, Capodanno ecc.) di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza; d) durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa ai figli tra la festività infrasettimanale e il weekend cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche
“ponte infrannuale” saranno trascorse dai figli con il genitore cui spetterebbe ordinariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario;
f) sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le Parti anche alla luce delle esigenze e dei desideri, nonché delle attività scolastiche ed extrascolastiche di ed Per_1 Per_2
4. Dà atto che, per quanto attiene ai giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SInor e la IG concordano che Pt_1 CP_1 ne sia previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
5. Dispone che, a partire dalla mensilità di agosto 2025, il SInor versi, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, alla IG , tramite bonifico bancario, in via CP_1
11 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile pari ad € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita, con prima rivalutazione a partire da agosto 2026; 6. Conferma che il SInor continuerà a sostenere il 75% delle spese straordinarie dei Pt_1 figli e la IG il restante 25%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida della CP_1
Corte D'Appello e del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 in materia di spese straordinarie, cui si rinvia integralmente (attualmente reperibili al link: https://tribunale- milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._8334_25.pdf).
7. Dà atto che, a definizione di ogni pendenza economico/patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che il SInor a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. Pt_1
n. 898/70, si obbliga a versare alla IG , che accetta, l'importo di € CP_1
18.000,00 a titolo di una tantum divorzile, da corrispondersi tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa in sei tranches mensili successive di eguale importo (pari a € 3.000,00 ciascuna), a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo e così ogni mese fino al saldo della somma complessiva.
8. Dà atto che, con il corretto adempimento delle condizioni suindicate, i SInori e Pt_1
non avranno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi CP_1 ragione, titolo o causa in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale e/o a qualsivoglia pretesa maturata alla data odierna in conseguenza del matrimonio.
9. Dà atto che entrambi i genitori forniscono reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Dà atto che, con la sottoscrizione dell'accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le Parti si intendono implicitamente rinunciate.
11. Dà atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Valentina Paletto
12
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nella seguente composizione dott.ssa Valentina Paletto Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere rel. dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
nel procedimento indicato in epigrafe instaurato con ricorso in appello depositato in data 18.10.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Parte_1
DA Missaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via Borgonuovo n.14 (indirizzo telematico); APPELLANTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1
AD de NA e UR ET, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Como, via Cinque Giornate n.61 (indirizzo telematico); APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 2249/2024, emessa in data 12.09.2024 e pubblicata il 18.09.2024, all'esito del procedimento R.G. n. 182/2022
Conclusioni Per il Procuratore Generale
“Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, come precisato nelle conclusioni congiunte in data 1.8.2025;
Considerato che
l'accordo appare rispondente all'esclusivo e preminente interesse della prole, in ordine alle questioni controverse relative al collocamento dei minori, alla regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario e alle questioni economiche. ESPRIME parere favorevole alla ratifica dell'accordo tra le parti” .
1 Per la parte appellante e per la parte appellata: conclusioni congiunte come da atto depositato in data 01.08.2025
“Tutto ciò premesso i SInori e , ferma la pronuncia sullo status Parte_1 CP_1 pubblicata in data 9.05.2023 con sentenza n. 1120/2023 dal Tribunale di Monza, chiedono di recepire con sentenza definitiva le seguenti C O N D I Z I O N I
1. confermare che i figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione, cambio di residenza, tenendo conto dell'inclinazione naturale e dalle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
2. Confermare che i minori rimarranno collocati prevalentemente presso la IG
, nella ex casa familiare sita a Cavenago in Brianza (MB), Via Giorgio Gaber n. 14, CP_1 che per l'effetto rimarrà alla stessa assegnata;
3. Confermare che e frequenteranno il padre, salvo migliore accordo, Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16.00) fino alle ore 21.00 di domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) due giorni alla settimana, il mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00), con relativi pernottamenti e accompagnamento diretto a scuola il giorno seguente (o presso la casa materna, entro le ore 9); c) per le festività natalizie e pasquali (oltre che per le altre festività): i genitori si ripartiranno i singoli giorni di festività (Vigilia, Natale, Capodanno ecc.) di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza; d) durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa ai figli tra la festività infrasettimanale e il weekend cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche
“ponte infrannuale” saranno trascorse dai figli con il genitore cui spetterebbe ordinariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario;
f) sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le Parti anche alla luce delle esigenze e dei desideri, nonché delle attività scolastiche ed extrascolastiche di ed Per_1 Per_2
4. Dare atto che, per quanto attiene ai giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SInor e la IG Pt_1 CP_1 concordano che ne sia previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
5. Disporre che, a partire dalla mensilità di agosto 2025, il SInor versi, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, alla IG , tramite bonifico bancario, in via CP_1
2 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile pari ad € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita, con prima rivalutazione a partire da agosto 2026.
6. Confermare che il SInor continuerà a sostenere il 75% delle spese straordinarie Pt_1 dei figli e la IG il restante 25%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida CP_1 della Corte D'Appello e del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 in materia di spese straordinarie, cui si rinvia integralmente (attualmente reperibili al link: https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._8334_25.pdf).
7. Dare atto che, a definizione di ogni pendenza economico/patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che il SInor a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. Pt_1
n. 898/70, si obbliga a versare alla IG , che accetta, l'importo di € CP_1
18.000,00 a titolo di una tantum divorzile, da corrispondersi tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa in sei tranches mensili successive di eguale importo (pari a € 3.000,00 ciascuna), a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo e così ogni mese fino al saldo della somma complessiva.
8. Dare atto che, con il corretto adempimento delle condizioni suindicate, i SInori e Pt_1
non avranno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi CP_1 ragione, titolo o causa in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale e/o a qualsivoglia pretesa maturata alla data odierna in conseguenza del matrimonio.
9. Dare atto che entrambi i genitori forniscono reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Dare atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le Parti si intendono implicitamente rinunciate.
11. Dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2012, e celebravano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Cavenago di Brianza (MB) e dalla loro unione nascevano due figlie: (n. Per_1
28.05.2011), e (n. 18.05.2013). Per_2
3 Con decreto del 11.03.2021 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: disponeva il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, cui era assegnata la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita da parte del padre nelle seguenti modalità: fine settimana alternati (venerdì dalle h. 16.00 alle h. 21.00 di domenica) e due giorni alla settimana (mercoledì e giovedì dalle h. 16.00 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente); disponeva la frequenza delle ferie ad anni alternati;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole pari a € 1150,00 (€ 575,00 a figlio) nonché il 75% delle spese straordinarie. Con ricorso del 12.01.2022 chiedeva al Tribunale di Milano: lo Parte_1 scioglimento del matrimonio;
la previsione dell'affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita padre-figli come da condizioni congiunte in separazione;
che ciascuno dei genitori provvedesse al mantenimento in via diretta dei figli nei periodi di rispettiva spettanza con suddivisione al 50% delle spese extra e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto precedente, porre a carico del padre, un importo mensile non superiore a 400,00 a titolo di mantenimento della prole. In data 24.11.2022 si costituiva in giudizio , la quale si associava alla CP_1 domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì: una modifica del calendario di visite paterne e la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 2000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 1000,00 ciascuno) oltre al 75% delle spese straordinarie;
la condanna dell'ex coniuge al pagamento di € 1500,00 a titolo di mantenimento per sé. In data 04.05.2023 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale di divorzio e rimetteva la causa in ruolo assegnando alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 11.10.2023 il G.I ordinava alle parti di aggiornare e integrare la documentazione versata, di intraprendere un percorso di mediazione familiare e assegnava i termini per il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c. In data 19.07.2024 le parti depositavano le loro comparse conclusionali. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano, provvedendo in via definitiva, così statuiva:
“I. affida i figli minori (28.5.2011) ed (18.5.2013) in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
CP_1
II. assegna la casa coniugale, sita a Cavenago di Brianza (MB) in Via G. Gaber n.14, a
[...]
; CP_1
III. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina con riaccompagnamento presso i rispettivi istituti scolastici entro l'orario di inizio delle lezioni scolastiche;
nel caso in cui il padre non abbia diritto di visita nel fine settimana due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì), in caso contrario un pomeriggio infrasettimanale (martedì), dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorreranno altresì con il padre, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie, il periodo
4 dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, nonché la metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti anche alla luce delle esigenze dei minori, delle attività scolastiche ed extrascolastiche: IV. pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2023 Parte_1
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei ed l'importo mensile di Per_1 Per_2 euro 1.338 - ad oggi rivalutato e arrotondata per rendere l'importo comodamente divisibile e parti ad euro 669 a figlio ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT
- da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con CP_1 decorrenza dal mese di settembre 2024 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024. Pone, inoltre, a carico del resistente il 75% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha
5 efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. pone a carico di quale contributo al mantenimento del coniuge, il Parte_1 pagamento della somma mensile di euro 300 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio di questo Tribunale nr. 1120/2023; VI. rigetta la domanda ex art. 473 bis 39 c.p.c.; VII. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.” Avverso tale pronuncia, in data 18.10.2024, ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma del provvedimento impugnato affidandosi a cinque motivi di gravame. I. Motivo di appello: “erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine al collocamento materno dei minori”. Col primo motivo l'appellante contestava la sentenza di primo grado per aver disposto il collocamento dei figli minori presso la madre, riteneva che la sentenza impugnata avesse disatteso la sua richiesta di collocamento alternato della prole e lamentava l'assenza di una motivazione idonea a giustificare la suddetta previsione. L'appellante evidenziava come tale disposizione fosse stata decisa dal Tribunale in virtù dell'errata convinzione secondo cui egli si sarebbe trasferito a Milano, complicando le abitudini dei figli che vivono a Cavenago di Brianza. A tal proposito, parte appellante spiegava che l'aggiornamento del certificato di residenza avesse come unico scopo quello di beneficiare di un'agevolazione fiscale che e che non avrebbe interrotto la locazione della
6 casa di EL proprio per agevolare gli spostamenti infrasettimanali dei figli. II. Motivo di appello: “illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine alla regolamentazione dei diritti di visita padre/figli. Violazione e/o falsa applicazione del principio di bigenitorialità. Illogica e omessa motivazione sulle domande del SInor e ingiustizia della soluzione adottata. Pt_1
Col secondo motivo di appello contestava la decisione impugnata per aver concepito Pt_1
i diritti di visita padre - figli in maniera incongrua non rispettando il principio di bigenitorialità. Inoltre, criticava il primo giudice per aver limitato le frequentazioni paterne solo sulla base dell'aggiornamento del certificato di residenza e sull'errata convinzione che il contratto di locazione di EL avrebbe avuto termine a fine novembre 2024. A tal proposito l'appellante evidenziava come tale disposizione fosse stata decisa dal Tribunale in virtù dell'errata convinzione secondo cui si sarebbe trasferito a Milano;
specificava Pt_1 che l'aggiornamento del certificato di residenza avesse come unico scopo quello di beneficiare di un'agevolazione fiscale e che la casa di EL veniva condotta ancora in locazione proprio per agevolare gli spostamenti infrasettimanali dei figli. Quanto alla scadenza del contratto dell'immobile di EL, invece, parte appellante sosteneva che fosse stato male interpretato dal Tribunale di Monza, in quanto essendo una locazione 4+4 la stessa si intenderà rinnovata tacitamente per la medesima durata e alle medesime condizioni. Alla luce di ciò, parte appellante evidenziava come il collocamento prevalente presso la madre non garantiva ai minori il diritto alla bigenitorialità escludendo la possibilità per gli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. III. Motivo di appello: illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno di mantenimento dei figli e sulla misura delle spese straordinarie: Col terzo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata per aver errato nella quantificazione del contributo di mantenimento dei figli e delle spese straordinarie. Sosteneva che il Giudice di primo grado avesse valutato in maniera superficiale la situazione economica degli ex coniugi facendo gravare così l'intero mantenimento sul padre non tenendo in considerazione la madre che risultava perfettamente in grado di partecipare al mantenimento dei figli. A tal proposito, rappresentava che, mentre negli anni passati Pt_1 riuscisse con i suoi guadagni a sopperire tutte le spese mensilmente dovute, ad oggi la sua situazione patrimoniale è notevolmente peggiorata anche in virtù del fatto che il suo reddito mensile si è nettamente abbassato. D'altra parte, evidenziava come la situazione economica della ex moglie fosse invece migliorata negli anni specificando che la stessa oltre allo stipendio percepisce € 1338,00 a titolo di mantenimento dei figli e € 300,00 a titolo di assegno divorzile. IV. Motivo di appello: illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno divorzile disposto in favore della SI.ra . CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la presunta riduzione dell'attività lavorativa posta in essere dalla per CP_1 dedicarsi alla cura e all'assistenza del coniuge. A tal proposito, il sosteneva che non Pt_1 era esistito alcun sacrificio lavorativo della ex moglie a favore della famiglia nemmeno durante il periodo in cui egli aveva affrontato la sua malattia. Infatti, gli ex coniugi sono stati sempre occupati a tempo pieno nei rispettivi lavori anche nel periodo successivo alla
7 maternità della , in cui la stessa restava fino a 10-11 al giorno fuori casa. CP_1
L'appellante contestava la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'appellata avesse sempre lavorato con contratto part time. La SI.ra negli anni ha richiesto più volte CP_1 la riduzione del proprio orario lavorativo ma questo avveniva per brevi intervalli di tempo dopo i quali ritornava ad essere full time. Tale asserzione risultava evidente anche dall'analisi dell'estratto conto INPS dal quale si evince come l'appellata avesse sempre lavorato a tempo pieno nonostante i vari mutamenti di contratti part time. Alla luce di ciò, l'appellante sosteneva l'insussistenza del diritto della ex moglie a ricevere un contributo di mantenimento, dal momento che potevano escludersi i parametri dell'inadeguatezza dei redditi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. V. Motivo di appello: illegittimità, erroneità, illogicità e omessa motivazione della sentenza di primo grado in punto di soccombenza e compensazione delle spese di lite. Col quinto motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver disposto la compensazione delle spese di lite e per non aver tenuto conto del comportamento processuale delle parti. A tal proposito, sosteneva che parte appellata fosse incorsa in palesi omissioni nel deposito della documentazione di tipo patrimoniale e nella produzione di documenti inutili e tardivi;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare tale contegno processuale e condannarla alle spese ex art. 91 c.p.c. Con provvedimento del 24.10.2024 il Presidente di Sezione dott. Fabio Laurenzi nominava il Consigliere relatore e fissava l'udienza al 05.02.2025 sostituendola con il deposito di note scritte. In data 27.12.2024 si costituiva la sig.ra domandando in via preliminare, di CP_1 confermare l'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, di rigettare l'appello avversario. I. Sul primo e secondo motivo di appello. L'appellata contestava la doglianza con la quale controparte censurava la decisione di prime cure per aver disposto il collocamento dei figli presso la madre, spiegava che alla luce del trasferimento di residenza del SI. in Milano gli spostamenti infrasettimanali dei figli Pt_1 sarebbero risultati stressanti e poco funzionali, qualora avessero pernottato nella città meneghina, considerando che la scuola e le attività extrascolastiche frequentate dai minori fossero tutte collocate in Cavenago di Brianza la cui distanza da Milano è di 30 minuti di auto. Nonostante parte appellante avesse dichiarato di trascorrere i giorni infrasettimanali nella casa di EL, sostenendo di avere ancora intestato un contratto di tipo “4+4”, l'appellata paventava l'ipotesi che da un momento all'altro l'ex marito potesse disdire la locazione e trascorrere così i periodi di sua spettanza con i figli sempre nella casa di Milano andando a complicare le abitudini dei figli. A dimostrazione di tale timore, l'appellata rappresentava come il padre porti tuttora a volte i figli con sé nella casa meneghina anche nei periodi non festivi costringendoli a fare più viaggi da e verso Milano per rispettare tutti i loro impegni extrascolastici, sanitari o ludici. III. Sul terzo motivo di appello. L'appellata contestava la domanda di controparte di ridurre l'assegno di mantenimento per i figli, sostenendone l'infondatezza. La SI.ra sosteneva che il Tribunale avesse correttamente ravvisato la CP_1 sperequazione della capacità economica dei genitori e che la somma quantificata dal giudice
8 di primo grado per il mantenimento dei figli fosse più che equa. Relativamente a ciò la evidenziava come l'ex marito tra il 2021 e il 2023 avesse percepito circa € CP_1
8000,00 euro mensili e che le spese che il SI. si lamentava di dover pagare fossero Pt_1 per la maggior parte frutto di sue scelte personali che non dovevano ricadere sul mantenimento dei figli, come ad esempio l'acquisto della casa a Milano e il mantenimento della locazione della casa di EL. Quanto alla propria situazione economica, l'appellata dava atto del fatto che poteva contare su un reddito mensile al netto delle spese fisse di circa € 1000,00, tenendo conto anche della sopravvenuta condizione lavorativa per cui in data 04.12.2024 era stata licenziata dalla società per cui lavorava da maggio 2024. IV. Sul quarto motivo di appello. L'appellata contestava la doglianza con cui controparte censurava la decisione di prime cure per aver disposto un assegno divorzile dal valore compensativo di € 300,00. In merito a quest'ultimo, parte appellata sosteneva che risultava evidente un divario reddituale tra le parti e che contrariamente a quanto asseriva l'ex marito, essa avesse dato un grande contributo al nucleo familiare nella gestione della casa e dei figli permettendo all'appellante di dedicarsi totalmente alla sua carriera e di preservare, nonostante la sua malattia, il potere reddituale di cui oggi dispone. Parte appellata spiegava inoltre come le riduzioni del proprio orario lavorativo fossero state scelte in accordo con il marito per dare un maggiore apporto al nucleo familiare e per dedicarsi alla cura dei figli soprattutto nel periodo della sua malattia. Al contrario, il SI.
eccetto i mesi in cui era stato ricoverato in ospedale, non aveva mai smesso di Pt_1 lavorare. V. Sul quinto motivo di appello. In merito alla richiesta di controparte della revisione della disciplina delle spese legali, l'appellata sosteneva come tale eccezione risultasse inconsistente avendo adempiuto a tutte le disposizioni di legge e agli ordini del Giudice, al contrario del predetto che invece era stato reticente nel produrre la documentazione richiesta. In data 03.02.2025 parte appellante depositava note scritte, con le quali insisteva su tutte le istanze formulate nel proprio ricorso introduttivo. In data 03.02.2025 parte appellata depositava note scritte, con le quali si riportava integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione, evidenziando il mancato deposito da parte di controparte della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata. Rileva la Corte che trattasi di procedimento di divorzio. Le domande vertono sulla regolamentazione della frequentazione paterna, sull'assegno di mantenimento per la prole, sull'assegno divorzile e sulle spese di giudizio. In data 12.09.2024 il Tribunale di Monza ha emesso la sentenza oggetto dell'appello. Quanto al collocamento dei minori il SI. nell'atto introduttivo di primo grado Pt_1 chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione;
tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva di disporsi il collocamento alternato. In data 15.07.2024 veniva emesso un certificato di residenza dal quale risulta come il aveva Pt_1 trasferito la propria residenza da EL (MB) a Milano presso l'immobile di sua proprietà. Il Tribunale- dopo aver preso atto della distanza di circa 30 km tra il comune di residenza dei figli e la città meneghina e della ulteriore circostanza secondo cui il plesso
9 scolastico frequentato dai minori si trovi a poche centinaia di metri dall'abitazione familiare dove gli stessi risiedono- non poteva accogliere l'istanza di collocamento alternato in considerazione dell'orario di ingresso a scuola (h. 7.50) per cui i minori si sarebbero visti costretti a svegliarsi ad un orario non consono per riuscire a raggiungere la scuola in tempo. Quanto al contributo di mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva a carico del padre un assegno mensile di € 1338,00 (€ 669,00 ciascuno) oltre al 75% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento della prole, in considerazione della situazione economica e reddituale delle parti, dando rilievo alla circostanza che vedrebbe il SI. Pt_1 esonerato dall'onere economico relativo alla locazione dell'immobile di EL il cui contratto di locazione prevedeva una scadenza al 30.11.2024. Quanto all'assegno divorzile il Tribunale, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa, poneva a carico del Pt_1 un contributo al mantenimento del coniuge pari ad € 300,00 con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio n. 1120/2023. La , CP_1 infatti, aveva documentato di aver ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alle cure e all'assistenza del coniuge, avendo dovuto gestire ogni necessità familiare compresa l'assistenza dei figli minori che hanno avuto bisogno di particolari attenzioni per quanto accaduto al padre (ha avuto la leucemia mieloide acuta). Era emerso inoltre che le parti hanno condiviso le scelte lavorative che hanno penalizzato la sotto il profilo CP_1 economico determinando nel tempo un divario reddituale. Infine, il Giudice compensava integralmente le spese in considerazione del comportamento processuale delle parti. Le parti hanno raggiunto un accordo e alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 (modalità di trattazione cartolare), il Collegio ha presto atto dell'intervenuta conciliazione. L'intesa prevede che i coniugi, separati consensualmente dal 2020 e divorziati dal 2023, hanno proposto nel secondo grado soluzioni concordate che includono, quanto alle statuizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ciò che segue:
1. Affidamento congiunto dei figli (14 anni) e (12 anni), con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare a Cavenago di Brianza.
2. Regolamentazione dei tempi di visita del padre, inclusi fine settimana alternati, giorni infrasettimanali, festività e vacanze estive.
3. Contributo mensile di mantenimento di € 1.600 (€ 800 per figlio) da parte del padre, rivalutabile annualmente.
4. Ripartizione delle spese straordinarie: 75% a carico del padre e 25% a carico della madre.
5. Versamento di una somma una tantum di € 18.000 da parte del padre alla madre, suddivisa in sei rate mensili di € 3.000.
6. Rinuncia reciproca a ulteriori pretese economiche o patrimoniali derivanti dal matrimonio.
7. Assenso reciproco per il rilascio di documenti validi per l'espatrio dei figli.
8. Compensazione delle spese processuali del grado tra le parti. Il documento è datato 31 luglio 2025 e firmato dai coniugi e dai rispettivi avvocati. Essa pare rispondente all'interesse dei figli minori e e per il resto riguarda Per_1 Per_2
10 i diritti disponibili delle parti: viene pertanto così recepita nel presente provvedimento.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte, conformemente all'accordo transattivo raggiunto dalle parti, pervenuto in data 01.08.2025, così statuisce:
1. conferma che i figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione, cambio di residenza, tenendo conto dell'inclinazione naturale e dalle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
2. conferma che i minori rimarranno collocati prevalentemente presso la IG , CP_1 nella ex casa familiare sita a Cavenago in Brianza (MB), Via Giorgio Gaber n. 14, che per l'effetto rimarrà alla stessa assegnata;
3. conferma che e frequenteranno il padre, salvo migliore accordo, Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16.00) fino alle ore 21.00 di domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) due giorni alla settimana, il mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16.00), con relativi pernottamenti e accompagnamento diretto a scuola il giorno seguente (o presso la casa materna, entro le ore 9); c) per le festività natalizie e pasquali (oltre che per le altre festività): i genitori si ripartiranno i singoli giorni di festività (Vigilia, Natale, Capodanno ecc.) di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza; d) durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le ulteriori festività verranno trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa ai figli tra la festività infrasettimanale e il weekend cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche
“ponte infrannuale” saranno trascorse dai figli con il genitore cui spetterebbe ordinariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario;
f) sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le Parti anche alla luce delle esigenze e dei desideri, nonché delle attività scolastiche ed extrascolastiche di ed Per_1 Per_2
4. Dà atto che, per quanto attiene ai giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SInor e la IG concordano che Pt_1 CP_1 ne sia previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
5. Dispone che, a partire dalla mensilità di agosto 2025, il SInor versi, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, alla IG , tramite bonifico bancario, in via CP_1
11 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile pari ad € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita, con prima rivalutazione a partire da agosto 2026; 6. Conferma che il SInor continuerà a sostenere il 75% delle spese straordinarie dei Pt_1 figli e la IG il restante 25%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida della CP_1
Corte D'Appello e del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 in materia di spese straordinarie, cui si rinvia integralmente (attualmente reperibili al link: https://tribunale- milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._8334_25.pdf).
7. Dà atto che, a definizione di ogni pendenza economico/patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che il SInor a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. Pt_1
n. 898/70, si obbliga a versare alla IG , che accetta, l'importo di € CP_1
18.000,00 a titolo di una tantum divorzile, da corrispondersi tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa in sei tranches mensili successive di eguale importo (pari a € 3.000,00 ciascuna), a partire dal giorno 5 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo e così ogni mese fino al saldo della somma complessiva.
8. Dà atto che, con il corretto adempimento delle condizioni suindicate, i SInori e Pt_1
non avranno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi CP_1 ragione, titolo o causa in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale e/o a qualsivoglia pretesa maturata alla data odierna in conseguenza del matrimonio.
9. Dà atto che entrambi i genitori forniscono reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Dà atto che, con la sottoscrizione dell'accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le Parti si intendono implicitamente rinunciate.
11. Dà atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Valentina Paletto
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