Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3555
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine al collocamento materno dei minori

    La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, il quale prevede il collocamento prevalente dei figli presso la madre nella casa familiare, confermando le condizioni concordate in sede di separazione. La Corte ha ritenuto tale accordo rispondente all'interesse dei figli minori.

  • Accolto
    Illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine alla regolamentazione dei diritti di visita padre/figli. Violazione e/o falsa applicazione del principio di bigenitorialità. Illogica e omessa motivazione sulle domande del SInor e ingiustizia della soluzione adottata.

    La Corte ha recepito l'accordo transattivo che conferma la regolamentazione dei tempi di visita del padre, inclusi fine settimana alternati, giorni infrasettimanali, festività e vacanze estive, ritenendolo rispondente all'interesse dei figli minori.

  • Accolto
    Illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno di mantenimento dei figli e sulla misura delle spese straordinarie

    La Corte ha recepito l'accordo transattivo che prevede un contributo mensile di mantenimento di € 1.600 (€ 800 per figlio) da parte del padre, rivalutabile annualmente, e la ripartizione delle spese straordinarie: 75% a carico del padre e 25% a carico della madre. L'accordo è stato ritenuto rispondente all'interesse dei figli minori.

  • Accolto
    Illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di assegno divorzile disposto in favore della SI.ra CP_1

    La Corte ha recepito l'accordo transattivo che prevede il versamento di una somma una tantum di € 18.000 da parte del padre alla madre, suddivisa in sei rate mensili di € 3.000, a definizione di ogni pendenza economico/patrimoniale connessa al rapporto coniugale. L'accordo è stato ritenuto rispondente all'interesse delle parti.

  • Accolto
    Illegittimità, erroneità, illogicità e omessa motivazione della sentenza di primo grado in punto di soccombenza e compensazione delle spese di lite.

    La Corte ha recepito l'accordo transattivo che prevede la compensazione delle spese processuali del grado tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3555
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3555
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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