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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2024, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11297/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marco Franzoso, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 7 presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Maria Giuseppe Mariotti, elettivamente domiciliato in Bellusco, alla p.zza F.lli Kennedy n. 9 presso il difensore convenuto in punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 16-03-2022 il IG. , in qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale , conveniva avanti Parte_1 Parte_1
questo Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità Controparte_1
professionale e l'inadempimento del convenuto e condannarlo al pagamento dell'importo di euro pagina 1 di 9 8.826,81 a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- il IG. è titolare di alcune gelaterie e, verso la fine del mese di novembre Parte_1
2017, decideva di assumere per il punto vendita di Cernusco sul Naviglio una ulteriore dipendente;
pertanto, chiedeva allo di avere una proposta di assunzione che Controparte_1
potesse usufruire di sgravi fiscali in vigore in quel periodo per i lavoratori con meno di 30 anni di età;
- in data 20-12-2017 lo inviava all'attore via mail la lettera di assunzione a tempo CP_1
indeterminato per la IG.ra con decorrenza 22-12-2017; Persona_1
- lo Studio DI aveva conIGliato all'attore l'assunzione a tempo indeterminato – in luogo di quella a tempo determinato richiesta dal IG. - anche al fine di poter usufruire degli Parte_1
sgravi previsti;
- nel mese di maggio 2018, avendo intenzione di assumere un ragazzo di 28 anni a tempo pieno e indeterminato, il IG. chiedeva allo se tale lavoratore avesse Parte_1 CP_1
diritto ai medesimi sgravi contributivi già previsti per la dipendente;
Persona_1
- in data 08-11-2018 l'attore assumeva un'altra dipendente, la IG.ra , chiedendo allo Controparte_2
conferma degli sgravi contributivi come per la precedente assunzione;
CP_1
- tale richiesta di conferma veniva reiterata in data 08-02-2019, ricevendo assicurazioni in proposito;
- in mancanza di informazioni in merito agli sgravi fiscali della dipendente , Persona_1
quest'ultima si recava presso gli uffici INPS per verificare la sua situazione;
all'esito, l'attore apprendeva di aver corrisposto il 50% in più;
- in data 04-06-2021 lo decideva di risolvere il rapporto professionale con l'attore, CP_1
ritenendo la questione della dipendente chiarita e inoltrando richiesta di compenso Persona_1
per l'attività svolta pari a euro 3.346,55;
- parte attrice respingeva la richiesta di pagamento, stante l'errore professionale del convenuto, e chiedeva la corresponsione della somma di euro 8.826,81, corrispondente al 50% in più di contributi pagati per la IG.ra nei primi tre anni di rapporto di lavoro. Persona_1
Ritualmente chiamato in giudizio, lo si costituiva in giudizio in Controparte_1
data 28-06-2022, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- in via preliminare, la competenza per valore della domanda formulata dal IG. Parte_1
pagina 2 di 9 EL appartiene al Giudice di Pace, atteso che il valore di riferimento non è l'importo risarcitorio richiesto dall'attore, bensì l'importo di euro 4,970,20, corrispondente al massimo incentivo fiscale annuale di cui l'attore avrebbe potuto usufruire per la c.d. “Garanzia Giovani”;
- l'importo richiesto di euro 8.826,81 non è né chiaro, né correttamente individuato in base alla normativa di riferimento, che, invece, prevede che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio fiscale sia pari al 100%, fruibile in 12 quote mensili a far tempo dall'assunzione del lavoratore e, quindi, per un solo anno;
- lo segnalava all'attore l'esistenza dell'incentivo fiscale di cui alla Circolare Esplicativa CP_1
INPS n. 40 del 28-02-2017, rivolto ai giovani disoccupati tra i 19 e i 29 anni, che fossero però registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;
- lo Studio DI aveva informato il IG. che, per godere pienamente degli Parte_1
sgravi fiscali (nella misura del 100%, sino a un massimo di euro 8.060,00), fosse necessario assumere entro il 2017 un dipendente a tempo indeterminato poiché, in caso di assunzione a tempo determinato, l'attore avrebbe potuto ottenere un incentivo pari al solo 50% dei contribuiti previdenziali a carico del datore di lavoro e nella misura massima di euro 4.030,00;
- pertanto, l'attore decideva l'assunzione a tempo indeterminato della IG.ra ; Persona_1
- su richiesta del IG. , in data 22-12-2017 lo procedeva, con esito Parte_1 CP_1
positivo, alla richiesta di assunzione della dipendente;
Persona_1
- due collaboratrici dello (IGg.re e ) contattavano la IG.ra CP_1 Pt_2 Per_2 Per_1
per comunicarle la necessità di provvedere all'iscrizione al NEET al fine di permettere al IG.
[...]
di accedere agli sgravi contributivi, evidenziando che avrebbe dovuto Parte_1
provvedere autonomamente a tale adempimento;
- dopo una serie di telefonate intercorse tra le collaboratrici ( e dello e Per_2 Pt_2 CP_1
la IG.ra circa l'adempimento positivo di tale onere di registrazione, in data 18-02- Persona_1
2019 lo Studio presentava all'INPS la domanda preliminare di ammissione all'incentivo CP_1
Occupazione Giovani;
- in data 19-02-2019 l'INPS comunicava l'esito negativo della domanda, con la seguente motivazione:
“L'istanza è rigettata perché il soggetto indicato non risulta iscritto al programma Garanzia Giovani” e ciò perché la IG.ra , dopo avere ricevuto sul suo personale smartphone l'sms da parte Persona_1
del Centro per l'Impiego, non si era registrata all'apposito portale;
- quindi, l'inerzia colpevole della IG.ra ha determinato il rigetto dell'istanza, che non Persona_1
pagina 3 di 9 può essere attribuita al convenuto.
All'udienza del 19-07-2022, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice riservava alla sentenza la decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito formulata dal convenuto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 01-12-
2022, svoltasi con trattazione scritta, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando per l'assunzione della prova all'udienza del 28-03-2023. Esaurita
l'istruttoria all'udienza del 03-10-2023, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 25-07-2024 per la precisazione delle conclusioni;
in tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, si rileva che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta non ha riproposto l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito a favore del Giudice di Pace, che, quindi, deve intendersi rinunciata.
2.2. Nel merito, in via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, secondo comma, c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. n. 18612/2013; n.
10454/2002; n. 6967/2006).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di pagina 4 di 9 utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Viene in rilievo, quindi, una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (SS.UU n. 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, altresì del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n. 9917/2010
e n. 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente); inoltre, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria ovvero maggiori imposte conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
2.3. Premessi i principi generali di cui sopra, rileva il Tribunale che per il conferimento dell'incarico al commercialista non è necessaria la forma scritta;
in altri termini, il mandato avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione della dichiarazione dei redditi o ancora l'attività di consulenza in materia lavoristica attraverso la predisposizione delle buste paga dei dipendenti può dal cliente essere conferito anche solo verbalmente.
Nel caso di specie, è pacifica la conclusione di un contratto d'opera tra il IG. e Parte_1
lo La circostanza è stata affermata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, CP_1
anche con riguardo al contenuto dell'incarico: in particolare, entrambe le parti e i testi escussi hanno pagina 5 di 9 riferito nei medesimi termini che l'attore aveva interpellato lo DI manifestandogli CP_1
l'intenzione di assumere una dipendente under 30 per la gelateria di Cernusco sul Naviglio, appena aperta, con la possibilità di godere di sgravi fiscali. Lo Studio suggeriva l'assunzione della CP_1
dipendente a tempo indeterminato - anche se l'iniziale scelta del IG. era Parte_1
caduta sul rapporto a tempo determinato – perché il beneficio fiscale sarebbe stato maggiore.
Le suddette circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 03-10-
2023 dalle testi e , nonché dalle dichiarazioni rese dal IG. Testimone_1 Tes_2 [...]
e dal IG. nel corso degli interrogatori formali resi all'udienza del 28-03- Parte_1 Tes_3
2023.
A fronte delle indicazioni ricevute dallo l'attore decideva di assumere la IG.ra CP_1 Per_1
a tempo indeterminato: il contratto di assunzione veniva redatto dallo e
[...] CP_1
trasmesso al IG. per la sottoscrizione (doc. n. 1 di parte attrice). Parte_1
Non è contestata tra le parti neppure la circostanza che per l'assunzione della dipendente Per_1
l'attore intendesse beneficiare di sgravi fiscali;
è lo stesso convenuto a riferire
[...] Tes_3
che “gli è stato conIGliato un rapporto a tempo indeterminato perché più vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni;
avrebbe avuto il 100% dell'esenzione dai contributi con un massimale”
(udienza del 28-03-2023).
Ciò posto, il contrasto tra le parti verte principalmente sull'obbligazione professionale gravante sullo con riferimento alla responsabilità per la mancata fruizione dei benefici fiscali da parte CP_1
del IG. , che l'attore imputa al professionista e quest'ultimo all'inerzia della Parte_1
dipendente assunta . Persona_1
Come già riferito, è pacifico che lo si sia occupato dell'assunzione della dipendente CP_1
(doc. n. 1 di parte attrice), nonchè della procedura per accedere agli incentivi previsti Persona_1
dal “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani “ (c.d. “Programma Garanzia
Giovani”).
Le modalità operative sono indicate nella Circolare INPS n. 40 del 28-02-2017, che, per quel che qui rileva, prevede che:
- “L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”). Possono registrarsi al
Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education,
Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con
pagina 6 di 9 quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.” (punto 2);
- “Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
“OCC.GIOV.”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l'aliquota contributiva datoriale.” (punto 9).
Pertanto, la procedura in questione prevede la previa registrazione/profilazione del dipendente, alla quale fa seguito la domanda preliminare di ammissione all'incentivo.
In merito a tale procedimento, la teste ha riferito “di aver seguito la questione Testimone_1
degli sgravi con il IG. . Avevo detto al IG. che la dipendente avrebbe dovuto Pt_1 Pt_1
profilarsi; lui mi ha detto di spiegare la questione direttamente alla dipendente. Così ho fatto;
ricordo circa tre telefonate con la IG.ra le ho detto che doveva recarsi in Adecco – scelta perché vicina Per_1
alla gelateria – per profilarsi. La dipendente mi ha poi riferito di esserci andata”.
La circostanza è stata confermata anche dalla teste . Tes_2
Non appare invece verosimile la versione fornita dalla teste – che ha negato sia di Persona_1
aver ricevuto informazioni sulla necessità di registrarsi, sia di aver ricevuto sms dall'INPS – considerata la concordanza delle altre dichiarazioni testimoniali sul punto.
Ritiene questo Giudice che il professionista abbia assolto all'onere informativo posto a suo carico, essendo emersi elementi probatori in tale senso: come riferito dalle testimoni, il convenuto ha informato il IG. della procedura relativa al Programma Garanzia Giovani, Parte_1
nonchè sulla necessità che la dipendente si registrasse e, su richiesta dello stesso attore, ha riferito direttamente alla dipendente l'iter da seguire;
quindi, ha inviato l'istanza di on line all'INPS (doc. n. 6 di parte convenuta). Parte convenuta ha, quindi, svolto l'attività oggetto di incarico per quanto di sua competenza, adempiendo al dovere di diligenza, che si esplica anche nel dovere di informazione del cliente, da osservarsi sia nella fase antecedente l'accettazione dell'incarico, nella quale il professionista è chiamato ad informare il cliente dei rischi connessi alla prestazione, sia nel corso del suo espletamento.
pagina 7 di 9 E' opportuno precisare che la fonte degli obblighi informativi previsti nell'esecuzione di un rapporto contrattuale viene individuata dalla giurisprudenza di legittimità nella buona fede di cui agli artt. 1175
c.c e 1375 c.c.; trattasi di obbligazione secondaria ed accessoria a quella principale dedotta in contratto.
Tuttavia, l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede non può mai spingersi sino al punto di imporre al soggetto obbligato uno sforzo che esuli dalle proprie competenze e dall'oggetto del medesimo contratto, specie laddove manchi la obbligazione principale cui si riferisce quella secondaria. Inoltre, l'art. 1375 c.c. prevedendo che il contratto deve essere eseguito secondo la buona fede, impone a tutte le parti l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e di porre in essere tutte quelle condotte tali realizzare gli interessi perseguiti con il contratto.
Nel caso di specie, stante la sussistenza dell'obbligazione principale di nei termini già delineati, gravava sul convenuto l'adempimento dell'obbligazione secondaria di informare il cliente della necessità di registrazione della dipendente nei termini già precisati.
Tale onere, come già riferito, è stato adempiuto dal convenuto.
L'obbligazione gravante sul convenuto non poteva spingersi sino a sostituirsi alla dipendente nella registrazione, atteso che tale attività doveva essere svolta direttamente dalla stessa e che sia il cliente/attore, sia la dipendente ne erano stati informati;
inoltre, il convenuto aveva ricevuto rassicurazioni in ordine all'espletamento dell'incombente da parte della IG.ra e non Persona_1
aveva motivo di dubitare del contrario. Solo dopo il deposito dell'istanza all'INPS il convenuto ha appreso che la registrazione non era avvenuta e che, quindi, la richiesta di adesione al programma era stata rigettata.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nessuna responsabilità può, quindi, essere imputata al convenuto per la mancata fruizione degli sgravi fiscali da parte dell'attore.
La domanda risarcitoria formulata dall'attore deve, quindi, essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte attrice nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 8 di 9 così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11297/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marco Franzoso, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 7 presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Maria Giuseppe Mariotti, elettivamente domiciliato in Bellusco, alla p.zza F.lli Kennedy n. 9 presso il difensore convenuto in punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 16-03-2022 il IG. , in qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale , conveniva avanti Parte_1 Parte_1
questo Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità Controparte_1
professionale e l'inadempimento del convenuto e condannarlo al pagamento dell'importo di euro pagina 1 di 9 8.826,81 a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- il IG. è titolare di alcune gelaterie e, verso la fine del mese di novembre Parte_1
2017, decideva di assumere per il punto vendita di Cernusco sul Naviglio una ulteriore dipendente;
pertanto, chiedeva allo di avere una proposta di assunzione che Controparte_1
potesse usufruire di sgravi fiscali in vigore in quel periodo per i lavoratori con meno di 30 anni di età;
- in data 20-12-2017 lo inviava all'attore via mail la lettera di assunzione a tempo CP_1
indeterminato per la IG.ra con decorrenza 22-12-2017; Persona_1
- lo Studio DI aveva conIGliato all'attore l'assunzione a tempo indeterminato – in luogo di quella a tempo determinato richiesta dal IG. - anche al fine di poter usufruire degli Parte_1
sgravi previsti;
- nel mese di maggio 2018, avendo intenzione di assumere un ragazzo di 28 anni a tempo pieno e indeterminato, il IG. chiedeva allo se tale lavoratore avesse Parte_1 CP_1
diritto ai medesimi sgravi contributivi già previsti per la dipendente;
Persona_1
- in data 08-11-2018 l'attore assumeva un'altra dipendente, la IG.ra , chiedendo allo Controparte_2
conferma degli sgravi contributivi come per la precedente assunzione;
CP_1
- tale richiesta di conferma veniva reiterata in data 08-02-2019, ricevendo assicurazioni in proposito;
- in mancanza di informazioni in merito agli sgravi fiscali della dipendente , Persona_1
quest'ultima si recava presso gli uffici INPS per verificare la sua situazione;
all'esito, l'attore apprendeva di aver corrisposto il 50% in più;
- in data 04-06-2021 lo decideva di risolvere il rapporto professionale con l'attore, CP_1
ritenendo la questione della dipendente chiarita e inoltrando richiesta di compenso Persona_1
per l'attività svolta pari a euro 3.346,55;
- parte attrice respingeva la richiesta di pagamento, stante l'errore professionale del convenuto, e chiedeva la corresponsione della somma di euro 8.826,81, corrispondente al 50% in più di contributi pagati per la IG.ra nei primi tre anni di rapporto di lavoro. Persona_1
Ritualmente chiamato in giudizio, lo si costituiva in giudizio in Controparte_1
data 28-06-2022, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- in via preliminare, la competenza per valore della domanda formulata dal IG. Parte_1
pagina 2 di 9 EL appartiene al Giudice di Pace, atteso che il valore di riferimento non è l'importo risarcitorio richiesto dall'attore, bensì l'importo di euro 4,970,20, corrispondente al massimo incentivo fiscale annuale di cui l'attore avrebbe potuto usufruire per la c.d. “Garanzia Giovani”;
- l'importo richiesto di euro 8.826,81 non è né chiaro, né correttamente individuato in base alla normativa di riferimento, che, invece, prevede che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio fiscale sia pari al 100%, fruibile in 12 quote mensili a far tempo dall'assunzione del lavoratore e, quindi, per un solo anno;
- lo segnalava all'attore l'esistenza dell'incentivo fiscale di cui alla Circolare Esplicativa CP_1
INPS n. 40 del 28-02-2017, rivolto ai giovani disoccupati tra i 19 e i 29 anni, che fossero però registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;
- lo Studio DI aveva informato il IG. che, per godere pienamente degli Parte_1
sgravi fiscali (nella misura del 100%, sino a un massimo di euro 8.060,00), fosse necessario assumere entro il 2017 un dipendente a tempo indeterminato poiché, in caso di assunzione a tempo determinato, l'attore avrebbe potuto ottenere un incentivo pari al solo 50% dei contribuiti previdenziali a carico del datore di lavoro e nella misura massima di euro 4.030,00;
- pertanto, l'attore decideva l'assunzione a tempo indeterminato della IG.ra ; Persona_1
- su richiesta del IG. , in data 22-12-2017 lo procedeva, con esito Parte_1 CP_1
positivo, alla richiesta di assunzione della dipendente;
Persona_1
- due collaboratrici dello (IGg.re e ) contattavano la IG.ra CP_1 Pt_2 Per_2 Per_1
per comunicarle la necessità di provvedere all'iscrizione al NEET al fine di permettere al IG.
[...]
di accedere agli sgravi contributivi, evidenziando che avrebbe dovuto Parte_1
provvedere autonomamente a tale adempimento;
- dopo una serie di telefonate intercorse tra le collaboratrici ( e dello e Per_2 Pt_2 CP_1
la IG.ra circa l'adempimento positivo di tale onere di registrazione, in data 18-02- Persona_1
2019 lo Studio presentava all'INPS la domanda preliminare di ammissione all'incentivo CP_1
Occupazione Giovani;
- in data 19-02-2019 l'INPS comunicava l'esito negativo della domanda, con la seguente motivazione:
“L'istanza è rigettata perché il soggetto indicato non risulta iscritto al programma Garanzia Giovani” e ciò perché la IG.ra , dopo avere ricevuto sul suo personale smartphone l'sms da parte Persona_1
del Centro per l'Impiego, non si era registrata all'apposito portale;
- quindi, l'inerzia colpevole della IG.ra ha determinato il rigetto dell'istanza, che non Persona_1
pagina 3 di 9 può essere attribuita al convenuto.
All'udienza del 19-07-2022, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice riservava alla sentenza la decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito formulata dal convenuto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 01-12-
2022, svoltasi con trattazione scritta, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando per l'assunzione della prova all'udienza del 28-03-2023. Esaurita
l'istruttoria all'udienza del 03-10-2023, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 25-07-2024 per la precisazione delle conclusioni;
in tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, si rileva che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta non ha riproposto l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito a favore del Giudice di Pace, che, quindi, deve intendersi rinunciata.
2.2. Nel merito, in via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, secondo comma, c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. n. 18612/2013; n.
10454/2002; n. 6967/2006).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di pagina 4 di 9 utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Viene in rilievo, quindi, una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (SS.UU n. 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, altresì del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n. 9917/2010
e n. 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente); inoltre, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria ovvero maggiori imposte conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
2.3. Premessi i principi generali di cui sopra, rileva il Tribunale che per il conferimento dell'incarico al commercialista non è necessaria la forma scritta;
in altri termini, il mandato avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione della dichiarazione dei redditi o ancora l'attività di consulenza in materia lavoristica attraverso la predisposizione delle buste paga dei dipendenti può dal cliente essere conferito anche solo verbalmente.
Nel caso di specie, è pacifica la conclusione di un contratto d'opera tra il IG. e Parte_1
lo La circostanza è stata affermata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, CP_1
anche con riguardo al contenuto dell'incarico: in particolare, entrambe le parti e i testi escussi hanno pagina 5 di 9 riferito nei medesimi termini che l'attore aveva interpellato lo DI manifestandogli CP_1
l'intenzione di assumere una dipendente under 30 per la gelateria di Cernusco sul Naviglio, appena aperta, con la possibilità di godere di sgravi fiscali. Lo Studio suggeriva l'assunzione della CP_1
dipendente a tempo indeterminato - anche se l'iniziale scelta del IG. era Parte_1
caduta sul rapporto a tempo determinato – perché il beneficio fiscale sarebbe stato maggiore.
Le suddette circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 03-10-
2023 dalle testi e , nonché dalle dichiarazioni rese dal IG. Testimone_1 Tes_2 [...]
e dal IG. nel corso degli interrogatori formali resi all'udienza del 28-03- Parte_1 Tes_3
2023.
A fronte delle indicazioni ricevute dallo l'attore decideva di assumere la IG.ra CP_1 Per_1
a tempo indeterminato: il contratto di assunzione veniva redatto dallo e
[...] CP_1
trasmesso al IG. per la sottoscrizione (doc. n. 1 di parte attrice). Parte_1
Non è contestata tra le parti neppure la circostanza che per l'assunzione della dipendente Per_1
l'attore intendesse beneficiare di sgravi fiscali;
è lo stesso convenuto a riferire
[...] Tes_3
che “gli è stato conIGliato un rapporto a tempo indeterminato perché più vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni;
avrebbe avuto il 100% dell'esenzione dai contributi con un massimale”
(udienza del 28-03-2023).
Ciò posto, il contrasto tra le parti verte principalmente sull'obbligazione professionale gravante sullo con riferimento alla responsabilità per la mancata fruizione dei benefici fiscali da parte CP_1
del IG. , che l'attore imputa al professionista e quest'ultimo all'inerzia della Parte_1
dipendente assunta . Persona_1
Come già riferito, è pacifico che lo si sia occupato dell'assunzione della dipendente CP_1
(doc. n. 1 di parte attrice), nonchè della procedura per accedere agli incentivi previsti Persona_1
dal “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani “ (c.d. “Programma Garanzia
Giovani”).
Le modalità operative sono indicate nella Circolare INPS n. 40 del 28-02-2017, che, per quel che qui rileva, prevede che:
- “L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”). Possono registrarsi al
Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education,
Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con
pagina 6 di 9 quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.” (punto 2);
- “Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
“OCC.GIOV.”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l'aliquota contributiva datoriale.” (punto 9).
Pertanto, la procedura in questione prevede la previa registrazione/profilazione del dipendente, alla quale fa seguito la domanda preliminare di ammissione all'incentivo.
In merito a tale procedimento, la teste ha riferito “di aver seguito la questione Testimone_1
degli sgravi con il IG. . Avevo detto al IG. che la dipendente avrebbe dovuto Pt_1 Pt_1
profilarsi; lui mi ha detto di spiegare la questione direttamente alla dipendente. Così ho fatto;
ricordo circa tre telefonate con la IG.ra le ho detto che doveva recarsi in Adecco – scelta perché vicina Per_1
alla gelateria – per profilarsi. La dipendente mi ha poi riferito di esserci andata”.
La circostanza è stata confermata anche dalla teste . Tes_2
Non appare invece verosimile la versione fornita dalla teste – che ha negato sia di Persona_1
aver ricevuto informazioni sulla necessità di registrarsi, sia di aver ricevuto sms dall'INPS – considerata la concordanza delle altre dichiarazioni testimoniali sul punto.
Ritiene questo Giudice che il professionista abbia assolto all'onere informativo posto a suo carico, essendo emersi elementi probatori in tale senso: come riferito dalle testimoni, il convenuto ha informato il IG. della procedura relativa al Programma Garanzia Giovani, Parte_1
nonchè sulla necessità che la dipendente si registrasse e, su richiesta dello stesso attore, ha riferito direttamente alla dipendente l'iter da seguire;
quindi, ha inviato l'istanza di on line all'INPS (doc. n. 6 di parte convenuta). Parte convenuta ha, quindi, svolto l'attività oggetto di incarico per quanto di sua competenza, adempiendo al dovere di diligenza, che si esplica anche nel dovere di informazione del cliente, da osservarsi sia nella fase antecedente l'accettazione dell'incarico, nella quale il professionista è chiamato ad informare il cliente dei rischi connessi alla prestazione, sia nel corso del suo espletamento.
pagina 7 di 9 E' opportuno precisare che la fonte degli obblighi informativi previsti nell'esecuzione di un rapporto contrattuale viene individuata dalla giurisprudenza di legittimità nella buona fede di cui agli artt. 1175
c.c e 1375 c.c.; trattasi di obbligazione secondaria ed accessoria a quella principale dedotta in contratto.
Tuttavia, l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede non può mai spingersi sino al punto di imporre al soggetto obbligato uno sforzo che esuli dalle proprie competenze e dall'oggetto del medesimo contratto, specie laddove manchi la obbligazione principale cui si riferisce quella secondaria. Inoltre, l'art. 1375 c.c. prevedendo che il contratto deve essere eseguito secondo la buona fede, impone a tutte le parti l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e di porre in essere tutte quelle condotte tali realizzare gli interessi perseguiti con il contratto.
Nel caso di specie, stante la sussistenza dell'obbligazione principale di nei termini già delineati, gravava sul convenuto l'adempimento dell'obbligazione secondaria di informare il cliente della necessità di registrazione della dipendente nei termini già precisati.
Tale onere, come già riferito, è stato adempiuto dal convenuto.
L'obbligazione gravante sul convenuto non poteva spingersi sino a sostituirsi alla dipendente nella registrazione, atteso che tale attività doveva essere svolta direttamente dalla stessa e che sia il cliente/attore, sia la dipendente ne erano stati informati;
inoltre, il convenuto aveva ricevuto rassicurazioni in ordine all'espletamento dell'incombente da parte della IG.ra e non Persona_1
aveva motivo di dubitare del contrario. Solo dopo il deposito dell'istanza all'INPS il convenuto ha appreso che la registrazione non era avvenuta e che, quindi, la richiesta di adesione al programma era stata rigettata.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nessuna responsabilità può, quindi, essere imputata al convenuto per la mancata fruizione degli sgravi fiscali da parte dell'attore.
La domanda risarcitoria formulata dall'attore deve, quindi, essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte attrice nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 8 di 9 così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Roberta Mandelli
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