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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 799/2024 promossa da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LUCA PEREGO;
C.F._2 attori contro
P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Corbetta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 C.F._3
Artese; convenuti
e contro
(C.F. - p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
AZ e dell'avv. Mariachiara Brunetti;
terza chiamata
CONCLUSIONI: come precisate nel termine dell'11.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 18 CONCLUSIONI PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: per tutte le argomentazioni in fatto e diritto esposte in atti, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti e patendi dai signori e Parte_2
e relativi alla manca fruizione dei bonus fiscali, tra cui il “Superbonus 110%” e il Parte_1
“Sismabonus”, oppure alla completa rovina della loro villetta di OB, oltre a tutte le spese sostenute per fatto e colpa dei convenuti nonché al danno da valutarsi in via equitativa per il mancato godimento dell'unità abitativa attorea, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, a risarcire agli attori tutti i danni che risulteranno di giustizia in corso di causa e ciò anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla demolizione della villetta fino alla notifica della presente citazione e, quindi, gli interessi di mora ex art. 1284, 4°comma, c.c. da quest'ultima data fino all'effettivo saldo.
Ancora nel merito: respingersi la domanda riconvenzionale formulata dall'ing. nei confronti CP_2 degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché rifusione di spese e compensi professionali anche del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di prova testimoniale e interpello del legale rappresentante pro tempore di e dell'ing. sulle seguenti circostanze di Controparte_1 Controparte_2 fatto, giacché non ammesse:
Vero che, avendo in data 16.12.2020 gli attori stipulato con un Controparte_4 mutuo ipotecario dell'importo capitale di € 176.000,00 (Doc.2) della durata di 30 anni per acquistare la loro villetta di OB, gli stessi mensilmente pagano le relative rate, come da documenti che mi si rammostrano, consistenti nel rendiconto al 31.12.2023 delle rate pagate a partire dall'1.03.2021 e nelle quietanze di pagamento delle singole rate versate dall'1.01.2024 all'1.12.2024 (Docc. 31 - rate pagate dall'1.03.2021 sino a dicembre 2024);
Vero che gli attori incaricavano l'ing. di progettare e poi dirigere i lavori di Controparte_2 ristrutturazione della loro villetta nell'ottica di poter godere degli incentivi fiscali “Superbonus 110%” per l'efficientamento energetico del ristrutturando fabbricato nonché “Sismabonus” per aver reso la sua struttura antisismica;
pagina 2 di 18 Vero che l'ing. presentava al Comune di OB una richiesta di Autorizzazione CP_2
Paesaggistica, ottenuta in data 25.08.2021 al n.36 (Doc.3), quindi protocollando in data 24.09.2021 al n.11411 apposita SCIA (Doc.4), nella cui relazione accompagnatoria di descrizione dei lavori l'intervento veniva configurato quale parziale demolizione del fabbricato attesa la conservazione dei muri perimetrali (Doc.6);
Vero che gli attori, avvalendosi dei conteggi e delle relazioni per loro redatti dall'ing. CP_2
(Docc.6-7-8-9), sottoscrivevano due appositi contratti di cessione dei crediti fiscali derivanti
[...] dall'intervento edilizio con il “Banco delle Tre Venezie s.p.a.”, segnatamente promettendo la cessione dei crediti derivanti da superbonus per € 146.315,40 e da sismabonus per € 105.600,00, per un totale di complessivi € 251.915,40
(Doc.32);
5. Vero che nella mattinata del 06.11.2021 il tecnico comunale arch. telefonava Controparte_5 all'ing. preavvertendolo che, accortosi della totale demolizione della villetta in difformità CP_2 alle autorizzazioni concesse, avrebbe disposto, previo formale sopralluogo dei Vigili Urbani,
l'immediata sospensione dei lavori;
6. Vero che in data 10.11.2021 veniva notificata agli attori, al D.L. ing. e all'impresa CP_2
l'ordinanza di sospensione dei lavori (Doc.12) e, quindi, in data 9.12.2021, quella di Controparte_1 rimessione in pristino (Doc.13);
7. Vero che, successivamente alla notifica delle ordinanze di sospensione dei lavori e rimessione in pristino, l'ing. intratteneva un colloquio con il responsabile tecnico Controparte_2 comunale arch. il quale consigliava di presentare una compatibilità ambientale per la Controparte_5 demolizione con relativo permesso in sanatoria e una successiva pratica di Autorizzazione Ambientale
e permesso di Costruire per la realizzazione di nuovo fabbricato su area libera;
8. Vero che in l'ing. a seguito del colloquio con l'arch. riferiva agli attori che CP_2 CP_5
“…l'unico modo per accedere alle detrazioni 110% era quello di ottemperare all'ordinanza e ricostruire il fabbricato come esistente”;
9. Vero che l'ing. redigeva e presentava un'istanza di rilascio di permesso di CP_2 costruire in sanatoria (Doc.16), previa presentazione di domanda di compatibilità paesaggistica delle opere di demolizione totale dell'edificio già eseguite.
Sui superiori capitoli di prova si indicano a teste:
- Dott.ssa c/o Banco delle Tre Venezie S.p.a., con sede a Padova, Via G.B. Testimone_1
Belzoni n.65;
pagina 3 di 18 - Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Controparte_5
n. 2;
- Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Testimone_2
Repubblica n. 2;
- Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18.
B) Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, giacché non ammesse:
10 Vero che gli attori sostenevano i seguenti esborsi per le spese tecniche, edili e di acquisto materiali per la ristrutturazione della loro villetta, segnatamente:
- € 6.344,00 per il progettista e D.L. ing. (Doc.21); CP_2
- € 3.425,76 per la progettazione degli impianti elettrici (Doc.22);
- € 3.933,28 per la progettazione degli impianti idraulici (Doc.23);
- € 26.400,00 per acconto lavori versati all'appaltatrice (Doc.20); Controparte_1
- € 10.670,00 per l'acquisto della pavimentazione in parquet da posare nella villetta ristrutturata
(Doc. 25);
- € 3.660,00 per le opere di riempimento dell'avvallamento dovuto alle fondamenta della villetta rimaste scoperte a seguito della sua integrale demolizione (Doc. 24);
- € 7.996,21 per i costi sostenuti per le sanzioni edilizie irrogate a seguito delle ordinanze comunali di rimessione in pristino (Doc.27);
- € 16.890,64 in favore dell'avv. Umberto Grella per le spese di costituzione avanti al TAR
Lombardia -Milano (Doc.26);
- € 3.296,85 in favore dell'avv. Umberto Grella per le spese di mediazione;
- € 2.664,48 per le spese pagate al C.T.U. nel procedimento di C.T.P. ex 696 bis c.p.c. (Doc.26);
- € 1.409,10 per il perito di parte (Doc.26).
Sul superiore capitolo di prova si indicano a teste:
Ing. , con studio in Lecco, Corso Matteotti n. 33/B; Testimone_3
Ing. con studio in OB (LC), Via Aldo Moro n.21; Testimone_4
con sede in Trezzo sull'Adda (MI), Viale Lombardia n.1, in persona Controparte_6 del proprio legale rappresentante pro tempore;
, con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), Via Andito Bedesco Controparte_7
n.11, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;
Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18;
Ing. con studio in Civate (LC), Via del Roccolo n.31. Persona_1
pagina 4 di 18 Vero che i sig.ri e dall'1.01.2023 fino al 30.04.2023 vivevano presso le Parte_2 Pt_1 abitazioni dei rispettivi genitori, site a Paderno d'Adda (LC) in via Mazzini n. 33 e in via Festini n. 4 e da maggio 2023 si trasferivano entrambi nella casa dei genitori del sig. a Paderno d'Adda Parte_2
(LC) in via Mazzini n. 33.
Sul superiore capitolo di prova si indicano a teste:
Sig. , residente a [...]; Testimone_5
Sig.ra , residente a [...]. Testimone_6
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi:
Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Controparte_5
n. 2;
Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Testimone_2
n. 2;
Ing. con studio in Civate (LC), Via del Roccolo n.31; Persona_1
Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18.
°°°
Con osservanza.
Lecco, lì 11.09.2025
Avv. Luca Perego”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
La convenuta impresa richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi, formula Controparte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata e/o disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
Previa ogni opportuna declaratoria e/o accertamento, rigettare integralmente le domande formulate nei confronti della convenuta mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In via Controparte_1 subordinata pagina 5 di 18 Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna a carico dell'impresa contenere Controparte_1 la stessa in misura proporzionale all'effettiva condotta posta in essere e al grado di responsabilità eventualmente accertato a carico di quest'ultima.
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale a carico dell'impresa e Controparte_1 dell'Ing. dichiarare quest'ultimo tenuto e, per l'effetto, condannarlo a tenere Controparte_2 indenne e manlevata la convenuta impresa da ogni onere ed esborso che dovesse risultare dovuto per effetto dell'operato posto in essere dal predetto Ing. nella misura che sarà accertata all'esito CP_2 del giudizio.
In ogni caso
Diminuire l'entità del danno eventualmente accertato in funzione delle condotte colpose e negligenti tenute dagli stessi attori.
In punto spese
Condannare parte attrice all'integrale rifusione delle spese di lite, comprensive anche di tutte le spese relative al procedimento di mediazione e di accertamento tecnico preventivo svolti prima dell'avvio del presente giudizio e nel corso del medesimo nonché di tutte le spese del proprio consulente tecnico di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA
Reiterate le opposizioni già formulate nei precedenti scritti difensivi in ordine alle istanze avversarie, ammettersi, all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio che incombe su parte attrice, prova per interrogatorio formale degli attori e del convenuto Ing. nonché prova per testi Controparte_2 sulle circostanze dedotte nella memoria istruttoria versata in atti e prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Con osservanza.
Merate, 5 settembre 2025
Avv. Roberto Corbetta”
CONCLUSIONI PER ING. Controparte_2 nel merito, in via principale: si chiede il rigetto delle domande di tutte le controparti, attori, impresa convenuta e terzo chiamato in causa, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti finora depositati;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda attorea e di concorso dell'Ing. con l'impresa appaltatrice nella causazione CP_2
pagina 6 di 18 dell'evento pregiudizievole, determinare la percentuale di responsabilità dello stesso nella causazione e l'ammontare del quantum risarcitorio esclusivamente ad egli ascrivibile;
nel merito, nei confronti del terzo: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare
[...]
” a manlevare e tenere indenne, in tutto o in parte, l'Ing. Controparte_8 CP_2 da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a rifondere gli attori integralmente o nel limite accertato dall'Ill.mo Tribunale, di quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare;
in via riconvenzionale: condannare gli attori al risarcimento del danno subito e subendo da determinarsi in via equitativa, comunque in un importo non superiore ad € 150.000,00 e non inferiore a somma pari al compenso professionale spettante al convenuto oltre alle spese legali dal medesimo sostenute e sostenende sia in sede civile che penale, per essere lo stesso ingiustamente stato coinvolto nella presente lite civile e, per inciso, anche in procedimento penale originato dal presunto abuso edilizio, anche se già oggetto di archiviazione;
in via istruttoria: disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare cause e responsabilità del crollo e, nel dettaglio, la correttezza della progettazione strutturale redatta dall'Ing. e delle pratiche CP_2 tecnico-burocratiche dal medesimo portate a compimento, con consultazione e disamina di tutta la contabilità di cantiere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libretto delle misure, registro di contabilità, stati avanzamento lavori, certificati di pagamento, giornale dei lavori), al fine di determinare se il crollo sia derivato da imperizia, imprudenza e/o indiligenza attribuibile allo stesso ovvero all'impresa appaltatrice, nonché di individuare le cause dei singoli danni lamentati e, se ritenuti consistenti, dandone attribuzione soggettiva e, solo in caso di ravvisata responsabilità in concorso, determinare la percentuale di responsabilità dell'Ing. nella causazione del danno e CP_2
l'ammontare del quantum risarcitorio ad egli esclusivamente ascrivibile.
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che” gli attori hanno conferito l'incarico professionale all'Ing. in data successiva CP_2 sia al rogito con il quale sono diventati intestatari dell'immobile poi demolito che alla stipula del finanziamento per l'acquisto della villetta?
2) “Vero che” il fabbricato in questione era ubicato in area paesaggisticamente vincolata del comune di
OB (LC), ove l'ente riconosce la categoria di “ristrutturazione edilizia” ed ammetteva la demolizione e ricostruzione dell'edificio soltanto nel caso di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e topologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria? pagina 7 di 18 3) “Vero che” la circostanza di cui al capitolo immediatamente precedente veniva ben rappresentata ai coniugi dall'Ing. CP_2
4) “Vero che” l'intenzionalità degli attori era quella di realizzare l'operazione immobiliare di ristrutturazione edilizia in quanto sussisteva il loro specifico ed unico interesse ad accedere al Superbonus 110% e Sismabonus?
5) “Vero che” l'Ing. mai ha garantito e/o assicurato agli attori l'ottenibilità dei benefici CP_2 fiscali, rappresentando le innumerevoli difficoltà di siffatte pratiche in generale e quelle specificatamente derivanti dall'intervento edilizio da loro voluto?
6) “Vero che” l'Ing. ha più volte fatto presente agli attori che il rischio d'impresa derivante CP_2 dall'intervento sarebbe rimasto a loro carico e consigliava di iniziare il cantiere solo se avessero avuto la necessaria liquidità derivante dal preventivo senza tenere in conto eventuali possibilità di accesso ai bonus fiscali in quanto gli stessi non erano garantiti?
7) “Vero che” l'Ing. fin dai primi contatti della progettazione aveva consigliato ai CP_2 proprietari di eseguire una ristrutturazione leggera dell'immobile, inviando anche via e-mail un esempio di intervento simile eseguito in comune di Merate – località Sartirana, oppure una demolizione con ricostruzione, anche se questi interventi avrebbero escluso, in tutto o in parte, l'accesso ai bonus fiscali e che gli attori hanno sempre rifiutato tali ipotesi in quanto avevano basato l'intervento principalmente sull'accesso ai bonus?
8) “Vero che” l'Ing. ha sempre consigliato una via di dialogo con l'ente comunale ed ha CP_2 sempre illustrato agli attori le difficoltà insite nel realizzare il progetto con quella modalità finalizzata esclusivamente all'ottenimento dei benefici fiscali?
9) “Vero che” l'immobile non è mai stato abitato dagli attori sin dal loro acquisto nonostante il trasferimento in loco della loro residenza?
10) “Vero che” il contratto di appalto è stato frutto di negoziazione tra le parti sottoscriventi e di ampio vaglio da parte degli attori, fase in cui anche l'Ing. è stato coinvolto per agevolare il dialogo CP_2 tra le stesse?
11) “Vero che” dopo il crollo dell'immobile l'Ing. faceva presente agli attori che l'unico CP_2 modo per accedere ancora alle detrazioni fiscali era quello di ottemperare all'ordinanza e ricostruire il fabbricato come esistente?
12) “Vero che” la nuova costruzione è stata una scelta discrezionale degli attori che se avessero assunto differente determinazione, ovvero la ricostruzione secondo i vincoli preesistenti, avrebbero potuto godere delle lamentatamente perse agevolazioni fiscali? pagina 8 di 18 13) “Vero che” gli attori hanno sottoscritto tutta la documentazione tecnica di rito per dare corso alle opere successive dopo la demolizione confermando dunque sia l'incarico all'Ing. che le CP_2 diverse fasi conseguenti senza mai nulla sollevare a carico del medesimo ante causam?
14) “Vero che” l'Arch. ha ritenuto di separare la propria carriera professionale da quella CP_9 dell'Ing. a causa della pressione dovuta alle questioni per cui è lite tanto da addivenire allo CP_2 scioglimento dello Studio Associato?
15) “Vero che” l'Ing. ha sempre collaborato con l'Arch. e che, quest'ultimo, a CP_2 Tes_7 seguito dei fatti per cui è lite, ha indicato il nominativo di altri professionisti quale collaboratore esterno per altri clienti e comunque ha diminuito i contatti e le collaborazioni?
16) “Vero che” dal 2021 l'Ing. ha soprasseduto dall'iscriversi all'Albo di CTU presso il CP_2
Tribunale di Lecco a causa della questione pendente con gli attori che ha anche prodotto un procedimento penale a carico dello stesso?
17) “Vero che” l'Ing. ha patito un disagio psichico e fisico tangibile sia nella sfera CP_2 personale/famigliare che in quella professionale derivante dalle questioni per cui è lite, tanto da portarlo a subire grossi problemi di pressione che hanno portato a ricovero al pronto soccorso e/o alla perdita di giornate lavorative?
Si indicano come testi:
Arch. (C.F. ), nato a [...], il [...], Testimone_8 C.F._4 residente in [...]; su tutti i capitoli di prova;
Arch. (C.F. ), nato a [...], il [...], con studio Tes_7 C.F._5 professionale in Villa Guardia (CO), via San Francesco n. 23; sui capitoli di prova nn. 14, 15, 16, 17;
(C.F. ), residente in [...] C.F._6 nuova provinciale n. 31, sui capitoli di prova nn. 4, 5, 6, 7 e 17.
18) “Vero che” la Sua persona, interpellata dall'Ing. in punto di nomina del legale, riferiva, CP_2 chiarendo l'iter da seguirsi direttamente al convenuto, che quest'ultimo avrebbe dovuto nominare un legale esterno e poi l'assicurazione, se del caso, avrebbe preso in carico la difesa assegnandola a professionista interno con esplicita comunicazione in tale senso?
19) “Vero che” l'Ing. rappresentava alla Sua persona l'esistenza del procedimento penale a CP_2 proprio carico domandando Le come avrebbe dovuto comportarsi conformemente alle pattuizioni della polizza sottoscritta e che veniva replicato che la questione non era rilevante per l'assicurazione in quanto non vi era stata richiesta di risarcimento del danno e, di conseguenza, sulla scorta di tale circostanza, non poteva essere aperto alcun sinistro?
pagina 9 di 18 Si cita a testimone su questi due capitoli prova, , consulente assicurativo per conto di Testimone_10
“Marsh S.p.a.” (broker) che ha provveduto al collocamento della polizza sottoscritta dal convenuto, presso la sede di Merate (LC), via Verdi n. 59.
20) “Vero che” la pratica SCIA, così come il computo metrico estimativo esecutivo compiegato al contratto di appalto (all. 2 dell'impresa) e le tavole tecniche esecutive che mi si rammostrano (all. 29) prevedevano sostanzialmente la demolizione del 90% dell'immobile, ma tramite demolizioni e ricostruzioni parziali per settori dell'edificio, elemento per elemento, in modo da configurare, anche operativamente, che si stava eseguendo una ristrutturazione pesante e non una demolizione totale dell'edificio con ricostruzione?
21) “Vero che” l'impresa, discrezionalmente e senza l'assenso dell'Ing. ha disatteso la CP_2 contrattualistica, la documentazione tecnica e la tempistica preventivata dei lavori, eseguendo una demolizione dell'edificio non conforme a quanto indicato che ha portato alla destabilizzazione dello stesso ed al crollo in soli 4 giorni?
22) “Vero che” i coniugi attori hanno pagato un costo per demolizione inferiore a quello preventivato prestando acquiescenza al fatto che l'impresa aveva proceduto, secondo sua unica discrezionalità, alla difforme, repentina e meno onerosa demolizione totale e che nulla gli stessi rilevavano all'appaltatrice fino alla chiamata della stessa in mediazione sede nella quale addebitavano ogni responsabilità unicamente alla ”? Controparte_1
Si citano su questi capitoli prova, i già chiamati a testimonio, Arch. ed Arch. Testimone_8
Tes_7
Si chiede anche di essere ammessi alla prova contraria con i testi già qui indicati.
Con vittoria di spese, anche generali, comprese quelle del consulente di parte e del CTU e della antecedente fase di Consulenza Tecnica Preventiva.
Con ossequio.
Lecco, lì 9 settembre 2025.
Avv. Stefano Artese”
CONCLUSIONI PER Controparte_3
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ; pagina 10 di 18 In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'ing. in virtù della polizza Controparte_2 prodotta e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e senza che ciò costituisca accettazione dell'inversione degli oneri probatori, AI deduce i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'Ing.
CP_2
Con 1) “Vero che mi assicura con polizza rc professionale a far data dal 31.07.2022 al 31.07.2023 come da doc. fascicolo AI che mi viene mostrato”;
2) “Vero che in tale polizza sono previste condizioni particolari tra le quali si può annoverare l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale,
l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla
Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, etc. come da docc. 1 – 2 fascicolo AI che mi si rammostrano”;
3) “Vero che, in data .12.2021 mi è stata notificata ordinanza del Comune di OB di rimessione in pristino dello stato dei luoghi”;
4) “Vero che ho subito un procedimento penale per i fatti di cui è causa”;
5) “Vero che ho partecipato addn una ATO relativamente ai fatti di cui ci stiamo occupando”;
6) “Vero che ho ritenuto di farmi assistere da legale di mia fiducia senza chiedere la preventiva e necessaria autorizzazione della Compagnia”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 Controparte_10
e l' Ing. chiedendo in via principale la condanna di questi in solido tra loro, al risarcimento CP_2 di tutti i danni patiti in conseguenza della totale demolizione della loro villetta sita in OB, avvenuta in difformità rispetto ai titoli edilizi ottenuti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della Controparte_1 domane attoree ed in via subordinata ha chiesto di contenere la condanna in misura proporzionale pagina 11 di 18 all'effettiva condotta posta in essere e al grado di responsabilità eventualmente accertato a carico della stessa.
Si è costituito in giudizio l'Ing. chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa di , il rigetto della domanda giudiziale Controparte_8 attorea, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ed in via subordinata domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda attorea. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno di importo non superiore ad euro 150.000 e non inferiore a somma pari al compenso professionale spettante al convenuto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la società Controparte_3 chiedendo in via principale il rigetto delle domande ex adverso formulate e in via subordinata in caso di accoglimento delle domande avversarie, il contenimento della propria condanna a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alla polizza.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171ter.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP (fascicolo n. R.G. 136/2023).
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, avanti al sottoscritto Giudice.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente occorre ripercorrere sinteticamente i fatti che hanno determinato la presente vicenda giudiziaria.
Gli odierni attori hanno acquistato in data 16.12.2020 una villetta unifamiliare ubicata nel Comune di
OB, Via Matteotti n. 16, al prezzo di euro 220.000, stipulando un mutuo ipotecario pari ad euro
176.000 presso (doc. 1 fascicolo attori). Il predetto immobile al momento della Controparte_4 compravendita si trovava in condizioni vetuste a fronte della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nel corso degli anni e pertanto gli attori hanno incaricato l'ing. CP_2 di progettare e poi dirigere i lavori di ristrutturazione, nell'ottica di ottenere gli incentivi
[...] fiscali, affidando l'esecuzione all' di Mapello con contratto di appalto Controparte_1 siglato il 15.10.2021 (doc. 5 fascicolo attori).
Al contempo gli attori hanno esposto di aver sottoscritto, avvalendosi delle relazioni e conteggi redatti dall'Ing. due contratti di cessioni dei crediti fiscali, derivati dall'intervento edilizio Controparte_2 con Banca delle Tre Venezie s.p.a., promettendo la cessione dei crediti derivanti da superbonus per €
pagina 12 di 18 146.316,40 e da sismabonus per € 105.600, che la avrebbe erogato agli attori a stati di CP_4 avanzamento dei lavori (doc. 9 fascicolo attori).
Gli attori hanno dedotto che contrariamente ai permessi comunali ottenuti, l'impresa procedeva con la demolizione totale della villetta, circostanza appresa dagli attori soltanto nella mattinata del 6.11.2021 allorquando il direttore lavori li informava di un preavvertimento da parte dell'Ufficio tecnico del
Comune di sospensione dei lavori in ragione della demolizione totale eseguita in difformità alle autorizzazioni concesse.
Mediante comunicazione a mezzo pec in pari data, l'ing. comunicava all'Ufficio tecnico del CP_2
Comune che la demolizione della villetta si era resa necessaria per la debolezza della struttura, per ragioni di sicurezza e igiene (doc. 11 fascicolo attori).
A seguito del sopralluogo del Comune veniva disposta la sospensione immediata dei lavori e in data
9.12.2021 ordinanza di rimessione in pristino, ossia di integrale ricostruzione del fabbricato nello status quo ante nel termine di 90 giorni (doc. 13 fascicolo attori)
L'Ing. presentava quindi istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (doc. 16 CP_2 fascicolo attori), in seguito ottenuto, con la precisazione che trattandosi di permesso in sanatoria per una nuova costruzione su un terreno attestato come libero da fabbricati, risultava senz'altro impedita la possibilità per gli attori di accedere agli incentivi fiscali di cui sopra.
Ciò premesso, ed essendo pacifica l'intervenuta demolizione con conseguente perdita degli incentivi fiscali, occorre accertare quali fossero esattamente gli accordi iniziali tra le parti.
Invero al riguardo si osserva come gli interventi indicati nella SCIA presentata in data 24.9.2021 (doc.
4 fascicolo attori) fossero non già di nuova costruzione bensì di ristrutturazione di fabbricato unifamiliare residenziale con traslazione di solai interni e modifica locali abitativi. Parimenti il contratto di appalto prodotto sub doc. 5 fascicoli attori stipulato tra i committenti e l' Controparte_1
reca come oggetto (art. 1) la dicitura Opere di ristrutturazione pesante (demolizione e
[...] ricostruzione) dell'edificio così come descritte nella SCIA. Si ritiene che anche il computo metrico laddove in particolare si fa riferimento alle demolizioni e alla ricostruzione debba essere esaminato nell'ambito della cornice contrattuale sopra descritta.
Ciò peraltro trova conferma nella relazione tecnica dell'ing. del settembre 2021 prodotta sub CP_2 doc. 6 fascicolo attori, ove l'intervento di ristrutturazione viene così descritto: “il fabbricato sarà interessato da un intervento di recupero del sottotetto, con contemporanea ristrutturazione edilizia dei piani seminterrato e rialzato. La sagoma planimetrica del fabbricato rimarrà inalterata, verranno mantenute le pareti perimetrali attuali, mentre verranno traslati i solai interpiano, in modo da garantire i requisiti di abitabilità mantenendo l'altezza di colmo attuale del fabbricato”. pagina 13 di 18 Anche nella relazione del dicembre 2021 allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria
(doc. 18 fascicoli attori) il primo intervento veniva descritto pacificamente dall'ing. come di CP_2 ristrutturazione completa del fabbricato, con recupero del sottotetto, ancorchè con interessamento di molte parti strutturali.
Ciò premesso, si ritiene che la demolizione totale del fabbricato sia stata posta in essere dall'impresa appaltatrice, sotto la direzione dell'ing. in violazione degli accordi raggiunti con i CP_2 committenti e delle autorizzazioni urbanistiche/edilizie ottenute, con conseguente specifica responsabilità contrattuale nei confronti dei committenti.
Né le ragioni per cui si è addivenuti a detta demolizione totale dei fabbricato valgono per esonerare i convenuti dalla responsabilità. Qualunque siano le ragioni, se l'impresa ha usato mezzi troppo pesanti o se la demolizione si è resa inevitabile per l'instabilità della struttura, si ritiene siano tutti motivi che rientrano nel rischio di impresa e non possono essere addossati ai committenti, i quali si sono determinati ad effettuare l'intervento di ristrutturazione del fabbricato su precisi presupposti esaminati e attestati dall'ing. anche ai fini del conseguimento dei benefici fiscali. CP_2
La responsabilità dell'impresa appaltatrice e del progettista/direttore lavori si configurano come solidali. È noto infatti che “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”
(Cass. civ. n. 8996/22).
L'impresa pertanto è sicuramente contrattualmente responsabile per la demolizione totale dell'immobile in violazione delle autorizzazioni urbanistiche/edilizie ottenute. Parimenti l'ing.
in qualità di progettista e direttore lavori, è responsabile per il progetto e per l'omessa CP_2 vigilanza sull'esecuzione dei lavori. Come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità,
“i compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo” (Cass.
Civ. 18929/24).
pagina 14 di 18 Per quanto concerne la quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che debba essere innanzitutto riconosciuta ai committenti la perdita del beneficio fiscale, senz'altro impedita a seguito della demolizione totale dell'edificio, come chiaramente precisato dal c.t.u. nell'ambito del procedimento per
ATP (pag. 7 relazione peritale sub doc. 29 fascicolo attori). Né può affermarsi che la scelta sia da attribuire agli attori per aver sottoscritto la pratica di permesso a costruire in sanatoria, in quanto tale richiesta è stata determinata unicamente dall'intervenuta demolizione totale, la cui responsabilità per i motivi sopra esposti non può essere addossata agli attori.
Ciò premesso, ai fini della quantificazione dell'incentivo fiscale perso si ritiene di far riferimento alla relazione allegata sub doc. 10 atto di citazione del Comune di OB sugli incentivi fiscali disponibili, ove viene invero menzionato unicamente il Superbonus 110% fino all'importo massimo detraibile di € 108.808,70, senza alcun riferimento al Sismabonus. Né si ritiene che parte attrice abbia fornito adeguati elementi per ritenere che gli incentivi disponibili ammontassero senz'altro al maggior importo di € 251.195,40 come dalla stessa affermato. Si osserva in particolare che la proposta di cessione del credito prodotta sub doc. 32 fascicolo attori non risulta sottoscritta.
Si ritiene pertanto che la domanda giudiziale attorea possa trovare accoglimento entro tale limite.
Quanto all'importo di € 86.690,32 richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute, si osserva che non tutte le spese richieste risultano eziologicamente connesse allo specifico inadempimento contrattuale che fonda la responsabilità dei convenuti, ossia la demolizione totale dell'immobile, ed inoltre per diverse voci di spesa va osservato che gli attori hanno comunque tratto un beneficio per la costruzione della nuova abitazione in sanatoria, così come autorizzata. Per tali ragioni si ritiene che nulla sia dovuto per le spese sostenute per gli impianti e l'acquisto del materiale/pavimentazione. Per quanto concerne il compenso pagato al progettista (acconto di € 5.000 oltre accessori, per complessivi
€ 6.344, fattura sub doc. 21 fascicolo attori) si ritiene che debba essere accolta la domanda di rimborso di tale importo, atteso che tutta l'attività progettuale iniziale coperta dal predetto acconto si è di fatto rivelata errata o comunque inutile. Si ritiene invece che il compenso versato all'impresa appaltatrice non possa essere restituito per l'intero in quanto anche nell'ottica della costruzione della nuova abitazione trattasi di attività comunque necessaria, né è possibile scomputare all'interno dell'importo complessivo versato di € 26.400 le voci richieste per la demolizione non prevista (doc. 20 fascicolo attori). Si ritiene che debba essere accolta la domanda di rifusione delle spese sostenute per le sanzioni e la rimessione in pristino strettamente legate alla demolizione totale dell'edificio, per complessivi €
11.656,21 di cui € 3.660 per i lavori di riempimento ed € 7.996,21 per le sanzioni edilizie irrogate dal
Comune di OB. Quanto alle spese di costituzione davanti al TAR si ritiene che nulla debba essere corrisposto, considerato che il predetto giudizio si è definito con una pronuncia di cessazione della pagina 15 di 18 materia del contendere a spese compensate. Le spese di mediazione e di c.t.u. vengono regolate unitamente alle spese di lite.
L'importo complessivo del risarcimento del danno ammonta pertanto ad € 126.808,91.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall'Ing circa il risarcimento del CP_2 danno subito, si ritiene assorbita, a fronte dell'accertata responsabilità nella causazione dell'evento demolizione e dei conseguenti danni, come sopra esposta.
Deve essere infine esaminata la domanda in garanzia svolta dall' Ing. nei confronti CP_2 dell'assicurazione Controparte_3
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sul punto la terza chiamata ha dedotto la mancata operatività della polizza rc professionale, decorrente dal 31.7.2022 al 31.7.2023 dal momento che i fatti di cui è causa si sono verificati in epoca precedente alla stipulazione della stessa e l'assicurato ha omesso di darne atto tempestivamente.
Si osserva invero che la polizza in esame (doc. 2 fascicolo terza chiamata) alla sezione 5. Richiesta di risarcimento precisa che l'assicurato “deve come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alle presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritte all'Assicuratore tramite il broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti”. Inoltre alla sezione 5.3 è precisato che “nel caso in cui durante il periodo di validità della Polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore”.
Si osserva tuttavia che sebbene la demolizione totale sia avvenuta nel novembre 2021, quindi in epoca precedente il periodo di validità della polizza, nel dicembre 2021 gli odierni attori hanno presentato domanda di permesso a costruire in sanatoria, né risultano agli atti richieste di risarcimento antecedenti alla data del 31.7.2022. La notifica del ricorso per ATP è infatti avvenuta il 30.1.2023, quindi nel periodo di validità della polizza, ed in data 2.2.2023 è stata richiesta l'apertura del sinistro (doc. 4 fascicolo ing. . CP_2
Ritenuta l'operatività della polizza, si evidenzia come il massimale di cui all'articolo 5 della predetta è pari ad euro 500.000 aggregato per il periodo di validità della polizza per tutte le perdite pecuniarie di tutti gli assicurati, fatta salva la franchigia pari ad euro 2.500 per ogni e ciascuna Richiesta di
Risarcimento (ad eccezione dell'attività riconducibile al decreto legislativo 81/2008 per la quale è pari ad euro 5.000,00 per ogni richiesta). pagina 16 di 18 La domanda di manleva può trovare pertanto accoglimento entro il limite del massimale indicato nella polizza, al netto della franchigia ivi prevista, con riferimento al capitale, interessi e spese.
Le spese di lite relative al procedimento per ATP, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, ivi comprese le spese di c.t.u..
Le spese di mediazione e di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in via solidale. Nel rapporto processuale tra l'ing. e la CP_2 terza chiamata quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità di e dell' nella Controparte_11 CP_2 determinazione dell'evento dannoso subito dai committenti, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, dell'importo complessivo di € 126.808,91 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (5.11.2021) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna e l'ing. in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere a e le spese di mediazione, che liquida in € Parte_1 Parte_2
273,28 per anticipazioni ed € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
le spese del procedimento per ATP, che liquida in € 286 per anticipazioni ed
€ 3.800 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.241 per anticipazioni ed € 9.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel procedimento per ATP n. RG 136/2023 definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
- condanna tenere indenne e manlevare l'ing. ispetto alle somme Controparte_3 CP_2 che lo stesso fosse tenuto a corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, oltre interessi e spese di cui ai punti che precedono, entro il limite del massimale e al netto della franchigia di € 2.500 prevista nelle condizioni di polizza;
pagina 17 di 18 - condanna rifondere all'Ing. le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_3 CP_2 liquida in € 9.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 16.12.2025
Il Giudice dr.ssa Marta Paganini
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 799/2024 promossa da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LUCA PEREGO;
C.F._2 attori contro
P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Corbetta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_2 C.F._3
Artese; convenuti
e contro
(C.F. - p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
AZ e dell'avv. Mariachiara Brunetti;
terza chiamata
CONCLUSIONI: come precisate nel termine dell'11.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 18 CONCLUSIONI PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: per tutte le argomentazioni in fatto e diritto esposte in atti, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti e patendi dai signori e Parte_2
e relativi alla manca fruizione dei bonus fiscali, tra cui il “Superbonus 110%” e il Parte_1
“Sismabonus”, oppure alla completa rovina della loro villetta di OB, oltre a tutte le spese sostenute per fatto e colpa dei convenuti nonché al danno da valutarsi in via equitativa per il mancato godimento dell'unità abitativa attorea, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, a risarcire agli attori tutti i danni che risulteranno di giustizia in corso di causa e ciò anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla demolizione della villetta fino alla notifica della presente citazione e, quindi, gli interessi di mora ex art. 1284, 4°comma, c.c. da quest'ultima data fino all'effettivo saldo.
Ancora nel merito: respingersi la domanda riconvenzionale formulata dall'ing. nei confronti CP_2 degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché rifusione di spese e compensi professionali anche del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di prova testimoniale e interpello del legale rappresentante pro tempore di e dell'ing. sulle seguenti circostanze di Controparte_1 Controparte_2 fatto, giacché non ammesse:
Vero che, avendo in data 16.12.2020 gli attori stipulato con un Controparte_4 mutuo ipotecario dell'importo capitale di € 176.000,00 (Doc.2) della durata di 30 anni per acquistare la loro villetta di OB, gli stessi mensilmente pagano le relative rate, come da documenti che mi si rammostrano, consistenti nel rendiconto al 31.12.2023 delle rate pagate a partire dall'1.03.2021 e nelle quietanze di pagamento delle singole rate versate dall'1.01.2024 all'1.12.2024 (Docc. 31 - rate pagate dall'1.03.2021 sino a dicembre 2024);
Vero che gli attori incaricavano l'ing. di progettare e poi dirigere i lavori di Controparte_2 ristrutturazione della loro villetta nell'ottica di poter godere degli incentivi fiscali “Superbonus 110%” per l'efficientamento energetico del ristrutturando fabbricato nonché “Sismabonus” per aver reso la sua struttura antisismica;
pagina 2 di 18 Vero che l'ing. presentava al Comune di OB una richiesta di Autorizzazione CP_2
Paesaggistica, ottenuta in data 25.08.2021 al n.36 (Doc.3), quindi protocollando in data 24.09.2021 al n.11411 apposita SCIA (Doc.4), nella cui relazione accompagnatoria di descrizione dei lavori l'intervento veniva configurato quale parziale demolizione del fabbricato attesa la conservazione dei muri perimetrali (Doc.6);
Vero che gli attori, avvalendosi dei conteggi e delle relazioni per loro redatti dall'ing. CP_2
(Docc.6-7-8-9), sottoscrivevano due appositi contratti di cessione dei crediti fiscali derivanti
[...] dall'intervento edilizio con il “Banco delle Tre Venezie s.p.a.”, segnatamente promettendo la cessione dei crediti derivanti da superbonus per € 146.315,40 e da sismabonus per € 105.600,00, per un totale di complessivi € 251.915,40
(Doc.32);
5. Vero che nella mattinata del 06.11.2021 il tecnico comunale arch. telefonava Controparte_5 all'ing. preavvertendolo che, accortosi della totale demolizione della villetta in difformità CP_2 alle autorizzazioni concesse, avrebbe disposto, previo formale sopralluogo dei Vigili Urbani,
l'immediata sospensione dei lavori;
6. Vero che in data 10.11.2021 veniva notificata agli attori, al D.L. ing. e all'impresa CP_2
l'ordinanza di sospensione dei lavori (Doc.12) e, quindi, in data 9.12.2021, quella di Controparte_1 rimessione in pristino (Doc.13);
7. Vero che, successivamente alla notifica delle ordinanze di sospensione dei lavori e rimessione in pristino, l'ing. intratteneva un colloquio con il responsabile tecnico Controparte_2 comunale arch. il quale consigliava di presentare una compatibilità ambientale per la Controparte_5 demolizione con relativo permesso in sanatoria e una successiva pratica di Autorizzazione Ambientale
e permesso di Costruire per la realizzazione di nuovo fabbricato su area libera;
8. Vero che in l'ing. a seguito del colloquio con l'arch. riferiva agli attori che CP_2 CP_5
“…l'unico modo per accedere alle detrazioni 110% era quello di ottemperare all'ordinanza e ricostruire il fabbricato come esistente”;
9. Vero che l'ing. redigeva e presentava un'istanza di rilascio di permesso di CP_2 costruire in sanatoria (Doc.16), previa presentazione di domanda di compatibilità paesaggistica delle opere di demolizione totale dell'edificio già eseguite.
Sui superiori capitoli di prova si indicano a teste:
- Dott.ssa c/o Banco delle Tre Venezie S.p.a., con sede a Padova, Via G.B. Testimone_1
Belzoni n.65;
pagina 3 di 18 - Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Controparte_5
n. 2;
- Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Testimone_2
Repubblica n. 2;
- Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18.
B) Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, giacché non ammesse:
10 Vero che gli attori sostenevano i seguenti esborsi per le spese tecniche, edili e di acquisto materiali per la ristrutturazione della loro villetta, segnatamente:
- € 6.344,00 per il progettista e D.L. ing. (Doc.21); CP_2
- € 3.425,76 per la progettazione degli impianti elettrici (Doc.22);
- € 3.933,28 per la progettazione degli impianti idraulici (Doc.23);
- € 26.400,00 per acconto lavori versati all'appaltatrice (Doc.20); Controparte_1
- € 10.670,00 per l'acquisto della pavimentazione in parquet da posare nella villetta ristrutturata
(Doc. 25);
- € 3.660,00 per le opere di riempimento dell'avvallamento dovuto alle fondamenta della villetta rimaste scoperte a seguito della sua integrale demolizione (Doc. 24);
- € 7.996,21 per i costi sostenuti per le sanzioni edilizie irrogate a seguito delle ordinanze comunali di rimessione in pristino (Doc.27);
- € 16.890,64 in favore dell'avv. Umberto Grella per le spese di costituzione avanti al TAR
Lombardia -Milano (Doc.26);
- € 3.296,85 in favore dell'avv. Umberto Grella per le spese di mediazione;
- € 2.664,48 per le spese pagate al C.T.U. nel procedimento di C.T.P. ex 696 bis c.p.c. (Doc.26);
- € 1.409,10 per il perito di parte (Doc.26).
Sul superiore capitolo di prova si indicano a teste:
Ing. , con studio in Lecco, Corso Matteotti n. 33/B; Testimone_3
Ing. con studio in OB (LC), Via Aldo Moro n.21; Testimone_4
con sede in Trezzo sull'Adda (MI), Viale Lombardia n.1, in persona Controparte_6 del proprio legale rappresentante pro tempore;
, con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), Via Andito Bedesco Controparte_7
n.11, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;
Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18;
Ing. con studio in Civate (LC), Via del Roccolo n.31. Persona_1
pagina 4 di 18 Vero che i sig.ri e dall'1.01.2023 fino al 30.04.2023 vivevano presso le Parte_2 Pt_1 abitazioni dei rispettivi genitori, site a Paderno d'Adda (LC) in via Mazzini n. 33 e in via Festini n. 4 e da maggio 2023 si trasferivano entrambi nella casa dei genitori del sig. a Paderno d'Adda Parte_2
(LC) in via Mazzini n. 33.
Sul superiore capitolo di prova si indicano a teste:
Sig. , residente a [...]; Testimone_5
Sig.ra , residente a [...]. Testimone_6
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi:
Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Controparte_5
n. 2;
Arch. c/o Comune di OB, sito a OB (LC), Piazza della Repubblica Testimone_2
n. 2;
Ing. con studio in Civate (LC), Via del Roccolo n.31; Persona_1
Avv. Umberto Grella, con studio in Triuggio (MB), Via dei Ciliegi nn.16/18.
°°°
Con osservanza.
Lecco, lì 11.09.2025
Avv. Luca Perego”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
La convenuta impresa richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi, formula Controparte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata e/o disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
Previa ogni opportuna declaratoria e/o accertamento, rigettare integralmente le domande formulate nei confronti della convenuta mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In via Controparte_1 subordinata pagina 5 di 18 Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna a carico dell'impresa contenere Controparte_1 la stessa in misura proporzionale all'effettiva condotta posta in essere e al grado di responsabilità eventualmente accertato a carico di quest'ultima.
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale a carico dell'impresa e Controparte_1 dell'Ing. dichiarare quest'ultimo tenuto e, per l'effetto, condannarlo a tenere Controparte_2 indenne e manlevata la convenuta impresa da ogni onere ed esborso che dovesse risultare dovuto per effetto dell'operato posto in essere dal predetto Ing. nella misura che sarà accertata all'esito CP_2 del giudizio.
In ogni caso
Diminuire l'entità del danno eventualmente accertato in funzione delle condotte colpose e negligenti tenute dagli stessi attori.
In punto spese
Condannare parte attrice all'integrale rifusione delle spese di lite, comprensive anche di tutte le spese relative al procedimento di mediazione e di accertamento tecnico preventivo svolti prima dell'avvio del presente giudizio e nel corso del medesimo nonché di tutte le spese del proprio consulente tecnico di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA
Reiterate le opposizioni già formulate nei precedenti scritti difensivi in ordine alle istanze avversarie, ammettersi, all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio che incombe su parte attrice, prova per interrogatorio formale degli attori e del convenuto Ing. nonché prova per testi Controparte_2 sulle circostanze dedotte nella memoria istruttoria versata in atti e prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Con osservanza.
Merate, 5 settembre 2025
Avv. Roberto Corbetta”
CONCLUSIONI PER ING. Controparte_2 nel merito, in via principale: si chiede il rigetto delle domande di tutte le controparti, attori, impresa convenuta e terzo chiamato in causa, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti finora depositati;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda attorea e di concorso dell'Ing. con l'impresa appaltatrice nella causazione CP_2
pagina 6 di 18 dell'evento pregiudizievole, determinare la percentuale di responsabilità dello stesso nella causazione e l'ammontare del quantum risarcitorio esclusivamente ad egli ascrivibile;
nel merito, nei confronti del terzo: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare
[...]
” a manlevare e tenere indenne, in tutto o in parte, l'Ing. Controparte_8 CP_2 da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a rifondere gli attori integralmente o nel limite accertato dall'Ill.mo Tribunale, di quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare;
in via riconvenzionale: condannare gli attori al risarcimento del danno subito e subendo da determinarsi in via equitativa, comunque in un importo non superiore ad € 150.000,00 e non inferiore a somma pari al compenso professionale spettante al convenuto oltre alle spese legali dal medesimo sostenute e sostenende sia in sede civile che penale, per essere lo stesso ingiustamente stato coinvolto nella presente lite civile e, per inciso, anche in procedimento penale originato dal presunto abuso edilizio, anche se già oggetto di archiviazione;
in via istruttoria: disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare cause e responsabilità del crollo e, nel dettaglio, la correttezza della progettazione strutturale redatta dall'Ing. e delle pratiche CP_2 tecnico-burocratiche dal medesimo portate a compimento, con consultazione e disamina di tutta la contabilità di cantiere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libretto delle misure, registro di contabilità, stati avanzamento lavori, certificati di pagamento, giornale dei lavori), al fine di determinare se il crollo sia derivato da imperizia, imprudenza e/o indiligenza attribuibile allo stesso ovvero all'impresa appaltatrice, nonché di individuare le cause dei singoli danni lamentati e, se ritenuti consistenti, dandone attribuzione soggettiva e, solo in caso di ravvisata responsabilità in concorso, determinare la percentuale di responsabilità dell'Ing. nella causazione del danno e CP_2
l'ammontare del quantum risarcitorio ad egli esclusivamente ascrivibile.
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che” gli attori hanno conferito l'incarico professionale all'Ing. in data successiva CP_2 sia al rogito con il quale sono diventati intestatari dell'immobile poi demolito che alla stipula del finanziamento per l'acquisto della villetta?
2) “Vero che” il fabbricato in questione era ubicato in area paesaggisticamente vincolata del comune di
OB (LC), ove l'ente riconosce la categoria di “ristrutturazione edilizia” ed ammetteva la demolizione e ricostruzione dell'edificio soltanto nel caso di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e topologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria? pagina 7 di 18 3) “Vero che” la circostanza di cui al capitolo immediatamente precedente veniva ben rappresentata ai coniugi dall'Ing. CP_2
4) “Vero che” l'intenzionalità degli attori era quella di realizzare l'operazione immobiliare di ristrutturazione edilizia in quanto sussisteva il loro specifico ed unico interesse ad accedere al Superbonus 110% e Sismabonus?
5) “Vero che” l'Ing. mai ha garantito e/o assicurato agli attori l'ottenibilità dei benefici CP_2 fiscali, rappresentando le innumerevoli difficoltà di siffatte pratiche in generale e quelle specificatamente derivanti dall'intervento edilizio da loro voluto?
6) “Vero che” l'Ing. ha più volte fatto presente agli attori che il rischio d'impresa derivante CP_2 dall'intervento sarebbe rimasto a loro carico e consigliava di iniziare il cantiere solo se avessero avuto la necessaria liquidità derivante dal preventivo senza tenere in conto eventuali possibilità di accesso ai bonus fiscali in quanto gli stessi non erano garantiti?
7) “Vero che” l'Ing. fin dai primi contatti della progettazione aveva consigliato ai CP_2 proprietari di eseguire una ristrutturazione leggera dell'immobile, inviando anche via e-mail un esempio di intervento simile eseguito in comune di Merate – località Sartirana, oppure una demolizione con ricostruzione, anche se questi interventi avrebbero escluso, in tutto o in parte, l'accesso ai bonus fiscali e che gli attori hanno sempre rifiutato tali ipotesi in quanto avevano basato l'intervento principalmente sull'accesso ai bonus?
8) “Vero che” l'Ing. ha sempre consigliato una via di dialogo con l'ente comunale ed ha CP_2 sempre illustrato agli attori le difficoltà insite nel realizzare il progetto con quella modalità finalizzata esclusivamente all'ottenimento dei benefici fiscali?
9) “Vero che” l'immobile non è mai stato abitato dagli attori sin dal loro acquisto nonostante il trasferimento in loco della loro residenza?
10) “Vero che” il contratto di appalto è stato frutto di negoziazione tra le parti sottoscriventi e di ampio vaglio da parte degli attori, fase in cui anche l'Ing. è stato coinvolto per agevolare il dialogo CP_2 tra le stesse?
11) “Vero che” dopo il crollo dell'immobile l'Ing. faceva presente agli attori che l'unico CP_2 modo per accedere ancora alle detrazioni fiscali era quello di ottemperare all'ordinanza e ricostruire il fabbricato come esistente?
12) “Vero che” la nuova costruzione è stata una scelta discrezionale degli attori che se avessero assunto differente determinazione, ovvero la ricostruzione secondo i vincoli preesistenti, avrebbero potuto godere delle lamentatamente perse agevolazioni fiscali? pagina 8 di 18 13) “Vero che” gli attori hanno sottoscritto tutta la documentazione tecnica di rito per dare corso alle opere successive dopo la demolizione confermando dunque sia l'incarico all'Ing. che le CP_2 diverse fasi conseguenti senza mai nulla sollevare a carico del medesimo ante causam?
14) “Vero che” l'Arch. ha ritenuto di separare la propria carriera professionale da quella CP_9 dell'Ing. a causa della pressione dovuta alle questioni per cui è lite tanto da addivenire allo CP_2 scioglimento dello Studio Associato?
15) “Vero che” l'Ing. ha sempre collaborato con l'Arch. e che, quest'ultimo, a CP_2 Tes_7 seguito dei fatti per cui è lite, ha indicato il nominativo di altri professionisti quale collaboratore esterno per altri clienti e comunque ha diminuito i contatti e le collaborazioni?
16) “Vero che” dal 2021 l'Ing. ha soprasseduto dall'iscriversi all'Albo di CTU presso il CP_2
Tribunale di Lecco a causa della questione pendente con gli attori che ha anche prodotto un procedimento penale a carico dello stesso?
17) “Vero che” l'Ing. ha patito un disagio psichico e fisico tangibile sia nella sfera CP_2 personale/famigliare che in quella professionale derivante dalle questioni per cui è lite, tanto da portarlo a subire grossi problemi di pressione che hanno portato a ricovero al pronto soccorso e/o alla perdita di giornate lavorative?
Si indicano come testi:
Arch. (C.F. ), nato a [...], il [...], Testimone_8 C.F._4 residente in [...]; su tutti i capitoli di prova;
Arch. (C.F. ), nato a [...], il [...], con studio Tes_7 C.F._5 professionale in Villa Guardia (CO), via San Francesco n. 23; sui capitoli di prova nn. 14, 15, 16, 17;
(C.F. ), residente in [...] C.F._6 nuova provinciale n. 31, sui capitoli di prova nn. 4, 5, 6, 7 e 17.
18) “Vero che” la Sua persona, interpellata dall'Ing. in punto di nomina del legale, riferiva, CP_2 chiarendo l'iter da seguirsi direttamente al convenuto, che quest'ultimo avrebbe dovuto nominare un legale esterno e poi l'assicurazione, se del caso, avrebbe preso in carico la difesa assegnandola a professionista interno con esplicita comunicazione in tale senso?
19) “Vero che” l'Ing. rappresentava alla Sua persona l'esistenza del procedimento penale a CP_2 proprio carico domandando Le come avrebbe dovuto comportarsi conformemente alle pattuizioni della polizza sottoscritta e che veniva replicato che la questione non era rilevante per l'assicurazione in quanto non vi era stata richiesta di risarcimento del danno e, di conseguenza, sulla scorta di tale circostanza, non poteva essere aperto alcun sinistro?
pagina 9 di 18 Si cita a testimone su questi due capitoli prova, , consulente assicurativo per conto di Testimone_10
“Marsh S.p.a.” (broker) che ha provveduto al collocamento della polizza sottoscritta dal convenuto, presso la sede di Merate (LC), via Verdi n. 59.
20) “Vero che” la pratica SCIA, così come il computo metrico estimativo esecutivo compiegato al contratto di appalto (all. 2 dell'impresa) e le tavole tecniche esecutive che mi si rammostrano (all. 29) prevedevano sostanzialmente la demolizione del 90% dell'immobile, ma tramite demolizioni e ricostruzioni parziali per settori dell'edificio, elemento per elemento, in modo da configurare, anche operativamente, che si stava eseguendo una ristrutturazione pesante e non una demolizione totale dell'edificio con ricostruzione?
21) “Vero che” l'impresa, discrezionalmente e senza l'assenso dell'Ing. ha disatteso la CP_2 contrattualistica, la documentazione tecnica e la tempistica preventivata dei lavori, eseguendo una demolizione dell'edificio non conforme a quanto indicato che ha portato alla destabilizzazione dello stesso ed al crollo in soli 4 giorni?
22) “Vero che” i coniugi attori hanno pagato un costo per demolizione inferiore a quello preventivato prestando acquiescenza al fatto che l'impresa aveva proceduto, secondo sua unica discrezionalità, alla difforme, repentina e meno onerosa demolizione totale e che nulla gli stessi rilevavano all'appaltatrice fino alla chiamata della stessa in mediazione sede nella quale addebitavano ogni responsabilità unicamente alla ”? Controparte_1
Si citano su questi capitoli prova, i già chiamati a testimonio, Arch. ed Arch. Testimone_8
Tes_7
Si chiede anche di essere ammessi alla prova contraria con i testi già qui indicati.
Con vittoria di spese, anche generali, comprese quelle del consulente di parte e del CTU e della antecedente fase di Consulenza Tecnica Preventiva.
Con ossequio.
Lecco, lì 9 settembre 2025.
Avv. Stefano Artese”
CONCLUSIONI PER Controparte_3
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ; pagina 10 di 18 In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'ing. in virtù della polizza Controparte_2 prodotta e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e senza che ciò costituisca accettazione dell'inversione degli oneri probatori, AI deduce i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'Ing.
CP_2
Con 1) “Vero che mi assicura con polizza rc professionale a far data dal 31.07.2022 al 31.07.2023 come da doc. fascicolo AI che mi viene mostrato”;
2) “Vero che in tale polizza sono previste condizioni particolari tra le quali si può annoverare l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale,
l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla
Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, etc. come da docc. 1 – 2 fascicolo AI che mi si rammostrano”;
3) “Vero che, in data .12.2021 mi è stata notificata ordinanza del Comune di OB di rimessione in pristino dello stato dei luoghi”;
4) “Vero che ho subito un procedimento penale per i fatti di cui è causa”;
5) “Vero che ho partecipato addn una ATO relativamente ai fatti di cui ci stiamo occupando”;
6) “Vero che ho ritenuto di farmi assistere da legale di mia fiducia senza chiedere la preventiva e necessaria autorizzazione della Compagnia”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 Controparte_10
e l' Ing. chiedendo in via principale la condanna di questi in solido tra loro, al risarcimento CP_2 di tutti i danni patiti in conseguenza della totale demolizione della loro villetta sita in OB, avvenuta in difformità rispetto ai titoli edilizi ottenuti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della Controparte_1 domane attoree ed in via subordinata ha chiesto di contenere la condanna in misura proporzionale pagina 11 di 18 all'effettiva condotta posta in essere e al grado di responsabilità eventualmente accertato a carico della stessa.
Si è costituito in giudizio l'Ing. chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa di , il rigetto della domanda giudiziale Controparte_8 attorea, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ed in via subordinata domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda attorea. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno di importo non superiore ad euro 150.000 e non inferiore a somma pari al compenso professionale spettante al convenuto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la società Controparte_3 chiedendo in via principale il rigetto delle domande ex adverso formulate e in via subordinata in caso di accoglimento delle domande avversarie, il contenimento della propria condanna a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alla polizza.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171ter.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP (fascicolo n. R.G. 136/2023).
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, avanti al sottoscritto Giudice.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente occorre ripercorrere sinteticamente i fatti che hanno determinato la presente vicenda giudiziaria.
Gli odierni attori hanno acquistato in data 16.12.2020 una villetta unifamiliare ubicata nel Comune di
OB, Via Matteotti n. 16, al prezzo di euro 220.000, stipulando un mutuo ipotecario pari ad euro
176.000 presso (doc. 1 fascicolo attori). Il predetto immobile al momento della Controparte_4 compravendita si trovava in condizioni vetuste a fronte della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nel corso degli anni e pertanto gli attori hanno incaricato l'ing. CP_2 di progettare e poi dirigere i lavori di ristrutturazione, nell'ottica di ottenere gli incentivi
[...] fiscali, affidando l'esecuzione all' di Mapello con contratto di appalto Controparte_1 siglato il 15.10.2021 (doc. 5 fascicolo attori).
Al contempo gli attori hanno esposto di aver sottoscritto, avvalendosi delle relazioni e conteggi redatti dall'Ing. due contratti di cessioni dei crediti fiscali, derivati dall'intervento edilizio Controparte_2 con Banca delle Tre Venezie s.p.a., promettendo la cessione dei crediti derivanti da superbonus per €
pagina 12 di 18 146.316,40 e da sismabonus per € 105.600, che la avrebbe erogato agli attori a stati di CP_4 avanzamento dei lavori (doc. 9 fascicolo attori).
Gli attori hanno dedotto che contrariamente ai permessi comunali ottenuti, l'impresa procedeva con la demolizione totale della villetta, circostanza appresa dagli attori soltanto nella mattinata del 6.11.2021 allorquando il direttore lavori li informava di un preavvertimento da parte dell'Ufficio tecnico del
Comune di sospensione dei lavori in ragione della demolizione totale eseguita in difformità alle autorizzazioni concesse.
Mediante comunicazione a mezzo pec in pari data, l'ing. comunicava all'Ufficio tecnico del CP_2
Comune che la demolizione della villetta si era resa necessaria per la debolezza della struttura, per ragioni di sicurezza e igiene (doc. 11 fascicolo attori).
A seguito del sopralluogo del Comune veniva disposta la sospensione immediata dei lavori e in data
9.12.2021 ordinanza di rimessione in pristino, ossia di integrale ricostruzione del fabbricato nello status quo ante nel termine di 90 giorni (doc. 13 fascicolo attori)
L'Ing. presentava quindi istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (doc. 16 CP_2 fascicolo attori), in seguito ottenuto, con la precisazione che trattandosi di permesso in sanatoria per una nuova costruzione su un terreno attestato come libero da fabbricati, risultava senz'altro impedita la possibilità per gli attori di accedere agli incentivi fiscali di cui sopra.
Ciò premesso, ed essendo pacifica l'intervenuta demolizione con conseguente perdita degli incentivi fiscali, occorre accertare quali fossero esattamente gli accordi iniziali tra le parti.
Invero al riguardo si osserva come gli interventi indicati nella SCIA presentata in data 24.9.2021 (doc.
4 fascicolo attori) fossero non già di nuova costruzione bensì di ristrutturazione di fabbricato unifamiliare residenziale con traslazione di solai interni e modifica locali abitativi. Parimenti il contratto di appalto prodotto sub doc. 5 fascicoli attori stipulato tra i committenti e l' Controparte_1
reca come oggetto (art. 1) la dicitura Opere di ristrutturazione pesante (demolizione e
[...] ricostruzione) dell'edificio così come descritte nella SCIA. Si ritiene che anche il computo metrico laddove in particolare si fa riferimento alle demolizioni e alla ricostruzione debba essere esaminato nell'ambito della cornice contrattuale sopra descritta.
Ciò peraltro trova conferma nella relazione tecnica dell'ing. del settembre 2021 prodotta sub CP_2 doc. 6 fascicolo attori, ove l'intervento di ristrutturazione viene così descritto: “il fabbricato sarà interessato da un intervento di recupero del sottotetto, con contemporanea ristrutturazione edilizia dei piani seminterrato e rialzato. La sagoma planimetrica del fabbricato rimarrà inalterata, verranno mantenute le pareti perimetrali attuali, mentre verranno traslati i solai interpiano, in modo da garantire i requisiti di abitabilità mantenendo l'altezza di colmo attuale del fabbricato”. pagina 13 di 18 Anche nella relazione del dicembre 2021 allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria
(doc. 18 fascicoli attori) il primo intervento veniva descritto pacificamente dall'ing. come di CP_2 ristrutturazione completa del fabbricato, con recupero del sottotetto, ancorchè con interessamento di molte parti strutturali.
Ciò premesso, si ritiene che la demolizione totale del fabbricato sia stata posta in essere dall'impresa appaltatrice, sotto la direzione dell'ing. in violazione degli accordi raggiunti con i CP_2 committenti e delle autorizzazioni urbanistiche/edilizie ottenute, con conseguente specifica responsabilità contrattuale nei confronti dei committenti.
Né le ragioni per cui si è addivenuti a detta demolizione totale dei fabbricato valgono per esonerare i convenuti dalla responsabilità. Qualunque siano le ragioni, se l'impresa ha usato mezzi troppo pesanti o se la demolizione si è resa inevitabile per l'instabilità della struttura, si ritiene siano tutti motivi che rientrano nel rischio di impresa e non possono essere addossati ai committenti, i quali si sono determinati ad effettuare l'intervento di ristrutturazione del fabbricato su precisi presupposti esaminati e attestati dall'ing. anche ai fini del conseguimento dei benefici fiscali. CP_2
La responsabilità dell'impresa appaltatrice e del progettista/direttore lavori si configurano come solidali. È noto infatti che “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”
(Cass. civ. n. 8996/22).
L'impresa pertanto è sicuramente contrattualmente responsabile per la demolizione totale dell'immobile in violazione delle autorizzazioni urbanistiche/edilizie ottenute. Parimenti l'ing.
in qualità di progettista e direttore lavori, è responsabile per il progetto e per l'omessa CP_2 vigilanza sull'esecuzione dei lavori. Come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità,
“i compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo” (Cass.
Civ. 18929/24).
pagina 14 di 18 Per quanto concerne la quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che debba essere innanzitutto riconosciuta ai committenti la perdita del beneficio fiscale, senz'altro impedita a seguito della demolizione totale dell'edificio, come chiaramente precisato dal c.t.u. nell'ambito del procedimento per
ATP (pag. 7 relazione peritale sub doc. 29 fascicolo attori). Né può affermarsi che la scelta sia da attribuire agli attori per aver sottoscritto la pratica di permesso a costruire in sanatoria, in quanto tale richiesta è stata determinata unicamente dall'intervenuta demolizione totale, la cui responsabilità per i motivi sopra esposti non può essere addossata agli attori.
Ciò premesso, ai fini della quantificazione dell'incentivo fiscale perso si ritiene di far riferimento alla relazione allegata sub doc. 10 atto di citazione del Comune di OB sugli incentivi fiscali disponibili, ove viene invero menzionato unicamente il Superbonus 110% fino all'importo massimo detraibile di € 108.808,70, senza alcun riferimento al Sismabonus. Né si ritiene che parte attrice abbia fornito adeguati elementi per ritenere che gli incentivi disponibili ammontassero senz'altro al maggior importo di € 251.195,40 come dalla stessa affermato. Si osserva in particolare che la proposta di cessione del credito prodotta sub doc. 32 fascicolo attori non risulta sottoscritta.
Si ritiene pertanto che la domanda giudiziale attorea possa trovare accoglimento entro tale limite.
Quanto all'importo di € 86.690,32 richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute, si osserva che non tutte le spese richieste risultano eziologicamente connesse allo specifico inadempimento contrattuale che fonda la responsabilità dei convenuti, ossia la demolizione totale dell'immobile, ed inoltre per diverse voci di spesa va osservato che gli attori hanno comunque tratto un beneficio per la costruzione della nuova abitazione in sanatoria, così come autorizzata. Per tali ragioni si ritiene che nulla sia dovuto per le spese sostenute per gli impianti e l'acquisto del materiale/pavimentazione. Per quanto concerne il compenso pagato al progettista (acconto di € 5.000 oltre accessori, per complessivi
€ 6.344, fattura sub doc. 21 fascicolo attori) si ritiene che debba essere accolta la domanda di rimborso di tale importo, atteso che tutta l'attività progettuale iniziale coperta dal predetto acconto si è di fatto rivelata errata o comunque inutile. Si ritiene invece che il compenso versato all'impresa appaltatrice non possa essere restituito per l'intero in quanto anche nell'ottica della costruzione della nuova abitazione trattasi di attività comunque necessaria, né è possibile scomputare all'interno dell'importo complessivo versato di € 26.400 le voci richieste per la demolizione non prevista (doc. 20 fascicolo attori). Si ritiene che debba essere accolta la domanda di rifusione delle spese sostenute per le sanzioni e la rimessione in pristino strettamente legate alla demolizione totale dell'edificio, per complessivi €
11.656,21 di cui € 3.660 per i lavori di riempimento ed € 7.996,21 per le sanzioni edilizie irrogate dal
Comune di OB. Quanto alle spese di costituzione davanti al TAR si ritiene che nulla debba essere corrisposto, considerato che il predetto giudizio si è definito con una pronuncia di cessazione della pagina 15 di 18 materia del contendere a spese compensate. Le spese di mediazione e di c.t.u. vengono regolate unitamente alle spese di lite.
L'importo complessivo del risarcimento del danno ammonta pertanto ad € 126.808,91.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall'Ing circa il risarcimento del CP_2 danno subito, si ritiene assorbita, a fronte dell'accertata responsabilità nella causazione dell'evento demolizione e dei conseguenti danni, come sopra esposta.
Deve essere infine esaminata la domanda in garanzia svolta dall' Ing. nei confronti CP_2 dell'assicurazione Controparte_3
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sul punto la terza chiamata ha dedotto la mancata operatività della polizza rc professionale, decorrente dal 31.7.2022 al 31.7.2023 dal momento che i fatti di cui è causa si sono verificati in epoca precedente alla stipulazione della stessa e l'assicurato ha omesso di darne atto tempestivamente.
Si osserva invero che la polizza in esame (doc. 2 fascicolo terza chiamata) alla sezione 5. Richiesta di risarcimento precisa che l'assicurato “deve come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alle presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritte all'Assicuratore tramite il broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti”. Inoltre alla sezione 5.3 è precisato che “nel caso in cui durante il periodo di validità della Polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore”.
Si osserva tuttavia che sebbene la demolizione totale sia avvenuta nel novembre 2021, quindi in epoca precedente il periodo di validità della polizza, nel dicembre 2021 gli odierni attori hanno presentato domanda di permesso a costruire in sanatoria, né risultano agli atti richieste di risarcimento antecedenti alla data del 31.7.2022. La notifica del ricorso per ATP è infatti avvenuta il 30.1.2023, quindi nel periodo di validità della polizza, ed in data 2.2.2023 è stata richiesta l'apertura del sinistro (doc. 4 fascicolo ing. . CP_2
Ritenuta l'operatività della polizza, si evidenzia come il massimale di cui all'articolo 5 della predetta è pari ad euro 500.000 aggregato per il periodo di validità della polizza per tutte le perdite pecuniarie di tutti gli assicurati, fatta salva la franchigia pari ad euro 2.500 per ogni e ciascuna Richiesta di
Risarcimento (ad eccezione dell'attività riconducibile al decreto legislativo 81/2008 per la quale è pari ad euro 5.000,00 per ogni richiesta). pagina 16 di 18 La domanda di manleva può trovare pertanto accoglimento entro il limite del massimale indicato nella polizza, al netto della franchigia ivi prevista, con riferimento al capitale, interessi e spese.
Le spese di lite relative al procedimento per ATP, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, ivi comprese le spese di c.t.u..
Le spese di mediazione e di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in via solidale. Nel rapporto processuale tra l'ing. e la CP_2 terza chiamata quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità di e dell' nella Controparte_11 CP_2 determinazione dell'evento dannoso subito dai committenti, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, dell'importo complessivo di € 126.808,91 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (5.11.2021) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna e l'ing. in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere a e le spese di mediazione, che liquida in € Parte_1 Parte_2
273,28 per anticipazioni ed € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
le spese del procedimento per ATP, che liquida in € 286 per anticipazioni ed
€ 3.800 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.241 per anticipazioni ed € 9.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel procedimento per ATP n. RG 136/2023 definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
- condanna tenere indenne e manlevare l'ing. ispetto alle somme Controparte_3 CP_2 che lo stesso fosse tenuto a corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, oltre interessi e spese di cui ai punti che precedono, entro il limite del massimale e al netto della franchigia di € 2.500 prevista nelle condizioni di polizza;
pagina 17 di 18 - condanna rifondere all'Ing. le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_3 CP_2 liquida in € 9.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 16.12.2025
Il Giudice dr.ssa Marta Paganini
pagina 18 di 18