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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. HE De IA Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°902 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Turco e Daniel Parte_1
AL presso il cui studio in Canicattì, Corso Umberto I n.100, è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 16 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.204/2023 il Tribunale G.L. di Agrigento ha rigettato il ricorso con il quale , dopo aver premesso di aver svolto l'attività di bracciante Parte_1 agricola presso la società Palma 2010 negli anni 2015 e 2016, aveva chiesto ordinarsi all' il suo reinserimento nell'elenco dei braccianti agricoli per le dette annualità e, CP_1 per l'effetto, l'annullamento della richiesta di restituzione delle somme già corrispostele a titolo di disoccupazione agricola. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art.11 del CP_1
D.Lg.vo n.375/1993 e dell'art.22 D.L. n.7/1970.
Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 31.8.2023. Pag.1 Col primo motivo, deduce di aver preso conoscenza del contenuto delle note del 24.4.2020 e del 7.5.2020 - col quale l' aveva chiesto la restituzione delle somme a CP_1 titolo di DS agricola - con l'avvenuta notifica delle stesse.
Ritiene, dunque, “di lapalissiana evidenza come l'azione giudiziale proposta successivamente
…. debba essere qualificata come azione di opposizione al verbale di reiezione interessato alla vicenda che ci impegna e che la stessa veniva esercitata dopo lo spirare dei 90 giorni del gravame amministrativo e, successivamente, entro il termine di 120 giorni”.
Col secondo motivo, lamenta l'omessa pronuncia ad opera del primo Giudice in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale.
Col terzo motivo, sostiene di aver dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato negli anni in contestazione;
lamenta, inoltre, la mancata ammissione delle prove testimoniali.
L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 26.06.2023, CP_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.
Come è noto, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010).
In siffatto contesto, si osserva, la più autorevole giurisprudenza di legittimità non ha mancato occasione di ribadire che, allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi" idonee a giustificarne autonomamente le statuizioni, “la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa
Pag.2 giudicata e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato” (cfr. in motivazione Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.5.2019 n.14492).
Orbene, nel caso di specie, , con l'atto di gravame si è limitata Parte_1 ad affermare di aver impugnato le note del 24.4.2020 e del 7.5.2020 dopo “lo spirare del 90 giorni del gravame amministrativo” ed “entro il termine di 120 giorni” senza, tuttavia, censurare
(né confrontarsi) con il tenore della sentenza impugnata che ha chiaramente deciso la causa ritenendo, in radice, sussistente la decadenza ai sensi dell'art.11 del D.Lg.vo n.375/1993 e dell'art.22 D.L. n.7/1970. Il Tribunale ha, infatti, rilevato:
- che “la pubblicazione telematica dell'elenco in variazione (avvenuta dal 10/03/2020 al 25/03/2020) ai sensi dell'art.38 comma 6 d.l. n.98/2011 ha ormai valore di notifica, al lavoratore interessato, del disconoscimento e della cancellazione dall'elenco annuale”;
- che “l'odierno ricorrente ha presentato il relativo ricorso amministrativo il 28.5.2020 (cfr. allegato n.5 al ricorso), ben oltre i trenta giorni previsti;
pertanto, alla data di deposito del ricorso giudiziale (22.12.2020) il termine di decadenza di centoventi giorni risultava già decorso”;
- che essendo “ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta
a ottenere il riconoscimento delle prestazioni agricole non” poteva “trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione”;
- che la “decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, dovendosi ritenere legittimi e incontestabili tutti i conseguenti provvedimenti”.
Ad ogni evidenza, dunque, il primo e (di riflesso) il terzo motivo di appello sono inammissibili perchè non si confrontano con (e non censurano la) motivazione (in punto di decadenza) della sentenza impugnata, risultando in definitiva carenti delle ragioni per cui la non condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base della sua Parte_1 pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza.
E', invece, manifestamente infondato il secondo motivo.
Suppur vero che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione (riguardante la richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di DS agricola per gli anni 2015 e 2016), è altrettanto certo che venendo in rilievo un'azione di restituzione di quanto indebitamente percepito, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non già quinquennale.
In ogni caso, considerato che la richiesta di restituzione è avvenuta con le note del 24.4.2020 e del 7.5.2020 e che la DS agricola oggetto di causa si riferisce agli anni 2015 e
2016, va da sé che al momento della notifica delle predette note di recupero non era neanche decorso il dedotto termine quinquennale.
Pag.3 Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello va disatteso e la sentenza di primo grado, per come qui integrata, deve essere confermata.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve dichiararsi che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.204/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 2.3.2023.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 16 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
il Presidente
HE De IA
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