Articolo 5 della Legge 4 aprile 1964, n. 171
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 aprile 1964
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Versione
20 marzo 1977
Art. 5. ((I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi))
Entrata in vigore il 20 marzo 1977
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