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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ON ER, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1672/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 07120239028079041000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 07120239028079041000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6739/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: AD si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente la Regione
Campania
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 13018/2024 depositata il 19.9.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239028079041000 con la quale si contestava, tra l'altro, il mancato pagamento della cartella n. 07120150053320409000 relativa a tassa automobilistica anno 2010 dell'importo di euro 182,28 e la cartella n. 07120160120422518000 relativa a tassa automobilistica anno 2011 dell'importo di euro 255,71.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva che nessun atto di accertamento e/o richiesta di pagamento era mai stata validamente notificata al ricorrente, assumendo così l'intervenuta prescrizione con conseguente decadenza del diritto alla riscossione della pretesa creditoria. Si costituiva sia l'ADER che la Regione Campania controdeducendo, versando in atti documentazione a riprova delle corrette notificazioni.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo rituali le notifiche, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, considerato che gli atti prodromici risultano notificati con messo notificatore a persona diversa dal contribuente, lamenta il mancato inoltro della CAN obbligatoriamente prevista eccependo altresì, con riferimento all'atto impugnato, parimenti la mancanza della CAN nonché
l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC controdeducendo, non si costituiva la Regione Campania.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. In ordine alla assunta mancanza della CAN riferita alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento,
v'è da dire che dalla consultazione del fascicolo del giudizio di primo grado emerge che relativamente alla cartella n. 07120150053320409000, in cui il messo ha annotato la consegna a mani di familiare, la
CAN risulta spedita con racc. n. 689221524958 del 9.9.2015; per la cartella n. 07120160120422518000, in cui il messo parimenti ha annotato la consegna a mani di familiare, la CAN risulta spedita con racc. n.
573004564676 del 29.9.2017. Entrambe le cartelle sono poi comprese nella intimazione di pagamento n.
07120199046014769000 notificata, come da relata, a mani di tale Nominativo_1 in data 15.2.2020, qualificatosi zio del contribuente ed il messo ha poi spedito la CAN con racc. n. 573311969234 del 27.2.2020. Tanto considerato l'eccezione non risulta meritevole di accoglimento.
Relativamente alla assunta tardiva notifica dell'intimazione impugnata, posto che il termine prescrizionale per le tasse automobilistiche è fissato in tre anni che nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo Giudice, riparte dalla notifica dell'ultimo atto precedente ritualmente notificato, l'ADER, avendo regolarmente notificato intimazione di pagamento n. 07120199046014769000 il 15.2.2020, aveva in realtà tempo per la notifica dell'odierna intimazione impugnata fino al compimento del terzo anno, quindi fino al 31.12.2023, pertanto la notifica effettuata il 7.10.2023 rientra nel periodo ancora valido per azionare il credito.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in euro 420 oltre oneri di legge se dovuti
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ON ER, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1672/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 07120239028079041000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 07120239028079041000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6739/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: AD si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente la Regione
Campania
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 13018/2024 depositata il 19.9.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239028079041000 con la quale si contestava, tra l'altro, il mancato pagamento della cartella n. 07120150053320409000 relativa a tassa automobilistica anno 2010 dell'importo di euro 182,28 e la cartella n. 07120160120422518000 relativa a tassa automobilistica anno 2011 dell'importo di euro 255,71.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva che nessun atto di accertamento e/o richiesta di pagamento era mai stata validamente notificata al ricorrente, assumendo così l'intervenuta prescrizione con conseguente decadenza del diritto alla riscossione della pretesa creditoria. Si costituiva sia l'ADER che la Regione Campania controdeducendo, versando in atti documentazione a riprova delle corrette notificazioni.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo rituali le notifiche, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, considerato che gli atti prodromici risultano notificati con messo notificatore a persona diversa dal contribuente, lamenta il mancato inoltro della CAN obbligatoriamente prevista eccependo altresì, con riferimento all'atto impugnato, parimenti la mancanza della CAN nonché
l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC controdeducendo, non si costituiva la Regione Campania.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. In ordine alla assunta mancanza della CAN riferita alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento,
v'è da dire che dalla consultazione del fascicolo del giudizio di primo grado emerge che relativamente alla cartella n. 07120150053320409000, in cui il messo ha annotato la consegna a mani di familiare, la
CAN risulta spedita con racc. n. 689221524958 del 9.9.2015; per la cartella n. 07120160120422518000, in cui il messo parimenti ha annotato la consegna a mani di familiare, la CAN risulta spedita con racc. n.
573004564676 del 29.9.2017. Entrambe le cartelle sono poi comprese nella intimazione di pagamento n.
07120199046014769000 notificata, come da relata, a mani di tale Nominativo_1 in data 15.2.2020, qualificatosi zio del contribuente ed il messo ha poi spedito la CAN con racc. n. 573311969234 del 27.2.2020. Tanto considerato l'eccezione non risulta meritevole di accoglimento.
Relativamente alla assunta tardiva notifica dell'intimazione impugnata, posto che il termine prescrizionale per le tasse automobilistiche è fissato in tre anni che nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo Giudice, riparte dalla notifica dell'ultimo atto precedente ritualmente notificato, l'ADER, avendo regolarmente notificato intimazione di pagamento n. 07120199046014769000 il 15.2.2020, aveva in realtà tempo per la notifica dell'odierna intimazione impugnata fino al compimento del terzo anno, quindi fino al 31.12.2023, pertanto la notifica effettuata il 7.10.2023 rientra nel periodo ancora valido per azionare il credito.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in euro 420 oltre oneri di legge se dovuti