Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
Quando in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile vi è l'impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione; ciò in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/1998, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Pellegrino Senofonte Presidente del 30 gennaio 1998
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 301
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 29035/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Comune di Chignolo Po;
avverso la sentenza emessa il 13 giugno 1995 dalla corte d'appello di Milano nei confronti di UG SA;
Udita nella pubblica udienza del 30 gennaio 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per un rinvio per l'integrazione della documentazione relativa all'oblazione;
Uditi i difensori avv. Franco Bruno per la ricorrente parte civile comune di Chignolo Po ed avv. Giampiero Azzali per l'imputata SA UG;
Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 luglio 1994, il pretore di Pavia dichiarò UG SA colpevole dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così derubricata l'originaria imputazione), per avere costruito, senza concessione edilizia, un campo da golf con relative opere ed impianti;
b) di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere proseguito nella realizzazione delle dette opere nonostante le ordinanze di sospensione dei lavori (fatti accertati il 15 novembre 1990 ed il 7 dicembre 1990, data in cui i lavori erano ancora in corso di realizzazione), e la condannò alla pena di un mese e dieci giorni di arresto e di lire undici milioni di ammenda, con i doppi benefici, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali in favore del comune di Chignolo Po, costituitosi parte civile, da liquidarsi dal giudice civile. Il pretore rilevò, tra l'altro, che, in considerazione dell'assenza di una interruzione volontaria e definitiva dei lavori abusivi nonché in mancanza della ultimazione dell'opera abusiva, doveva ritenersi che per entrambi i reati la permanenza si era protratta fino alla data della sentenza di primo grado.
Proposta impugnazione, la corte d'appello di Milano, con sentenza predibattimentale emessa in camera di consiglio il 13 giugno 1995, dichiarò non doversi procedere nei confronti della UG per essere il reato estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Chignolo Po deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza dell'art. 127, commi 1, 2, 3 e 5, cod. proc. pen. Osserva che deve ritenersi che la sentenza impugnata sia stata adottata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 469 e 598 cod. proc. pen. e che il relativo procedimento doveva svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 127 cod. proc. pen. Nella specie, invece, la sentenza è stata emessa senza il previo avviso dell'udienza alla parte civile e, quindi, senza che questa abbia potuto esercitare i propri diritti. Si tratta di una violazione prevista a pena di nullità.
b) inosservanza degli artt. 469, 598 e 578 cod. proc. pen.;
inosservanza dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. Osserva che nei confronti dell'appellante era stata pronunciata dal pretore condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della costituita parte civile. Vi era pertanto l'impossibilità, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen., di definire il giudizio di appello con una sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione, giacché il giudice di appello era tenuto a decidere il gravame, anche se ai soli effetti delle disposizioni e capi della sentenza concernenti gli effetti civili. Vi è inoltre assoluto difetto di motivazione in ordine alla responsabilità civile dell'imputata.
c) inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. Lamenta che la sentenza impugnata ha dichiarato prescritto il reato senza tenere minimamente conto che la sentenza di primo grado aveva individuato la cessazione della permanenza dei reati alla data della pronuncia della sentenza stessa. Pertanto, la prova della avvenuta estinzione dei reati per prescrizione non emergeva in modo incontrovertibile dagli atti di causa e dalla stessa sentenza di primo grado, ed anzi ne risultava esclusa. Tali problemi, del reato, erano stati affrontati anche nell'atto di appello. La sentenza impugnata, invece, non ha considerato il differente termine prescrizionale ne' ha affrontato i relativi problemi, omettendo qualsiasi motivazione al riguardo. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, invero, è stata emessa in sede predibattimentale, ai sensi degli artt. 469 e 598 cod. proc. pen., senza peraltro nemmeno darne avviso al difensore della parte civile. Ciò già determina la nullità della sentenza impugnata, in quanto deve ritenersi che il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. debba svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 127 cod. proc. pen., mentre nella specie la sentenza è stata pronunciata senza il previo avviso di fissazione alla parte civile e, di conseguenza, senza che la stessa abbia potuto esercitare i diritti previsti dall'art. 127, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.
In ogni caso, l'art. 578 cod. proc. pen. prescrive che quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Ne consegue che quando - come nella specie - in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, vi è impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito ai fini della suddetta pronuncia, nel rituale contraddittorio delle parti (cfr. Sez. V, 12 marzo 1992, Mora, m. 189.864; Sez. II, 28 maggio 1991, Abin, m. 188.568; Sez. IV, 18 aprile 1991, Picco, m. 188.566; Sez. V, 2 luglio 1991, Sandrini, m. 187.918). Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Le statuizioni relative alle spese di parte civile in questo grado possono essere rimesse al giudice del rinvio.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano, anche per le statuizioni relative alle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998