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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3600/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DIRM100018 2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, l'Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni dell'importo complessivo di
€ 16.507.674,06 ed il prodromico atto di relativa contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano nei suoi confronti quale autore materiale delle violazioni accertate a carico della s.r.
l. Società_1, siccome amministratore di fatto di detta società, individuata dall'Ufficio come mera cartiera interposta in un complesso meccanismo fraudolento volto al conseguimento di indebiti guadagni attraverso la cessione di cavi di rame a prezzi concorrenziali grazie al salto dell'IVA.
A seguito di plurime verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nonché da funzionari dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e della Sezione Centro Nord dell'Agenzia delle Entrate - i cui esiti erano confluiti nei p.v.c. da ciascuno di essi redatti - l'A.F. aveva invero individuato la fittizietà di detta Società_1 (insieme a quella di altre società coinvolte nella frode carosello e riconducibili ai medesimi soggetti), con susseguente inesistenza dal punto di vista soggettivo delle operazioni di compravendita dalla stessa compiute nell'anno d'imposta 2017; ne era scaturita l'emissione nei confronti della società di un avviso di accertamento di maggior IVA dovuta, divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione.
Sulla scorta delle risultanze delle verifiche di cui sopra, l'Ricorrente_1 era ritenuto dalla DPII autore materiale delle violazioni oggetto di accertamento quale amministratore di fatto della Società_1 nonchè compartecipe nella frode perpetrata ed ideatore del meccanismo fraudolento posto in essere;
l'Ufficio procedeva pertanto nei suoi personali confronti a titolo di concorso nelle sanzioni irrogate alla società, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 472/97.
Contestava la legittimità di tale operato l'Ricorrente_1, che con il ricorso deduceva l'assenza di alcun coinvolgimento nella frode in questione, avendo egli ricoperto solo il ruolo di consulente per la Società_1, e ciò in virtù della propria lunga esperienza nel settore del rame.
Il ricorrente escludeva pertanto il ruolo di ideatore e compartecipe del sistema fraudolento oltre che quello di amministratore della società attribuitigli dall'Ufficio, il quale non aveva peraltro suffragato dei necessari riscontri tali valutazioni, con susseguente violazione dell'art. 2639 c.c. e. dell'art. 9 D.L.vo 472/97 da parte sua.
L'Ricorrente_1 – che deduceva altresì la decadenza della DPII dall'azione nella spercie esercitata per decorrenza dei termini in propositi fissati dall'art. 20 comma 1 del D.L.vo citato - concludeva quindi per l'annullamento degli atti impugnati previa ammissione di prove orali in merito al ruolo da lui effettivamente svolto.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e ribadendo la legittimità degli atti emessi;
le risultanze dei p.v.c. redatti dai verificatori attestavano invero la partecipazione attiva e consapevole del ricorrente al meccanismo fraudolento accertato a carico di Società_1, come pure la sua veste di amministratore di fatto della società, della cui gestione e direzione l'Ricorrente_1 si era costantemente occupato, figurandone altresì come il referente nei rapporti con i clienti.
La DP II – che deduceva l'inammissibilità delle prove testimoniali ex adverso dedotte in difetto della relativa decisività di cui all'art. 7 comma 4 del D.L.vo n. 546/92 - escludeva poi alcun profilo di decadenza nell'azione esercitata e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza del 21-1-2026 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti - come il proposto ricorso non meriti accoglimento, risultando infondate le doglianze dell'Ricorrente_1 in punto legittimità degli atti nei propri confronti emessi nonchè relativa tempestività. Sotto tale ultimo aspetto, si rileva invero come nessuna decadenza sia ravvisabile a carico dell'azione esercitata dall'Ufficio, che ha provveduto a notificare al ricorrente l'atto di contestazione sanzioni in data
14-3-2024, nel rispetto quindi del termine quinquennale in proposito previsto e che risulta sospeso per 85 giorni per effetto della disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia), espressamente richiamata nell'atto predetto.
Posto che tale termine quinquennale scadeva il 31-12-2023 - scaturendo le sanzioni in questione dall'accertamento di maggior IVA indebitamente detratta nell'anno d'imposta 2017 e che pertanto doveva essere indicata nella dichiarazione IVA 2018 – esso deve infatti ritenersi soggetto al periodo di sospensione come sopra disposto dall'art. 67, in quanto operante per tutte le attività svolte dall'A.F. anche al di fuori dell'arco temporale previsto dalla norma (cfr. Cass. ord n. 960/25).
Ribadita con ciò la tempestività dell'azione di contestazione/irrogazione sanzioni di specie, va rilevato - passando ad esaminare le doglianze di merito dell'Ricorrente_1 – il particolare rilievo assunto dalla circostanza che la frode accertata a carico della Società_1 costituisca dato ormai acquisito, e ciò a seguito della definitività degli atti impositivi emessi nei confronti della società.
Per tale ragione quest'ultima deve pertanto inconfutabilmente qualificarsi come una scatola vuota, costituita al solo fine di essere inserita dagli ideatori del disegno criminoso (da individuarsi in Nominativo_1
– subentrato nell'anno 2017 in questione a Nominativo_2, altro artefice della truffa accertata – e nell'Ricorrente_1: cfr. avviso di accertamento citato, in atti) nel complesso meccanismo di triangolazione commerciale messo a punto onde conseguire illeciti guadagni mediante la vendita di cavi di rame a prezzi inferiori a quelli di mercato - e talvolta inferiori anche ai costi di produzione della merce - grazie al c.d. “salto dell'VA”, realizzato attraverso il fittizio trasferimento della merce a società buffers aventi sede in Bulgaria ed
Ungheria, Paesi comunitari.
Analogo rilievo assume poi il fatto che il ricorrente nessuna contestazione abbia mosso sul punto, incentrando l'impugnazione proposta sulla dedotta propria estraneità ad ogni aspetto dell'attività societaria della Società_1 che non fosse quello della valutazione qualitativa del prodotto da questa commercializzato, stante il ruolo di mero consulente tecnico-commerciale prestato nell'ambito della società.
Tuttavia, deduzioni siffatte appaiono in inansanabile contrasto logico-giuridico con la fittizietà della Società_1 accertata dall'Ufficio – siccome società priva di sede operativa, di personale, di strutture e mezzi atti allo svolgimento di un'effettiva attività d'impresa: cfr. avviso di accertamento in atti – sulla base di circostanze le quali, come si ripete, non sono state in alcun modo contestate dall'Ricorrente_1: ne consegue che il ricorso dallo stesso proposto non può validamente basarsi sulla pretesa genuinità di un ruolo (quello di consulente), essendo questo svolto in favore di una società scatola vuota, e cioè di un mero schermo interposto per il conseguimento di un fine illecito.
L'infondatezza delle asserzioni del ricorrente che da ciò emerge, è del resto attestata anche dagli elementi di valutazione forniti dai p.v.c. redatti in esito alle plurime verifiche espletate a carico della Società_1 e dalla documentazione ad essi allegata, i quali delineano la veste - tutt'affatto diversa da quella del consulente
- effettivamente ricoperta dall'Ricorrente_1 nella società.
Premesso che tali risultanze documentali sono esaurienti e conclusivamente tali da escludere la necessità ai fini del decidere (cfr. art. 7 comma 4 del D.L.vo n. 546/92) delle prove testimoniali formulate dal ricorrente – le quali vanno pertanto ritenute inammissibili – si osserva in particolare come l'acquisizione da parte dei verificatori della Sezione Centro Nord dell'Agenzia delle Entrate della casella di posta elettronica dell'Ricorrente_1 consenta, attraverso l'esame delle e-mail da questi inviate e ricevute, di accertarne la costante presenza nella direzione dell'attività della Società_1, di cui egli appare il reale gestore se non il vero e proprio dominus. Infatti, il contenuto delle e-mail scambiate con gli acquirenti dei cavi di rame – allegate al p.v.c. redatto in data 22-4-2021, in atti, ed in parte prodotte dall'Ufficio in giudizio - dimostra non solo che era l'Ricorrente_1 a formulare le proposte di acquisto della merce ma che egli era percepito dai clienti come il referente nei rapporti da intrattenersi con la Società_1, mentre era sempre l'Ricorrente_1 ad agire per la società nei contatti con la produttrice spagnola Società_2 SL (cfr. e-mail del 10-7-2018, fra le altre in atti).
La valenza probatoria di emergenze istruttorie siffatte appare peraltro rafforzata da quella delle risultanze che attestano la consapevole partecipazione dell'Ricorrente_1 alla frode posta in essere.
Sono invero numerose le e-mail allegate agli atti in cui il ricorrente interviene nell'individuazione delle società ungheresi o bulgare da far figurare come apparenti destinatarie del trasporto della merce (che dalla fornitrice spagnola EX veniva in realtà direttamente consegnata al cliente finale): iniziative di questo tipo non possono infatti che ritenersi dettate dalla piena consapevolezza del meccanismo illecito in atto, mentre attestano nel contempo una conoscenza dettagliata del sistema fraudolento tale da risultare indicativa non solo dell'adesione partecipativa dell'Ricorrente_1, ma piuttosto dell'ideazione stessa delle forme in cui la frode si articolava da parte di questi.
Orbene, se il quadro sin qui delineato concorre nel comprovare un modus agendi del ricorrente ben atto a concretarne la veste sostanziale di amministratore di fatto - inteso come colui che esercita in modo costante e significativo i poteri tipici inerenti a tale funzione – della Società_1, la più volte rimarcata natura di cartiera/scatola vuota di quest'ultima consente di individuarlo come soggetto autore delle violazioni tributarie accertate dall'Ufficio, le quali risultano commesse nell'esclusivo interesse del medesimo Ricorrente_1 di conseguire illeciti guadagni.
Si vuole con ciò sottolineare che nessuna violazione del disposto di cui all'art. 2639 c.c. è dato profilare nell'azione esercitata dalla DP II, la quale ha altresì correttamente applicato l'art. 9 del D.L.vo n. 472/97 individuando il ricorrente come soggetto corresponsabile con la Società_1 per le sanzioni correlate alle violazioni tributarie di specie.
L'esclusiva responsabilità della società di capitali per dette sanzioni ex art. 7 della Legge n. 269/03 trova infatti deroga nel caso in cui la violazione che vi è correlata non possa ritenersi commessa nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica – costituendo questa una mera fictio, e cioè uno schermo volutamente interposto per realizzare un utile indebito - bensì a vantaggio della persona fisica che ne tiene le fila, la quale risulta l'effettiva beneficiaria della condotta illecita posta in essere (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. n.
25757/20).
Ed è proprio questo il caso in esame, in cui la Società_1 non è altro che una scatola vuota costituita ad hoc per realizzare il concreto interesse del suo gestore di fatto a conseguire indebiti guadagni: ne consegue il concorso dell'Ricorrente_1 nelle sanzioni irrogate a carico della società, con susseguente piena legittimità dell'azione nei suoi confronti esercitata ai sensi dell'art. 9 D.L.vo n.472/97.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso appare conclusivamente infondato, e va pertanto respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 15.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Il Presidente est.
IA LI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3600/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DIRM100018 2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, l'Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni dell'importo complessivo di
€ 16.507.674,06 ed il prodromico atto di relativa contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano nei suoi confronti quale autore materiale delle violazioni accertate a carico della s.r.
l. Società_1, siccome amministratore di fatto di detta società, individuata dall'Ufficio come mera cartiera interposta in un complesso meccanismo fraudolento volto al conseguimento di indebiti guadagni attraverso la cessione di cavi di rame a prezzi concorrenziali grazie al salto dell'IVA.
A seguito di plurime verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nonché da funzionari dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e della Sezione Centro Nord dell'Agenzia delle Entrate - i cui esiti erano confluiti nei p.v.c. da ciascuno di essi redatti - l'A.F. aveva invero individuato la fittizietà di detta Società_1 (insieme a quella di altre società coinvolte nella frode carosello e riconducibili ai medesimi soggetti), con susseguente inesistenza dal punto di vista soggettivo delle operazioni di compravendita dalla stessa compiute nell'anno d'imposta 2017; ne era scaturita l'emissione nei confronti della società di un avviso di accertamento di maggior IVA dovuta, divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione.
Sulla scorta delle risultanze delle verifiche di cui sopra, l'Ricorrente_1 era ritenuto dalla DPII autore materiale delle violazioni oggetto di accertamento quale amministratore di fatto della Società_1 nonchè compartecipe nella frode perpetrata ed ideatore del meccanismo fraudolento posto in essere;
l'Ufficio procedeva pertanto nei suoi personali confronti a titolo di concorso nelle sanzioni irrogate alla società, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 472/97.
Contestava la legittimità di tale operato l'Ricorrente_1, che con il ricorso deduceva l'assenza di alcun coinvolgimento nella frode in questione, avendo egli ricoperto solo il ruolo di consulente per la Società_1, e ciò in virtù della propria lunga esperienza nel settore del rame.
Il ricorrente escludeva pertanto il ruolo di ideatore e compartecipe del sistema fraudolento oltre che quello di amministratore della società attribuitigli dall'Ufficio, il quale non aveva peraltro suffragato dei necessari riscontri tali valutazioni, con susseguente violazione dell'art. 2639 c.c. e. dell'art. 9 D.L.vo 472/97 da parte sua.
L'Ricorrente_1 – che deduceva altresì la decadenza della DPII dall'azione nella spercie esercitata per decorrenza dei termini in propositi fissati dall'art. 20 comma 1 del D.L.vo citato - concludeva quindi per l'annullamento degli atti impugnati previa ammissione di prove orali in merito al ruolo da lui effettivamente svolto.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e ribadendo la legittimità degli atti emessi;
le risultanze dei p.v.c. redatti dai verificatori attestavano invero la partecipazione attiva e consapevole del ricorrente al meccanismo fraudolento accertato a carico di Società_1, come pure la sua veste di amministratore di fatto della società, della cui gestione e direzione l'Ricorrente_1 si era costantemente occupato, figurandone altresì come il referente nei rapporti con i clienti.
La DP II – che deduceva l'inammissibilità delle prove testimoniali ex adverso dedotte in difetto della relativa decisività di cui all'art. 7 comma 4 del D.L.vo n. 546/92 - escludeva poi alcun profilo di decadenza nell'azione esercitata e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza del 21-1-2026 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti - come il proposto ricorso non meriti accoglimento, risultando infondate le doglianze dell'Ricorrente_1 in punto legittimità degli atti nei propri confronti emessi nonchè relativa tempestività. Sotto tale ultimo aspetto, si rileva invero come nessuna decadenza sia ravvisabile a carico dell'azione esercitata dall'Ufficio, che ha provveduto a notificare al ricorrente l'atto di contestazione sanzioni in data
14-3-2024, nel rispetto quindi del termine quinquennale in proposito previsto e che risulta sospeso per 85 giorni per effetto della disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia), espressamente richiamata nell'atto predetto.
Posto che tale termine quinquennale scadeva il 31-12-2023 - scaturendo le sanzioni in questione dall'accertamento di maggior IVA indebitamente detratta nell'anno d'imposta 2017 e che pertanto doveva essere indicata nella dichiarazione IVA 2018 – esso deve infatti ritenersi soggetto al periodo di sospensione come sopra disposto dall'art. 67, in quanto operante per tutte le attività svolte dall'A.F. anche al di fuori dell'arco temporale previsto dalla norma (cfr. Cass. ord n. 960/25).
Ribadita con ciò la tempestività dell'azione di contestazione/irrogazione sanzioni di specie, va rilevato - passando ad esaminare le doglianze di merito dell'Ricorrente_1 – il particolare rilievo assunto dalla circostanza che la frode accertata a carico della Società_1 costituisca dato ormai acquisito, e ciò a seguito della definitività degli atti impositivi emessi nei confronti della società.
Per tale ragione quest'ultima deve pertanto inconfutabilmente qualificarsi come una scatola vuota, costituita al solo fine di essere inserita dagli ideatori del disegno criminoso (da individuarsi in Nominativo_1
– subentrato nell'anno 2017 in questione a Nominativo_2, altro artefice della truffa accertata – e nell'Ricorrente_1: cfr. avviso di accertamento citato, in atti) nel complesso meccanismo di triangolazione commerciale messo a punto onde conseguire illeciti guadagni mediante la vendita di cavi di rame a prezzi inferiori a quelli di mercato - e talvolta inferiori anche ai costi di produzione della merce - grazie al c.d. “salto dell'VA”, realizzato attraverso il fittizio trasferimento della merce a società buffers aventi sede in Bulgaria ed
Ungheria, Paesi comunitari.
Analogo rilievo assume poi il fatto che il ricorrente nessuna contestazione abbia mosso sul punto, incentrando l'impugnazione proposta sulla dedotta propria estraneità ad ogni aspetto dell'attività societaria della Società_1 che non fosse quello della valutazione qualitativa del prodotto da questa commercializzato, stante il ruolo di mero consulente tecnico-commerciale prestato nell'ambito della società.
Tuttavia, deduzioni siffatte appaiono in inansanabile contrasto logico-giuridico con la fittizietà della Società_1 accertata dall'Ufficio – siccome società priva di sede operativa, di personale, di strutture e mezzi atti allo svolgimento di un'effettiva attività d'impresa: cfr. avviso di accertamento in atti – sulla base di circostanze le quali, come si ripete, non sono state in alcun modo contestate dall'Ricorrente_1: ne consegue che il ricorso dallo stesso proposto non può validamente basarsi sulla pretesa genuinità di un ruolo (quello di consulente), essendo questo svolto in favore di una società scatola vuota, e cioè di un mero schermo interposto per il conseguimento di un fine illecito.
L'infondatezza delle asserzioni del ricorrente che da ciò emerge, è del resto attestata anche dagli elementi di valutazione forniti dai p.v.c. redatti in esito alle plurime verifiche espletate a carico della Società_1 e dalla documentazione ad essi allegata, i quali delineano la veste - tutt'affatto diversa da quella del consulente
- effettivamente ricoperta dall'Ricorrente_1 nella società.
Premesso che tali risultanze documentali sono esaurienti e conclusivamente tali da escludere la necessità ai fini del decidere (cfr. art. 7 comma 4 del D.L.vo n. 546/92) delle prove testimoniali formulate dal ricorrente – le quali vanno pertanto ritenute inammissibili – si osserva in particolare come l'acquisizione da parte dei verificatori della Sezione Centro Nord dell'Agenzia delle Entrate della casella di posta elettronica dell'Ricorrente_1 consenta, attraverso l'esame delle e-mail da questi inviate e ricevute, di accertarne la costante presenza nella direzione dell'attività della Società_1, di cui egli appare il reale gestore se non il vero e proprio dominus. Infatti, il contenuto delle e-mail scambiate con gli acquirenti dei cavi di rame – allegate al p.v.c. redatto in data 22-4-2021, in atti, ed in parte prodotte dall'Ufficio in giudizio - dimostra non solo che era l'Ricorrente_1 a formulare le proposte di acquisto della merce ma che egli era percepito dai clienti come il referente nei rapporti da intrattenersi con la Società_1, mentre era sempre l'Ricorrente_1 ad agire per la società nei contatti con la produttrice spagnola Società_2 SL (cfr. e-mail del 10-7-2018, fra le altre in atti).
La valenza probatoria di emergenze istruttorie siffatte appare peraltro rafforzata da quella delle risultanze che attestano la consapevole partecipazione dell'Ricorrente_1 alla frode posta in essere.
Sono invero numerose le e-mail allegate agli atti in cui il ricorrente interviene nell'individuazione delle società ungheresi o bulgare da far figurare come apparenti destinatarie del trasporto della merce (che dalla fornitrice spagnola EX veniva in realtà direttamente consegnata al cliente finale): iniziative di questo tipo non possono infatti che ritenersi dettate dalla piena consapevolezza del meccanismo illecito in atto, mentre attestano nel contempo una conoscenza dettagliata del sistema fraudolento tale da risultare indicativa non solo dell'adesione partecipativa dell'Ricorrente_1, ma piuttosto dell'ideazione stessa delle forme in cui la frode si articolava da parte di questi.
Orbene, se il quadro sin qui delineato concorre nel comprovare un modus agendi del ricorrente ben atto a concretarne la veste sostanziale di amministratore di fatto - inteso come colui che esercita in modo costante e significativo i poteri tipici inerenti a tale funzione – della Società_1, la più volte rimarcata natura di cartiera/scatola vuota di quest'ultima consente di individuarlo come soggetto autore delle violazioni tributarie accertate dall'Ufficio, le quali risultano commesse nell'esclusivo interesse del medesimo Ricorrente_1 di conseguire illeciti guadagni.
Si vuole con ciò sottolineare che nessuna violazione del disposto di cui all'art. 2639 c.c. è dato profilare nell'azione esercitata dalla DP II, la quale ha altresì correttamente applicato l'art. 9 del D.L.vo n. 472/97 individuando il ricorrente come soggetto corresponsabile con la Società_1 per le sanzioni correlate alle violazioni tributarie di specie.
L'esclusiva responsabilità della società di capitali per dette sanzioni ex art. 7 della Legge n. 269/03 trova infatti deroga nel caso in cui la violazione che vi è correlata non possa ritenersi commessa nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica – costituendo questa una mera fictio, e cioè uno schermo volutamente interposto per realizzare un utile indebito - bensì a vantaggio della persona fisica che ne tiene le fila, la quale risulta l'effettiva beneficiaria della condotta illecita posta in essere (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. n.
25757/20).
Ed è proprio questo il caso in esame, in cui la Società_1 non è altro che una scatola vuota costituita ad hoc per realizzare il concreto interesse del suo gestore di fatto a conseguire indebiti guadagni: ne consegue il concorso dell'Ricorrente_1 nelle sanzioni irrogate a carico della società, con susseguente piena legittimità dell'azione nei suoi confronti esercitata ai sensi dell'art. 9 D.L.vo n.472/97.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso appare conclusivamente infondato, e va pertanto respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 15.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Il Presidente est.
IA LI