Articolo 73 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 72Articolo 74
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13 novembre 1960
Art. 73. Applicazione

Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960