Art. 73. Applicazione
Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.