Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2213
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica precedenti atti interruttivi e prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che l'atto impugnato fosse un avviso di accertamento esecutivo, che non richiede la notifica di cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali successive. Ha inoltre ritenuto che l'avviso fosse stato emesso nei termini decadenziali previsti, considerando anche la proroga dovuta al Covid-19, e che la notifica fosse avvenuta nel rispetto di tali termini, basandosi sul principio di scissione degli effetti della notificazione che rileva la data di consegna del plico al mittente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2213
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo