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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2213/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13599/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000633-2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'AVVISO di
ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 40402400000633/2025 emesso per conto del Comune di Casoria per il recupero dell'imposta I.M.U. in riferimento all'anno 2019 per l'importo di euro 10.624,00, e notificato il
03.05.2025.
A fondamento del gravame ha dedotto l'omessa notifica di precedenti atti interruttivi e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituito il concessionario per la riscossione, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo, emesso in forza delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 160/2019 (art. 1, c. 792), che consentono agli enti locali di utilizzare uno strumento
“potenziato” per l'accertamento e la contestuale riscossione dei tributi come l'IMU.
Esso contiene, oltre all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle sanzioni, l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni.
La particolarità dell'accertamento esecutivo risiede, appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
L'esecutività comporta che non sia più necessario notificare, a seguito dell'avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.
Il Comune può avvalersi della nuova procedura di riscossione per l'IMU 2019, posto che la Legge di Bilancio prevede la possibilità di adozione degli avvisi di accertamento esecutivi, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata. È quindi necessario che le attività di liquidazione d'ufficio riportino una data successiva al 1 gennaio 2020.
L'avviso risulta emesso nei termini decadenziali prescritti ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 , con contestuale proroga-Covid" di 85 giorni prevista dall'art. 67, co. 1 del DL 18/2020 che determinava il termine ultimo al 26. 03. 2025.
La notifica dell'atto deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine anzidetto.
Invero, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico per la notifica, e non quella, successiva, della effettiva ricezione dell'atto (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17722 del 27/06/2024).
Ne deriva l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in 1000,00 euro per compensi oltre spese forfettarie al 15%, cp e iva, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13599/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000633-2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'AVVISO di
ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 40402400000633/2025 emesso per conto del Comune di Casoria per il recupero dell'imposta I.M.U. in riferimento all'anno 2019 per l'importo di euro 10.624,00, e notificato il
03.05.2025.
A fondamento del gravame ha dedotto l'omessa notifica di precedenti atti interruttivi e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituito il concessionario per la riscossione, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo, emesso in forza delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 160/2019 (art. 1, c. 792), che consentono agli enti locali di utilizzare uno strumento
“potenziato” per l'accertamento e la contestuale riscossione dei tributi come l'IMU.
Esso contiene, oltre all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle sanzioni, l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni.
La particolarità dell'accertamento esecutivo risiede, appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
L'esecutività comporta che non sia più necessario notificare, a seguito dell'avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.
Il Comune può avvalersi della nuova procedura di riscossione per l'IMU 2019, posto che la Legge di Bilancio prevede la possibilità di adozione degli avvisi di accertamento esecutivi, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata. È quindi necessario che le attività di liquidazione d'ufficio riportino una data successiva al 1 gennaio 2020.
L'avviso risulta emesso nei termini decadenziali prescritti ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 , con contestuale proroga-Covid" di 85 giorni prevista dall'art. 67, co. 1 del DL 18/2020 che determinava il termine ultimo al 26. 03. 2025.
La notifica dell'atto deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine anzidetto.
Invero, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico per la notifica, e non quella, successiva, della effettiva ricezione dell'atto (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17722 del 27/06/2024).
Ne deriva l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in 1000,00 euro per compensi oltre spese forfettarie al 15%, cp e iva, se dovuti.