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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3809/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3809/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Controparte_1 C.F._1
CURCIULLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Ruggero Settimo n. 177;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), oggi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIOVANNI DISTEFANO MARINO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Gen. Girlando n. 5/b;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma, c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'11/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2020 conveniva in giudizio la Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver proposto opposizione avverso l'avviso di vendita immobiliare emesso ex art. 78 D.P.R.
602/1973 dalla Controparte_2
- che con ordinanza del 15-23/10/2020 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione;
- di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, chiedeva di: Controparte_1
- “ritenere e dichiarare la tempestività della opposizione spiegata avanti il GE, revocando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa – Giudice della esecuzione a definizione della fase sommaria della opposizione”;
- “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito mandato al procuratore costituito in giudizio e dichiarare la conseguente nullità della procura alle liti, con riferimento alla fase sommaria”;
- “disporre/dichiarare la sospensione della esecuzione, per il grave ed irreparabile pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente e la fondatezza della domanda, nonché in applicazione delle norma dettata dagli artt. 54 ter del DL 18/2020 e 4 del DL 137/2020, giuste indicazioni operative sulla applicazione dell'art. 54 ter DL 18/2020, come introdotto dalla legge di conversione 27/2020, di cui alla circolare dei Giudici della esecuzione d'intesa con il sig. Presidente della sezione civile del
Tribunale di Ragusa, atteso che gli immobili oggetto della vendita costituiscono la casa principale/prima casa dell'opponente”;
- “ritenere e dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza dell'avviso di vendita emesso ex art 78 e segg. del DPR 602/73 dalla – Agente per la riscossione per la Provincia CP_2 CP_2 di Ragusa – con sede in Ragusa Via Archimede 112, non notificato, e del conseguente procedimento di vendita, di cui alla nota di trascrizione n° 989 del registro generale e n° 616 del registro particolare, presentata presso il competente ufficio per il territorio in data 21 gennaio
2020”;
- “ritenere e dichiarare la prescrizione dei crediti/tributi portati delle cartelle e dai ruoli descritti nell'opposto avviso di vendita con esclusione di quelli relativi ad oneri contributivi/previdenziali, sanzionatori o, comunque, derivanti, conseguenti o inerenti rapporti di lavoro, siccome per essi è stato promosso ulteriore procedimento avanti al Tribunale di Ragusa – Giudice del lavoro”.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 25/2/2021 la
[...] chiedeva: CP_2
- preliminarmente, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 30/3/2021, rilevato che non poteva essere reso alcun provvedimento sull'istanza di sospensione (in quanto, venendo in rilievo un'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, spettava al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere o meno la procedura esecutiva), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'11/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo di opposizione (opponente) ha lamentato la mancata Controparte_1 notifica dell'avviso di vendita, in quanto notificato ad che non era convivente con Parte_1
l'opponente.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che per come affermato da Cass. 26930/2014:
- “nell'espropriazione esattoriale: "l'avviso di vendita è al tempo stesso l'atto iniziale dell'espropriazione immobiliare esattoriale ed anche l'atto che da inizio alla fase liquidatoria.
Entrambe tali funzioni dell'atto trovano rispettivo riscontro nella previsione normativa per la quale l'avviso di vendita deve contenere la descrizione del bene, l'indicazione del credito per cui si procede e l'ingiunzione - cosi come l'atto di pignoramento ex artt. 492 e 555 c.p.c. -, ma anche le date per l'espletamento degli incanti e le condizioni per parteciparvi - cosi come l'ordinanza di vendita;
sono previste inoltre particolari forme di pubblicità dell'avviso di vendita (affissione nella cancelleria del giudice delle esecuzioni e all'albo del comune in cui è ubicato l'immobile); il tutto si svolge prima dell'intervento del giudice dell'esecuzione, nella cui cancelleria gli atti sono depositati solo dieci giorni dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ed al quale è riservata, in tal caso, l'emissione del decreto di trasferimento (cfr. Cass. S.U. n. 5255/93, Cass. n. 9480/99, nonché di recente Cass. n. 692/12), oltre che il compimento delle attività finalizzate alla distribuzione del ricavato"”;
- “si deve quindi concludere nel senso dell'evidenza della "centralità dell'avviso di vendita e l'essenzialità della sua notificazione all'esecutato"; e del fatto che, trattandosi di atto che da inizio alla fase subprocedimentale liquidatoria, "le relative nullità hanno effetto anche riguardo all'acquirente"; e tra tali nullità "vanno annoverate pure quelle concernenti la sua notificazione, e ciò anche in ragione del fatto che questa è condizione di procedibilità della vendita" (v. Cass.
14248/10, in motiv.)”.
Ad ogni modo, va altresì ricordato che “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare
"a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass. 21362/2010; principio ribadito da Cass. 11228/2021, 11815/2020 e 28591/2017).
Nel caso di specie, l'avviso di vendita è stato notificato in data 21/1/2020 ad Parte_1
“qualificatosi figlio incaricato a ricevere l'atto” (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
La qualità di “persona di famiglia” del predetto soggetto, che ha ricevuto l'atto, può presumersi alla luce della dichiarazione dello stesso, recepita nella relata di notifica.
D'altro canto, l'opponente (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha dimostrato il carattere del tutto occasionale della presenza di in casa propria e, in Parte_1 ogni caso, non ha dimostrato neppure che alla data della notifica dell'avviso di vendita Pt_1 fosse residente altrove.
[...]
Può quindi ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'avviso di vendita sia stato ritualmente notificato all'opponente in data 21/1/2020.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 78, lett. e), D.P.R. 602/1973, in quanto l'avviso di vendita era privo dell'indicazione delle imposte e delle annualità per cui si procedeva.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione dell'art 7 l. 212/2000, in quanto l'avviso di vendita non conteneva le informazioni relative alle modalità, al termine e all'organo al quale era possibile proporre ricorso.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono inammissibili, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che in base all'art. 617, comma 2, c.p.c.:
- sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi quelle “relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”;
- tali opposizioni devono essere proposte con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Nel caso di specie, il secondo, il terzo e il quarto motivo di opposizione sono qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto:
- il secondo motivo di opposizione è relativo: a) alla notifica delle cartelle di pagamento, che equivale alla notifica del titolo esecutivo e del precetto;
b) alla notifica dell'intimazione ad adempiere, che equivale alla notifica del precetto;
- infatti, in giurisprudenza è stato affermato che “la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 c.p.c., alla notificazione del precetto (atteso che, ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo)” (cfr. Cass. 24235/2015);
- d'altro canto, la notificazione dell'intimazione ad adempiere (richiesta dall'art. 50 D.P.R.
602/1973 qualora l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento) svolge una funzione analoga a quella del precetto (in quanto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, a pena di avvio dell'esecuzione forzata);
- il terzo e il quarto motivo di opposizione sono relativi ad un singolo atto di esecuzione, quale è
l'avviso di vendita.
Ne segue che:
- il secondo motivo di opposizione, essendo relativo alla notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere, che ha svolto una funzione analoga alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, doveva essere proposto con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione;
- poiché non vi è prova della conoscenza, da parte dell'opponente, di altri atti di esecuzione prima della notifica dell'avviso di vendita (che, pertanto, ha rappresentato per l'opponente il primo atto di esecuzione), il secondo motivo di opposizione doveva essere proposto entro venti giorni dal 21/1/2020, cioè entro il 10/2/2020.
- il terzo e il quarto motivo di opposizione, essendo relativi ad un singolo atto di esecuzione, quale l'avviso di vendita, dovevano essere proposti con ricorso al giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno del compimento del predetto atto di esecuzione;
- poiché, per come si è detto, l'avviso di vendita è stato notificato all'opponente in data 21/1/2020, anche il terzo e il quarto motivo di opposizione dovevano essere proposti entro il 10/2/2020.
Ciò chiarito, l'opponente ha sostenuto:
- di aver depositato ricorso in opposizione avverso l'avviso di vendita in data 10/2/2020;
- che, tuttavia, la cancelleria della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa aveva rifiutato l'atto, comunicando che il deposito doveva essere effettuato al ruolo esecuzioni;
- che, tuttavia, questa operazione non era consentita dal sistema telematico, poiché il ricorso avvero l'esecuzione esattoriale non era previsto fra quelli codificati dal sistema;
- di non poter iscrivere a ruolo l'esecuzione, trattandosi di esecuzione esattoriale effettuata direttamente dall'esattore, e non dal giudice dell'esecuzione;
- che, dunque, l'atto, essendo pervenuto presso l'ufficio giudiziario competente, doveva ritenersi depositato in data 10/2/2020, senza che potesse rilevare il successivo rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, con conseguente ammissibilità dell'opposizione.
Tuttavia, va anzitutto ricordato che, secondo quanto affermato da Cass. 15521/2024 (che richiama
Cass. 25170/2018), “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo".
Nel caso di specie:
- in data 10/2/2020 l'opponente ha depositato il ricorso in opposizione presso la cancelleria della
Sezione Civile del Tribunale di Ragusa;
- la predetta cancelleria ha rifiutato l'atto, comunicando contestualmente che il deposito doveva essere effettuato al ruolo esecuzioni e non al ruolo civile (cfr. all. 3 all'atto di citazione);
- solo in data 12/2/2020 il ricorso è stato depositato presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale di
Ragusa. Dunque, l'opponente ha erroneamente iscritto al ruolo contenzioso civile il ricorso in opposizione (che, in base all'art. 617, comma 2, c.p.c. e alla giurisprudenza citata, doveva essere rivolto al giudice dell'esecuzione e dunque iscritto al ruolo esecuzioni), con conseguente nullità dello stesso.
Non poteva peraltro operare la sanatoria prospettata dalla giurisprudenza citata, in quanto:
- tale sanatoria presuppone un “provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione” da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione o una “richiesta da parte dell'opponente” e opera con effetto dalla data di emissione del provvedimento o dalla data della richiesta dell'opponente;
- nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di alcun provvedimento da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione (il cui effetto sanante poteva comunque operare solo dalla data del provvedimento), ma vi è stato, piuttosto, il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria civile;
- non vi è prova neppure di una tempestiva “richiesta dell'opponente” di trasmissione dell'atto alla cancelleria esecuzioni (il cui effetto sanante poteva comunque operare solo dalla data della richiesta).
Inoltre, l'erronea iscrizione al ruolo contenzioso civile del ricorso in opposizione è imputabile all'opponente, considerato che:
- il ricorso in opposizione ben poteva essere depositato presso la cancelleria esecuzioni, come del resto poi avvenuto in data 12/2/2020, il che smentisce l'opponente circa l'impossibilità di procedere al deposito del ricorso in opposizione presso la cancelleria esecuzioni;
- del resto, l'art. 159ter disp. att. c.p.c. consente a chi intende proporre un'istanza relativa a una procedura esecutiva non ancora iscritta a ruolo di procedere all'iscrizione a ruolo.
In sintesi, data la nullità del ricorso in opposizione depositato in data 10/2/2020 presso la cancelleria civile e data l'impossibilità della sanatoria prospettata dalla giurisprudenza citata, deve ritenersi che il ricorso in opposizione sia stato depositato solo in data 12/2/2020 presso la cancelleria esecuzioni, cioè oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dal 21/1/2020 (data di notifica dell'avviso di vendita), con conseguente inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo di opposizione (qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi).
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione di ogni preteso tributo, in considerazione della mancata notifica delle presupposte e propedeutiche cartelle di pagamento.
Il motivo (ove ammissibile, in quanto qualificabile come motivo di opposizione all'esecuzione) è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- nell'ambito delle eccezioni in senso stretto o proprio, sottratte al rilievo officioso, rientra quella di prescrizione, sicché incombe sull'eccipiente l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
dunque, il rilievo dei fatti che costituiscono il fondamento dell'eccezione rimane subordinato alla specifica e tempestiva allegazione ad opera della parte interessata (cfr. Cass.
4344/2022);
- l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha pertanto l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 6760/2020, che richiama Cass. 15991/2018).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad eccepire “l'avvenuta prescrizione di ogni preteso tributo” (cfr. atto di citazione, p. 12), senza tuttavia specificare i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione.
In particolare, l'opponente non ha indicato i crediti e le cartelle di pagamento con riguardo ai quali intendeva proporre l'eccezione di prescrizione e non ha precisato (per ciascun credito e cartella di pagamento) quale fosse il dies a quo del termine di prescrizione, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con il sesto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione degli artt. 77-100 c.p.c. in quanto:
- dalla comparsa di costituzione della oggi Controparte_2 Controparte_3
(opposta), depositata nella precedente fase sommaria, si evinceva che l'opposta stava in
[...] giudizio nella persona di giusta procura rilasciata dal Presidente della società, e che CP_4 la procura alle liti era stata conferita da giusta procura rilasciata dal Presidente CP_4 della società;
- non era però possibile verificare: a) se la procura fosse mai stata conferita dal Presidente della società; b) se con tale procura fosse stata conferita a la rappresentanza processuale CP_4 congiuntamente alla rappresentanza sostanziale;
c) chi fosse la persona fisica indicata come
Presidente della società.
Con il settimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che, per il medesimo rapporto, mentre la rappresentanza sostanziale era stata conferita ad (come da avviso di vendita), Persona_1 la rappresentanza processuale era stata conferita a il che era precluso. CP_4
Con l'ottavo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità della comparsa di costituzione dell'opposta nella precedente fase sommaria in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 167 c.p.c. e, in particolare, per la mancata indicazione dell'organo titolare del potere di rappresentanza dell'ente, nonché della persona fisica titolare di tale ufficio (anche in relazione alla procura alle liti).
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che le doglianze in questione attengono alla costituzione dell'opposta nella precedente fase sommaria svolta dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della decisione del presente giudizio di merito.
In ogni caso, quanto al sesto motivo di opposizione, deve notarsi che:
- con “procura” dell'11/1/2018 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
[...]
ha nominato quale procuratore della il Direttore CP_2 Persona_2 Controparte_2
Generale facente funzioni al quale è stato espressamente attribuito, fra l'altro, il CP_4 potere di “nominare e revocare avvocati e procuratori, per rappresentare e difendere la società nei procedimenti e negli atti innanzi all'Autorità giudiziaria” (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta);
- con “procura” del 6/7/2020 nella qualità di Direttore Generale facente funzioni e CP_4 procuratore della ha conferito mandato all'avv. Giovanni Distefano in Controparte_2 relazione alla precedente fase sommaria (cfr. all. 13 alla comparsa di risposta);
- inoltre, con “procura” del 14/12/2020 nella qualità di Direttore Generale facente CP_4 funzioni e procuratore della ha conferito mandato all'avv. Giovanni Controparte_2
Distefano anche in relazione al presente giudizio di merito (cfr. all. 15 alla comparsa di risposta);
- pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ha Controparte_2 ritualmente conferito procura sostanziale a il quale a sua volta ha ritualmente CP_4 conferito procura alle liti, in relazione alla precedente fase sommaria, nonché al presente giudizio di merito, all'avv. Giovanni Distefano.
Quanto al settimo motivo di opposizione, va osservato che:
- , quale procuratore speciale della ha ritualmente Persona_1 Controparte_2 formulato istanza di vendita giusta procura del 23/12/2013 per atto del Notaio Persona_3 rep. 53168 (cfr. all. 1 all'atto di citazione);
- d'altro canto, per come si è detto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ha ritualmente conferito procura sostanziale a il quale a Controparte_2 CP_4 sua volta ha ritualmente conferito procura alle liti, in relazione alla precedente fase sommaria, nonché al presente giudizio di merito, all'avv. Giovanni Distefano.
Quanto all'ottavo motivo, è sufficiente rilevare che:
- nella comparsa di risposta dell'opposta relativa alla precedente fase sommaria è stato ritualmente indicato che l'opposta stava in giudizio “in persona del Direttore Generale f.f., Procuratore
giusta la procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 CP_4 gennaio 2018 dal Notaio Dr. in Catania, rep. n. 16731 racc. n. 12067” (cfr. Per_4 Per_5 all. 12 alla comparsa di risposta);
- anche nella “procura” del 6/7/2020 relativa alla precedente fase sommaria (nonché nella “procura” del 14/12/2020 relativa al presente giudizio di merito) è stato indicato che la procura veniva conferita da nella qualità di Direttore Generale facente funzioni e procuratore della CP_4
(cfr. all. 13-15 alla comparsa di risposta). Controparte_2
Con il nono motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) lamentato la mancata notifica dell'avviso di vendita.
Il motivo riguarda la medesima doglianza posta alla base del primo motivo di opposizione e, al pari del primo motivo di opposizione, è infondato (per le stesse ragioni già indicate sopra).
Con il decimo motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere.
Il motivo riguarda la medesima doglianza posta alla base del secondo motivo di opposizione e, al pari del secondo motivo di opposizione, è inammissibile (per le stesse ragioni già indicate sopra).
Con l'undicesimo motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) eccepito la prescrizione dei tributi, aggiungendo che:
- “il termine di prescrizione va computato a far data dalla prima notificazione del 2003” (cfr. atto di citazione, p. 22);
- “basta sommariamente scorrere le copie delle relate di notificazione delle cartelle, per rilevare che la quasi totalità di esse non sono state notificate al debitore/contribuente, ma a soggetti diversi che con esso non hanno nessun rapporto di convivenza” (cfr. atto di citazione, pp. 22-23);
- “tutte le cartelle azionate quale presupposto dell'avviso di vendita opposto, riguardano presunti crediti di natura previdenziale soggetti a termine di prescrizione quinquennale” (cfr. atto di citazione, p. 23).
Il motivo è infondato, in quanto:
- per come si è detto, chi eccepisce la prescrizione ha l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, in particolare, di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
- nel caso di specie, neppure con le precisazioni di cui all'undicesimo motivo di opposizione l'opponente ha indicato in modo specifico i crediti e le cartelle di pagamento con riguardo ai quali intendeva proporre l'eccezione di prescrizione, né ha precisato (per ciascun credito e cartella di pagamento) quale fosse l'esatto dies a quo del termine di prescrizione, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta dall'opponente è in parte inammissibile e in parte infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3809/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore della oggi Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 16 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3809/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Controparte_1 C.F._1
CURCIULLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Ruggero Settimo n. 177;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), oggi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIOVANNI DISTEFANO MARINO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Gen. Girlando n. 5/b;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma, c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'11/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2020 conveniva in giudizio la Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver proposto opposizione avverso l'avviso di vendita immobiliare emesso ex art. 78 D.P.R.
602/1973 dalla Controparte_2
- che con ordinanza del 15-23/10/2020 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione;
- di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, chiedeva di: Controparte_1
- “ritenere e dichiarare la tempestività della opposizione spiegata avanti il GE, revocando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa – Giudice della esecuzione a definizione della fase sommaria della opposizione”;
- “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito mandato al procuratore costituito in giudizio e dichiarare la conseguente nullità della procura alle liti, con riferimento alla fase sommaria”;
- “disporre/dichiarare la sospensione della esecuzione, per il grave ed irreparabile pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente e la fondatezza della domanda, nonché in applicazione delle norma dettata dagli artt. 54 ter del DL 18/2020 e 4 del DL 137/2020, giuste indicazioni operative sulla applicazione dell'art. 54 ter DL 18/2020, come introdotto dalla legge di conversione 27/2020, di cui alla circolare dei Giudici della esecuzione d'intesa con il sig. Presidente della sezione civile del
Tribunale di Ragusa, atteso che gli immobili oggetto della vendita costituiscono la casa principale/prima casa dell'opponente”;
- “ritenere e dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza dell'avviso di vendita emesso ex art 78 e segg. del DPR 602/73 dalla – Agente per la riscossione per la Provincia CP_2 CP_2 di Ragusa – con sede in Ragusa Via Archimede 112, non notificato, e del conseguente procedimento di vendita, di cui alla nota di trascrizione n° 989 del registro generale e n° 616 del registro particolare, presentata presso il competente ufficio per il territorio in data 21 gennaio
2020”;
- “ritenere e dichiarare la prescrizione dei crediti/tributi portati delle cartelle e dai ruoli descritti nell'opposto avviso di vendita con esclusione di quelli relativi ad oneri contributivi/previdenziali, sanzionatori o, comunque, derivanti, conseguenti o inerenti rapporti di lavoro, siccome per essi è stato promosso ulteriore procedimento avanti al Tribunale di Ragusa – Giudice del lavoro”.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 25/2/2021 la
[...] chiedeva: CP_2
- preliminarmente, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 30/3/2021, rilevato che non poteva essere reso alcun provvedimento sull'istanza di sospensione (in quanto, venendo in rilievo un'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, spettava al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere o meno la procedura esecutiva), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'11/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo di opposizione (opponente) ha lamentato la mancata Controparte_1 notifica dell'avviso di vendita, in quanto notificato ad che non era convivente con Parte_1
l'opponente.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
È vero che per come affermato da Cass. 26930/2014:
- “nell'espropriazione esattoriale: "l'avviso di vendita è al tempo stesso l'atto iniziale dell'espropriazione immobiliare esattoriale ed anche l'atto che da inizio alla fase liquidatoria.
Entrambe tali funzioni dell'atto trovano rispettivo riscontro nella previsione normativa per la quale l'avviso di vendita deve contenere la descrizione del bene, l'indicazione del credito per cui si procede e l'ingiunzione - cosi come l'atto di pignoramento ex artt. 492 e 555 c.p.c. -, ma anche le date per l'espletamento degli incanti e le condizioni per parteciparvi - cosi come l'ordinanza di vendita;
sono previste inoltre particolari forme di pubblicità dell'avviso di vendita (affissione nella cancelleria del giudice delle esecuzioni e all'albo del comune in cui è ubicato l'immobile); il tutto si svolge prima dell'intervento del giudice dell'esecuzione, nella cui cancelleria gli atti sono depositati solo dieci giorni dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ed al quale è riservata, in tal caso, l'emissione del decreto di trasferimento (cfr. Cass. S.U. n. 5255/93, Cass. n. 9480/99, nonché di recente Cass. n. 692/12), oltre che il compimento delle attività finalizzate alla distribuzione del ricavato"”;
- “si deve quindi concludere nel senso dell'evidenza della "centralità dell'avviso di vendita e l'essenzialità della sua notificazione all'esecutato"; e del fatto che, trattandosi di atto che da inizio alla fase subprocedimentale liquidatoria, "le relative nullità hanno effetto anche riguardo all'acquirente"; e tra tali nullità "vanno annoverate pure quelle concernenti la sua notificazione, e ciò anche in ragione del fatto che questa è condizione di procedibilità della vendita" (v. Cass.
14248/10, in motiv.)”.
Ad ogni modo, va altresì ricordato che “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare
"a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass. 21362/2010; principio ribadito da Cass. 11228/2021, 11815/2020 e 28591/2017).
Nel caso di specie, l'avviso di vendita è stato notificato in data 21/1/2020 ad Parte_1
“qualificatosi figlio incaricato a ricevere l'atto” (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
La qualità di “persona di famiglia” del predetto soggetto, che ha ricevuto l'atto, può presumersi alla luce della dichiarazione dello stesso, recepita nella relata di notifica.
D'altro canto, l'opponente (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha dimostrato il carattere del tutto occasionale della presenza di in casa propria e, in Parte_1 ogni caso, non ha dimostrato neppure che alla data della notifica dell'avviso di vendita Pt_1 fosse residente altrove.
[...]
Può quindi ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'avviso di vendita sia stato ritualmente notificato all'opponente in data 21/1/2020.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 78, lett. e), D.P.R. 602/1973, in quanto l'avviso di vendita era privo dell'indicazione delle imposte e delle annualità per cui si procedeva.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione dell'art 7 l. 212/2000, in quanto l'avviso di vendita non conteneva le informazioni relative alle modalità, al termine e all'organo al quale era possibile proporre ricorso.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono inammissibili, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che in base all'art. 617, comma 2, c.p.c.:
- sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi quelle “relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”;
- tali opposizioni devono essere proposte con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Nel caso di specie, il secondo, il terzo e il quarto motivo di opposizione sono qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto:
- il secondo motivo di opposizione è relativo: a) alla notifica delle cartelle di pagamento, che equivale alla notifica del titolo esecutivo e del precetto;
b) alla notifica dell'intimazione ad adempiere, che equivale alla notifica del precetto;
- infatti, in giurisprudenza è stato affermato che “la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 c.p.c., alla notificazione del precetto (atteso che, ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo)” (cfr. Cass. 24235/2015);
- d'altro canto, la notificazione dell'intimazione ad adempiere (richiesta dall'art. 50 D.P.R.
602/1973 qualora l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento) svolge una funzione analoga a quella del precetto (in quanto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, a pena di avvio dell'esecuzione forzata);
- il terzo e il quarto motivo di opposizione sono relativi ad un singolo atto di esecuzione, quale è
l'avviso di vendita.
Ne segue che:
- il secondo motivo di opposizione, essendo relativo alla notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere, che ha svolto una funzione analoga alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, doveva essere proposto con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione;
- poiché non vi è prova della conoscenza, da parte dell'opponente, di altri atti di esecuzione prima della notifica dell'avviso di vendita (che, pertanto, ha rappresentato per l'opponente il primo atto di esecuzione), il secondo motivo di opposizione doveva essere proposto entro venti giorni dal 21/1/2020, cioè entro il 10/2/2020.
- il terzo e il quarto motivo di opposizione, essendo relativi ad un singolo atto di esecuzione, quale l'avviso di vendita, dovevano essere proposti con ricorso al giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno del compimento del predetto atto di esecuzione;
- poiché, per come si è detto, l'avviso di vendita è stato notificato all'opponente in data 21/1/2020, anche il terzo e il quarto motivo di opposizione dovevano essere proposti entro il 10/2/2020.
Ciò chiarito, l'opponente ha sostenuto:
- di aver depositato ricorso in opposizione avverso l'avviso di vendita in data 10/2/2020;
- che, tuttavia, la cancelleria della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa aveva rifiutato l'atto, comunicando che il deposito doveva essere effettuato al ruolo esecuzioni;
- che, tuttavia, questa operazione non era consentita dal sistema telematico, poiché il ricorso avvero l'esecuzione esattoriale non era previsto fra quelli codificati dal sistema;
- di non poter iscrivere a ruolo l'esecuzione, trattandosi di esecuzione esattoriale effettuata direttamente dall'esattore, e non dal giudice dell'esecuzione;
- che, dunque, l'atto, essendo pervenuto presso l'ufficio giudiziario competente, doveva ritenersi depositato in data 10/2/2020, senza che potesse rilevare il successivo rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, con conseguente ammissibilità dell'opposizione.
Tuttavia, va anzitutto ricordato che, secondo quanto affermato da Cass. 15521/2024 (che richiama
Cass. 25170/2018), “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo".
Nel caso di specie:
- in data 10/2/2020 l'opponente ha depositato il ricorso in opposizione presso la cancelleria della
Sezione Civile del Tribunale di Ragusa;
- la predetta cancelleria ha rifiutato l'atto, comunicando contestualmente che il deposito doveva essere effettuato al ruolo esecuzioni e non al ruolo civile (cfr. all. 3 all'atto di citazione);
- solo in data 12/2/2020 il ricorso è stato depositato presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale di
Ragusa. Dunque, l'opponente ha erroneamente iscritto al ruolo contenzioso civile il ricorso in opposizione (che, in base all'art. 617, comma 2, c.p.c. e alla giurisprudenza citata, doveva essere rivolto al giudice dell'esecuzione e dunque iscritto al ruolo esecuzioni), con conseguente nullità dello stesso.
Non poteva peraltro operare la sanatoria prospettata dalla giurisprudenza citata, in quanto:
- tale sanatoria presuppone un “provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione” da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione o una “richiesta da parte dell'opponente” e opera con effetto dalla data di emissione del provvedimento o dalla data della richiesta dell'opponente;
- nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di alcun provvedimento da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione (il cui effetto sanante poteva comunque operare solo dalla data del provvedimento), ma vi è stato, piuttosto, il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria civile;
- non vi è prova neppure di una tempestiva “richiesta dell'opponente” di trasmissione dell'atto alla cancelleria esecuzioni (il cui effetto sanante poteva comunque operare solo dalla data della richiesta).
Inoltre, l'erronea iscrizione al ruolo contenzioso civile del ricorso in opposizione è imputabile all'opponente, considerato che:
- il ricorso in opposizione ben poteva essere depositato presso la cancelleria esecuzioni, come del resto poi avvenuto in data 12/2/2020, il che smentisce l'opponente circa l'impossibilità di procedere al deposito del ricorso in opposizione presso la cancelleria esecuzioni;
- del resto, l'art. 159ter disp. att. c.p.c. consente a chi intende proporre un'istanza relativa a una procedura esecutiva non ancora iscritta a ruolo di procedere all'iscrizione a ruolo.
In sintesi, data la nullità del ricorso in opposizione depositato in data 10/2/2020 presso la cancelleria civile e data l'impossibilità della sanatoria prospettata dalla giurisprudenza citata, deve ritenersi che il ricorso in opposizione sia stato depositato solo in data 12/2/2020 presso la cancelleria esecuzioni, cioè oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dal 21/1/2020 (data di notifica dell'avviso di vendita), con conseguente inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo di opposizione (qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi).
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione di ogni preteso tributo, in considerazione della mancata notifica delle presupposte e propedeutiche cartelle di pagamento.
Il motivo (ove ammissibile, in quanto qualificabile come motivo di opposizione all'esecuzione) è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- nell'ambito delle eccezioni in senso stretto o proprio, sottratte al rilievo officioso, rientra quella di prescrizione, sicché incombe sull'eccipiente l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
dunque, il rilievo dei fatti che costituiscono il fondamento dell'eccezione rimane subordinato alla specifica e tempestiva allegazione ad opera della parte interessata (cfr. Cass.
4344/2022);
- l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha pertanto l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 6760/2020, che richiama Cass. 15991/2018).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad eccepire “l'avvenuta prescrizione di ogni preteso tributo” (cfr. atto di citazione, p. 12), senza tuttavia specificare i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione.
In particolare, l'opponente non ha indicato i crediti e le cartelle di pagamento con riguardo ai quali intendeva proporre l'eccezione di prescrizione e non ha precisato (per ciascun credito e cartella di pagamento) quale fosse il dies a quo del termine di prescrizione, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con il sesto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione degli artt. 77-100 c.p.c. in quanto:
- dalla comparsa di costituzione della oggi Controparte_2 Controparte_3
(opposta), depositata nella precedente fase sommaria, si evinceva che l'opposta stava in
[...] giudizio nella persona di giusta procura rilasciata dal Presidente della società, e che CP_4 la procura alle liti era stata conferita da giusta procura rilasciata dal Presidente CP_4 della società;
- non era però possibile verificare: a) se la procura fosse mai stata conferita dal Presidente della società; b) se con tale procura fosse stata conferita a la rappresentanza processuale CP_4 congiuntamente alla rappresentanza sostanziale;
c) chi fosse la persona fisica indicata come
Presidente della società.
Con il settimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che, per il medesimo rapporto, mentre la rappresentanza sostanziale era stata conferita ad (come da avviso di vendita), Persona_1 la rappresentanza processuale era stata conferita a il che era precluso. CP_4
Con l'ottavo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità della comparsa di costituzione dell'opposta nella precedente fase sommaria in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 167 c.p.c. e, in particolare, per la mancata indicazione dell'organo titolare del potere di rappresentanza dell'ente, nonché della persona fisica titolare di tale ufficio (anche in relazione alla procura alle liti).
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che le doglianze in questione attengono alla costituzione dell'opposta nella precedente fase sommaria svolta dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della decisione del presente giudizio di merito.
In ogni caso, quanto al sesto motivo di opposizione, deve notarsi che:
- con “procura” dell'11/1/2018 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
[...]
ha nominato quale procuratore della il Direttore CP_2 Persona_2 Controparte_2
Generale facente funzioni al quale è stato espressamente attribuito, fra l'altro, il CP_4 potere di “nominare e revocare avvocati e procuratori, per rappresentare e difendere la società nei procedimenti e negli atti innanzi all'Autorità giudiziaria” (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta);
- con “procura” del 6/7/2020 nella qualità di Direttore Generale facente funzioni e CP_4 procuratore della ha conferito mandato all'avv. Giovanni Distefano in Controparte_2 relazione alla precedente fase sommaria (cfr. all. 13 alla comparsa di risposta);
- inoltre, con “procura” del 14/12/2020 nella qualità di Direttore Generale facente CP_4 funzioni e procuratore della ha conferito mandato all'avv. Giovanni Controparte_2
Distefano anche in relazione al presente giudizio di merito (cfr. all. 15 alla comparsa di risposta);
- pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ha Controparte_2 ritualmente conferito procura sostanziale a il quale a sua volta ha ritualmente CP_4 conferito procura alle liti, in relazione alla precedente fase sommaria, nonché al presente giudizio di merito, all'avv. Giovanni Distefano.
Quanto al settimo motivo di opposizione, va osservato che:
- , quale procuratore speciale della ha ritualmente Persona_1 Controparte_2 formulato istanza di vendita giusta procura del 23/12/2013 per atto del Notaio Persona_3 rep. 53168 (cfr. all. 1 all'atto di citazione);
- d'altro canto, per come si è detto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ha ritualmente conferito procura sostanziale a il quale a Controparte_2 CP_4 sua volta ha ritualmente conferito procura alle liti, in relazione alla precedente fase sommaria, nonché al presente giudizio di merito, all'avv. Giovanni Distefano.
Quanto all'ottavo motivo, è sufficiente rilevare che:
- nella comparsa di risposta dell'opposta relativa alla precedente fase sommaria è stato ritualmente indicato che l'opposta stava in giudizio “in persona del Direttore Generale f.f., Procuratore
giusta la procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 CP_4 gennaio 2018 dal Notaio Dr. in Catania, rep. n. 16731 racc. n. 12067” (cfr. Per_4 Per_5 all. 12 alla comparsa di risposta);
- anche nella “procura” del 6/7/2020 relativa alla precedente fase sommaria (nonché nella “procura” del 14/12/2020 relativa al presente giudizio di merito) è stato indicato che la procura veniva conferita da nella qualità di Direttore Generale facente funzioni e procuratore della CP_4
(cfr. all. 13-15 alla comparsa di risposta). Controparte_2
Con il nono motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) lamentato la mancata notifica dell'avviso di vendita.
Il motivo riguarda la medesima doglianza posta alla base del primo motivo di opposizione e, al pari del primo motivo di opposizione, è infondato (per le stesse ragioni già indicate sopra).
Con il decimo motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ad adempiere.
Il motivo riguarda la medesima doglianza posta alla base del secondo motivo di opposizione e, al pari del secondo motivo di opposizione, è inammissibile (per le stesse ragioni già indicate sopra).
Con l'undicesimo motivo di opposizione l'opponente ha (nuovamente) eccepito la prescrizione dei tributi, aggiungendo che:
- “il termine di prescrizione va computato a far data dalla prima notificazione del 2003” (cfr. atto di citazione, p. 22);
- “basta sommariamente scorrere le copie delle relate di notificazione delle cartelle, per rilevare che la quasi totalità di esse non sono state notificate al debitore/contribuente, ma a soggetti diversi che con esso non hanno nessun rapporto di convivenza” (cfr. atto di citazione, pp. 22-23);
- “tutte le cartelle azionate quale presupposto dell'avviso di vendita opposto, riguardano presunti crediti di natura previdenziale soggetti a termine di prescrizione quinquennale” (cfr. atto di citazione, p. 23).
Il motivo è infondato, in quanto:
- per come si è detto, chi eccepisce la prescrizione ha l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, in particolare, di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
- nel caso di specie, neppure con le precisazioni di cui all'undicesimo motivo di opposizione l'opponente ha indicato in modo specifico i crediti e le cartelle di pagamento con riguardo ai quali intendeva proporre l'eccezione di prescrizione, né ha precisato (per ciascun credito e cartella di pagamento) quale fosse l'esatto dies a quo del termine di prescrizione, con conseguente genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta dall'opponente è in parte inammissibile e in parte infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3809/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore della oggi Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 16 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo