Art. 2.
Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni".
Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni".