Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.P.A.L. - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Locci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Dante 77;
Cpi - Centro per l'Impiego di Sassari, Ares - Azienda Regionale della Salute, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LA UN AR, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- della determinazione del Direttore del Servizio n° 1661 del 30.06.2022, adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali, avente ad oggetto “art. 16, l. 56/87 – Ares Sardegna– azienda regionale della salute (ex ATS Sardegna) approvazione graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale a tempo e indeterminato - per varie sedi - di n. 70 coadiutori amministrativi; n. 13 magazzinieri; n. 12 autisti; n. 12 necrofori” e dell'allegata graduatoria finale e delle tabelle contenenti i soggetti esclusi, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dai soggetti ammessi alla graduatoria finale relativa alla selezione di 12 necrofori e inserito il ricorrente nella Tabella B3 (soggetti non ammessi) e non invece nella Tabella A3 (soggetti ammessi);
- della nota s.n. prot. del 26.5.2022 del Coordinatore del CPI di Sassari con la quale venivano indicate le ragioni ostative all'inclusione nella graduatoria del ricorrente;
- del parere - non conosciuto nella sua interezza, ma richiamato nella nota del 26.5.2022 del Coordinatore del CPI di Sassari - espresso dall'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in merito alla spendibilità e validità dell'attestato formativo acquisito dal ricorrente in regione diversa rispetto alla Sardegna per il conseguimento della qualifica richiesta nell'avviamento ATS;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI GI il 21.10.2022:
per l’annullamento
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 9/31 del 22.2.2019 avente ad oggetto “Adozione disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 “Norme in materia funebre e cimiteriale” e recepimento per attinenza delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017” e del relativo allegato 1 “Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e di A.S.P.A.L. - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. RE PP GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che all’udienza del 22 gennaio 2026 parte ricorrente ha espressamente dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e, comunque, dell’esito in rito della presente controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
RE PP GR, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE PP GR | IT RU |
IL SEGRETARIO