Decreto cautelare 14 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 13/03/2026, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Cucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
del provvedimento di rigetto del rilascio del visto per Studio/Formazione/Tirocinio, prot.9575 emesso in data 09.10.2025 dal Consolato generale d’Italia a Casablanca e notificato in data 14.10.2025, nonché degli atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente, cittadino marocchino, diplomato nel 2019 come Tecnico in Elettricità di Manutenzione Industriale, risulta in data 31/10/24 beneficiario di un tirocinio formativo organizzato dalla ditta Termoidraulica Marangoni e promosso dalla SRL Seneca Impresa Sociale;
- al fine di recarsi sul territorio nazionale il ricorrente ha formulato al Consolato generale d’Italia a Casablanca una richiesta di visto per motivi di studio, respinta con provvedimento del 9/10/25;
-avverso tale provvedimento insorge il ricorrente con l’odierna impugnativa chiedendone l’annullamento – previa adozione di idonea misura cautelare- per violazione della disciplina di settore, nonché per difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
- si è costituita l’amministrazione resistente eccependo l’infondatezza dell’avversa pretesa;
-con ordinanza n. 622/26 il collegio ha disposto il riesame dell’istanza, ritenendo sussistente il fumus boni iuris;
- alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, in vista della quale l’amministrazione ha depositato memoria rappresentando che il procedimento di riesame è tutt’ora pendente, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso di possibile decisione con sentenza resa in forma semplificata;
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto nei termini che seguono;
Ritenuto, segnatamente, che siano fondate le censure attoree sotto i seguenti profili:
a) dagli atti depositati in giudizio, sui quali l’amministrazione dovrà esprimersi in sede di riesame, risulta che: - il tirocinio formativo sia stato vistato in data 23.01.2025 dal Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Emilia-Romagna; - il progetto formativo approvato prevede una indennità di partecipazione di euro 450,00 mensili, la copertura assicurativa e il vitto totalmente a carico del soggetto ospitante, mentre l’alloggio è assicurato dall’ospitalità presso il padre regolarmente residente in Italia, in un’abitazione dotata di idoneità alloggiativa; - il progetto formativo in materia di impiantistica elettrica e termoidraulica si pone evidentemente in continuità con il diploma di Tecnico in Elettricità di Manutenzione Industriale;
b) il provvedimento è affetto da carenza istruttoria e motivazionale atteso che dalla lettura congiunta del provvedimento finale e del preavviso di rigetto, considerato il carattere meramente istruttorio della relazione depositata agli atti, non risulta intellegibile l’iter logico-giuridico nonché gli indici fattuali che hanno indotto l’amministrazione a ritenere insussistenti i presupposti di cui al punto a) e, implicitamente, ritenere sussistente il c.d. rischio migratorio, inteso quale concreto ed imminente rischio di elusione della finalità dichiarata del soggiorno, in assenza peraltro del verbale di colloquio ai sensi dell’art. 4 c. 2 della Circolare interministeriale n. 850 del 2011;
c) per quanto attiene alle lacune documentali, alla luce del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privati cittadini, cui deve essere improntato il rapporto ai sensi dell’art. 1 c. 2 l. 241/1990, non è stato sollecitato il ricorrente all’integrazione documentale, né è stato provocato il contraddittorio sugli elementi di cui ai punti superiori in sede di colloquio istruttorio;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto e che le spese debbano essere poste a carico dell’amministrazione in virtù del principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | RA RZ |
IL SEGRETARIO