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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- stabilire che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, è assegnata alla Sig.ra la quale si impegna a volturare a proprio nome le utenze, entro e non oltre 1 mese Pt_1 dalla pronuncia di omologa della presente separazione;
- il mutuo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere sostenuto in parti uguali dai coniugi. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo della signora a decorrere dal Pt_1 07/03/2025, fintanto che la casa coniugale, resterà assegnata alla stessa. pagina 1 di 4 Nel caso di vendita dell'immobile, la signora garantirà un alloggio idoneo per la figlia, Pt_1 sostenendo un eventuale canone di locazione o mutuo;
- disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
- entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia, concordando le scelte educative, scolastiche e sanitarie, fino al raggiungimento di una completa indipendenza economica. Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, quest'ultimo potrà esercitare in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione;
- disporre il collocamento della figlia minore in modo paritetico presso la casa della madre e quella del padre (temporaneamente coincidente con l'abitazione dei nonni paterni sita in Senago, Via Fosse Ardeatine 5/A), alternando i periodi di permanenza come segue: la minore starà dal lunedì al venerdì mattina presso l'abitazione di un genitore, il quale si occuperà di accompagnarla a scuola, recuperarla al termine delle lezioni e gestire tutte le attività extrascolastiche programmate in quei giorni. Al termine delle lezioni scolastiche del venerdì, la bambina sarà affidata all'altro genitore, con il quale resterà fino al venerdì successivo, assumendosi gli stessi compiti di accompagnamento e gestione delle attività.
Questo schema si ripeterà regolarmente, garantendo una suddivisione equa del tempo e delle responsabilità tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere con la figlia un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da comunicarsi reciprocamente all'altro genitore con congruo preavviso;
- le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e ogni altra festività relativa al calendario scolastico, saranno alternate ad anni alterni secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- in ogni caso, resta salvo ogni più ampio accordo tra i coniugi relativo alla diversa distribuzione dei giorni di permanenza della minore presso la propria abitazione, purché previamente concordata tra loro, anche per il recupero dei giorni di permanenza della minore presso il padre o la madre in caso di malattia e/o impossibilità della figlia o del genitore stesso;
- entrambi i genitori si impegnano, nel rispetto delle idee, degli interessi, dei desideri e delle inclinazioni della figlia, a continuare a condividere e concordare le scelte educative e a sostenere le aspirazioni di studio, di sport e professionali della ragazza fino al raggiungimento di una completa maturità ed indipendenza economica;
- entrambi i genitori concordano con la necessità che non sia coinvolta nella crisi Per_1 matrimoniale e nella gestione dei rapporti economici tra i genitori;
- in considerazione del collocamento paritetico, i genitori rinunciano reciprocamente a forme di mantenimento della minore;
- entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, rispettando i principi e la ripartizione tra quelle che presuppongono o meno l'accordo, secondo il protocollo del Tribunale di Monza, che le parti fanno proprio e che si intende qui integralmente trascritto e conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 4 - atteso il contributo paritetico da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese ordinarie e straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
- gli assegni familiari, come per legge dovuti, spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
Qualora sia uno solo dei genitori a percepire materialmente tali assegni, questi si obbliga a trasferire all'altro le relative somme al 50%;
- disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 434/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.3.2025, pubblicata il 24.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Senago il 28.5.2011 (trascritto al n. 9 Parte II Serie C del registro degli atti Pt_2 di matrimonio di quel Comune anno 2011) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese per entrambi i procedimenti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- stabilire che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, è assegnata alla Sig.ra la quale si impegna a volturare a proprio nome le utenze, entro e non oltre 1 mese Pt_1 dalla pronuncia di omologa della presente separazione;
- il mutuo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere sostenuto in parti uguali dai coniugi. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo della signora a decorrere dal Pt_1 07/03/2025, fintanto che la casa coniugale, resterà assegnata alla stessa. pagina 1 di 4 Nel caso di vendita dell'immobile, la signora garantirà un alloggio idoneo per la figlia, Pt_1 sostenendo un eventuale canone di locazione o mutuo;
- disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
- entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia, concordando le scelte educative, scolastiche e sanitarie, fino al raggiungimento di una completa indipendenza economica. Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, quest'ultimo potrà esercitare in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione;
- disporre il collocamento della figlia minore in modo paritetico presso la casa della madre e quella del padre (temporaneamente coincidente con l'abitazione dei nonni paterni sita in Senago, Via Fosse Ardeatine 5/A), alternando i periodi di permanenza come segue: la minore starà dal lunedì al venerdì mattina presso l'abitazione di un genitore, il quale si occuperà di accompagnarla a scuola, recuperarla al termine delle lezioni e gestire tutte le attività extrascolastiche programmate in quei giorni. Al termine delle lezioni scolastiche del venerdì, la bambina sarà affidata all'altro genitore, con il quale resterà fino al venerdì successivo, assumendosi gli stessi compiti di accompagnamento e gestione delle attività.
Questo schema si ripeterà regolarmente, garantendo una suddivisione equa del tempo e delle responsabilità tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere con la figlia un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da comunicarsi reciprocamente all'altro genitore con congruo preavviso;
- le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e ogni altra festività relativa al calendario scolastico, saranno alternate ad anni alterni secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- in ogni caso, resta salvo ogni più ampio accordo tra i coniugi relativo alla diversa distribuzione dei giorni di permanenza della minore presso la propria abitazione, purché previamente concordata tra loro, anche per il recupero dei giorni di permanenza della minore presso il padre o la madre in caso di malattia e/o impossibilità della figlia o del genitore stesso;
- entrambi i genitori si impegnano, nel rispetto delle idee, degli interessi, dei desideri e delle inclinazioni della figlia, a continuare a condividere e concordare le scelte educative e a sostenere le aspirazioni di studio, di sport e professionali della ragazza fino al raggiungimento di una completa maturità ed indipendenza economica;
- entrambi i genitori concordano con la necessità che non sia coinvolta nella crisi Per_1 matrimoniale e nella gestione dei rapporti economici tra i genitori;
- in considerazione del collocamento paritetico, i genitori rinunciano reciprocamente a forme di mantenimento della minore;
- entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, rispettando i principi e la ripartizione tra quelle che presuppongono o meno l'accordo, secondo il protocollo del Tribunale di Monza, che le parti fanno proprio e che si intende qui integralmente trascritto e conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 4 - atteso il contributo paritetico da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese ordinarie e straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
- gli assegni familiari, come per legge dovuti, spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
Qualora sia uno solo dei genitori a percepire materialmente tali assegni, questi si obbliga a trasferire all'altro le relative somme al 50%;
- disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 434/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.3.2025, pubblicata il 24.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Senago il 28.5.2011 (trascritto al n. 9 Parte II Serie C del registro degli atti Pt_2 di matrimonio di quel Comune anno 2011) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese per entrambi i procedimenti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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