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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42230/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA STANISCIA Parte_1 P.IVA_1
(p.e.c. ) Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GI OZ (p.e.c. Email_2
-convenuto-
nonché contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), contumace CP_3 P.IVA_3
-terzi pignorati-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 19/9/2025:
“Con le presenti note, la concludente sottolinea come sull'estinzione del pignoramento sia caduto il giudicato interno, ragion per cui oggetto del presente giudizio è solo la liquidazione delle spese attesa la soccombenza virtuale del sedicente creditore.
Erroneamente il Giudice della fase sommaria ha pronunciato la compensazione sulle spese di lite sul presupposto che tale questione “è dibattuta nei diversi Tribunali”.
Il sottoscritto procuratore sottolinea come l'iter logico seguito dal GE per compensare le spese di lite si pone in stridente contrasto con due sentenza del Supremo Collegio, le quali hanno annullato statuizioni del Tribunale di Roma Sez. Es. Mob. in fattispecie analoga: “In base all'art. 92, comma
2, cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 e integrato dalla sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile
2018, n. 77, la compensazione delle spese di lite tra le parti può avvenire solo in presenza di
"assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero per analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Un generico riferimento a un mutamento di giurisprudenza della sezione del Tribunale non costituisce motivo sufficiente per disporre tale compensazione” Cass. civ. n. 19534/24 (avv. Nicola Staniscia / cass. n. Pt_2 CP_4
1035/25 (avv. Nicola Staniscia / . Pt_2 CP_4
Si confida, pertanto, per la liquidazione delle spese di lite sia della fase sommaria che di quella cautelare.
In uno al presente atto si deposita il fascicolo della fase esecutiva.
Spese distratte”
** ** **
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 30/9/2025:
“… il sottoscritto difensore del sig. Controparte_1
- in via preliminare chiede, stante l'intervenuto “correttivo Cartabia” ed il tenore delle note scritte avversarie, disporsi il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025;
- nel merito chiede dichiararsi inammissibile, improponibile o comunque in-fondata, con conseguente reiezione, l'opposizione proposta dalla Parte_1
- spese rifuse;
- in estremo subordine, sollevarsi, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ove la norma ivi prevista venga interpretata da codesto Tribunale nel senso che, ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, sia necessario che - entro la data di udienza prevista nell'atto di pignoramento presso terzi - sia
pagina 2 di 7 avvenuta la consegna dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al terzo e al debitore o - in caso di rifiuto di ricevimento delle persone abilitate ovvero di mancanza, inidoneità od assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinata-rio - sia decorso il termine di giacenza dell'atto stesso presso l'ufficio postale nella eventualità di mancato ritiro presso tale ufficio dell'atto da parte del terzo e del debitore nonostante l'avviso di deposito e la CAD”.
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del processo esecutivo
Viene qui in decisione la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata all'interno del procedimento di espropriazione Parte_1 forzata presso terzi n. RGE 2652/2023. Poiché l'opposizione si incentra sugli aspetti processuali, è utile riepilogare qui brevemente lo svolgimento del processo esecutivo da cui scaturisce questa causa (con la precisazione che tutte le date di seguito indicate si riferiscono all'anno 2023):
- in data 3 marzo il creditore procedente ha inviato alla Controparte_1 notifica un atto di pignoramento presso terzi, con cui ha inteso espropriare i crediti della verso e la;
Parte_1 CP_2 CP_3
- l'atto di pignoramento conteneva la citazione a comparire all'udienza del 24 maggio poi differita d'ufficio al 29 maggio;
- l'atto di pignoramento è stato regolarmente notificato ai terzi pignorati, mentre i primi tentativi di notifica alla società debitrice non sono andati a buon fine, perché la stessa risultava “trasferita” dalla vecchia sede di Milano e “sconosciuta” presso la nuova sede di Monte Porzio Catone;
- da ultimo, in data 18 maggio il creditore ha tentato una nuova notificazione a mezzo posta presso la residenza del legale rappresentante della , che questa Pt_1 volta si è perfezionata: infatti, sono agli atti sia la prima “cartolina” che attesta la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico presso l'ufficio postale in data 25 maggio, sia la successiva “cartolina” relativa alla comunicazione di avvenuto deposito, parimenti immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario: ciò significa che la notificazione del pignoramento si è perfezionata per il debitore solo il 4 giugno (cioè 10 giorni dopo la spedizione della c.a.d., ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge n. 892/82);
- nelle more, in data 10 maggio il creditore aveva avviato la notificazione a mezzo posta dell'avviso di iscrizione a ruolo, depositato nel fascicolo in data 23 maggio privo delle cartoline in quanto non ancora restituite. Le stesse sono state depositate pagina 3 di 7 in un secondo momento ed attestano che la notificazione si è perfezionata, di nuovo per compiuta giacenza, in data 27 maggio (cioè 10 giorni dopo la spedizione della c.a.d.);
- come si vede, dunque, alla data dell'udienza indicata in citazione (24 maggio, poi differita d'ufficio al 29 maggio) sia la notificazione del pignoramento, sia la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo erano state avviate ma non si erano ancora perfezionate per il destinatario;
- alla prima udienza del 29 maggio, dunque, in assenza della debitrice, il giudice ha disposto un rinvio per verificare il buon esito delle notificazioni;
- qualche giorno prima della nuova udienza, con ricorso depositato in data 11 luglio la ha presentato opposizione, eccependo (i) in primo luogo la mancata Pt_1 notificazione del pignoramento, costituente a suo dire una forma di inesistenza insanabile dell'atto, e (ii) in secondo luogo la tardività della notificazione e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, in quanto intervenuti dopo la data dell'udienza indicata in citazione;
- dopo un rinvio necessario all'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
23 ottobre il giudice dell'esecuzione, ritenendo ammissibile e parzialmente fondata l'opposizione, ha dichiarato inefficace il pignoramento e assegnato il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Con l'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione ha osservato preliminarmente che l'opposizione – evidentemente ritenuta riconducibile all'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – doveva ritenersi tempestiva, poiché la debitrice opponente sosteneva di essere venuta a conoscenza del pignoramento solo in data 4 luglio, in virtù di una comunicazione ricevuta dalla CP_3
Nel merito, ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione del pignoramento, osservando che la notificazione si era perfezionata per compiuta giacenza;
a tale riguardo, ha precisato che era irrilevante il fatto che la notificazione si fosse perfezionata in data successiva alla prima udienza, perché il relativo vizio è stato sanato tramite la stessa presentazione dell'opposizione.
Al contrario, ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'avviso di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543 comma V c.p.c. e ciò non tanto sotto il profilo della tempestività del deposito (eseguito in data 23 maggio, cioè il giorno prima dell'udienza indicata in citazione), bensì sotto il profilo della tempestività della notificazione. Come detto, infatti, alla data dell'udienza indicata in citazione (24 maggio), la procedura di notificazione dell'avviso era stata avviata, ma non si era ancora perfezionata per il destinatario. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente per il rispetto del termine pagina 4 di 7 decadenziale, il quale richiederebbe che la notificazione sia interamente compiuta entro la data indicata.
Pertanto, il primo giudice ha ritenuto che vi fossero i presupposti per dichiarare immediatamente inefficace il pignoramento, senza necessità di provvedere sull'istanza di sospensione proposta dall'opponente, ma ha comunque assegnato il termine di 45 giorni per introdurre il giudizio di merito.
Le spese della fase sommaria sono state integralmente compensate tra le parti, sul presupposto che “la questione relativa all'avviso ex art. 543 V comma cpc [è] dibattuta nei diversi
Tribunali”.
2.- Svolgimento di questo giudizio di merito
È stata la debitrice esecutata ad introdurre la fase di merito, non accontentandosi della sola declaratoria di inefficacia. Con l'atto di citazione notificato il 22/11/2023, l'opponente ha reiterato le proprie difese iniziali ed ha domandato al Tribunale di “dichiarare la nullità del pignoramento sia per mancata iscrizione dello stesso che per inesistente notifica dell'atto espropriativo al debitore dal momento che alla sede di Milano lo stesso non è stato consegnato, mentre a quella di Velletri non si è mai perfezionata la notifica postale, nonché la nullità dello stesso per mancato deposito dell'avviso ex art. 543 cpc per l'udienza del 24/05/23” (così le conclusioni dell'atto di citazione).
Si è costituito il sig. il quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività e comunque ha sostenuto che le notificazioni sia del pignoramento che dell'avviso di iscrizione a ruolo fossero valide e tempestive, in quanto anche in questa materia si dovrebbe applicare il noto principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 7/10/2025 è stata discussa e trattenuta in decisione. Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza, l'opponente ha preso atto che controparte non ha chiesto la riforma della decisione del giudice dell'esecuzione e perciò ne ha desunto che “sull'estinzione del pignoramento sia caduto il giudicato interno, ragion per cui oggetto del presente giudizio è solo la liquidazione delle spese attesa la soccombenza virtuale del sedicente creditore”.
3.- Qualificazione della domanda e delimitazione dell'oggetto del contendere
Prima di entrare nel merito delle rispettive tesi difensive, è utile rilevare che l'opponente non ha espressamente qualificato la propria azione in termini di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), ma il g.e. ha chiaramente inteso che ci troviamo nella seconda ipotesi laddove ha discettato della pagina 5 di 7 tempestività del ricorso e dell'individuazione del “dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti” (pag. 2).
In effetti, tale qualificazione è corretta, perché tutte le eccezioni dell'opponente, ivi compresa quella di inesistenza della notificazione del pignoramento, costituiscono forme di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto (cfr. Cass. 15036/2001).
Dalla natura dell'azione, nonché dal fatto che il creditore opposto non ha mai formalmente impugnato la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, discende la conseguenza che la materia del contendere in questa sede è limitata alla regolamentazione delle spese legali. Invero, anche volendo seguire la tesi dell'inammissibilità dell'opposizione come eccepita dal creditore, comunque questo giudice non avrebbe il potere di revocare la decisione del giudice dell'esecuzione ed ormai il processo esecutivo resta irrimediabilmente estinto. Pertanto, l'unico interesse che le parti mantengono per questa sentenza è legato alla regolamentazione delle spese legali, che all'esito della fase sommaria sono state compensate in virtù delle incertezze e oscillazioni della giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 543 quinto comma.
4.- Inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi
Si è detto che è corretta la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi, in quanto finalizzata a contestare la legittimità formale dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Non è corretta, invece, l'affermazione della tempestività dell'opposizione. Il giudice dell'esecuzione ha seguito la tesi difensiva della , ed ha concluso che “Nel caso di Pt_1 specie l'opponente ha dimostrato di esserne venuto a conoscenza [del pignoramento n.d.r.] in data
4.7.2023 a mezzo di missiva del Banco di Desio”.
Come si è detto, dopo i primi tentativi andati a vuoto, il creditore procedente aveva rinnovato la notificazione dell'atto di pignoramento presso la residenza del legale rappresentante dell'esecutata ed il procedimento notificatorio si è regolarmente perfezionato sin dall'inizio di giugno 2023. Più precisamente, in data 25/5/2023 l'addetto delle Poste, stante la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico presso l'ufficio postale e inviato la comunicazione di avvenuto deposito;
questa è stata recapitata in data 29/5/2023 e immessa nella cassetta postale, sempre a causa dell'assenza del destinatario;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge n. 892/82, la notificazione si intende perfezionata per destinatario in data 4/6/2025, cioè 10 giorni dopo la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
L'opponente non ha addotto ragioni specifiche, con riferimento alla notificazione così eseguita presso la residenza personale dell'amministratore, da cui si possa desumere una pagina 6 di 7 nullità della notificazione che precludesse alla parte di venire a conoscenza dell'esecuzione. Ne consegue che il termine per presentare l'opposizione agli atti esecutivi decorreva dalla data di conoscenza legale dell'atto (4/6/2023) ed è scaduto in data
24/6/2026. Pertanto, l'opposizione era radicalmente inammissibile.
5.- Conseguenze dell'inammissibilità e regolamentazione delle spese
Il fatto che le eccezioni della debitrice esecutata fossero inammissibili sub specie di opposizione esecutiva, non poteva comunque impedire al giudice di prenderle in considerazione nella misura in cui riguardassero questioni rilevabili d'ufficio.
Ciò significa che, anche laddove il g.e. avesse correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso, comunque è presumibile che la sua decisione non sarebbe cambiata: in ogni caso avrebbe dovuto valutare d'ufficio la tempestività dell'avviso di iscrizione a ruolo e avrebbe dichiarato ugualmente estinto il processo esecutivo.
Per questa ragione, si ritiene di confermare la statuizione di compensazione delle spese della fase cautelare. Al contrario, le spese di questa fase di merito restano a carico dell'attrice opponente, la quale in un'ottica di soccombenza virtuale risulta pienamente soccombente. I compensi sono liquidati facendo applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro perché era questo il valore dell'esecuzione e con una leggera riduzione rispetto alla media, in considerazione dell'assenza di istruttoria e dell'oralità della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
2) AN l'opponente a rifondere le spese legali, liquidate in Parte_1
4.000,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42230/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA STANISCIA Parte_1 P.IVA_1
(p.e.c. ) Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GI OZ (p.e.c. Email_2
-convenuto-
nonché contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), contumace CP_3 P.IVA_3
-terzi pignorati-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 19/9/2025:
“Con le presenti note, la concludente sottolinea come sull'estinzione del pignoramento sia caduto il giudicato interno, ragion per cui oggetto del presente giudizio è solo la liquidazione delle spese attesa la soccombenza virtuale del sedicente creditore.
Erroneamente il Giudice della fase sommaria ha pronunciato la compensazione sulle spese di lite sul presupposto che tale questione “è dibattuta nei diversi Tribunali”.
Il sottoscritto procuratore sottolinea come l'iter logico seguito dal GE per compensare le spese di lite si pone in stridente contrasto con due sentenza del Supremo Collegio, le quali hanno annullato statuizioni del Tribunale di Roma Sez. Es. Mob. in fattispecie analoga: “In base all'art. 92, comma
2, cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 e integrato dalla sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile
2018, n. 77, la compensazione delle spese di lite tra le parti può avvenire solo in presenza di
"assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero per analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Un generico riferimento a un mutamento di giurisprudenza della sezione del Tribunale non costituisce motivo sufficiente per disporre tale compensazione” Cass. civ. n. 19534/24 (avv. Nicola Staniscia / cass. n. Pt_2 CP_4
1035/25 (avv. Nicola Staniscia / . Pt_2 CP_4
Si confida, pertanto, per la liquidazione delle spese di lite sia della fase sommaria che di quella cautelare.
In uno al presente atto si deposita il fascicolo della fase esecutiva.
Spese distratte”
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CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 30/9/2025:
“… il sottoscritto difensore del sig. Controparte_1
- in via preliminare chiede, stante l'intervenuto “correttivo Cartabia” ed il tenore delle note scritte avversarie, disporsi il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025;
- nel merito chiede dichiararsi inammissibile, improponibile o comunque in-fondata, con conseguente reiezione, l'opposizione proposta dalla Parte_1
- spese rifuse;
- in estremo subordine, sollevarsi, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ove la norma ivi prevista venga interpretata da codesto Tribunale nel senso che, ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, sia necessario che - entro la data di udienza prevista nell'atto di pignoramento presso terzi - sia
pagina 2 di 7 avvenuta la consegna dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al terzo e al debitore o - in caso di rifiuto di ricevimento delle persone abilitate ovvero di mancanza, inidoneità od assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinata-rio - sia decorso il termine di giacenza dell'atto stesso presso l'ufficio postale nella eventualità di mancato ritiro presso tale ufficio dell'atto da parte del terzo e del debitore nonostante l'avviso di deposito e la CAD”.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del processo esecutivo
Viene qui in decisione la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata all'interno del procedimento di espropriazione Parte_1 forzata presso terzi n. RGE 2652/2023. Poiché l'opposizione si incentra sugli aspetti processuali, è utile riepilogare qui brevemente lo svolgimento del processo esecutivo da cui scaturisce questa causa (con la precisazione che tutte le date di seguito indicate si riferiscono all'anno 2023):
- in data 3 marzo il creditore procedente ha inviato alla Controparte_1 notifica un atto di pignoramento presso terzi, con cui ha inteso espropriare i crediti della verso e la;
Parte_1 CP_2 CP_3
- l'atto di pignoramento conteneva la citazione a comparire all'udienza del 24 maggio poi differita d'ufficio al 29 maggio;
- l'atto di pignoramento è stato regolarmente notificato ai terzi pignorati, mentre i primi tentativi di notifica alla società debitrice non sono andati a buon fine, perché la stessa risultava “trasferita” dalla vecchia sede di Milano e “sconosciuta” presso la nuova sede di Monte Porzio Catone;
- da ultimo, in data 18 maggio il creditore ha tentato una nuova notificazione a mezzo posta presso la residenza del legale rappresentante della , che questa Pt_1 volta si è perfezionata: infatti, sono agli atti sia la prima “cartolina” che attesta la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico presso l'ufficio postale in data 25 maggio, sia la successiva “cartolina” relativa alla comunicazione di avvenuto deposito, parimenti immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario: ciò significa che la notificazione del pignoramento si è perfezionata per il debitore solo il 4 giugno (cioè 10 giorni dopo la spedizione della c.a.d., ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge n. 892/82);
- nelle more, in data 10 maggio il creditore aveva avviato la notificazione a mezzo posta dell'avviso di iscrizione a ruolo, depositato nel fascicolo in data 23 maggio privo delle cartoline in quanto non ancora restituite. Le stesse sono state depositate pagina 3 di 7 in un secondo momento ed attestano che la notificazione si è perfezionata, di nuovo per compiuta giacenza, in data 27 maggio (cioè 10 giorni dopo la spedizione della c.a.d.);
- come si vede, dunque, alla data dell'udienza indicata in citazione (24 maggio, poi differita d'ufficio al 29 maggio) sia la notificazione del pignoramento, sia la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo erano state avviate ma non si erano ancora perfezionate per il destinatario;
- alla prima udienza del 29 maggio, dunque, in assenza della debitrice, il giudice ha disposto un rinvio per verificare il buon esito delle notificazioni;
- qualche giorno prima della nuova udienza, con ricorso depositato in data 11 luglio la ha presentato opposizione, eccependo (i) in primo luogo la mancata Pt_1 notificazione del pignoramento, costituente a suo dire una forma di inesistenza insanabile dell'atto, e (ii) in secondo luogo la tardività della notificazione e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, in quanto intervenuti dopo la data dell'udienza indicata in citazione;
- dopo un rinvio necessario all'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
23 ottobre il giudice dell'esecuzione, ritenendo ammissibile e parzialmente fondata l'opposizione, ha dichiarato inefficace il pignoramento e assegnato il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Con l'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione ha osservato preliminarmente che l'opposizione – evidentemente ritenuta riconducibile all'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – doveva ritenersi tempestiva, poiché la debitrice opponente sosteneva di essere venuta a conoscenza del pignoramento solo in data 4 luglio, in virtù di una comunicazione ricevuta dalla CP_3
Nel merito, ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione del pignoramento, osservando che la notificazione si era perfezionata per compiuta giacenza;
a tale riguardo, ha precisato che era irrilevante il fatto che la notificazione si fosse perfezionata in data successiva alla prima udienza, perché il relativo vizio è stato sanato tramite la stessa presentazione dell'opposizione.
Al contrario, ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'avviso di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543 comma V c.p.c. e ciò non tanto sotto il profilo della tempestività del deposito (eseguito in data 23 maggio, cioè il giorno prima dell'udienza indicata in citazione), bensì sotto il profilo della tempestività della notificazione. Come detto, infatti, alla data dell'udienza indicata in citazione (24 maggio), la procedura di notificazione dell'avviso era stata avviata, ma non si era ancora perfezionata per il destinatario. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente per il rispetto del termine pagina 4 di 7 decadenziale, il quale richiederebbe che la notificazione sia interamente compiuta entro la data indicata.
Pertanto, il primo giudice ha ritenuto che vi fossero i presupposti per dichiarare immediatamente inefficace il pignoramento, senza necessità di provvedere sull'istanza di sospensione proposta dall'opponente, ma ha comunque assegnato il termine di 45 giorni per introdurre il giudizio di merito.
Le spese della fase sommaria sono state integralmente compensate tra le parti, sul presupposto che “la questione relativa all'avviso ex art. 543 V comma cpc [è] dibattuta nei diversi
Tribunali”.
2.- Svolgimento di questo giudizio di merito
È stata la debitrice esecutata ad introdurre la fase di merito, non accontentandosi della sola declaratoria di inefficacia. Con l'atto di citazione notificato il 22/11/2023, l'opponente ha reiterato le proprie difese iniziali ed ha domandato al Tribunale di “dichiarare la nullità del pignoramento sia per mancata iscrizione dello stesso che per inesistente notifica dell'atto espropriativo al debitore dal momento che alla sede di Milano lo stesso non è stato consegnato, mentre a quella di Velletri non si è mai perfezionata la notifica postale, nonché la nullità dello stesso per mancato deposito dell'avviso ex art. 543 cpc per l'udienza del 24/05/23” (così le conclusioni dell'atto di citazione).
Si è costituito il sig. il quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività e comunque ha sostenuto che le notificazioni sia del pignoramento che dell'avviso di iscrizione a ruolo fossero valide e tempestive, in quanto anche in questa materia si dovrebbe applicare il noto principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 7/10/2025 è stata discussa e trattenuta in decisione. Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza, l'opponente ha preso atto che controparte non ha chiesto la riforma della decisione del giudice dell'esecuzione e perciò ne ha desunto che “sull'estinzione del pignoramento sia caduto il giudicato interno, ragion per cui oggetto del presente giudizio è solo la liquidazione delle spese attesa la soccombenza virtuale del sedicente creditore”.
3.- Qualificazione della domanda e delimitazione dell'oggetto del contendere
Prima di entrare nel merito delle rispettive tesi difensive, è utile rilevare che l'opponente non ha espressamente qualificato la propria azione in termini di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), ma il g.e. ha chiaramente inteso che ci troviamo nella seconda ipotesi laddove ha discettato della pagina 5 di 7 tempestività del ricorso e dell'individuazione del “dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti” (pag. 2).
In effetti, tale qualificazione è corretta, perché tutte le eccezioni dell'opponente, ivi compresa quella di inesistenza della notificazione del pignoramento, costituiscono forme di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto (cfr. Cass. 15036/2001).
Dalla natura dell'azione, nonché dal fatto che il creditore opposto non ha mai formalmente impugnato la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, discende la conseguenza che la materia del contendere in questa sede è limitata alla regolamentazione delle spese legali. Invero, anche volendo seguire la tesi dell'inammissibilità dell'opposizione come eccepita dal creditore, comunque questo giudice non avrebbe il potere di revocare la decisione del giudice dell'esecuzione ed ormai il processo esecutivo resta irrimediabilmente estinto. Pertanto, l'unico interesse che le parti mantengono per questa sentenza è legato alla regolamentazione delle spese legali, che all'esito della fase sommaria sono state compensate in virtù delle incertezze e oscillazioni della giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 543 quinto comma.
4.- Inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi
Si è detto che è corretta la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi, in quanto finalizzata a contestare la legittimità formale dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Non è corretta, invece, l'affermazione della tempestività dell'opposizione. Il giudice dell'esecuzione ha seguito la tesi difensiva della , ed ha concluso che “Nel caso di Pt_1 specie l'opponente ha dimostrato di esserne venuto a conoscenza [del pignoramento n.d.r.] in data
4.7.2023 a mezzo di missiva del Banco di Desio”.
Come si è detto, dopo i primi tentativi andati a vuoto, il creditore procedente aveva rinnovato la notificazione dell'atto di pignoramento presso la residenza del legale rappresentante dell'esecutata ed il procedimento notificatorio si è regolarmente perfezionato sin dall'inizio di giugno 2023. Più precisamente, in data 25/5/2023 l'addetto delle Poste, stante la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico presso l'ufficio postale e inviato la comunicazione di avvenuto deposito;
questa è stata recapitata in data 29/5/2023 e immessa nella cassetta postale, sempre a causa dell'assenza del destinatario;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge n. 892/82, la notificazione si intende perfezionata per destinatario in data 4/6/2025, cioè 10 giorni dopo la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
L'opponente non ha addotto ragioni specifiche, con riferimento alla notificazione così eseguita presso la residenza personale dell'amministratore, da cui si possa desumere una pagina 6 di 7 nullità della notificazione che precludesse alla parte di venire a conoscenza dell'esecuzione. Ne consegue che il termine per presentare l'opposizione agli atti esecutivi decorreva dalla data di conoscenza legale dell'atto (4/6/2023) ed è scaduto in data
24/6/2026. Pertanto, l'opposizione era radicalmente inammissibile.
5.- Conseguenze dell'inammissibilità e regolamentazione delle spese
Il fatto che le eccezioni della debitrice esecutata fossero inammissibili sub specie di opposizione esecutiva, non poteva comunque impedire al giudice di prenderle in considerazione nella misura in cui riguardassero questioni rilevabili d'ufficio.
Ciò significa che, anche laddove il g.e. avesse correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso, comunque è presumibile che la sua decisione non sarebbe cambiata: in ogni caso avrebbe dovuto valutare d'ufficio la tempestività dell'avviso di iscrizione a ruolo e avrebbe dichiarato ugualmente estinto il processo esecutivo.
Per questa ragione, si ritiene di confermare la statuizione di compensazione delle spese della fase cautelare. Al contrario, le spese di questa fase di merito restano a carico dell'attrice opponente, la quale in un'ottica di soccombenza virtuale risulta pienamente soccombente. I compensi sono liquidati facendo applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro perché era questo il valore dell'esecuzione e con una leggera riduzione rispetto alla media, in considerazione dell'assenza di istruttoria e dell'oralità della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
2) AN l'opponente a rifondere le spese legali, liquidate in Parte_1
4.000,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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