TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 643
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il bando prevedeva un punteggio minimo di 50 punti per l'ammissibilità, di cui almeno 40 per la valutazione del contenuto culturale basata su sceneggiatura, piano di lavorazione e relazioni. Il materiale girato precedentemente o prove filmate, pur potendo attribuire fino a 5 punti, non era un requisito indispensabile e non contribuiva alla formazione del punteggio minimo di 40 per il contenuto culturale. Pertanto, la commissione ha correttamente valutato la documentazione essenziale per il punteggio culturale, senza necessità di visionare materiale aggiuntivo non determinante per la fase preliminare.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà - arbitrarietà della valutazione artistica

    Il giudizio artistico rientra nella discrezionalità tecnica della commissione. La motivazione fornita dalla commissione, pur evidenziando temi non originali e poco approfonditi, è ritenuta plausibile e non irragionevole, sottraendosi al sindacato del giudice. La differenza di valutazione rispetto ad altre procedure è spiegabile con la discrezionalità delle diverse commissioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti - contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione

    La valutazione dell'identità regionale tiene conto di molteplici fattori (culturale, storico, paesaggistico, socio-economico, linguistico-letterario, antropologico). La commissione ha motivato il punteggio basso evidenziando carenze etnografiche e paesaggistiche, pur riconoscendo il valore linguistico-letterario. La motivazione è ritenuta non manifestamente irragionevole. Il confronto con altri progetti e con esiti di altre procedure è stato affrontato con le medesime argomentazioni già esposte.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto nel merito, anche le censure relative a questi atti, in quanto atti consequenziali, vengono respinte.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto nel merito, anche le censure relative a questo atto, in quanto atto consequenziale, vengono respinte.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e vizi propri

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto nel merito, anche le censure relative a questo atto, in quanto atto consequenziale, vengono respinte. La mancata notifica e pubblicazione non sono state ritenute decisive ai fini dell'accoglimento del ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 643
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 643
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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