Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2025, integrato da motivi aggiunti proposto da
“Viacolvento s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Ginko Film s.r.l” e “OZ Film s.r.l”, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIE MISURE CAUTELARI:
- della nota della Regione autonoma della Sardegna, Servizio sport, spettacolo e cinema del 30 dicembre 2024, prot. 39704, comunicata alla società ricorrente il medesimo giorno, avente ad oggetto: “ Legge regionale 20 settembre 2006 n. 15, art. 6. Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per la produzione di cortometraggi a favore di persone giuridiche. Esercizio 2024 – Progetto “Su cane andalusu” – Comunicazione esiti valutazione Commissione tecnico-artistica – NON IDONEO. ”;
- della determinazione del Direttore del servizio del 9 dicembre 2024, prot. 37057 e rep. 3068, rettificata con determinazione del 17 dicembre 2024, prot. 38208 e rep. 3248;
- del verbale della Commissione tecnico-artistica registrato agli atti dell’Assessorato il 9 dicembre 2024, prot. int. 37029;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo.
CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
della determinazione della Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio sport, spettacolo e cinema del 24 dicembre 2024, prot. 3440, depositata in giudizio dalla difesa regionale, avente ad oggetto: “ L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- art. 6 – “Produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche”– Esercizio finanziario 2024. Impegno di spesa di euro 299.788,61 con imputazione all'esercizio 2024 - Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 104 - Capitolo SCSC09.2351 – CDR 00.11.01.06 - Codice PCF / SIOPE U.1.04.03.99.999 ”;
- della determinazione del 17 dicembre 2024 rep. 3248 e prot. 38208;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LV SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con determinazione n. 153 del 24 gennaio 2024 la Regione autonoma della Sardegna approvava lo schema di bando pubblico relativo all’assegnazione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di persone giuridiche ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15.
2. Alla procedura partecipava, tra le altre, la società “Viacolvento s.r.l.”, che presentava un progetto denominato “Su cane andalusu”, che veniva ritenuto dall’amministrazione resistente “non idoneo”, avendo riportato un punteggio complessivo di 38 punti (9 per il valore artistico e tecnico e 29 per la valorizzazione dell’identità regionale), come si evince dalla nota prot. 39704 del 30 dicembre 2024.
3. Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento con vittoria delle spese di lite per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà - arbitrarietà della valutazione artistica - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti - contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria sulle spese.
5. All’udienza in camera di consiglio del 2 aprile 2025, su istanza di parte ricorrente, la richiesta cautelare è stata rinviata al merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 27 maggio 2025, “Viacolvento s.r.l.” impugnava la determinazione n. 3440 del 24 dicembre 2024 (non notificata alla ricorrente e non pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale) e gli altri atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità derivata e riproponendo le censure già formulate con il ricorso introduttivo.
7. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie, con le quali hanno insistito nelle proprie conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti non sono fondati e vanno respinti e tale infondatezza esime il collegio dall’esaminare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione resistente, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4279/2022).
2. Con il primo motivo la società “Viacolvento s.r.l.” lamenta il difetto di istruttoria, non avendo la commissione visionato il cortometraggio, il cui link di collegamento veniva inviato a corredo della domanda di contributo, come previsto a pagina 7 del bando.
Quest’ultimo stabilisce, a pagina 12 e s., un requisito di ammissibilità, costituito dal raggiungimento di un punteggio minimo di 50 punti, di cui almeno 40 connessi alla valutazione del contenuto culturale sulla base dei seguenti criteri:
a) valore artistico e tecnico (giudizio artistico): fino a 15 punti;
b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna (giudizio identità sarda): fino a 45 punti.
La valutazione del contenuto culturale è effettuata dalla commissione sulla base della documentazione all’uopo allegata alla domanda di partecipazione e indicata a pagina 6 del bando ai punti 1, 2 e 3, ossia:
- “ il progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico ”;
- la “ relazione tecnico artistica che illustri il progetto ”;
- la “ dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna ”).
La lex specialis , riportando la medesima fraseologia contenuta nella l.r. 15/2006, esclude espressamente dalla valutazione del contenuto culturale il criterio indicato a pagina 13 del bando alla lettera h), ossia la valutazione dell’“ eventuale materiale girato precedentemente o prove filmate del cortometraggio da finanziare - fino a 5 punti ”. Tale ultimo criterio, in generale, non è neanche elemento indispensabile per la valutazione delle proposte, come si desume agevolmente, dal punto di vista letterale, dall’aggettivo “eventuale” e, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, dalla circostanza che il bando è finalizzato alla concessione di contributi per la “ produzione ” di un cortometraggio (pagina 1 del bando), da completarsi “ entro un anno dalla data di comunicazione dell’ottenimento del beneficio (L.R. 15 /2006 art. 13, comma 2) pena la revoca del contributo ” (pagina 8 del bando), sicché il punteggio aggiuntivo fino 5 punti di cui alla lettera h) può essere attribuito ai soli progetti corredati da materiale girato precedentemente o da prove filmate del cortometraggio (in uno stadio, queste ultime, necessariamente embrionale, non potendosi ragionevolmente pretendere il finanziamento per la realizzazione di un cortometraggio già interamente prodotto), ferma restando la finanziabilità anche dei progetti privi di tale requisito.
Pertanto, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, la commissione ha preliminarmente proceduto alla valutazione del punteggio culturale sulla base della documentazione a tal fine allegata alla domanda di partecipazione e indicata a pagina 6 del bando, ai punti 1, 2 e 3. Per ovvie ragioni di economicità, non ha invece proceduto alla valutazione dell’ulteriore documentazione (tra cui il link finalizzato a consentire la visione del materiale girato precedentemente o delle prove filmate del cortometraggio da finanziare) allegata alle domande, quale quella in esame, che non hanno ottenuto, in questa fase preliminare, il punteggio minimo di 40 punti in relazione al contenuto culturale.
In conclusione, atteso che eventuale materiale girato precedentemente o prove filmate del cortometraggio da finanziare non contribuiscono alla formazione del punteggio relativo al contenuto culturale, il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la carenza motivazionale, l’arbitrarietà, l’illogicità e la contraddittorietà del giudizio artistico espresso dalla commissione, con l’attribuzione di soli 9 punti per il valore artistico e tecnico, atteso che il progetto “Su cane andalusu” si è classificato terzo su ottanta partecipanti nella diversa procedura per la concessione di contributi a progetti di scrittura di sceneggiature, sviluppo e produzione di opere audiovisive di cui al bando emanato con decreto 1660 del 28 aprile 2023 della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura.
Osserva il Collegio che il giudizio artistico di un’opera cinematografica, espressione di discrezionalità tecnica, è interamente rimesso all’apprezzamento della commissione, senza che il giudice possa operare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni effettuate dall’amministrazione in presenza di valutazioni che presentano elevati margini fisiologici di opinabilità, sì che il potere demolitorio del giudice amministrativo nei loro confronti può essere esercitato solo laddove si sia in presenza di una evidente, se non macroscopica, illegittimità, contraddittorietà o abnormità dei giudizio ( ex multis , sui limiti del sindacato della discrezionalità tecnica da parte del giudice amministrativo, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7840/2025). Nel caso di specie il giudizio espresso dalla commissione è fondato sulla considerazione che “ dall'alba dei tempi, la vendetta è un tema pressante che si accompagna spesso con la rivalsa. Soprattutto in una società agro pastorale, dove spesso la risoluzione di un problema si fonde con l’immediatezza della risposta: in questo caso, la vittima della vendetta è un animale, un cane ucciso per punire il danno procurato dal suo padrone. Il tema dunque non è nuovo, e fa leva su primitive emozioni di cui il cinema è pieno: la ‘vendetta’ diviene qui il motore dell'azione, sebbene non sia ben contestualizzata dal punto di vista dell’ambientazione. In questa prospettiva, la storia e l'intreccio, elaborati sui canoni del naturalismo, presentano dei tratti poco originali, generici e non particolarmente approfonditi. A fronte di tali valutazioni, il giudizio della commissione è non del tutto sufficiente ” (pagina 1 e s. del documento n. 1 depositato dalla ricorrente). Tale compendio motivazionale, a giudizio del Collegio, sottende un giudizio plausibile e non irragionevole, congruo e sufficiente e, pertanto, sottratto al sindacato del giudice amministrativo.
Quanto al diverso, positivo giudizio ottenuto in altra procedura di finanziamenti pubblici, ritiene il Collegio che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione comporta che ben può accadere che due differenti commissioni, chiamate a valutare il valore artistico di un’opera cinematografica, diano giudizi opposti, l’una dicendo pregevole quel che l’altra ritenga mediocre, senza che si possa solo per questo dire l’una o l’altra valutazione viziata da eccesso di potere.
4. Con il terzo motivo, “Viacolvento s.r.l.” lamenta l’arbitrarietà e l’irrazionalità del giudizio artistico espresso dalla commissione, con l’attribuzione di soli 29 punti per la valorizzazione dell’identità regionale, atteso che il cortometraggio “Su cane andalusu” (ispirato a un racconto di AL OS apparso per la prima volta nel 1946 sulla rivista “Il politecnico” diretta da Elio Vittorini, come di evince dalla “relazione artistica” allegata alla domanda, documento n. 39 depositato dalla ricorrente), è incentrato proprio sul tema della vendetta e della rivalsa all’interno della società agro-pastorale sarda e ha ottenuto un positivo giudizio dalla stessa amministrazione regionale nella diversa procedura di contributo di cui al bando “IMPRENTAS”, approvato con determinazione 1822 dell’8 settembre 2022 finalizzato al sostegno e all’incentivazione dell’utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero, del gallurese, del sassarese e del tabarchino attraverso, tra l’altro, la produzione di programmi televisivi trasmessi con ogni mezzo di diffusione, con una sottolinea relativa ai cortometraggi.
Lamenta infine parte ricorrente che altri progetti, nella procedura di finanziamento per cui è causa, avrebbero ottenuto punteggi positivi con particolare riferimento al giudizio sull’identità sarda nonostante manchi “ completamente qualsiasi riferimento alla Sardegna per la stessa ammissione dell’autore che palesa soltanto l’intenzione di ambientarlo qui, senza che ve ne sia un raccordo reale, se non nella rappresentazione di un pastore, un gregge di pecore e una spiaggia, quasi a voler inanellare una serie di luoghi comuni riguardanti l’Isola ma che potrebbero essere ovunque ” (pagina 6 del ricorso introduttivo).
In primo luogo, come correttamente evidenziato dall’amministrazione regionale nelle proprie memorie, il patrimonio linguistico-letterario concorre alla formazione del punteggio relativo alla valorizzazione dell’identità regionale insieme ad altri elementi, costituiti dal patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico e antropologico della Sardegna. Invero, l’ampia motivazione sottesa all’attribuzione di 29 punti, lungi dal negare il valore linguistico-letterario del cortometraggio “Su cane andalusu”, ne evidenzia le (ritenute) carenze sotto il profilo etnografico e paesaggistico: “ nel cortometraggio si fa riferimento a una riflessione sui temi della vendetta e della rivalsa all'interno della società agro-pastorale. In funzione di una simile prospettiva va collocato dunque il gesto della brutale uccisione dell’animale, qui centrale per la messa in scena: a esso, tuttavia, non corrisponde una determinante componente etnografica e paesaggistica che contestualizzi il fatto nel territorio sardo. Un simile racconto, infatti, potrebbe benissimo essere ambientato in qualsiasi società agro pastorale, se non fosse per l’utilizzo di un marcatore identitario come quello della limba. A fronte di tali valutazioni, il giudizio della commissione è non del tutto sufficiente ”.
A giudizio del Collegio, la valutazione espressa dalla Commissione, sulla base della documentazione indicata a pagina 6 del bando, ai punti 1, 2 e 3 (inoltrata all’amministrazione insieme alla domanda di contributi e versata in atti) non presenta profili di evidente irragionevolezza ed è, pertanto, sottratta al sindacato di questo Giudice.
In secondo luogo, in relazione al diverso, positivo giudizio ottenuto dalla stessa società ricorrente in altra procedura di finanziamenti pubblici, si richiamano le considerazioni sviluppate al punto 2.
Quanto, infine, al positivo punteggio conseguito nella procedura di finanziamento di cui si tratta da altri progetti, tra i quali quello presentato da “OZ Film”, la motivazione sottesa al “giudizio identità sarda” è la seguente: “ il film mette in scena una storia in cui la Sardegna si configura come epitome del Mediterraneo e della sua cultura. Ciò implica una serrata dialettica fra lo stereotipo sardo-mediterraneo, che individua la Sardegna come un luogo al contempo marittimo e agropastorale, e il suo ribaltamento: nel film, insomma, si dà vita a un intelligente gioco sui tropi narrativi, in cui lo stesso stereotipo del “pastore sardo” viene decostruito. In questa prospettiva, il film appare come un ricco serbatoio in cui i tradizionali assunti narra vi connessi alla sardità vengono manipolati sagacemente. L’obiettivo della valorizzazione dell’identità sarda è dunque raggiunto in maniera originale e creativa. A fronte di tali valutazioni, il giudizio della commissione è ottimo ” (pagina 8 del documento n. 7 depositato dalla ricorrente). Si tratta di motivazione ampia ed esaustiva, idonea a delineare in modo opinabile ma non illogico il percorso argomentativo sviluppato dall’amministrazione, sottratto al sindacato del giudice amministrativo “ destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo ” (Consiglio di Stato, n. n. 7840/2025, cit).
5. In conclusione, il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
LV SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SI | TO RU |
IL SEGRETARIO