Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/11/2025, n. 21499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21499 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9488 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'esecuzione
da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma presso la Prefettura di Roma alla sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento R.G. -OMISSIS-, emessa in data
27 giugno 2025, in relazione al rigetto della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare avanzata in data 6 maggio 2024 (protocollo -OMISSIS-) alla Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione, emesso in data 20 agosto 2024 e privo della relata di notifica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al procedimento, anche se allo stato non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma presso la Prefettura di Roma alla sentenza emessa, in data 27 giugno 2025, dal Tribunale Ordinario di Roma (procedimento R.G. -OMISSIS-), notificata in data 8 luglio 2025, con cui il citato Tribunale ha ordinato all’Amministrazione odierna resistente “ il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie -OMISSIS-”.
In data 29 agosto 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.
Con memoria depositata in data 20 novembre 2025 l’Amministrazione ha rappresentato che, in data 24 settembre 2025, in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma di cui si chiede l’esecuzione, si è provveduto al rilascio al ricorrente del nulla osta al ricongiungimento familiare, chiedendo quindi che si dichiari l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, a quanto risulta in atti, sussistano gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., atteso l’intervenuto rilascio, in data 24 settembre 2025, da parte dell’Amministrazione resistente, del nulla osta di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma di cui trattasi.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del lasso di tempo non particolarmente esteso intercorrente tra la notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e l’effettiva ottemperanza da parte dell’Amministrazione, fatta eccezione per la refusione da parte di quest’ultima delle somme versate a titolo di contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese, onerando l’amministrazione della refusione del contributo unificato, se versato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
EL IO, Presidente
VI ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | EL IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.