Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2016, proposto da
IN CA ed RI CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 447557 del 16 novembre 2015, di reiezione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la determina n. 447557/11 del 16.11.2015, con cui la Regione Lazio ha negato la compatibilità paesaggistica di una tettoia e di un magazzino abusivi, trattandosi di nuove superfici utili e nuovi volumi.
Deduce l’irrilevanza di tale ultima circostanza, stante la natura meramente pertinenziale degli interventi.
Resiste la Regione Lazio.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre premettere che il concetto di pertinenza urbanistica è diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di pertinenza e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato (cfr. Cons. Stato n. 4181/2022).
Ciò detto, osserva il collegio come, se pure si trattasse di pertinenze, ugualmente alle stesse si applicherebbe l’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, che consente l’accertamento di conformità paesaggistica esclusivamente per quelle opere “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Ora, avuta presente detta disposizione, è agevole osservare che quanto meno il magazzino ha determinato la realizzazione di superficie utile e di volume.
Inoltre, trattandosi di due opere edilizie oggetto di un’unica istanza, le stesse sono state correttamente valutate in forma congiunta e non atomistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2119; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 16 maggio 2024, n. 9698; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2023, n. 584; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 67).
La natura della controversia induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO