Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG 9407957BB5 da Tralice Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rachele Barbarano e Mjriam Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Semataf S.r.l., non costituita in giudizio;
Gentile Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale di gara n.5 del 30 luglio 2024 nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all’offerta tecnica in relazione al criterio di valutazione n.8;
b) della determina dirigenziale, di estremi sconosciuti, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara, per l’esecuzione dei lavori di Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella, alla controinteressata Gentile Ambiente s.p.a.;
c) della determinazione dirigenziale n.746 del 6/6/2024 di nomina dei commissari di gara;
d) di tutti gli atti posti in essere dai commissari di gara con conseguente rinnovazione della gara;
e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tralice Costruzioni S.r.l. il 29/7/2025:
f) della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara del 16/7/2025;
g) della determinazione dirigenziale n.1128 del 7/7/2025 di aggiudicazione della gara comunicata il 16.7.2025;
h) della comunicazione del 16/7/2025 con la quale sono stati trasmessi gli atti indicati sub f) e g);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gentile Ambiente S.p.a. e della Provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1.- La società ricorrente, terza graduata nella gara indetta dalla Provincia di Caserta per l’esecuzione dei lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 4 aprile 2025, la determina (n. 746 del 6/6/2024) di nomina della commissione di gara, il verbale n. 5 del 30/6/2024, nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all’offerta tecnica e, ove emessa, la determina di aggiudicazione.
In data 16/7/2025 la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta adozione dell’aggiudicazione definitiva (D.D. n.1128 del 7/7/2025), da quest’ultima impugnata per illegittimità derivata con motivi aggiunti depositati in data 29/7/2025.
2.- Si sono costituite in giudizio la Provincia di Caserta e l’aggiudicataria Gentile Ambiente S.p.A., entrambe eccependo, sotto diversi profili, l’inammissibilità tanto del ricorso quanto dei motivi aggiunti, opponendone, in subordine, l’infondatezza.
3.- All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
4.- Va accolta l’eccezione delle resistenti, e precipuamente della controinteressata, di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo, con il quale sono stati invero impugnati solo atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
4.1.- Quanto, in particolare, all’atto di nomina della commissione esaminatrice, la relativa impugnazione, infatti, in difetto dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione (sopravvenuto solo ben tre mesi dopo il ricorso) si palesa sprovvista di interesse al pari degli atti compiuti nel corso del procedimento; e ciò in quanto la relativa nomina “ non produce ex se un effetto lesivo che implichi l'onere dell'impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va invece effettuata unitamente al provvedimento finale [con il quale] […] diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato ” (T.A.R. Campania, sez. VIII, 23/05/2025, n. 3982; T.A.R. Molise, sez. I, 4/01/2025, n. 4).
5.- I motivi aggiunti sono poi, all’evidenza, destituiti di fondamento, sicché, in ossequio al criterio della ragione più liquida, può prescindersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità sollevata avverso i medesimi dalla controinteressata.
5.1.- Non può essere condivisa, infatti, l’unica censura ivi formulata, incentrata sulla pretesa violazione del principio della competenza professionale dei commissari di gara declinato dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “[…] limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ”.
5.2.- La doglianza è stata genericamente argomentata sul presupposto che nessuno dei componenti della commissione potrebbe vantare competenze o pregresse esperienze “ in materia ambientale ”, risultando anzi “ le esperienze dei commissari […] del tutto estranee all’oggetto della gara ”, di guisa che, “ nel caso di specie, è la totalità dei commissari ad essere priva di una specifica competenza ”. Questa critica ha però una consistenza puramente assertiva e formalistica, e, soprattutto, è smentita in punto di fatto dalla lettura dei curricula dei commissari (Presidente ing. Montano, ing. D’angelo e ing. Oscurato).
5.3.- La disamina di questi ultimi consente di verificare de plano , infatti, in capo a tutti e tre i componenti dell’Organo valutativo, seppure in diversa misura, lo svolgimento pregresso di significative esperienze professionali nel settore dei rifiuti e in materia ambientale (quali componenti di commissioni di pubbliche gare, di R.U.P., di responsabili del servizio ambientale di diversi comuni o di connesse attività progettuali) e, nel caso del Presidente, di apprezzare anche titoli accademici e post-laurea riguardanti il processo di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5.4.- Il riscontro documentale di pregresse esperienze professionali dei membri della commissione riferibili ad aree tematiche di certo almeno contigue alle attività oggetto dell’appalto per cui si controverte consente, allora, di ritenere soddisfatto il requisito della competenza professionale della commissione, rispetto al quale non assume rilevanza esclusiva uno specifico titolo di studio, potendo il requisito essere integrato anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).
5.5.- Il motivo, in conclusione, va disatteso, siccome infondato alla luce della giurisprudenza formatasi nella materia, con riferimento alla quale è stato già da tempo precisato che la norma dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendo la competenza ed esperienza richieste ai commissari essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603).
5.6.- Da ultimo, infine, rileva il Collegio che non può darsi ingresso allo scrutinio delle critiche rivolte dalla ricorrente ai punteggi assegnati dalla Commissione per l’offerta tecnica (in applicazione dei sub-criteri 8.1 e 8.2): ciò per un verso in ragione della loro collocazione, all’interno del ricorso, nella sola parte dedicata al “ fatto ”, che vale a configurarle quali “ motivi intrusi ” (sulla cui inammissibilità per violazione del principio di specificità si v., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643); per altro verso, in considerazione della funzione solo indiretta dei predetti rilievi critici, enucleati da parte ricorrente al solo scopo di individuare, in conformità a quanto preteso dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell’interesse ad agire, un rapporto di derivazione tra la denunciata incompetenza dei membri della commissione e gli esiti valutativi espressi in relazione alla propria offerta.
6.- Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 29/7/2025.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio nei confronti della Provincia di Caserta e di Gentile Ambiente S.p.a., che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori, come per legge, nella misura di un mezzo per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | NI NO |
IL SEGRETARIO