CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520030020626363501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dal Contribuente Signor Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Roma, Indirizzo_1 per la riforma della sentenza n. 32/2022 della Commissione Tributaria Provianciale di Forlì, Sezione II, depositata il 21/02/2022, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello, con condanna di parte pubblica alla rifusione delle spese processuali per i due gradi di giudizio. L'appello pare infondato e va rigettato, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese, per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Contribuente, alla data del 20/11/2019 chiede estratto di ruolo, lo riceve, e con ciò assume piena contezza della propria posizione debitoria.
Il 9/4/2020 chiede nuovamente l'estratto di ruolo, precedentemente consegnatogli ed impugna lo stesso.
Ciò avviente tardivamente poiché il termine per validamente impugnare il provvedimanto decorre dalla precedente data del 20/11/2019 e perché la consegna a mani tiene efficacemente luogo della notificazione.
Questo rilievo, preliminare ed assorbente, rende superflua la disamina di ogni altro aspetto del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dal Contribuente;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00.
Bologna, li 11/12/2025
Il Presidente estensore
CO CC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520030020626363501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dal Contribuente Signor Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Roma, Indirizzo_1 per la riforma della sentenza n. 32/2022 della Commissione Tributaria Provianciale di Forlì, Sezione II, depositata il 21/02/2022, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello, con condanna di parte pubblica alla rifusione delle spese processuali per i due gradi di giudizio. L'appello pare infondato e va rigettato, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese, per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Contribuente, alla data del 20/11/2019 chiede estratto di ruolo, lo riceve, e con ciò assume piena contezza della propria posizione debitoria.
Il 9/4/2020 chiede nuovamente l'estratto di ruolo, precedentemente consegnatogli ed impugna lo stesso.
Ciò avviente tardivamente poiché il termine per validamente impugnare il provvedimanto decorre dalla precedente data del 20/11/2019 e perché la consegna a mani tiene efficacemente luogo della notificazione.
Questo rilievo, preliminare ed assorbente, rende superflua la disamina di ogni altro aspetto del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dal Contribuente;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00.
Bologna, li 11/12/2025
Il Presidente estensore
CO CC