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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1738/2025
Oggi 05/12/2025 innanzi al giudice dott. RC UC sono comparsi
• l'avv. Vincenzo Peluso per la parte ricorrente e l'avv. Lo Guarro per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Peluso dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione a fronte dell'avvenuta estensione per via legislativa del beneficio anche ai docenti nella situazione del ricorrente per l'a.s.
2025/26.
L'avv. Lo Guarro prende atto che è cessata la materia del contendere e chiede che se ne tenga conto ai fini della valutazione del principio di “soccombenza virtuale” per la liquidazione delle spese di lite.
Il giudice, considerato che non vi è accordo esplicito sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, invita le parti – le quali concludono come sopra riportato - alla discussione, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott. RC UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. RC UC , all'udienza del 05/12/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1738 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 15/09/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
IN e dell'avv. PELUSO FRANCESCO ( ) VIA VITTORIO C.F._2
VENETO 7 CASALUCE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 7
CASALUCEpresso il difensore avv. PELUSO IN
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL
LAVORO 3 VERONApresso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONApresso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.25 parte ricorrente agisce contro il
[...]
esponendo: Controparte_1
1 - di essere interna al sistema scolastico, e di essere un docente supplente con primo incarico, nel corrente a.s. 2025/26, di scuola secondaria di I grado , su sostegno psicofisico
(Allegato n. 2), con scadenza del contratto al 30 giugno (come risulta dallo stato matricolare: doc. 2 res.);- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti aa.ss.:
2025/26 in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte CP_1 ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la Controparte_1
riunione del presente procedimento ad altri di analogo tenore e sollevando una serie di eccezioni e deduzioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza, che variamente si modulano nel contenzioso seriale e, principalmente, evidenziando che alla luce della nuova normativa il contributo ai docenti precari è riconosciuto non già in misura fissa ma decisa
Contr annualmente dal insieme al in base al numero Controparte_1
dei beneficiari, numero che è impossibile determinare alla data di deposito del ricorso.
All'udienza odierna il legale di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio (non essendo munito di procura speciale per la rinuncia all'azione) a fronte dell'avvenuta estensione per via legislativa del beneficio anche ai docenti nella situazione del ricorrente per l'a.s. 2025/26. L'amministrazione scolastica resistente non ha accettato la rinuncia ma ha preso atto della oggettiva cessazione della materia del contendere, chiedendo tenersene conto ai fini della valutazione del principio di “soccombenza virtuale” per la liquidazione delle spese di lite.
Il giudice, considerato che non vi è accordo esplicito sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante
2 lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
E' obiettivamente cessata la materia del contendere, come riconosciuto dal ricorrente, che ha rinunciato a coltivare a domanda a fronte delle intervenute modifiche legislative, e dall'Amministrazione resistente, e la decisione si incentra unicamente sul carico delle spese di lite – in merito al quale manca un accordo tra le parti - dovendo a tal fine essere valutata la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite.
L'instaurazione della causa era oggettivamente non giustificata alla data del deposito del ricorso (15.9.25) a fronte del tenore delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto n. 45/2025, approvata dalla Camera il 3 giugno 2025, con la quale
è stato introdotto l'articolo 6-bis, che stabilisce che l'importo della Carta non sarà più fisso Contr ma deciso annualmente dal insieme al in base al Controparte_1
numero dei beneficiari effettivi della Carta docente.
In particolare, si evidenzia quanto previsto dall' art.
6-bis del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n.
129), che ha ulteriormente modificato la disciplina della carta docente di cui all'art. 121 e ss.
L. 107/2015, anche riguardo all'erogazione in favore del personale a tempo determinato.
Vi si stabilisce il principio per cui, a decorrere dall'a.s. 2025/26, si rimette a decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale (che quindi dovrà assai verosimilmente essere inferiore all'importo di euro 500,00).
Più recentemente, col Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 (in seguito convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164) all'art. 3, comma 5-bis, sono state apportate ulteriori precisazioni e modifiche all'art. 1 comma 121, L. 107/2015, prevedendo tra l'altro l'erogazione a formazione in favore “del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”.
Pertanto, alla data di “frettoloso” deposito del ricorso per l'a.s. appena iniziato, la pretesa di corresponsione del bonus azionata in via giudiziale risulta intempestiva ed inammissibile - laddove la fattispecie del docente rientri nell'ipotesi di legge - ed in ogni caso la pretesa nella misura di euro 500,00 risulta indebita, dovendo essere l'importo
3 rimesso alla determinazione dell'Amministrazione competente tenendo conto della complessiva platea di beneficiari (un eventuale accoglimento precisato anche nel suddetto quantum allo stato accorderebbe ingiustamente un beneficio superiore a quello riconoscibile e spettante agli altri docenti).
Ne consegue che, a fronte della soccombenza 'virtuale' del ricorrente, le spese di parte resistente, che si liquidano sulla base della natura della lite così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.22, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/14, n. 55, art. 4 c.4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente Parte_2 che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Verona, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
RC UC
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1738/2025
Oggi 05/12/2025 innanzi al giudice dott. RC UC sono comparsi
• l'avv. Vincenzo Peluso per la parte ricorrente e l'avv. Lo Guarro per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Peluso dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione a fronte dell'avvenuta estensione per via legislativa del beneficio anche ai docenti nella situazione del ricorrente per l'a.s.
2025/26.
L'avv. Lo Guarro prende atto che è cessata la materia del contendere e chiede che se ne tenga conto ai fini della valutazione del principio di “soccombenza virtuale” per la liquidazione delle spese di lite.
Il giudice, considerato che non vi è accordo esplicito sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, invita le parti – le quali concludono come sopra riportato - alla discussione, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott. RC UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. RC UC , all'udienza del 05/12/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1738 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 15/09/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
IN e dell'avv. PELUSO FRANCESCO ( ) VIA VITTORIO C.F._2
VENETO 7 CASALUCE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 7
CASALUCEpresso il difensore avv. PELUSO IN
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL
LAVORO 3 VERONApresso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONApresso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.25 parte ricorrente agisce contro il
[...]
esponendo: Controparte_1
1 - di essere interna al sistema scolastico, e di essere un docente supplente con primo incarico, nel corrente a.s. 2025/26, di scuola secondaria di I grado , su sostegno psicofisico
(Allegato n. 2), con scadenza del contratto al 30 giugno (come risulta dallo stato matricolare: doc. 2 res.);- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti aa.ss.:
2025/26 in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte CP_1 ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la Controparte_1
riunione del presente procedimento ad altri di analogo tenore e sollevando una serie di eccezioni e deduzioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza, che variamente si modulano nel contenzioso seriale e, principalmente, evidenziando che alla luce della nuova normativa il contributo ai docenti precari è riconosciuto non già in misura fissa ma decisa
Contr annualmente dal insieme al in base al numero Controparte_1
dei beneficiari, numero che è impossibile determinare alla data di deposito del ricorso.
All'udienza odierna il legale di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio (non essendo munito di procura speciale per la rinuncia all'azione) a fronte dell'avvenuta estensione per via legislativa del beneficio anche ai docenti nella situazione del ricorrente per l'a.s. 2025/26. L'amministrazione scolastica resistente non ha accettato la rinuncia ma ha preso atto della oggettiva cessazione della materia del contendere, chiedendo tenersene conto ai fini della valutazione del principio di “soccombenza virtuale” per la liquidazione delle spese di lite.
Il giudice, considerato che non vi è accordo esplicito sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante
2 lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
E' obiettivamente cessata la materia del contendere, come riconosciuto dal ricorrente, che ha rinunciato a coltivare a domanda a fronte delle intervenute modifiche legislative, e dall'Amministrazione resistente, e la decisione si incentra unicamente sul carico delle spese di lite – in merito al quale manca un accordo tra le parti - dovendo a tal fine essere valutata la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite.
L'instaurazione della causa era oggettivamente non giustificata alla data del deposito del ricorso (15.9.25) a fronte del tenore delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto n. 45/2025, approvata dalla Camera il 3 giugno 2025, con la quale
è stato introdotto l'articolo 6-bis, che stabilisce che l'importo della Carta non sarà più fisso Contr ma deciso annualmente dal insieme al in base al Controparte_1
numero dei beneficiari effettivi della Carta docente.
In particolare, si evidenzia quanto previsto dall' art.
6-bis del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n.
129), che ha ulteriormente modificato la disciplina della carta docente di cui all'art. 121 e ss.
L. 107/2015, anche riguardo all'erogazione in favore del personale a tempo determinato.
Vi si stabilisce il principio per cui, a decorrere dall'a.s. 2025/26, si rimette a decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale (che quindi dovrà assai verosimilmente essere inferiore all'importo di euro 500,00).
Più recentemente, col Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 (in seguito convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164) all'art. 3, comma 5-bis, sono state apportate ulteriori precisazioni e modifiche all'art. 1 comma 121, L. 107/2015, prevedendo tra l'altro l'erogazione a formazione in favore “del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”.
Pertanto, alla data di “frettoloso” deposito del ricorso per l'a.s. appena iniziato, la pretesa di corresponsione del bonus azionata in via giudiziale risulta intempestiva ed inammissibile - laddove la fattispecie del docente rientri nell'ipotesi di legge - ed in ogni caso la pretesa nella misura di euro 500,00 risulta indebita, dovendo essere l'importo
3 rimesso alla determinazione dell'Amministrazione competente tenendo conto della complessiva platea di beneficiari (un eventuale accoglimento precisato anche nel suddetto quantum allo stato accorderebbe ingiustamente un beneficio superiore a quello riconoscibile e spettante agli altri docenti).
Ne consegue che, a fronte della soccombenza 'virtuale' del ricorrente, le spese di parte resistente, che si liquidano sulla base della natura della lite così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.22, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/14, n. 55, art. 4 c.4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente Parte_2 che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Verona, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
RC UC
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