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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1857/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. Salvatore Torrisi giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. .593 2023 0006219039000, notificato in data 11 gennaio 2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi alla gestione separata per i liberi professionista CP_1
relativi all'anno 2016, eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 25 del dec. Leg.vo 46/99 e la prescrizione del credito.
L' si costituiva contestando la fondatezza del ricorso introduttivo, di cui chiedeva l'integrale CP_1
rigetto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti al fascicolo telematico.
Pagina 1 Disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In primo luogo va chiarito che l'opposizione è tempestiva essendo stata proposta entro il termine di decadenza di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Passando al merito e quindi alla prima eccezione sollevata dall'opponente, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte l'inosservanza del termine di cui all'art. 25 D.Lvo
46/1999, non implica una decadenza di natura sostanziale. (Cfr. Cass. Sent. 02 febbraio 2016, n. 1975, vedi anche Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631)
Pertanto quand'anche dagli atti non emergesse il rispetto di tale termine, ciò non sarebbe comunque sufficiente all'accoglimento della domanda, atteso che la ritenuta sussistenza del vizio di carattere formale non esime il Giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa contributiva, tanto più che l'istituto, nel costituirsi in giudizio ha chiesto la condanna al pagamento dei contributi docuti dall'opponente.
Va sul punto evidenziato che l'articolo 25, nel prevedere termini perentori di decadenza, riferisce gli stessi alla sola iscrizione a ruolo, senza fare alcun richiamo alla posizione sostanziale sottostante. ( vedi Cass. 26395/2013 nonché Cass. 23600/2009)
La valutazione complessiva del quadro normativo induce, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere il sistema della riscossione a mezzo ruolo come metodo ordinario di esazione del credito, ma non esclusivo, permanendo, comunque, la possibilità di ricorrere al rito ordinario, o anche al procedimento speciale di ingiunzione, nei casi in cui l'iscrizione a ruolo non sia più possibile per l'avvenuto decorso del tempo.
Ma quand'anche l'ente previdenziale - convenuto in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale in cui sia stata accertata la decadenza dalla iscrizione a ruolo – non abbia preventivamente formulato nella propria memoria una “domanda riconvenzionale” di condanna al pagamento delle somme eventualmente dovute può ugualmente ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento dell'obbligo contributivo.
Ed invero secondo Cass. 15/6/2007 n.13982 “l'Istituto assicuratore è attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione”, per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto.
Ciò in quanto l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente
Pagina 2 previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui in cartella (rectius avviso), senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. n. 23600/2009; Cass. n.5763/2002).
Alle superiori assorbenti valutazioni va aggiunto che nella specie l'avviso di addebito è stato tempestivamente emesso in data 09.12.2023, e pertanto entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento con cui l'Ufficio aveva accertato l'obbligo contributivo, in conformità a quanto sancito dall'art. 25 dec. Leg.vo.
Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Circa la decorrenza del termine di prescrizione, come precisato dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. n. 27950/2018, “…in tema di contributi cd. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa…”
In applicazione dei principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice ritiene di conformarsi, pertanto, nelle fattispecie come quelle in esame di contributi c.d. “a percentuale”, sebbene il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva sia rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, anche nell'ipotesi di mancanza di previa iscrizione nella gestione previdenziale.
Nella specie, quindi, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, che per l'anno 2016 è da individuare nella data del 16/6/2017, poi differita al 30.10.2017 con il DPCM del 26/7/2017.
Ai fini della prescrizione occorre tener conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare l'articolo 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e successivamente l'articolo 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 n vigore dal: 2-3-2021 ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
Pagina 3 obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Il tutto per complessivi 311 giorni.
Tenendo conto del periodo di sospensione dalla data di decorrenza del 30.10.2017 alla successiva richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, notificata il 12.12.2022, è decorso un termine inferiore a cinque anni e pertanto il credito reclamato dall' non può ritenersi prescritto. CP_1
Circa la validità della notifica dell'atto interruttivo si osserva che per principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8/08/2007, n.
17417; Cass. 5/06/2009, n. 13087).
Pertanto non incombe al mittente individuare l'effettivo sottoscrittore essendo incontestato che la lettera raccomandata era giunta all'indirizzo della destinataria: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cfr. Cass. 12 gennaio 2012, n. 270; e
Corte di Cassazione numero 6614 del 20 marzo 2014.)
Consegue da ciò che anche la notifica eseguita a persona rimasta non identifica va ritenuta perfettamente valida.
Per tali ragioni l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 1350,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, CP_1
Pagina 4 MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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