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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14525/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEI LISA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAZZEI LISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTINI Controparte_1 C.F._1 FA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. CHERUBINI 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. ARTINI FA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
9
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio con atto di citazione in cui è Parte_2 Controparte_1 Par stato esposto : che è proprietaria di immobile costituito da appartamento, autorimessa e posto auto esterno facente parte di un più ampio complesso immobiliare sito in Empoli, Via Magolo n. 7/e; che il complesso è stato realizzato da AG Costruzioni srl in base a contratto di appalto;
che la socia di
[...]
avendo la disponibilità del cantiere, nel novembre 2019 ha occupato senza titolo Parte_3 l'immobile suddetto. Par
1.2. chiede quindi che accertata la sua proprietà dell'immobile in questione, la sia CP_1 condannata al rilascio dello stesso ed al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
1.3.La ha resistito alla domanda eccependo il giudicato formatosi riguardo a pronuncia CP_1 Parte giudiziale di rigetto riguardo ad identica domanda a suo tempo già proposta da Par
1.4.Con la prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di giudicato e, nel caso di accoglimento della stessa, ha proposto in via subordinata domanda di condanna della alla restituzione dell'immobile per arricchimento senza causa. CP_1
1.5.La causa, scambiate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. , è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
2.1.Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta. Par
2.2.Risulta dagli atti: che nel dicembre del 2022 , dichiaratasi proprietaria dello stesso immobile di cui alla presente causa, presentava nei confronti della ricorso ex art. 702bis c.p.c. per sentir CP_1 condannare la convenuta al rilascio dell' immobile in quanto occupante senza titolo;
che la CP_1 Par resisteva alla domanda eccependo che non aveva fornito la prova di essere proprietaria Par dell'immobile; che il Tribunale con ordinanza del 17.4.23, qualificata l'azione proposta da come di rivendicazione, respingeva la domanda per non essere stata fornita la prova del diritto di proprietà;che il giudizio di appello avverso la suddetta ordinanza è stato dichiarato estinto con ordinanza della Corte di Appello del 9.10.24( doc.
2-7 conv.). Con
2.3.Nella presente azione ha proposto domanda di accertamento della proprietà e di condanna della al rilascio dell'immobile, quindi anche azione di rivendicazione . CP_1
2.3.1..L'art. 2909 c.c. stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
l'art. 702 quater c.p.c. stabilisce che l'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'art. 702-ter c.p.c. produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.se non impugnata e nel caso in oggetto il giudizio di impugnazione si è estinto.
Si pone quindi la questione di verificare se il giudicato formatosi riguardo all'ordinanza del 17.4.23 incida sulla decisione di merito della presente causa.
2.3.2.NE , sussiste consolidato orientamento della giurisprudenza nel senso che il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già di rito bensì nel merito della pretesa e, in quanto tale, è suscettibile di giudicato sostanziale(Cass. 22128/25; Cass. 5472/23).
2.3.3.Ne consegue che deve essere preso atto che sussiste giudicato esterno riguardo all'infondatezza Par dell'azione di rivendica proposta da che, pertanto, deve essere respinta.
3.1. Si pone la questione se l'efficacia di giudicato riguardi anche l'azione di accertamento della proprietà non specificamente proposta nell'altro giudizio.
3.2.La risposta deve essere positiva.
Deve infatti essere tenuto presente che sia nell'azione di accertamento della proprietà che nell'azione di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche pagina 2 di 4 (Cass.36406/23; Cass. 24050/22).
Rileva quindi il principio consolidato che il giudicato copre tra le stesse parti il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto , e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio , ma anche tutte le possibili questioni , proponibili sia in via di azione , sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia(Cass.22520/11; Cass. 33021/22).
E' quindi evidente che il rigetto della domanda di rivendicazione preclude nei confronti della stessa parte anche la proposizione di una successiva domanda di accertamento della proprietà sulla stessa cosa. Par
4.1.Per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di giudicato con la memoria 171-ter c.p.c. n. 1 ha proposto in via subordinata azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 comma 2 c.c., chiedendo la condanna della alla restituzione dell'immobile occupato . CP_1
4.2.La domanda , alla stregua del principio enunciato da Cass. SU 22404/18, è senz'altro ammissibile in quanto si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio , trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata
4.3.La domanda è peraltro inammissibile.
4.3.1.L'art. 2041 comma 2 c.c. stabilisce che qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata , colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla , in natura, se sussiste al tempo della domanda.
L'art. 2042 c.c. enuncia peraltro il principio di sussidiarietà dell'azione ,nel senso che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Par Nel caso in oggetto aveva appunto proposto azione di rivendicazione per conseguire la restituzione dell'immobile, respinta per mancanza di prova del diritto di proprietà.
4.3.2.Rileva pertanto il principio enunciato da Cass. SU n. 33954/23 nel senso che in ragione della regola di sussidiarietà la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione , fondata su contratto, legge ovvero su clausola generale si riveli carente ab origine del titolo giustificativo;
viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza dal diritto azionato ovvero nel caso in cui discenda da carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale ,ove la nullità derivi da illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso in oggetto la domanda è stata respinta per carenza di prova del diritto di proprietà e pertanto l'azione di arricchimento non è ammissibile.
5.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( 5 scaglione ai sensi dell'art. 14 c.p.c.), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 10.000,00 per compenso ed € 1.500,00 per spese generali, per complessivi € 11.500,00.
5.1.In base alle risultanze documentali ritiene il giudicante che non sussistono i presupposti per condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 11.500,00.
pagina 3 di 4 Firenze, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14525/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEI LISA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAZZEI LISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTINI Controparte_1 C.F._1 FA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. CHERUBINI 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. ARTINI FA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
9
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio con atto di citazione in cui è Parte_2 Controparte_1 Par stato esposto : che è proprietaria di immobile costituito da appartamento, autorimessa e posto auto esterno facente parte di un più ampio complesso immobiliare sito in Empoli, Via Magolo n. 7/e; che il complesso è stato realizzato da AG Costruzioni srl in base a contratto di appalto;
che la socia di
[...]
avendo la disponibilità del cantiere, nel novembre 2019 ha occupato senza titolo Parte_3 l'immobile suddetto. Par
1.2. chiede quindi che accertata la sua proprietà dell'immobile in questione, la sia CP_1 condannata al rilascio dello stesso ed al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
1.3.La ha resistito alla domanda eccependo il giudicato formatosi riguardo a pronuncia CP_1 Parte giudiziale di rigetto riguardo ad identica domanda a suo tempo già proposta da Par
1.4.Con la prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di giudicato e, nel caso di accoglimento della stessa, ha proposto in via subordinata domanda di condanna della alla restituzione dell'immobile per arricchimento senza causa. CP_1
1.5.La causa, scambiate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. , è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
2.1.Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta. Par
2.2.Risulta dagli atti: che nel dicembre del 2022 , dichiaratasi proprietaria dello stesso immobile di cui alla presente causa, presentava nei confronti della ricorso ex art. 702bis c.p.c. per sentir CP_1 condannare la convenuta al rilascio dell' immobile in quanto occupante senza titolo;
che la CP_1 Par resisteva alla domanda eccependo che non aveva fornito la prova di essere proprietaria Par dell'immobile; che il Tribunale con ordinanza del 17.4.23, qualificata l'azione proposta da come di rivendicazione, respingeva la domanda per non essere stata fornita la prova del diritto di proprietà;che il giudizio di appello avverso la suddetta ordinanza è stato dichiarato estinto con ordinanza della Corte di Appello del 9.10.24( doc.
2-7 conv.). Con
2.3.Nella presente azione ha proposto domanda di accertamento della proprietà e di condanna della al rilascio dell'immobile, quindi anche azione di rivendicazione . CP_1
2.3.1..L'art. 2909 c.c. stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
l'art. 702 quater c.p.c. stabilisce che l'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'art. 702-ter c.p.c. produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.se non impugnata e nel caso in oggetto il giudizio di impugnazione si è estinto.
Si pone quindi la questione di verificare se il giudicato formatosi riguardo all'ordinanza del 17.4.23 incida sulla decisione di merito della presente causa.
2.3.2.NE , sussiste consolidato orientamento della giurisprudenza nel senso che il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già di rito bensì nel merito della pretesa e, in quanto tale, è suscettibile di giudicato sostanziale(Cass. 22128/25; Cass. 5472/23).
2.3.3.Ne consegue che deve essere preso atto che sussiste giudicato esterno riguardo all'infondatezza Par dell'azione di rivendica proposta da che, pertanto, deve essere respinta.
3.1. Si pone la questione se l'efficacia di giudicato riguardi anche l'azione di accertamento della proprietà non specificamente proposta nell'altro giudizio.
3.2.La risposta deve essere positiva.
Deve infatti essere tenuto presente che sia nell'azione di accertamento della proprietà che nell'azione di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche pagina 2 di 4 (Cass.36406/23; Cass. 24050/22).
Rileva quindi il principio consolidato che il giudicato copre tra le stesse parti il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto , e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio , ma anche tutte le possibili questioni , proponibili sia in via di azione , sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia(Cass.22520/11; Cass. 33021/22).
E' quindi evidente che il rigetto della domanda di rivendicazione preclude nei confronti della stessa parte anche la proposizione di una successiva domanda di accertamento della proprietà sulla stessa cosa. Par
4.1.Per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di giudicato con la memoria 171-ter c.p.c. n. 1 ha proposto in via subordinata azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 comma 2 c.c., chiedendo la condanna della alla restituzione dell'immobile occupato . CP_1
4.2.La domanda , alla stregua del principio enunciato da Cass. SU 22404/18, è senz'altro ammissibile in quanto si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio , trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata
4.3.La domanda è peraltro inammissibile.
4.3.1.L'art. 2041 comma 2 c.c. stabilisce che qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata , colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla , in natura, se sussiste al tempo della domanda.
L'art. 2042 c.c. enuncia peraltro il principio di sussidiarietà dell'azione ,nel senso che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Par Nel caso in oggetto aveva appunto proposto azione di rivendicazione per conseguire la restituzione dell'immobile, respinta per mancanza di prova del diritto di proprietà.
4.3.2.Rileva pertanto il principio enunciato da Cass. SU n. 33954/23 nel senso che in ragione della regola di sussidiarietà la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione , fondata su contratto, legge ovvero su clausola generale si riveli carente ab origine del titolo giustificativo;
viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza dal diritto azionato ovvero nel caso in cui discenda da carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale ,ove la nullità derivi da illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso in oggetto la domanda è stata respinta per carenza di prova del diritto di proprietà e pertanto l'azione di arricchimento non è ammissibile.
5.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( 5 scaglione ai sensi dell'art. 14 c.p.c.), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 10.000,00 per compenso ed € 1.500,00 per spese generali, per complessivi € 11.500,00.
5.1.In base alle risultanze documentali ritiene il giudicante che non sussistono i presupposti per condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 11.500,00.
pagina 3 di 4 Firenze, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4