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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1794/2023, avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio da parte di Cass. ord. n. 26259/2024 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Rosa Sciatta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama 52;
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Mestichelli ed elettivamente domiciliato in Roma. Via Monte Santo n.6;
RESISTENTE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così ha ricostruito la vicenda la Corte di cassazione con la ordinanza rescindente indicata in oggetto;
"1. Con sentenza n- 83/2018, pubblicata in data 14 giugno 2018, la
Corte d'appello di Roma, decidendo nella regolare costituzione dell'appellato [...]
CP_1 ha - per quel che ancora rileva nella presente sede - respinto l'appello principale proposto da Parte 2 ei confronti della sentenza del Tribunale di Rieti n. 57/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, la quale, a propria volta, aveva condannato Parte_2 al pagamento in favore dello stesso della differenza tra la retribuzioneControparte_1 di posizione prevista di epoca in epoca dalla contrattazione collettiva - corrispondente alla direzione di unità operativa semplice nel minimo contrattuale - e la retribuzione di posizione in concreto erogata per il periodo dal 13 aprile 2002 al 10 febbraio 2006 oltre accessori, condannando altresì Parte 2 al pagamento della differenza corrispondente sull'indennità di buonuscita, oltre accessori di legge.
2. aveva adito il Tribunale di Controparte_1
Rieti, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che egli aveva svolto, dal settembre
2000 fino ad agosto del 2004 l'incarico di responsabile di struttura semplice e, quindi, mansioni di fatto superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica di formale appartenenza per tutto il periodo di svolgimento delle stesse, con conseguente accertamento del diritto alla percezione delle differenze retributive anche ai fini della determinazione dell'indennità di buona uscita. A sostegno delle proprie ragioni, l'odierno controricorrente aveva dedotto di essere stato assegnato in modo continuativo e pieno - con provvedimento del dirigente sovraordinato - alle mansioni di responsabile del Centro
Diurno-Struttura Semplice con decorrenza dal settembre 2000, esercitando in concreto le funzioni dirigenziali di responsabile della struttura semplice con autonomia gestionale e di spesa, venendo invece formalmente inquadrato come dirigente solo nel settembre 2004.
3. Accolta solo parzialmente la domanda in sede di prime cure - avendo il Tribunale di Rieti giudicato fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte 2 - la Corte d'appello di
Roma ha disatteso il gravame, ritenendo in primo luogo che, pur in assenza di formale indicazione, l'unità presso la quale l'appellato aveva prestato servizio - il Dipartimento di
Salute Mentale Mirtense fosse qualificabile, per le sue caratteristiche, come struttura semplice. Ritenuto, quindi, provato il fatto che l'appellato avesse svolto di fatto le mansioni di responsabile, la Corte capitolina ha osservato che, pur non trovando applicazione gli artt. 2103 c.c. e 52, D. Lgs. N. 165/2001, doveva tenersi conto delle previsioni di contrattazione collettiva che prevedono una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni idonea ad adeguare il trattamento economico all'effettivo livello di responsabilità attribuito al dirigente. La Corte d'appello ha quindi condiviso la valutazione del giudice di prime cure, nel momento in cui questi aveva riconosciuto all'appellato il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione di posizione per avere svolto, in via di fatto, mansioni proprie di direzione di una struttura semplice. Conseguentemente, la Corte ha parimenti disatteso le doglianze concernenti la decisione di prime cure nella parte in cui aveva affermato il diritto dell'appellato a veder calcolate tali voci nell'indennità di buonuscita.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre ora
Parte 2 Resiste con controricorso Controparte_1
Invero, la Corte di cassazione, nella detta ordinanza rescindente, ha precisato che la stessa sentenza della Corte d'appello "ha dato atto dell'assenza in atti di atti idonei a qualificare il Dipartimento presso il quale il controricorrente aveva prestato servizio come un'unità operativa semplice o struttura semplice, ritenendo tuttavia di poter pervenire a tale qualificazione sulla scorta di "altri elementi concorrenti", non escluse le mere valutazioni espresse da alcuni testimoni escussi in giudizio".
Ha ulteriormente specificato che "affinché possa riconoscersi al dipendente di avere svolto le mansioni di fatto dirigenziali, "è, comunque, necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale;
per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d.lgs. n. 502/1992" (così Cass. Sez. L, Ordinanza n.
26821 del 2022). Nell'assenza, quindi, di una precisa individuazione della posizione dirigenziale sulla base del complesso iter a tal fine previsto, risultava preclusa alla Corte territoriale la possibilità di procedere alla qualificazione della struttura presso la quale operava il controricorrente sulla scorta di mere valutazioni fattuali, dovendosi qui ulteriormente ribadire il principio per cui l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio (Cass. Sez. L - Sentenza n. 350 del 10/01/2018). Una volta chiarito che alla Corte territoriale era preclusa la possibilità di qualificare l'unità presso la quale prestava servizio il controricorrente come struttura semplice, consegue logicamente che altrettanto fallaci appaiono sia la successiva affermazione per cui il controricorrente aveva svolto di fatto mansioni dirigenziali - atteso che, appunto, non risultava neppure la formale esistenza della posizione dirigenziale che l CP_1 avrebbe svolto in via di mero fatto - sia, di riflesso, il riconoscimento al controricorrente del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori.
3.2. Quanto, poi, al riconoscimento dell'incidenza sull'indennità di buonuscita del periodo in cui il controricorrente avrebbe svolto di fatto mansioni dirigenziali, occorre comunque rilevare che anche in questo caso la decisione della Corte capitolina non si è conformata al principio reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, con la conseguenza che la base retributiva dell'indennità di buonuscita non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza".
Con ricorso depositato il 3.1.2025 la causa è stata riassunta dinanzi a questa Corte dall la quale ha chiesto di: "accogliere i motivi di appello Parte_1 sopra formulati nel presente atto ex art. 392 c.p.c., in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, e per l'effetto, in accoglimento dell'appello iscritto al n. r.g. 915/2015, annullare e/o revocare e/ riformare la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 57/2015 emessa dal Tribunale di Rieti Sezione Lavoro depositata il
12.2.2015, in parte qua, in quanto ingiusta e illegittima e conseguentemente, confermata l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente dott. Controparte_1 con ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Parte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto nonché per l'effetto ordinare al dott.
Controparte_1 la restituzione di tutte le somme percepite dalla Parte_3 in esecuzione della sentenza di le ll grado e condannare il dott. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Parte 3 del presente giudizio, di quello del precedente grado giudizio di appello, del giudizio di I grado e del giudizio di Cassazione in favore dell'odierno appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c,".
Specifica che: "Dalla documentazione acquisita nel giudizio di I grado risultano assenti atti idonei a qualificare il Dipartimento presso il quale il dott. CP_1 ha prestato servizio, come una unità operativa semplice o struttura semplice. Non solo. Manca anche un atto aziendale con cui l abbia istituito la posizione dirigenziale che il Parte_1 dott. CP_1 afferma di aver svolto di fatto (non vi è traccia, infatti, né nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nello specifico quello pubblicato nel BUR Lazio n. 11 del
20.4.2004, che prevedeva solo i Centri Diurni, senza qualificarli come strutture semplici, né nella contrattazione collettiva di area ai sensi dell'art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 ccnl
8.6.2020, I biennio economico, art. 6 ccnl 17.10.2008). In assenza di tali provvedimenti che competono solo alla P.A. di adottare, dopo aver valutato la rilevanza degli uffici, le risorse umane e finanziarie da assegnare agli stessi, e in genere sulla organizzazione, è precluso al giudice di procedere alla qualificazione della struttura sulla scorta di mere valutazioni di fatto, come accertato dal giudice di primo e dal giudice dell'appello nella sentenza cassata con rinvio (in tal senso Corte di Cassazione Sez. Lav. Ord. 1687/2023 e Cass. Sez.
Lav. Ord. 26821/2022; Cass. Sez. Lav. 350/2018, richiamate tutte nell'ordinanza di rinvio) poiché l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte del funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, che nel caso di specie non è esistente come risulta dalla documentazione in atti. Pertanto, l'accertamento di fatto del
Tribunale di svolgimento di mansioni dirigenziali è fallace (così come quello della Corte di appello che ha ritenuto corretto il ragionamento) e da esso il Tribunale non avrebbe potuto far conseguire il riconoscimento del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori se pur considerata come retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni... si ritiene che con la decisione del giudice di merito di prime cure, confermata dal giudice di appello, impugnata si sia travalicata ed elusa la ratio delle norme sopra richiamate che considerano fondamentale per l'attribuzione di un incarico di direttore di struttura semplice non solo il provvedimento espresso, ma anche l'anzianità di servizio e la valutazione degli obiettivi perseguiti e raggiunti. E riconoscere a un dirigente anche le sole indennità collegate all'incarico di Direttore di Struttura semplice, non a lui conferito, comporta la violazione di tali norme che presuppongo i tre elementi sopra indicati perché il dirigente possa esercitare le funzioni collegate all'incarico stesso".
Controparte_1 che così ha concluso: "rigettare l'appelloSi è costituito proposto da Parte 2 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti Sez. Lavoro n.57/2016 con ricorso 27.03.2015 siccome inammissibile, anche per inammissibilità dell'atto riassuntivo
03.01.2025, e comunque infondato sotto ogni profilo, con conferma integrale della stessa in relazione ai capi fatti oggetto di impugnazione avversaria;
condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente e di tutti i gradi di giudizio sul punto non statuite, confermando la condanna alle spese già pronunciata nei precedenti gradi;
(B) in via subordinata, e per il solo caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, previa riforma, ove del caso, della sentenza Tribunale di Rieti Sez.
Lavoro n.57/2015 nella parte in cui ha rigettato le domande subordinate spiegate in I grado dall'odierno appellato (B.I) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o ingiustizia della condotta posta in essere dalla CP_2 esistente nei confronti del dipendente, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso nel periodo settembre 2000 - 1 febbraio 2006, per tutti i motivi e per i titoli suesposti;
per l'effetto (B.II) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione (1) della complessiva somma di € 66.827,19, ovvero di quella diversa che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche secondo equità, sempre oltre rivalutazione e interessi, e con ogni effetto economico consequenziale, a titolo di risarcimento del danno da illecito contrattuale ovvero, (2) in subordine e sussidiariamente, della complessiva somma di € 51.405,53 ovvero quella diversa che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche secondo equità, sempre oltre rivalutazione e interessi, e con ogni effetto economico consequenziale, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento conseguito dalla p.a.; C) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite".
Deduce in particolare che: "Questa difesa ha eccepito tale inammissibilità sin dall'appello e ha reiterato eccezione anche in cassazione, che tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto superabile sull'assunto che "la costante contestazione, a opera dell'odierna ricorrente, del diritto del controricorrente a percepire differenze economiche in relazione all'allegato svolgimento di mansioni superiori è valso ad impedire in tutti i gradi di giudizio il consolidarsi di alcuna “unità minima” di giudicato, tale da precludere l'impugnazione in sede di legittimità"; laddove, invece, già la sentenza di I grado aveva statuito in conformità al principi espressi dalla Cassazione, sia escludendo la ricorrenza di mansioni superiori, sia accertando nell CP_1 la pregressa titolarità della qualifica di dirigente, sia attribuendo rilevanza preclusiva alla mancata adozione dell'atto aziendale ma limitatamente al riconoscimento della parte di indennità eccedente il minimo contrattuale.
Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'atto riassuntivo per le violazioni sopra esposte.
Con conseguente inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di I grado".
Da subito occorre ritenere che nessuna inammissibilità del ricorso in riassunzione è rinvenibile nel caso di specie laddove la parte riassumente si è limitata a precisare quanto già dalla ordinanza rescindente della Corte di cassazione specificato.
Proprio in conformità a detta pronuncia devono rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente Controparte_1 con ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Parte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto proprio in ragione di quanto statuito dall'ordinanza rescindente della Corte di cassazione e condannare lo stesso al pagamento in favore della Parte_3 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, del presente giudizio, di quello del precedente grado di giudizio di appello, del giudizio di I grado e del giudizio di Cassazione.
Il tutto alla stregua di Cass. SS.UU. ordinanza n. 32906/2022 secondo cui "In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte".
La richiesta di ordinarsi al medesimo dott. Controparte_1 la restituzione di tutte le somme percepite dalla Pt 3 Pt_2 n esecuzione delle sentenze di I e II grado deve essere ritenuta inammissibile in quanto del tutto generica.
P.Q.M.
in sede di rinvio dalla Cassazione, così decide:
Controparte_1 con ricorso ex art.
- rigetta tutte le domande formulate dal ricorrente Part 414 c.p.c. nei confronti della i Pt_2 Part
- dichiara inammissibile la richiesta di restituzione di tutte le somme percepite dalla
Pt 2 in esecuzione delle sentenze di I e II grado;
- condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di tutti gradi e fasi del giudizio, che liquida per intero in complessivi € 3.972,00, per il primo grado di giudizio, in complessivi
€ 3.308,00 per il secondo grado, in € 2.757,00 per la fase di cassazione ed in € 3.473,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre per tutti i gradi e fasi spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA.
Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1794/2023, avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio da parte di Cass. ord. n. 26259/2024 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Rosa Sciatta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama 52;
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Mestichelli ed elettivamente domiciliato in Roma. Via Monte Santo n.6;
RESISTENTE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così ha ricostruito la vicenda la Corte di cassazione con la ordinanza rescindente indicata in oggetto;
"1. Con sentenza n- 83/2018, pubblicata in data 14 giugno 2018, la
Corte d'appello di Roma, decidendo nella regolare costituzione dell'appellato [...]
CP_1 ha - per quel che ancora rileva nella presente sede - respinto l'appello principale proposto da Parte 2 ei confronti della sentenza del Tribunale di Rieti n. 57/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, la quale, a propria volta, aveva condannato Parte_2 al pagamento in favore dello stesso della differenza tra la retribuzioneControparte_1 di posizione prevista di epoca in epoca dalla contrattazione collettiva - corrispondente alla direzione di unità operativa semplice nel minimo contrattuale - e la retribuzione di posizione in concreto erogata per il periodo dal 13 aprile 2002 al 10 febbraio 2006 oltre accessori, condannando altresì Parte 2 al pagamento della differenza corrispondente sull'indennità di buonuscita, oltre accessori di legge.
2. aveva adito il Tribunale di Controparte_1
Rieti, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che egli aveva svolto, dal settembre
2000 fino ad agosto del 2004 l'incarico di responsabile di struttura semplice e, quindi, mansioni di fatto superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica di formale appartenenza per tutto il periodo di svolgimento delle stesse, con conseguente accertamento del diritto alla percezione delle differenze retributive anche ai fini della determinazione dell'indennità di buona uscita. A sostegno delle proprie ragioni, l'odierno controricorrente aveva dedotto di essere stato assegnato in modo continuativo e pieno - con provvedimento del dirigente sovraordinato - alle mansioni di responsabile del Centro
Diurno-Struttura Semplice con decorrenza dal settembre 2000, esercitando in concreto le funzioni dirigenziali di responsabile della struttura semplice con autonomia gestionale e di spesa, venendo invece formalmente inquadrato come dirigente solo nel settembre 2004.
3. Accolta solo parzialmente la domanda in sede di prime cure - avendo il Tribunale di Rieti giudicato fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte 2 - la Corte d'appello di
Roma ha disatteso il gravame, ritenendo in primo luogo che, pur in assenza di formale indicazione, l'unità presso la quale l'appellato aveva prestato servizio - il Dipartimento di
Salute Mentale Mirtense fosse qualificabile, per le sue caratteristiche, come struttura semplice. Ritenuto, quindi, provato il fatto che l'appellato avesse svolto di fatto le mansioni di responsabile, la Corte capitolina ha osservato che, pur non trovando applicazione gli artt. 2103 c.c. e 52, D. Lgs. N. 165/2001, doveva tenersi conto delle previsioni di contrattazione collettiva che prevedono una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni idonea ad adeguare il trattamento economico all'effettivo livello di responsabilità attribuito al dirigente. La Corte d'appello ha quindi condiviso la valutazione del giudice di prime cure, nel momento in cui questi aveva riconosciuto all'appellato il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione di posizione per avere svolto, in via di fatto, mansioni proprie di direzione di una struttura semplice. Conseguentemente, la Corte ha parimenti disatteso le doglianze concernenti la decisione di prime cure nella parte in cui aveva affermato il diritto dell'appellato a veder calcolate tali voci nell'indennità di buonuscita.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre ora
Parte 2 Resiste con controricorso Controparte_1
Invero, la Corte di cassazione, nella detta ordinanza rescindente, ha precisato che la stessa sentenza della Corte d'appello "ha dato atto dell'assenza in atti di atti idonei a qualificare il Dipartimento presso il quale il controricorrente aveva prestato servizio come un'unità operativa semplice o struttura semplice, ritenendo tuttavia di poter pervenire a tale qualificazione sulla scorta di "altri elementi concorrenti", non escluse le mere valutazioni espresse da alcuni testimoni escussi in giudizio".
Ha ulteriormente specificato che "affinché possa riconoscersi al dipendente di avere svolto le mansioni di fatto dirigenziali, "è, comunque, necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale;
per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d.lgs. n. 502/1992" (così Cass. Sez. L, Ordinanza n.
26821 del 2022). Nell'assenza, quindi, di una precisa individuazione della posizione dirigenziale sulla base del complesso iter a tal fine previsto, risultava preclusa alla Corte territoriale la possibilità di procedere alla qualificazione della struttura presso la quale operava il controricorrente sulla scorta di mere valutazioni fattuali, dovendosi qui ulteriormente ribadire il principio per cui l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio (Cass. Sez. L - Sentenza n. 350 del 10/01/2018). Una volta chiarito che alla Corte territoriale era preclusa la possibilità di qualificare l'unità presso la quale prestava servizio il controricorrente come struttura semplice, consegue logicamente che altrettanto fallaci appaiono sia la successiva affermazione per cui il controricorrente aveva svolto di fatto mansioni dirigenziali - atteso che, appunto, non risultava neppure la formale esistenza della posizione dirigenziale che l CP_1 avrebbe svolto in via di mero fatto - sia, di riflesso, il riconoscimento al controricorrente del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori.
3.2. Quanto, poi, al riconoscimento dell'incidenza sull'indennità di buonuscita del periodo in cui il controricorrente avrebbe svolto di fatto mansioni dirigenziali, occorre comunque rilevare che anche in questo caso la decisione della Corte capitolina non si è conformata al principio reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, con la conseguenza che la base retributiva dell'indennità di buonuscita non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza".
Con ricorso depositato il 3.1.2025 la causa è stata riassunta dinanzi a questa Corte dall la quale ha chiesto di: "accogliere i motivi di appello Parte_1 sopra formulati nel presente atto ex art. 392 c.p.c., in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, e per l'effetto, in accoglimento dell'appello iscritto al n. r.g. 915/2015, annullare e/o revocare e/ riformare la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 57/2015 emessa dal Tribunale di Rieti Sezione Lavoro depositata il
12.2.2015, in parte qua, in quanto ingiusta e illegittima e conseguentemente, confermata l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente dott. Controparte_1 con ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Parte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto nonché per l'effetto ordinare al dott.
Controparte_1 la restituzione di tutte le somme percepite dalla Parte_3 in esecuzione della sentenza di le ll grado e condannare il dott. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Parte 3 del presente giudizio, di quello del precedente grado giudizio di appello, del giudizio di I grado e del giudizio di Cassazione in favore dell'odierno appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c,".
Specifica che: "Dalla documentazione acquisita nel giudizio di I grado risultano assenti atti idonei a qualificare il Dipartimento presso il quale il dott. CP_1 ha prestato servizio, come una unità operativa semplice o struttura semplice. Non solo. Manca anche un atto aziendale con cui l abbia istituito la posizione dirigenziale che il Parte_1 dott. CP_1 afferma di aver svolto di fatto (non vi è traccia, infatti, né nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nello specifico quello pubblicato nel BUR Lazio n. 11 del
20.4.2004, che prevedeva solo i Centri Diurni, senza qualificarli come strutture semplici, né nella contrattazione collettiva di area ai sensi dell'art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 ccnl
8.6.2020, I biennio economico, art. 6 ccnl 17.10.2008). In assenza di tali provvedimenti che competono solo alla P.A. di adottare, dopo aver valutato la rilevanza degli uffici, le risorse umane e finanziarie da assegnare agli stessi, e in genere sulla organizzazione, è precluso al giudice di procedere alla qualificazione della struttura sulla scorta di mere valutazioni di fatto, come accertato dal giudice di primo e dal giudice dell'appello nella sentenza cassata con rinvio (in tal senso Corte di Cassazione Sez. Lav. Ord. 1687/2023 e Cass. Sez.
Lav. Ord. 26821/2022; Cass. Sez. Lav. 350/2018, richiamate tutte nell'ordinanza di rinvio) poiché l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte del funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, che nel caso di specie non è esistente come risulta dalla documentazione in atti. Pertanto, l'accertamento di fatto del
Tribunale di svolgimento di mansioni dirigenziali è fallace (così come quello della Corte di appello che ha ritenuto corretto il ragionamento) e da esso il Tribunale non avrebbe potuto far conseguire il riconoscimento del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori se pur considerata come retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni... si ritiene che con la decisione del giudice di merito di prime cure, confermata dal giudice di appello, impugnata si sia travalicata ed elusa la ratio delle norme sopra richiamate che considerano fondamentale per l'attribuzione di un incarico di direttore di struttura semplice non solo il provvedimento espresso, ma anche l'anzianità di servizio e la valutazione degli obiettivi perseguiti e raggiunti. E riconoscere a un dirigente anche le sole indennità collegate all'incarico di Direttore di Struttura semplice, non a lui conferito, comporta la violazione di tali norme che presuppongo i tre elementi sopra indicati perché il dirigente possa esercitare le funzioni collegate all'incarico stesso".
Controparte_1 che così ha concluso: "rigettare l'appelloSi è costituito proposto da Parte 2 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti Sez. Lavoro n.57/2016 con ricorso 27.03.2015 siccome inammissibile, anche per inammissibilità dell'atto riassuntivo
03.01.2025, e comunque infondato sotto ogni profilo, con conferma integrale della stessa in relazione ai capi fatti oggetto di impugnazione avversaria;
condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente e di tutti i gradi di giudizio sul punto non statuite, confermando la condanna alle spese già pronunciata nei precedenti gradi;
(B) in via subordinata, e per il solo caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, previa riforma, ove del caso, della sentenza Tribunale di Rieti Sez.
Lavoro n.57/2015 nella parte in cui ha rigettato le domande subordinate spiegate in I grado dall'odierno appellato (B.I) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o ingiustizia della condotta posta in essere dalla CP_2 esistente nei confronti del dipendente, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso nel periodo settembre 2000 - 1 febbraio 2006, per tutti i motivi e per i titoli suesposti;
per l'effetto (B.II) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione (1) della complessiva somma di € 66.827,19, ovvero di quella diversa che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche secondo equità, sempre oltre rivalutazione e interessi, e con ogni effetto economico consequenziale, a titolo di risarcimento del danno da illecito contrattuale ovvero, (2) in subordine e sussidiariamente, della complessiva somma di € 51.405,53 ovvero quella diversa che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche secondo equità, sempre oltre rivalutazione e interessi, e con ogni effetto economico consequenziale, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento conseguito dalla p.a.; C) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite".
Deduce in particolare che: "Questa difesa ha eccepito tale inammissibilità sin dall'appello e ha reiterato eccezione anche in cassazione, che tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto superabile sull'assunto che "la costante contestazione, a opera dell'odierna ricorrente, del diritto del controricorrente a percepire differenze economiche in relazione all'allegato svolgimento di mansioni superiori è valso ad impedire in tutti i gradi di giudizio il consolidarsi di alcuna “unità minima” di giudicato, tale da precludere l'impugnazione in sede di legittimità"; laddove, invece, già la sentenza di I grado aveva statuito in conformità al principi espressi dalla Cassazione, sia escludendo la ricorrenza di mansioni superiori, sia accertando nell CP_1 la pregressa titolarità della qualifica di dirigente, sia attribuendo rilevanza preclusiva alla mancata adozione dell'atto aziendale ma limitatamente al riconoscimento della parte di indennità eccedente il minimo contrattuale.
Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'atto riassuntivo per le violazioni sopra esposte.
Con conseguente inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di I grado".
Da subito occorre ritenere che nessuna inammissibilità del ricorso in riassunzione è rinvenibile nel caso di specie laddove la parte riassumente si è limitata a precisare quanto già dalla ordinanza rescindente della Corte di cassazione specificato.
Proprio in conformità a detta pronuncia devono rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente Controparte_1 con ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della Parte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto proprio in ragione di quanto statuito dall'ordinanza rescindente della Corte di cassazione e condannare lo stesso al pagamento in favore della Parte_3 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, del presente giudizio, di quello del precedente grado di giudizio di appello, del giudizio di I grado e del giudizio di Cassazione.
Il tutto alla stregua di Cass. SS.UU. ordinanza n. 32906/2022 secondo cui "In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte".
La richiesta di ordinarsi al medesimo dott. Controparte_1 la restituzione di tutte le somme percepite dalla Pt 3 Pt_2 n esecuzione delle sentenze di I e II grado deve essere ritenuta inammissibile in quanto del tutto generica.
P.Q.M.
in sede di rinvio dalla Cassazione, così decide:
Controparte_1 con ricorso ex art.
- rigetta tutte le domande formulate dal ricorrente Part 414 c.p.c. nei confronti della i Pt_2 Part
- dichiara inammissibile la richiesta di restituzione di tutte le somme percepite dalla
Pt 2 in esecuzione delle sentenze di I e II grado;
- condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di tutti gradi e fasi del giudizio, che liquida per intero in complessivi € 3.972,00, per il primo grado di giudizio, in complessivi
€ 3.308,00 per il secondo grado, in € 2.757,00 per la fase di cassazione ed in € 3.473,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre per tutti i gradi e fasi spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA.
Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste