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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 883/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Provinciale Sottomonte N. 3 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Toscana Nord Ovest - Corte Campana N. 10 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 3 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002135052 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ebbe ad impugnare, in proprio e quale socio della " Associazione_1 Snc", una intimazione di pagamento -notificata il 21.6.22- riferibile a debiti tributari maturati tra il febbraio 2013 e l'aprile 2017. I motivi del ricorso si riferivano: ad una invalidità derivata dell'atto notificato per violazione dell'art. 12.3 d.p.R. 602/73, ossia per carente motivazione e violazione del principio di buona fede (artt. 7/7 l. 212/2000); ad altra invalidità derivata per difetto formale nella formazione del ruolo
(violazione artt. 12 e 49 d.p.R. 602 cit.); ad una terza invalidità derivata per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa tributaria, con conseguente prescrizione (violazione artt.
25 e 26 d.p.R. 602 cit., art. 2 l. 212 cit.); per vizio proprio , ossia per omessa specificazione del calcolo analitico degli interessi. I convenuti -la Camera di Commercio e l'Agenzia delle entrate- chiedevano il rigetto della domanda attrice ovvero l'integrazione del contraddittorio mediante intervento dell'Agenzia della riscossione. La Corte di giustizia tributaria di Lucca, disattendendo implicitamente quest'ultima istanza, riteneva il ricorso non ammissibile in quanto mirato esclusivamente alla impugnazione del ruolo e, pertanto, lo rigettava condannando il ricorrente alle spese del grado. Da quì l'appello del contribuente che lamentava: un error in procedendo per violazione del contraddittorio processuale ex art. 101.2 c.p.c. nonché un error in iudicando sulla ammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'intimazione di pagamento;
un secondo error in iudicando non essendo stata provata la notifica degli atti pregressi su cui si fondava l'emissione del provvedimento impugnato, con conseguente decadenza e/o prescrizione. Le censure venivano poi ribadite con memoria aggiuntiva. Si costituivano controparti (Camera di commercio ed AD) che insistevano per la conferma della decisione impugnata oltre che, eventualmente, per l'assegnazione di termine idoneo alla citazione di ADR, al fine di integrare il contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Nessun dubbio, per la verità, sembra sussistere allo stato dell'attuale elaborazione giurisprudenziale, sulla impugnabilità dell'intimazione di pagamento: ancora di recente, la CS
(Cass. V, Sent. 20476/2025) ha riconosciuto pacificamente l'evenienza, riconducendo l'atto in questione ad un sostanziale avviso di mora. Essendo tuttavia l'intimazione esplicitamente disciplinata dall'art. 50.2 del d.
p.R. 602/73, appare evidente che l'atto non potrà che avere le forme di cui al comma terzo della disposizione appena citata, ossia deve essere redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze con apposito decreto. Siccome l'unica lamentela diretta avanzata dal contribuente nei confronti dell'intimazione
è quella afferente la mancata specifica indicazione degli interessi, essendo tutte le altre riferibili ad una invalidità derivata dalla nullità dei ruoli, ben si comprende la conclusione del Giudice di primo grado che ha ritenuto quest'ultimo atto quello effettivamente oggetto di impugnazione e l'ha conseguentemente ritenuta non ammissibile in ragione dell'art. 12 d.p.R. 602/73 cit. D'altronde, la asserita mancata integrazione del contraddittorio non produce alcun vulnus processuale capace di riverberarsi sulla sentenza: la giurisprudenza
(di merito e, soprattutto, di legittimità) ha chiarito che tra AD e ADR non esiste un litisconsorzio necessario, sicché non è indispensabile la loro contestuale partecipazione al giudizio (da ultimo ed anche per ulteriori rimandi v. Cass. V, Ord. 18328/2024); ciò che, se da un lato fa concludere nel senso della legittimità del ricorso presentato nei confronti di una sola delle due agenzie -come sostenuto dal contribuente- consente altresì di ritenere la decisione di primo grado del tutto immune da vizi, avendo il Giudice compiuto una valutazione -seppure implicita- sulla necessità di integrazione del contraddittorio optando per la sua superfluità. Al di là della possibilità di sindacato su quella valutazione, una integrazione "postuma" (dopo cioè che la parte è stata assente nel giudizio di primo grado) sembra ancor più problematica e quindi da evitare, sebbene, come si è visto sopra, sollecitata dai resistenti. In ogni caso, l'evenienza appare effettivamente superflua alla luce dei motivi di ricorso prima e di appello poi evidenziati dal contribuente. In definitiva: l'unica causa di invalidità dell'atto impugnato viene rinvenuta nella mancata indicazione degli interessi e, come s'è anticipato, è infondata essendo l'atto, negli elementi che lo compongono, conforme al dettato normativo (art. 50.2 d.p.R. 602/73 cit.); gli altri motivi afferiscono alla notifica dei ruoli che avrebbero implicato una invalidità derivata della intimazione (o all'intero procedimento di formazione della pretesa): tuttavia il ruolo può essere oggetto di impugnativa a condizioni normativamente previste (art. 12 d.p.R.
602/73) e per ragioni dotate di apprezzabile specificità. Al contrario, il ricorso ( e lo stesso appello), indirizzato verso i creditori sostanziali anziché verso il soggetto titolare del potere di emissione dell'atto impugnato, contengono motivazioni generiche che non consentono in alcun modo di apprezzare gli specifici motivi per i quali esso dovrebbe essere afflitto da invalidità. Nè giova, nella specie, il richiamo all'art. 7.5-bis d. lgs.
546/1992, giacché, proprio per l'oggetto e per il tipo di censure mosse, fa capo pur sempre all'attore un onere di allegazione capace di dar consistenza alle pretese avanzate. L'insieme delle considerazioni sopra esposte induce, pertanto, a confermare la sentenza impugnata;
la complessità fattuale e giuridica delle vicenda legittima invece la compensazione delle spese di grado.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 883/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Provinciale Sottomonte N. 3 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Toscana Nord Ovest - Corte Campana N. 10 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 3 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002135052 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ebbe ad impugnare, in proprio e quale socio della " Associazione_1 Snc", una intimazione di pagamento -notificata il 21.6.22- riferibile a debiti tributari maturati tra il febbraio 2013 e l'aprile 2017. I motivi del ricorso si riferivano: ad una invalidità derivata dell'atto notificato per violazione dell'art. 12.3 d.p.R. 602/73, ossia per carente motivazione e violazione del principio di buona fede (artt. 7/7 l. 212/2000); ad altra invalidità derivata per difetto formale nella formazione del ruolo
(violazione artt. 12 e 49 d.p.R. 602 cit.); ad una terza invalidità derivata per mancata rituale conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa tributaria, con conseguente prescrizione (violazione artt.
25 e 26 d.p.R. 602 cit., art. 2 l. 212 cit.); per vizio proprio , ossia per omessa specificazione del calcolo analitico degli interessi. I convenuti -la Camera di Commercio e l'Agenzia delle entrate- chiedevano il rigetto della domanda attrice ovvero l'integrazione del contraddittorio mediante intervento dell'Agenzia della riscossione. La Corte di giustizia tributaria di Lucca, disattendendo implicitamente quest'ultima istanza, riteneva il ricorso non ammissibile in quanto mirato esclusivamente alla impugnazione del ruolo e, pertanto, lo rigettava condannando il ricorrente alle spese del grado. Da quì l'appello del contribuente che lamentava: un error in procedendo per violazione del contraddittorio processuale ex art. 101.2 c.p.c. nonché un error in iudicando sulla ammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'intimazione di pagamento;
un secondo error in iudicando non essendo stata provata la notifica degli atti pregressi su cui si fondava l'emissione del provvedimento impugnato, con conseguente decadenza e/o prescrizione. Le censure venivano poi ribadite con memoria aggiuntiva. Si costituivano controparti (Camera di commercio ed AD) che insistevano per la conferma della decisione impugnata oltre che, eventualmente, per l'assegnazione di termine idoneo alla citazione di ADR, al fine di integrare il contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Nessun dubbio, per la verità, sembra sussistere allo stato dell'attuale elaborazione giurisprudenziale, sulla impugnabilità dell'intimazione di pagamento: ancora di recente, la CS
(Cass. V, Sent. 20476/2025) ha riconosciuto pacificamente l'evenienza, riconducendo l'atto in questione ad un sostanziale avviso di mora. Essendo tuttavia l'intimazione esplicitamente disciplinata dall'art. 50.2 del d.
p.R. 602/73, appare evidente che l'atto non potrà che avere le forme di cui al comma terzo della disposizione appena citata, ossia deve essere redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze con apposito decreto. Siccome l'unica lamentela diretta avanzata dal contribuente nei confronti dell'intimazione
è quella afferente la mancata specifica indicazione degli interessi, essendo tutte le altre riferibili ad una invalidità derivata dalla nullità dei ruoli, ben si comprende la conclusione del Giudice di primo grado che ha ritenuto quest'ultimo atto quello effettivamente oggetto di impugnazione e l'ha conseguentemente ritenuta non ammissibile in ragione dell'art. 12 d.p.R. 602/73 cit. D'altronde, la asserita mancata integrazione del contraddittorio non produce alcun vulnus processuale capace di riverberarsi sulla sentenza: la giurisprudenza
(di merito e, soprattutto, di legittimità) ha chiarito che tra AD e ADR non esiste un litisconsorzio necessario, sicché non è indispensabile la loro contestuale partecipazione al giudizio (da ultimo ed anche per ulteriori rimandi v. Cass. V, Ord. 18328/2024); ciò che, se da un lato fa concludere nel senso della legittimità del ricorso presentato nei confronti di una sola delle due agenzie -come sostenuto dal contribuente- consente altresì di ritenere la decisione di primo grado del tutto immune da vizi, avendo il Giudice compiuto una valutazione -seppure implicita- sulla necessità di integrazione del contraddittorio optando per la sua superfluità. Al di là della possibilità di sindacato su quella valutazione, una integrazione "postuma" (dopo cioè che la parte è stata assente nel giudizio di primo grado) sembra ancor più problematica e quindi da evitare, sebbene, come si è visto sopra, sollecitata dai resistenti. In ogni caso, l'evenienza appare effettivamente superflua alla luce dei motivi di ricorso prima e di appello poi evidenziati dal contribuente. In definitiva: l'unica causa di invalidità dell'atto impugnato viene rinvenuta nella mancata indicazione degli interessi e, come s'è anticipato, è infondata essendo l'atto, negli elementi che lo compongono, conforme al dettato normativo (art. 50.2 d.p.R. 602/73 cit.); gli altri motivi afferiscono alla notifica dei ruoli che avrebbero implicato una invalidità derivata della intimazione (o all'intero procedimento di formazione della pretesa): tuttavia il ruolo può essere oggetto di impugnativa a condizioni normativamente previste (art. 12 d.p.R.
602/73) e per ragioni dotate di apprezzabile specificità. Al contrario, il ricorso ( e lo stesso appello), indirizzato verso i creditori sostanziali anziché verso il soggetto titolare del potere di emissione dell'atto impugnato, contengono motivazioni generiche che non consentono in alcun modo di apprezzare gli specifici motivi per i quali esso dovrebbe essere afflitto da invalidità. Nè giova, nella specie, il richiamo all'art. 7.5-bis d. lgs.
546/1992, giacché, proprio per l'oggetto e per il tipo di censure mosse, fa capo pur sempre all'attore un onere di allegazione capace di dar consistenza alle pretese avanzate. L'insieme delle considerazioni sopra esposte induce, pertanto, a confermare la sentenza impugnata;
la complessità fattuale e giuridica delle vicenda legittima invece la compensazione delle spese di grado.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.