Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2023, proposto da
NU NA, rappresentato e difeso dall'avvocato OB Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni del Sulcis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Giovanni Suergiu, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, provvedimento unico di preavviso di diniego n. 70 dell''1.6.2023, emesso dalla responsabile del SUAPE dell''Unione dei Comuni del Sulcis, in data 1.6.2023, prot. 1233 dell’1.6.2023;”
- dei pareri: a) del direttore del Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale dell''Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna (prot. n. 20016 del 26.4.2023) che ha ritenuto il progetto non conforme alle NTA del PPR per mancanza dei requisiti dimensionali del lotto; b) della responsabile dell''Area tecnica del Comune di San Giovanni Suergiu (prot. n. 6697 del 25.5.2023) che ha ritenuto il progetto non conforme alle NTA del PPR per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall''art. 83.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Unione dei Comuni del Sulcis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. NU NA ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, provvedimento unico preavviso di diniego n. 70 dell’1.6.2023, emesso dal SUAPE dell’Unione dei Comuni del Sulcis il 1.6.2023, prot. 1233 del 1.6.2023 con la quale è stata denegata l’autorizzazione alla realizzazione di una piscina a servizio di un fabbricato rurale ad uso residenziale con annesso locale agricolo nell’immobile sito in “ Località S’Isca ” nel Comune di San Giovanni Suergiu e dei presupposti pareri resi dal Servizio tutela del paesaggio della RAS e dell’Area tecnica del Comune di San Giovanni Suergiu.
2. Rappresenta il ricorrente di essere un imprenditore agricolo, di svolgere l’attività in agro di San Giovanni Suergiu, in località Craminalana, 2 (o anche S’Isca) e di risiedere all’interno del lotto agricolo in un immobile realizzato in forza di concessione edilizia n. 60 del 28.4.2006 e modificato successivamente con concessione in variante n. 4268 del 6.5.2009.
3. Assume il ricorrente di aver formulato apposita istanza in data 30.3.2023 al fine di essere autorizzato a realizzare una piscina a servizio del fabbricato rurale dove risiede in coerenza con la possibilità riconosciuta dalla L.R. 18.1.2021, n 1, cd. Piano casa.
4. Con nota del 5.4.2023 l’Unione dei Comuni del Sulcis, attraverso lo sportello SUAPE, ha avviato la conferenza di servizi tra gli enti titolari di interessi coinvolti nel progetto nel corso della quale sono pervenuti la relazione paesaggistica con proposta di parere non favorevole da parte della Regione Autonoma della Sardegna –Ufficio Tutela del Paesaggio della Sardegna Meridionale, trasmesso con nota prot. 20016 del 26.4.2023 e il parere negativo non superabile del Comune di San Giovanni Suergiu – ufficio tecnico, trasmesso con nota prot. n. 6697 del 25.5.2023.
5. Con determinazione motivata n. 1233 dell’1.6.2023, avente valenza di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 della L. n. 241/1990, il responsabile del SUAPE dell’Unione dei Comune del Sulcis denegava l’autorizzazione alla realizzazione della predetta piscina.
6. Il ricorrente non formulava osservazioni al provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza che, pertanto, consolidava i propri effetti reiettivi.
7. Avverso tali determinazioni è insorta la parte ricorrente che ha dedotto la violazione dell’art. 1, della L.R. 18.1.2021, n. 1 e art. 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 3.8.1994, n. 228), oltre a eccesso di potere per errore nei presupposti, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e, infine, la violazione dell’art. 83 delle NTA del PPR della Sardegna.
7.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità della proposta di parere della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto l’Ufficio Tutela del Paesaggio della RAS avrebbe ritenuto inammissibile l’intervento per via dell’impropria applicazione dell’art. 83, comma 2 delle NTA del PPR, che prescrive che nei lotti inferiori a quelli minimi prescritti (che per la residenza e le relative pertinenze è pari a 3 ettari) sono consentite soltanto operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria senza aumento di volume, di unità abitative e gli interventi di adeguamento tipologico.
Tuttavia, l’art. 1 della L.R. n. 1/2021 —rimasto in vigore anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2021— richiama il D.P.G.R. regionale che fissa tale soglia in 1 ettaro.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, l’art. 83 comma 2 delle citate norme tecniche non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, potendo, al più, venire in rilievo il disposto dell’art. 83, comma 1, lett. b), delle medesime NTA, che consente la realizzazione di strutture di appoggio non residenziali entro il limite volumetrico di 90 mc.
Pertanto, poiché l’intervento progettato consiste in una piscina pertinenziale con volumetria pari a 77 mc, destinata alla migliore fruizione dell’abitazione, esso sarebbe conforme alla disciplina urbanistico-paesaggistica applicabile.
7.2. Con un secondo ordine di doglianze il ricorrente deduce la violazione dell’art. 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR della Sardegna, oltre a eccesso di potere per errore nei presupposti.
7.2.1. Assume il ricorrente che il parere negativo reso dal Comune resistente, laddove ha rilevato, in senso ostativo, l’assenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo in capo all’istante, sarebbe inficiato dalla circostanza che l’art. 83, comma 1 delle NTA del PPR troverebbe applicazione per la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola e non anche per la realizzazione di una piscina di modeste dimensioni a servizio dell’abitazione del ricorrente, per la quale potrebbe, al più applicarsi l’art. 83, comma 2.
D’altro canto, conclude sul punto parte ricorrente, ove il Comune ritenesse assente in capo al ricorrente il possesso dei requisiti soggettivi, sarebbe stato tenuto a svolgere una apposita istruttoria e dimostrare che il fascicolo presso EA intestato al sig. NA non descriveva una situazione reale.
7.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art. 83, comma 1, lett. b) delle NTA del PPR, adottato con deliberazione della G.R n. 22/3 del 2006 in seguito alla L.R. n. 8/2004.
7.3.1. Evidenzia l’esponente che l’art. 83, comma 1, lett. b) non subordinerebbe l’assentibilità degli interventi in esso indicati solo a chi svolga attualmente attività agricola essendo sufficiente la mera proprietà di una unità abitativa in zona rurale.
In particolare, la norma avrebbe l’obiettivo di regolamentare tutti i rimanenti casi di edificazione in zona rurale, dovendosi in caso contrario concludere nel senso che un agricoltore in pensione non avrebbe la possibilità di realizzare una piscina nella propria casa all’interno della propria azienda agricola solo perché attualmente si trova a riposo.
8. Si sono costituiti la RAS e l’Unione dei Comuni del Sulcis instando per la reiezione del gravame.
9. All’udienza camerale del 19 ottobre 2023, l’istanza di sospensione è stata respinta.
10. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie.
11. La causa è stata, infine, discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 18 febbraio 2026.
DIRITTO
1. L’esito negativo della conferenza di servizi consegue al pervenimento di due pareri non favorevoli espressi, rispettivamente, dall’Ufficio Tutela del Paesaggio della R.A.S. e dall’Ufficio Tecnico di San Giovanni Suergiu.
1.1. L’amministrazione regionale ha constatato la non assentibilità del progetto in quanto l’art. 83, comma 2, delle NTA del PPR, con riguardo ai lotti adibiti a residenza e relative pertinenze di estensione inferiore ai 3 ettari, consente unicamente la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume, nonché interventi di adeguamento tipologico delle unità abitative esistenti, rilevando, altresì, che l’intervento in questione insisterebbe su un lotto ubicato entro la fascia di 150 metri dal corso d’acqua denominato “ Su canali de su predi ”, area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 17, comma 3, delle NTA del PPR, così rilevando un ostacolo insormontabile nelle prescrizioni di tutela dettate dal Piano paesaggistico regionale.
1.2. L’Ente Locale ha, invece, rilevato che, in zona E, sono consentite esclusivamente opere edilizie strumentali all’esercizio dell’attività agricola, ivi compresa la residenza dell’agricoltore e le relative pertinenze, e a condizione che esse siano fondate sull’esistenza di un’azienda agricola e che la residenza sia concretamente funzionale allo svolgimento dell’attività agricola; mentre dall’istruttoria sarebbe, invece, emerso il mancato possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dall’art. 83 delle NTA del PPR.
2. Il provvedimento impugnato si configura, pertanto, come atto plurimotivato, con la conseguenza che, secondo giurisprudenza consolidata, è sufficiente il riscontro della legittimità anche di una sola delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso. Ciò in quanto, anche in ipotesi di fondatezza delle ulteriori censure riferite ad altre ragioni giustificatrici, il provvedimento non potrebbe comunque essere annullato, risultando sorretto da una valida ed autonoma motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094; TAR Sardegna, Sez. I, 23 gennaio 2026).
3. Ritiene il Collegio, in ossequio al principio della ragione più liquida, di prendere le mosse dalla disamina del secondo e terzo motivo di gravame motivo di gravame che, in ragione della loro omogeneità contenutistica possono essere trattati congiuntamente e che, rivelandosi entrambi infondati, determinano la reiezione del ricorso.
3.1. Parte ricorrente censura il parere negativo reso dal Comune di San Giovanni Suergiu, assumendone l’illegittimità in quanto l’intervento, di modeste dimensioni e pertinenziale rispetto all’abitazione esistente, non dovrebbe essere assoggettato all’art. 83, comma 1, delle NTA del PPR, norma che si limiterebbe a disciplinare la costruzione di nuovi edifici in zona agricola richiedendo, tra l’altro, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi da parte dell’imprenditore agricolo. Secondo il ricorrente, la norma troverebbe applicazione, dunque, esclusivamente per nuove costruzioni ad uso agricolo, mentre per opere pertinenziali come la piscina dovrebbe applicarsi il solo comma 2, del medesimo articolo. In ogni caso, l’art. 83, comma 1, lett. b) non presupporrebbe affatto che gli interventi in esso indicati possano essere assentiti solo a chi svolge attualmente attività agricola, potendo gli stessi essere autorizzati anche ai meri proprietari di una unità abitativa in zona rurale.
3.2. I motivi sono entrambi infondati.
3.2.1. Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR, la costruzione di nuovi edifici in zona agricola è consentita solo per opere indispensabili alla conduzione del fondo e alle attrezzature necessarie per le attività aziendali, con obbligo prioritario di recupero degli edifici esistenti. La norma richiede, altresì, la verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, nesso funzionale imprescindibile ai fini della legittimità dell’intervento. Il successivo comma 3 stabilisce che il responsabile comunale del procedimento debba accertare il possesso dei requisiti soggettivi dell’azienda o dell’imprenditore agricolo, in capo al quale ricade, ovviamente, l’onere di fornire elementi concreti circa la sussistenza del nesso di strumentalità.
3.2.2. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a dare evidenza della presenza del predetto nesso di strumentalità tra l’intervento realizzativo progettato e l’attività agricola condotta, argomentando anzi (cfr. pag. 6 del ricorso) sul fatto che l’art. 83, comma 1, lett. b) non richiederebbe affatto che gli interventi in esso indicati possano essere assentiti solo a chi svolga attualmente attività agricola, potendo gli stessi essere consentiti anche a favore di chi sia mero proprietario di una unità abitativa in zona rurale.
3.3. Orbene, va osservato, in primo luogo, con considerazioni che conducono anche alla reiezione del terzo motivo di gravame, che l’art. 83 comma 1 lett. b delle richiamate norme tecniche di attuazione non può, in ogni caso, trovare attuazione nel caso di specie per la dirimente ragione che esse si riferiscono a “ strutture di appoggio non residenziali per una superficie coperta non superiore ai 30 mq., per fondi da 3 fino a 10 ettari,” mentre, nel caso di specie, il fondo ha una estensione pari a mq 10.120, e dunque si colloca al di sotto della soglia minima prevista dalla norma.
In secondo luogo, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che, in zona agricola, sono ammesse opere edilizie strumentali all’attività agricola, comprese le pertinenze residenziali, solo se la residenza è concretamente funzionale allo svolgimento dell’attività agricola, laddove cioè l’imprenditore pratichi colture o allevamento che richiedano la sua presenza assidua sul fondo (TAR Sardegna, n. 161/2016; n. 721/2016; n. 803/2018; n. 976/2023). Le pertinenze, comprese le piscine, possono quindi essere assentite solo se funzionali a rendere più comoda o gradevole la residenza dell’agricoltore, fermo restando il vincolo di strumentalità all’attività agricola.
Nell’ambito di tale principio, si è anche osservato che anche “ le pertinenze debbano essere sottoposte ai medesimi requisiti richiesti per la realizzazione di un fabbricato residenziale in zona agricola, in quanto anche esse da considerare nell'ambito del principio del corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo” (cfr. Tar Sardegna sez. 1^ 19/12/2023, n. 976)
In tale ottica, si è precisato (cfr. Atto d’indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1998 in riferimento alle disposizioni di salvaguardia dei territori rurali di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, siccome modificato dall’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2021 e ad altre disposizioni riguardanti l’agro –del 6 marzo 2021) che ai fini della dimostrazione della effettiva sussistenza della connessione tra l’edificazione nel fondo e conduzione agricola il richiedente debba presentare - unitamente agli elaborati progettuali - una relazione agronomica ed un programma di attività per lo sviluppo agricolo del fondo. In sede di valutazione, potranno costituire ulteriori elementi di riferimento: le caratteristiche delle aree interessate (giacitura, esposizione, altimetria); la superficie dedicata specificamente all'attività agricola; le tabelle dell'Assessorato regionale all'agricoltura che qualificano il tempo lavoro e il reddito derivante dalle ordinarie produzioni agricole.
Infine, si chiarisce che " nel concetto di residenza, sono da ricomprendere anche le pertinenze, normalmente realizzabili a servizio dei fabbricati esistenti, fermo restando la sussistenza del nesso di strumentalità tra la residenza e l'attività agricola esercitata nel fondo. In difetto dell'anzidetto rapporto di strumentalità, si ritiene che la realizzazione della pertinenza non possa essere autorizzata".
3.4. Nel caso di specie, dall’istruttoria condotta dal Comune emerge chiaramente che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova della necessaria presenza assidua in agro finalizzata allo svolgimento dell’attività agricola, condizione imprescindibile per considerare l’abitazione e le pertinenze come opere strumentali. La piscina, pur essendo di dimensioni modeste e pertinenziale rispetto all’abitazione, non costituisce opera indispensabile alla conduzione del fondo, né appare concretamente strumentale alle attività agricole o zootecniche. La normativa non consente che opere a destinazione residenziale o di svago possano essere assentite in assenza di un collegamento funzionale diretto con la conduzione agricola.
3.5. In definitiva, il Comune ha legittimamente espresso parere negativo, avendo accertato la mancanza del nesso di strumentalità tra l’intervento e l’attività agricola, conforme alle prescrizioni dell’art. 83 NTA del PPR e alla consolidata giurisprudenza di questo TAR. Il ricorrente, non avendo fornito elementi probatori idonei a dimostrare la concreta funzionalità dell’opera rispetto alla conduzione del fondo, non ha assolto l’onere di legge, rendendo inevitabile la conferma del provvedimento reiettivo.
4. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e meritevole di reiezione.
5. I peculiari profili della vicenda giustificano, peraltro, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
OB ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB ON | Antonio AN |
IL SEGRETARIO