Art. 9. 1. L'organico dell'Istituto e' costituito da:
a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;
b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuti bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;
c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto e' quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all'art. 9:
Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente nota all'art. 4.
a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;
b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuti bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;
c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto e' quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all'art. 9:
Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente nota all'art. 4.