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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3216/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166341108428414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534009837555 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso il ricorrente ut sopra rapp.ta e difesa chiede alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Salerno adita compiacersi ritenere e dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, Accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace l'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva
( boni iuris=), di cui in narrativa,
1. In Via Preliminare:
1.1 La nullità dell' atto impugnato per l'inesistenza giuridica della notifica, atteso che in quanto atto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente spedito a mezzo del servizio postale. Tutto ciò in violazione delle disposizioni disciplinanti il procedimento di
2 notifica (artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art.
3 - legge n. 890/1982), nonché dell'art. 6, co. 1
- Statuto dei diritti del contribuente.
1.2 La nullità dell'intimazione di pagamento qui opposto quale conseguenza della illegale di esecuzione forzata=, in difetto tanto di previsione normativa quanto di cognizione legale del contribuente.
1.3 La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per insufficienza di motivazione, determinata dalla mancata indicazione delle <generalità= degli anni di riferimento della tassa automobilistica,< b> dei ruoli, quali effettivi titoli legittimanti l'azione cautelativa intrapresa dall'Agente della Riscossione, incorporati indicate e pretese notificate.
1.4 La nullità dell'impugnata intimazione di pagamento
2. In Via Principale:
2.1 Ordinare la cancellazione dell'intimazione di pagamento con capo della sentenza da dichiararsi provvisoriamente esecutivo al fine di escludere ulteriori danni in capo al ricorrente, ed annullare la somma pari ad Euro 334,84, in quanto si tratta di somme del tutto prescritte;
2.2 Condannare la società Abaco S.p.A. alle spese di giudizio.
Ufficio resistente MUNICIPIA ABACO S.p.A. Tutto quanto sopra premesso, dedotto e richiamato, la MUNICIPIA S.p.A., ut sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado adita di accettare le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale e la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania;
2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato pignoramento presso terzi;
4) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
3 Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti Municipia Abaco Società_2S.p.a nonché nei confronti della di Società_2 i l pignoramento dei crediti presso terzi presso l'
Società_2. in persona del legale
Indirizzo_1rapp.te p.t. con sede in Salerno alla snc per un valore di Euro 334,84 per tassa automobilistica anno 2015.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La società MUNICIPIA ABACO S.p.A., ut sopra rappresentata e difesa, chiedeva di accettare le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale e la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania;
2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato pignoramento presso terzi;
4 4) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
L'Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA chiedeva a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è proposto avverso un pignoramento dei crediti presso terzi presso
Società_2 Società_2l' . in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno alla Indirizzo_1 snc per un valore di Euro 334,84 per tassa automobilistica anno 2015. In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D. L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
5 La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
1) Incompetenza territoriale Carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione Campania con sede in Napoli la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli e non di Salerno.
Municipia spa risponde solo dell'attività di riscossione non è responsabile per la notifica degli atti dell'ente impositore quale accertamento e ingiunzione di cui è competente la Regione
Campania
2) Litisconsorzio necessario Regione Campania
Inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma
6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Stando al tenore letterale della norma, sembrerebbe che, per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato. Volendo esemplificare, si tratta del classico caso in cui si impugna la cartella di pagamento, lamentando il vizio di notifica del prodromico avviso di accertamento, atto di recupero del credito d'imposta o avviso di liquidazione. Nel caso in esame l'Ente 6 impositore è la Regione Campania e pertanto la Corte di Giustizia competente è quella di Napoli.
Conseguentemente questa Corte, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli.
Riassunzione nei termini di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3216/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166341108428414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534009837555 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tanto premesso il ricorrente ut sopra rapp.ta e difesa chiede alla On.le Corte di Giustizia di primo grado di Salerno adita compiacersi ritenere e dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, Accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace l'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva
( boni iuris=), di cui in narrativa,
1. In Via Preliminare:
1.1 La nullità dell' atto impugnato per l'inesistenza giuridica della notifica, atteso che in quanto atto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente spedito a mezzo del servizio postale. Tutto ciò in violazione delle disposizioni disciplinanti il procedimento di
2 notifica (artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art.
3 - legge n. 890/1982), nonché dell'art. 6, co. 1
- Statuto dei diritti del contribuente.
1.2 La nullità dell'intimazione di pagamento qui opposto quale conseguenza della illegale di esecuzione forzata=, in difetto tanto di previsione normativa quanto di cognizione legale del contribuente.
1.3 La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per insufficienza di motivazione, determinata dalla mancata indicazione delle <generalità= degli anni di riferimento della tassa automobilistica,< b> dei ruoli, quali effettivi titoli legittimanti l'azione cautelativa intrapresa dall'Agente della Riscossione, incorporati indicate e pretese notificate.
1.4 La nullità dell'impugnata intimazione di pagamento
2. In Via Principale:
2.1 Ordinare la cancellazione dell'intimazione di pagamento con capo della sentenza da dichiararsi provvisoriamente esecutivo al fine di escludere ulteriori danni in capo al ricorrente, ed annullare la somma pari ad Euro 334,84, in quanto si tratta di somme del tutto prescritte;
2.2 Condannare la società Abaco S.p.A. alle spese di giudizio.
Ufficio resistente MUNICIPIA ABACO S.p.A. Tutto quanto sopra premesso, dedotto e richiamato, la MUNICIPIA S.p.A., ut sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado adita di accettare le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale e la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania;
2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato pignoramento presso terzi;
4) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
3 Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti Municipia Abaco Società_2S.p.a nonché nei confronti della di Società_2 i l pignoramento dei crediti presso terzi presso l'
Società_2. in persona del legale
Indirizzo_1rapp.te p.t. con sede in Salerno alla snc per un valore di Euro 334,84 per tassa automobilistica anno 2015.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La società MUNICIPIA ABACO S.p.A., ut sopra rappresentata e difesa, chiedeva di accettare le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale e la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità per non aver evocato in Giudizio la Regione Campania;
2) In via principale, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
3) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato pignoramento presso terzi;
4 4) Condannare, in ogni caso, il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore della MUNICIPIA Spa.
L'Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA chiedeva a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è proposto avverso un pignoramento dei crediti presso terzi presso
Società_2 Società_2l' . in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno alla Indirizzo_1 snc per un valore di Euro 334,84 per tassa automobilistica anno 2015. In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D. L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
5 La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
1) Incompetenza territoriale Carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione Campania con sede in Napoli la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli e non di Salerno.
Municipia spa risponde solo dell'attività di riscossione non è responsabile per la notifica degli atti dell'ente impositore quale accertamento e ingiunzione di cui è competente la Regione
Campania
2) Litisconsorzio necessario Regione Campania
Inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma
6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Stando al tenore letterale della norma, sembrerebbe che, per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato. Volendo esemplificare, si tratta del classico caso in cui si impugna la cartella di pagamento, lamentando il vizio di notifica del prodromico avviso di accertamento, atto di recupero del credito d'imposta o avviso di liquidazione. Nel caso in esame l'Ente 6 impositore è la Regione Campania e pertanto la Corte di Giustizia competente è quella di Napoli.
Conseguentemente questa Corte, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli.
Riassunzione nei termini di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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