Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica

    Il giudice rileva che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso di specie, l'ente impositore è la Regione Campania, e il ricorso non è stato notificato anche a quest'ultima.

  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale

    La competenza territoriale per le controversie relative ai bolli auto, il cui ente impositore è la Regione Campania, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, dove ha sede la Regione Campania, e non a Salerno.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione di pagamento per insufficienza di motivazione

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

  • Inammissibile
    Prescrizione del tributo

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

  • Inammissibile
    Annullamento della somma richiesta

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Le spese processuali vengono compensate integralmente tra le parti.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    Il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.

  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione

    Il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata evocazione in giudizio della Regione Campania

    Il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, rilevando l'eccezione pregiudiziale di rito relativa alla mancata notifica del ricorso anche alla Regione Campania.

  • Inammissibile
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 152
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo