CASS
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2024, n. 41216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41216 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE nei confronti di DI AB KE nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del PG che ha concluso, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore di OD Madualbuchi KE;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41216 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha accolto l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 100.000,00, per l'ingiusta detenzione subita da OD CH KE, sottoposto a custodia cautelare dal 21/5/2014 al 1/2/2016, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP di Perugia in data 22/4/ 2014, rinnovata per competenza dal GIP di Roma in data 30/6/2014, per reati in materia sostanze stupefacenti, dai quali successivamente il medesimo è stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 maggio 2022, con la formula "perché il fatto non sussiste" in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e con la formula "per non aver commesso il fatto" in relazione al reato di cui all'art.74, stesso decreto. La vicenda è stata così ricostruita: il richiedente era stato sottoposto a custodia cautelare in quanto ritenuto partecipe di un'organizzazione criminale, operante in Perugia, finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche tese a monitorare l'attività dell'intero gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti. Nel corso del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, analizzando le suddette conversazioni, riteneva le stesse prive di alcun oggettivo riscontro in ordine al comportamento rappresentato nelle incriminazioni. Tanto premesso, il giudice della riparazione ha rilevato che l'allora indagato, durante l'interrogatorio davanti al GIP, negando di essere coinvolto negli addebiti al lui contestati, aveva riferito di non conoscere alcuno dei coindagati, ad eccezione di JA RI con il quale intratteneva contatti telefonici e relazioni che avevano l'oggetto transazioni commerciali relative ad una locazione di immobile, osservando che tali spiegazioni hanno trovato effettivo riscontro nella sentenza assolutoria del Tribunale di Roma. Il giudice della riparazione, pertanto, ha affermato che non è ravvisabile alcuna colpa nella condotta del cautelato, neppure sotto il profilo della reticenza o del mendacio, idonea ad indurre in errore il giudice che aveva applicato la misura cautelare, 2. Nel ricorso in esame, l'esponente sostiene che la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il mero accertamento dell'assenza di reticenza nell'interrogatorio di garanzia potesse essere sufficiente a fondare la richiesta di indennizzo;
inoltre, lo stesso giudice avrebbe disapplicato i principi regolatori della materia, ritenendo che gli elementi valutabili quali fattori ostativi debbano essere ricavati dalla sentenza di assoluzione, anziché dalla percezione della situazione di allarme da parte dell'autorità giudiziaria, emergente dalle indagini di polizia. 2 Ed ancora, la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddittorietà ed erronea applicazione della legge nell'aver descritto, al punto 15 della premessa, condotte ostative quali la contiguità con altri soggetti indagati, senza averle poi considerate nella disamina dell'istanza. In quest'ultima, tra l'altro, a pagina 6, capoversi 2-6, erano evidenziati stretti legami con JA RI il quale, a sua volta, era in affari con tale LI per la distribuzione degli stupefacenti. Infine, le frequentazioni e le conversazioni telefoniche con soggetti inseriti in traffici di stupefacenti, anche a livello internazionale, rappresentavano elementi di sospetto che, nella valutazione ex ante, ampiamente giustificavano i provvedimenti restrittivi della libertà personale. 2) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, osservando che - come evidenziato dalla Corte d'appello -, gli unici elementi indiziari che hanno dato causa all'applicazione della misura della custodia cautelare (vale a dire le intercettazioni telefoniche) non sono riferibili come tali al ricorrente, che in sede di interrogatorio davanti al GIP aveva negato di essere coinvolto nel delitto per il quale si procedeva e aveva dichiarato di non conoscere alcuno dei coimputati, ad eccezione di JA RI, anch'esso assolto dai reati ascrittigli. In ordine alle contestate frequentazioni ambigue, ha rilevato che , parte ricorrente- senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata- si è limitato genericamente a prospettare "rapporti di colloquialità con soggetti connazionali a forte rischio", senza individuare detti soggetti e senza tenere conto della intervenuta assoluzione di tutti i coimputati, sottolineata dalla Corte d'appello. 3. La difesa di OD CH KE ha presentato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non notificato alla controparte ai sensi dell'art.584 cod.proc.pen., e nel merito, per manifesta infondatezza dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alle controparti, si osserva che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6 -, n. 6246 del 11 gennaio 2024 ; ). 2. Il ricorso presentato dal Ministero è inammissibile perché generico e aspecifico. 3. E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. 3 In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante di un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti;
diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio). Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamento storico degli elementi valorizzati;
e, su un piano metodologico, il compendio fattuale che il giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle prove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio anche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di 4 cognizione e quello della riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis;
n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Samataro;
sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. 276859-01). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'01/07/2014, Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro Pasquale, Rv. 274498). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purchè essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare. Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). 3.1 Alla luce dei predetti criteri possono essere esaminate le censure, le quali non colgono nel segno, dovendosi invece affermare che le argomentazioni, sia pur sintetiche, contenute nell'ordinanza impugnata siano immuni da vizi. Si è ampiamente sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di riparazione, non è possibile ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e si può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo. Il ricorso si limita' a ripercorrere la vicenda cautelare, senza considerare i successivi sviluppi della vicenda processuale. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico 5 dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. Specularmente, è da ritenersi non corretta l'osservazione del ricorrente secondo cui il giudice della riparazione abbia erroneamente accreditato rilevanza a circostanze emerse dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Roma. Il giudice della riparazione ha richiamato quest'ultima decisione nella quale sono stati espressamente esclusi elementi già ritenuti quali fattori oZtivi alla riparazione. Ed in effetti, alle pagine 60 e seguenti della stessa decisione, risulta accertato che le conversazioni intercorse con il coimputato JA RI, oggetto di intercettazione, effettivamente avevano ad oggetto rapporti commerciali inerenti ad un contratto di locazione e non a traffici illeciti;
viene altresì escluso in sentenza ogni contatto, diretto o mediato, tra l'OD ed il soggetto individuato quale corriere della droga, tale LI AD. (pag. 60, ultimo capoverso, della sentenza assolutoria). Tra l'altro, come ha opportunamente rilevato il Procuratore Generale, anche il coimputato JA RI, è stato mandato assolto dai reati a lui contestati. La Corte d'appello, pertanto, ha affermato che le corrispondenti giustificazioni fornite dall'OD in sede di interrogatorio di garanzia erano fondate, e perciò inidonee a sviare l'indagini. In sintesi, la Corte, nel riconoscere il diritto alla riparazione, ha evidenziato, con motivazione immune da censure, che non risulta provata alcuna consapevole frequentazione con soggetti inseriti in contesti criminali;
che le conversazioni intercettate sono state adeguatamente esplicitate nel loro significato inerente ad attività lecite;
che il comportamento del cautelato in sede di interrogatorio di garanzia non ha evidenziato alcun profilo di mendacio o reticenza. Per contro, le prospettate censure avanzate dal ricorrente non hanno fornito alcuna indicazione specifica, ancorata a dati concreti, idonea a giustificare una differente valutazione della condotta asseritannente colposa, risultando perciò inammissibili in quanto del tutto generiche ed aspecifiche. Infatti, non risultano indicati quali comportamenti colposi del OD, emersi in fase di indagine, ed al netto di quelli oggettivamente esclusi dalla sentenza assolutoria, abbiano ingenerato la falsa apparenza della sua compartecipazione ad un reato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024 Il consigliere estensore il Pr si ente
lette le conclusioni del PG che ha concluso, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore di OD Madualbuchi KE;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41216 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha accolto l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 100.000,00, per l'ingiusta detenzione subita da OD CH KE, sottoposto a custodia cautelare dal 21/5/2014 al 1/2/2016, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP di Perugia in data 22/4/ 2014, rinnovata per competenza dal GIP di Roma in data 30/6/2014, per reati in materia sostanze stupefacenti, dai quali successivamente il medesimo è stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 maggio 2022, con la formula "perché il fatto non sussiste" in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e con la formula "per non aver commesso il fatto" in relazione al reato di cui all'art.74, stesso decreto. La vicenda è stata così ricostruita: il richiedente era stato sottoposto a custodia cautelare in quanto ritenuto partecipe di un'organizzazione criminale, operante in Perugia, finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche tese a monitorare l'attività dell'intero gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti. Nel corso del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, analizzando le suddette conversazioni, riteneva le stesse prive di alcun oggettivo riscontro in ordine al comportamento rappresentato nelle incriminazioni. Tanto premesso, il giudice della riparazione ha rilevato che l'allora indagato, durante l'interrogatorio davanti al GIP, negando di essere coinvolto negli addebiti al lui contestati, aveva riferito di non conoscere alcuno dei coindagati, ad eccezione di JA RI con il quale intratteneva contatti telefonici e relazioni che avevano l'oggetto transazioni commerciali relative ad una locazione di immobile, osservando che tali spiegazioni hanno trovato effettivo riscontro nella sentenza assolutoria del Tribunale di Roma. Il giudice della riparazione, pertanto, ha affermato che non è ravvisabile alcuna colpa nella condotta del cautelato, neppure sotto il profilo della reticenza o del mendacio, idonea ad indurre in errore il giudice che aveva applicato la misura cautelare, 2. Nel ricorso in esame, l'esponente sostiene che la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il mero accertamento dell'assenza di reticenza nell'interrogatorio di garanzia potesse essere sufficiente a fondare la richiesta di indennizzo;
inoltre, lo stesso giudice avrebbe disapplicato i principi regolatori della materia, ritenendo che gli elementi valutabili quali fattori ostativi debbano essere ricavati dalla sentenza di assoluzione, anziché dalla percezione della situazione di allarme da parte dell'autorità giudiziaria, emergente dalle indagini di polizia. 2 Ed ancora, la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddittorietà ed erronea applicazione della legge nell'aver descritto, al punto 15 della premessa, condotte ostative quali la contiguità con altri soggetti indagati, senza averle poi considerate nella disamina dell'istanza. In quest'ultima, tra l'altro, a pagina 6, capoversi 2-6, erano evidenziati stretti legami con JA RI il quale, a sua volta, era in affari con tale LI per la distribuzione degli stupefacenti. Infine, le frequentazioni e le conversazioni telefoniche con soggetti inseriti in traffici di stupefacenti, anche a livello internazionale, rappresentavano elementi di sospetto che, nella valutazione ex ante, ampiamente giustificavano i provvedimenti restrittivi della libertà personale. 2) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, osservando che - come evidenziato dalla Corte d'appello -, gli unici elementi indiziari che hanno dato causa all'applicazione della misura della custodia cautelare (vale a dire le intercettazioni telefoniche) non sono riferibili come tali al ricorrente, che in sede di interrogatorio davanti al GIP aveva negato di essere coinvolto nel delitto per il quale si procedeva e aveva dichiarato di non conoscere alcuno dei coimputati, ad eccezione di JA RI, anch'esso assolto dai reati ascrittigli. In ordine alle contestate frequentazioni ambigue, ha rilevato che , parte ricorrente- senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata- si è limitato genericamente a prospettare "rapporti di colloquialità con soggetti connazionali a forte rischio", senza individuare detti soggetti e senza tenere conto della intervenuta assoluzione di tutti i coimputati, sottolineata dalla Corte d'appello. 3. La difesa di OD CH KE ha presentato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non notificato alla controparte ai sensi dell'art.584 cod.proc.pen., e nel merito, per manifesta infondatezza dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alle controparti, si osserva che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6 -, n. 6246 del 11 gennaio 2024 ; ). 2. Il ricorso presentato dal Ministero è inammissibile perché generico e aspecifico. 3. E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. 3 In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante di un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti;
diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio). Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamento storico degli elementi valorizzati;
e, su un piano metodologico, il compendio fattuale che il giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle prove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio anche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di 4 cognizione e quello della riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis;
n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Samataro;
sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. 276859-01). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'01/07/2014, Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro Pasquale, Rv. 274498). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purchè essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare. Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). 3.1 Alla luce dei predetti criteri possono essere esaminate le censure, le quali non colgono nel segno, dovendosi invece affermare che le argomentazioni, sia pur sintetiche, contenute nell'ordinanza impugnata siano immuni da vizi. Si è ampiamente sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di riparazione, non è possibile ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e si può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo. Il ricorso si limita' a ripercorrere la vicenda cautelare, senza considerare i successivi sviluppi della vicenda processuale. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico 5 dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. Specularmente, è da ritenersi non corretta l'osservazione del ricorrente secondo cui il giudice della riparazione abbia erroneamente accreditato rilevanza a circostanze emerse dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Roma. Il giudice della riparazione ha richiamato quest'ultima decisione nella quale sono stati espressamente esclusi elementi già ritenuti quali fattori oZtivi alla riparazione. Ed in effetti, alle pagine 60 e seguenti della stessa decisione, risulta accertato che le conversazioni intercorse con il coimputato JA RI, oggetto di intercettazione, effettivamente avevano ad oggetto rapporti commerciali inerenti ad un contratto di locazione e non a traffici illeciti;
viene altresì escluso in sentenza ogni contatto, diretto o mediato, tra l'OD ed il soggetto individuato quale corriere della droga, tale LI AD. (pag. 60, ultimo capoverso, della sentenza assolutoria). Tra l'altro, come ha opportunamente rilevato il Procuratore Generale, anche il coimputato JA RI, è stato mandato assolto dai reati a lui contestati. La Corte d'appello, pertanto, ha affermato che le corrispondenti giustificazioni fornite dall'OD in sede di interrogatorio di garanzia erano fondate, e perciò inidonee a sviare l'indagini. In sintesi, la Corte, nel riconoscere il diritto alla riparazione, ha evidenziato, con motivazione immune da censure, che non risulta provata alcuna consapevole frequentazione con soggetti inseriti in contesti criminali;
che le conversazioni intercettate sono state adeguatamente esplicitate nel loro significato inerente ad attività lecite;
che il comportamento del cautelato in sede di interrogatorio di garanzia non ha evidenziato alcun profilo di mendacio o reticenza. Per contro, le prospettate censure avanzate dal ricorrente non hanno fornito alcuna indicazione specifica, ancorata a dati concreti, idonea a giustificare una differente valutazione della condotta asseritannente colposa, risultando perciò inammissibili in quanto del tutto generiche ed aspecifiche. Infatti, non risultano indicati quali comportamenti colposi del OD, emersi in fase di indagine, ed al netto di quelli oggettivamente esclusi dalla sentenza assolutoria, abbiano ingenerato la falsa apparenza della sua compartecipazione ad un reato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024 Il consigliere estensore il Pr si ente