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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 469/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 469 RGAC dell'anno 2017 R.G, riservata in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 09 giugno 2025, vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Catapano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra, alla via Tasso, n. 5;
ATTORE -
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale allegata agli atti, dall'Avv. Daniela
Mauriello, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello, n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo;
- CONVENUTA -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del processo.
1. ha citato in giudizio la per ottenere il Parte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni (biologici e materiali) subiti, a seguito di un incidente avvenuto in data
17.11.2015, allorquando mentre percorreva a bordo del suo motociclo BMW tg. ED62812 la strada statale 162 direzione più precisamente sulla rampa di accesso in direzione Cercola, a causa CP_1 della presenza di una macchia d'olio sul manto della strada, perse il controllo dello scooter, rovinando al suolo.
Il descritto sinistro gli aveva, in particolare, provocato “lussazione del II raggio mano destra ridotta in P.S., frattura del V metacarpo sinistro, contusioni multiple al corpo con escoriazioni. Infrazione della VII costa di destra.”, lesioni per la cura delle quali si era reso necessario l'intervento dei sanitari sul luogo del sinistro e successivo trasporto presso il presidio ospedaliero “S.Maria la Pietà” in Nola.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto e per l'effetto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni così come prospettati nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e attribuzione ex art 93 c.p.c.
2. Ha resistito alla domanda la (nel prosieguo per brevità Controparte_2 [...]
” o “ente”), eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e nel CP_2
merito, negando la propria responsabilità, perché la dedotta presenza della macchia d'olio integrerebbe un'ipotesi di caso fortuito, in quanto fattore imprevedibile ed incontrollabile da esso gestore della strada, o comunque per essere il sinistro addebitabile in via esclusiva alla negligente condotta di guida del In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa Parte_1 dell'istante nella causazione dell'evento ex art 1227 c.c., vinte in ogni caso le spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi, e l'espletamento di una CTU medica affidata al dott. All'esito Persona_1 dell'istruttoria è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08 ottobre 2024, allorquando ne è stato disposto (al fine di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un breve differimento all'udienza del 18 marzo 2025 e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con assegnazione di termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Giova introduttivamente precisare che l'odierno attore ha evocato in giudizio la
[...]
nella sua qualità di ente- gestore della Strada Statale 162, posizione confermata dalla CP_2
convenuta, la quale nel primo scritto difensivo pur contestando il difetto di legittimazione passiva ha ammesso di essere preposta alla funzione di gestione della strada teatro del sinistro. Pertanto, va certamente riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'ente convenuto, atteso che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.., configurabile a carico non solo dei proprietari ma anche dei gestori delle strade, indipendentemente dall'estensione delle stesse.
Vanno al riguardo richiamate le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. 24/02/2011, n.
44959). E' stato pure affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 12/03/2013, n. 6101;
Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha avuto modo d'affermare che "l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione" (così Cass. Civ. n. 24529/2009).
Evidentemente il medesimo principio deve essere esteso alla società che gestisce (e quindi
"custodisce") per legge le strade statali.
1.2. In materia di responsabilità per la custodia di strade costituisce poi jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.). In tale seconda evenienza - che secondo la prospettazione dell'attore ricorrerebbe anche nel caso di specie - la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione sia stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla (cfr Cass. civ. sentenza n. 33136/2024).
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità, è costante nell'affermare che la responsabilità del custode - proprietario della strada può escludersi soltanto se il fattore di pericolo abbia "esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode": occorre, cioè, verificare la distanza di tempo trascorsa tra il momento in cui l'evento dannoso è accaduto, rispetto all'inizio dell'evento improvviso, ossia accertare in concreto se la persistenza della dannosità della cosa custodita collegata all'omissione imputata al custode, quale esclusiva causa dell'occorso, sia ascrivibile a mera impossibilità di provvedere, anziché a sua incuria o negligenza. Pertanto, in casi consimili, ciò che rileva è la prontezza della reazione del custode rispetto alla potenzialità dannosa della strada custodita, come estrinsecatasi a seguito del suddetto evento improvviso (v. Cass. n. 4963/2019; Cass. n. 31949/2023).
1.3. In conformità agli appena esposti principi di diritto, è necessario che quand'anche risulti provato che il sinistro sia stato causato dalla presenza della macchia d'olio sulla carreggiata, parte attorea, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, deve provare che detta macchia si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che l'ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico.
Detta prova nel caso di specie è mancata, in quanto dall'istruttoria espletata è emerso solo che nel luogo oggetto di causa, già alle ore 09:45 era presente la macchia di olio (cfr. dichiarazione dal teste
), ma nessuna prova è stata raggiunta circa la segnalazione effettuata all'ente gestore Testimone_1
della strada al fine di imputargli l'incuria nella rimozione della stessa.
Né alcun utile elemento in tal senso può trarsi dal verbale redatto dall'agente di polizia municipale
Ed infatti, dalla lettura del documento emerge che il detto agente si trovava di Testimone_2
passaggio sulla strada teatro del sinistro (per recarsi al lavoro) e avvedutosi del motociclista a terra aveva appurato la presenza del materiale scivoloso sull'asfalto, aveva provveduto ad avvertire il
Comando ed a eliminare il pericolo spargendo segatura reperita dall'auto di servizio nel frattempo sopraggiunta.
Dunque, solo nel momento del verificarsi del sinistro nel quale è rimasto coinvolto il Parte_1
l'ente convenuto è venuto per la prima volta a conoscenza della presenza della macchia d'olio, con la conseguenza che alcuna responsabilità gli può essere addebbitata.
1.4. In ogni caso, non può essere tralasciato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanze 3 maggio 2024 n. 11942, 3 novembre 2020 n. 234416 e 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie, la macchia di olio presentava delle dimensioni non trascurabili (cfr. dichiarazioni dei testi e , tali da Testimone_1 Testimone_3 consentire un'immediata percezione dell'insidia, che, quindi poteva opportunamente essere evitata, con un comportamento diligente
1.5. In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la domanda non può che essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, pertanto, l'attore va condannato a rifondere quelle sostenute dalla convenuta per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza di specifica notula, come in dispositivo in conformità ai parametri minimi, in base al criterio del c.d. disputatum, secondo la regolamentazione prevista dal D.M. a norma del DM 55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e l'attività in concreto svolta.
4.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'attore le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 469 R.G.A.C. dell'anno 2017, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna a pagare, in favore della in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., le spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nola, il 18.06.2025 Il Giudice- Dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 469 RGAC dell'anno 2017 R.G, riservata in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 09 giugno 2025, vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Catapano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra, alla via Tasso, n. 5;
ATTORE -
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale allegata agli atti, dall'Avv. Daniela
Mauriello, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello, n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo;
- CONVENUTA -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del processo.
1. ha citato in giudizio la per ottenere il Parte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni (biologici e materiali) subiti, a seguito di un incidente avvenuto in data
17.11.2015, allorquando mentre percorreva a bordo del suo motociclo BMW tg. ED62812 la strada statale 162 direzione più precisamente sulla rampa di accesso in direzione Cercola, a causa CP_1 della presenza di una macchia d'olio sul manto della strada, perse il controllo dello scooter, rovinando al suolo.
Il descritto sinistro gli aveva, in particolare, provocato “lussazione del II raggio mano destra ridotta in P.S., frattura del V metacarpo sinistro, contusioni multiple al corpo con escoriazioni. Infrazione della VII costa di destra.”, lesioni per la cura delle quali si era reso necessario l'intervento dei sanitari sul luogo del sinistro e successivo trasporto presso il presidio ospedaliero “S.Maria la Pietà” in Nola.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto e per l'effetto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni così come prospettati nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e attribuzione ex art 93 c.p.c.
2. Ha resistito alla domanda la (nel prosieguo per brevità Controparte_2 [...]
” o “ente”), eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e nel CP_2
merito, negando la propria responsabilità, perché la dedotta presenza della macchia d'olio integrerebbe un'ipotesi di caso fortuito, in quanto fattore imprevedibile ed incontrollabile da esso gestore della strada, o comunque per essere il sinistro addebitabile in via esclusiva alla negligente condotta di guida del In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa Parte_1 dell'istante nella causazione dell'evento ex art 1227 c.c., vinte in ogni caso le spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi, e l'espletamento di una CTU medica affidata al dott. All'esito Persona_1 dell'istruttoria è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08 ottobre 2024, allorquando ne è stato disposto (al fine di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un breve differimento all'udienza del 18 marzo 2025 e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con assegnazione di termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Giova introduttivamente precisare che l'odierno attore ha evocato in giudizio la
[...]
nella sua qualità di ente- gestore della Strada Statale 162, posizione confermata dalla CP_2
convenuta, la quale nel primo scritto difensivo pur contestando il difetto di legittimazione passiva ha ammesso di essere preposta alla funzione di gestione della strada teatro del sinistro. Pertanto, va certamente riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'ente convenuto, atteso che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.., configurabile a carico non solo dei proprietari ma anche dei gestori delle strade, indipendentemente dall'estensione delle stesse.
Vanno al riguardo richiamate le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. 24/02/2011, n.
44959). E' stato pure affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 12/03/2013, n. 6101;
Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha avuto modo d'affermare che "l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione" (così Cass. Civ. n. 24529/2009).
Evidentemente il medesimo principio deve essere esteso alla società che gestisce (e quindi
"custodisce") per legge le strade statali.
1.2. In materia di responsabilità per la custodia di strade costituisce poi jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.). In tale seconda evenienza - che secondo la prospettazione dell'attore ricorrerebbe anche nel caso di specie - la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione sia stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla (cfr Cass. civ. sentenza n. 33136/2024).
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità, è costante nell'affermare che la responsabilità del custode - proprietario della strada può escludersi soltanto se il fattore di pericolo abbia "esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode": occorre, cioè, verificare la distanza di tempo trascorsa tra il momento in cui l'evento dannoso è accaduto, rispetto all'inizio dell'evento improvviso, ossia accertare in concreto se la persistenza della dannosità della cosa custodita collegata all'omissione imputata al custode, quale esclusiva causa dell'occorso, sia ascrivibile a mera impossibilità di provvedere, anziché a sua incuria o negligenza. Pertanto, in casi consimili, ciò che rileva è la prontezza della reazione del custode rispetto alla potenzialità dannosa della strada custodita, come estrinsecatasi a seguito del suddetto evento improvviso (v. Cass. n. 4963/2019; Cass. n. 31949/2023).
1.3. In conformità agli appena esposti principi di diritto, è necessario che quand'anche risulti provato che il sinistro sia stato causato dalla presenza della macchia d'olio sulla carreggiata, parte attorea, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, deve provare che detta macchia si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che l'ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico.
Detta prova nel caso di specie è mancata, in quanto dall'istruttoria espletata è emerso solo che nel luogo oggetto di causa, già alle ore 09:45 era presente la macchia di olio (cfr. dichiarazione dal teste
), ma nessuna prova è stata raggiunta circa la segnalazione effettuata all'ente gestore Testimone_1
della strada al fine di imputargli l'incuria nella rimozione della stessa.
Né alcun utile elemento in tal senso può trarsi dal verbale redatto dall'agente di polizia municipale
Ed infatti, dalla lettura del documento emerge che il detto agente si trovava di Testimone_2
passaggio sulla strada teatro del sinistro (per recarsi al lavoro) e avvedutosi del motociclista a terra aveva appurato la presenza del materiale scivoloso sull'asfalto, aveva provveduto ad avvertire il
Comando ed a eliminare il pericolo spargendo segatura reperita dall'auto di servizio nel frattempo sopraggiunta.
Dunque, solo nel momento del verificarsi del sinistro nel quale è rimasto coinvolto il Parte_1
l'ente convenuto è venuto per la prima volta a conoscenza della presenza della macchia d'olio, con la conseguenza che alcuna responsabilità gli può essere addebbitata.
1.4. In ogni caso, non può essere tralasciato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanze 3 maggio 2024 n. 11942, 3 novembre 2020 n. 234416 e 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie, la macchia di olio presentava delle dimensioni non trascurabili (cfr. dichiarazioni dei testi e , tali da Testimone_1 Testimone_3 consentire un'immediata percezione dell'insidia, che, quindi poteva opportunamente essere evitata, con un comportamento diligente
1.5. In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la domanda non può che essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, pertanto, l'attore va condannato a rifondere quelle sostenute dalla convenuta per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza di specifica notula, come in dispositivo in conformità ai parametri minimi, in base al criterio del c.d. disputatum, secondo la regolamentazione prevista dal D.M. a norma del DM 55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e l'attività in concreto svolta.
4.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'attore le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 469 R.G.A.C. dell'anno 2017, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna a pagare, in favore della in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., le spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nola, il 18.06.2025 Il Giudice- Dott.ssa Donatella Cennamo