TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7137
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, silenzio assenso, violazione o falsa applicazione dell’art. 14 e 14 bis della l.n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse plurimotivato e che la legittimità di una delle motivazioni fosse sufficiente a sorreggerlo, rendendo irrilevanti le censure relative ad altri profili motivazionali. In particolare, ha escluso la formazione del silenzio-assenso in quanto l’istanza non era conforme in astratto al modello legale a causa del superamento del limite volumetrico. Ha altresì escluso la lesione dell’affidamento in quanto la nota del 2003 non aveva valore provvedimentale e l’istanza era ab initio non conforme al modello legale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 della l.724/94, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione o falsa applicazione dell’Ordine di Servizio n.74 del 5/10/2017

    Il Collegio ha affermato che la fattispecie è regolata dalla L. 724/1994, rendendo applicabile il vincolo volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1. Ha ritenuto che le opere abusive eccedessero il limite volumetrico di 750 metri cubi (dichiarati 1.694 mc). Ha inoltre chiarito che tale limite si applica anche agli immobili con destinazione non residenziale, come confermato dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale, per evitare una rottura incondizionata del controllo edilizio. Ha rigettato l'eccezione relativa al calcolo dell'oblazione, sottolineando che l'art. 39, comma 1 pone il limite volumetrico per tutte le opere indipendentemente dalla destinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7137
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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