CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2024, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. l'Avv. ANTONIO LEONE del Foro di Benevento in difesa di RA HI ha rinunciato alla trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Torino del 10 settembre 2023 che disponeva il sequestro preventivo di € 115.787,50 a carico della società Alex Office Business s.r.I.. Alla base del provvedimento v'è la mancanza della procura speciale per agire per conto della società da parte di ND CH e la mancanza di un interesse concreto e di una ragione di legittimazione ad causam per NE AN, del tutto estraneo all'oggetto del sequestro. 2. Ha presentato ricorso la sola CH, deducendo 'violazione ed errata applicazione dell'art.606 lett. b) in relazione alla mancata imputazione della società'. Si sostiene che il provvedimento impugnato è viziato poiché nessun passaggio di capitali è stato effettuato dalla persona alla società di capitali e nessuna imputazione è stata mossa nei confronti della società medesima che non risulta indagata. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 9628 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui si fonda. L'argomento difensivo non dissipa l'incertezza che avvolge la figura della ricorrente: se ella agisce quale legale rappresentante della società sul cui conto corrente è stato attuato il sequestro, vi è carenza di procura speciale, come affermato dalla Corte d'appello in linea con la giurisprudenza di questa Corte. La società ha sì la titolarità di autonomi interessi giuridici tutelabili con il diritto di impugnazione, esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi ed azionabile dal legale rappresentante. Tuttavia, quale terza interessata (essa non è attualmente oggetto di attività di indagine, come si sostiene nel ricorso) la società ha un onere di patrocinio che va soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (ex pluris, Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 Pambianchi Rv. 251997 - 01). Se invece la ricorrente si presenta personalmente, quale indagata, la sua posizione, nei confronti dell'oggetto del sequestro (l'importo sul conto della società) non differisce da quella dell'AN e, pur avendo conferito un mandato difensivo al difensore, non ha un interesse attuale e concreto all'impugnazione. 2. Da quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Conigliere Tlatore Il Presidente
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. l'Avv. ANTONIO LEONE del Foro di Benevento in difesa di RA HI ha rinunciato alla trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Torino del 10 settembre 2023 che disponeva il sequestro preventivo di € 115.787,50 a carico della società Alex Office Business s.r.I.. Alla base del provvedimento v'è la mancanza della procura speciale per agire per conto della società da parte di ND CH e la mancanza di un interesse concreto e di una ragione di legittimazione ad causam per NE AN, del tutto estraneo all'oggetto del sequestro. 2. Ha presentato ricorso la sola CH, deducendo 'violazione ed errata applicazione dell'art.606 lett. b) in relazione alla mancata imputazione della società'. Si sostiene che il provvedimento impugnato è viziato poiché nessun passaggio di capitali è stato effettuato dalla persona alla società di capitali e nessuna imputazione è stata mossa nei confronti della società medesima che non risulta indagata. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 9628 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui si fonda. L'argomento difensivo non dissipa l'incertezza che avvolge la figura della ricorrente: se ella agisce quale legale rappresentante della società sul cui conto corrente è stato attuato il sequestro, vi è carenza di procura speciale, come affermato dalla Corte d'appello in linea con la giurisprudenza di questa Corte. La società ha sì la titolarità di autonomi interessi giuridici tutelabili con il diritto di impugnazione, esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi ed azionabile dal legale rappresentante. Tuttavia, quale terza interessata (essa non è attualmente oggetto di attività di indagine, come si sostiene nel ricorso) la società ha un onere di patrocinio che va soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (ex pluris, Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 Pambianchi Rv. 251997 - 01). Se invece la ricorrente si presenta personalmente, quale indagata, la sua posizione, nei confronti dell'oggetto del sequestro (l'importo sul conto della società) non differisce da quella dell'AN e, pur avendo conferito un mandato difensivo al difensore, non ha un interesse attuale e concreto all'impugnazione. 2. Da quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Conigliere Tlatore Il Presidente