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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2248/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IC, sono comparsi:
- per parte opponente : l'avv. Sandro Bonelli;
Parte_1
- per parte opposta l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Andrea Oranti e dell'avv. Raffaele Zurlo;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/11/2025 e quindi come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2248/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2248/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Bonelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia, Viale
Garibaldi n. 40, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA ; C.F. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, entrambi del
Foro di La Spezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via
Fontevivo n. 21/N, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.
422/2019 del 23/04/2019; contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione
2 R.G. 2248/2024 In via preliminare sussistendo gravi motivi, disporre provvisoriamente con decreto l'immediata sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 ex artt. 650.2
e 649 cpc. e, successivamente, fissare la camera di consiglio per confermare il decreto con ordinanza non impugnabile oppure ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio al fine di dichiarare la sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 23/04/2019; ancora in via preliminare accertata e dichiarata la non puntuale ottemperanza da parte di alla notifica CP_1 dell'Ordinanza del GE del 23/09/2024 e del Contratto di credito tipo prestito personale n.
16493686 di €. 6.611,77# a , e la conseguente nullità della notifica e per Parte_1
l'effetto precludere a ogni forma di utile partecipazione alla procedura esecutiva CP_1 presso terzi avanti al Tribunale di Pistoia indicata con la segnatura 486/2024 RGE prossima udienza 24/02/2025 attivata in base al Decreto Ingiuntivo indicato con la segnatura T.PT n. 422/2019; nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali del Contratto di prestito personale Compass // del Parte_1
02/09/2016 e contraddistinte dai numeri 1. (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 3. (Coperture assicurative facoltative finanziate), 5. (pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 6. (Oneri e spese),8. (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10. (Rimborso anticipato), 11. (Ritardo nei pagamenti), 12. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13. (Cessione del contratto); e per
l'effetto revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 18/04/2019 (RG. 796/2019) in quanto infondato in fatto e diritto, per le motivazioni indicate nel presente atto;
3 R.G. 2248/2024 in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore ed Amministratore Unico (C.F. ), con Controparte_3 C.F._2 sede in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A (P.Iva - C.F. , al P.IVA_1 P.IVA_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione in favore di Pt_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
”. C.F._1
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito
- accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L.
149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma,
C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
- rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni in narrativa;
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o per carenza di interesse, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 422/2019, R.G. n. 796/2019, del 23.04.2019 emesso dal Tribunale di Pistoia
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria: omissis”,
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
4 R.G. 2248/2024 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 422/2019 del 23/04/2019 emesso dal Tribunale di Pistoia.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 02/09/2016 la sig.ra stipulava con Compass Banca S.p.a. contratto di Parte_1 prestito al consumatore per l'importo di € 6.611,77-, avente durata 72 mesi e previsione di rate mensili di € 121,66 ciascuna;
- nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, detto contratto veniva ceduto a CP_1
;
[...]
- in data 27/02/2019 chiedeva al Tribunale di Pistoia di ingiungere alla sig.ra Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 7.453,69 per capitale, oltre accessori;
Pt_1
- con decreto ingiuntivo n. 422/2019 del 18/04/2019 il Tribunale di Pistoia ingiungeva a parte opponente il pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese di procedura;
- detto decreto non era opposto da parte della sig.ra e, pertanto, Pt_1 Controparte_1 procedeva con atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi iscritto avanti al
Tribunale di Pistoia al n. 486/2024 RGE;
- in tale sede il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/09/2024, rilevata la qualità di consumatore della persona fisica esecutata e la natura del contratto concluso tra le parti – avente ad oggetto credito al consumo – rimetteva in termini parte opponente al fine di potere esperire opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.-.
Tanto premesso, a fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha eccepito preliminarmente la nullità e/o non puntuale ottemperanza da parte di alla Controparte_1 notifica disposta dal Giudice delle Esecuzioni con l'ordinanza del 23/09/2024; in particolare, avrebbe notificato la predetta ordinanza unitamente a n. 6 pagine CP_1 delle n. 13 compongono il contratto stipulato, con conseguente preclusione della società alla partecipazione alla procedura esecutiva incardinata.
Nel merito, parte opponente ha contestato la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di credito al consumo nn. 1 (tipologia di credito e conclusione del contratto), 3
(coperture assicurative facoltative finanziate), 5 (pagamenti e modalità di calcolo degli
5 R.G. 2248/2024 interessi), 6 (oneri e spese), 8 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10
(rimborso anticipato), 11 (ritardo nei pagamenti), 12 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13 (cessione del contratto), sottoscritte in blocco e dunque con modalità tali da non assicurarne la conoscenza da parte del consumatore;
pertanto, parte opponente, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/12/2024 si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'applicabilità al caso di specie del Controparte_1 rito antecedente la riforma Cartabia, stante l'introduzione del procedimento monitorio in data antecedente l'entrata in vigore della suddetta riforma;
nel merito parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare evidenziando la genericità delle difese avversarie circa la vessatorietà delle clausole contrattuali, insistendo quindi per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e dell'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c.- e celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice assegnava alle parti i termini per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra è infondata e, pertanto, deve Parte_1 essere rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che il presente giudizio è stato instaurato a seguito del termine concesso all'odierno opponente dal Giudice dell'esecuzione in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9479/2023 resa a
Sez. unite, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore
“il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
6 R.G. 2248/2024 vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; all'uopo, quindi, il Giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto affinché possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in modo tale da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità delle clausole del contratto i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Pertanto, la sopra citata giurisprudenza legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 650
c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva delle sole clausole ritenute vessatorie i cui effetti influiscano sull'esistenza e sulla entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non opposto nei termini;
con riferimento, invece, a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria che non siano attinenti o non dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, operando l'effetto proprio della cosa giudicata scaturente dalla mancata tempestiva opposizione.
1.1. Nel caso di specie, parte opponente, in via del tutto preliminare, eccepisce la non puntuale ottemperanza di alla notifica disposta dal Giudice dell'Esecuzione Controparte_1 con ordinanza del 23/09/2024; in particolare, la società opposta avrebbe notificato solo parzialmente il contratto di credito al consumo stipulato con la sig.ra e, Pt_1 conseguentemente, alla stessa sarebbe preclusa ogni forma di utile partecipazione alla procedura esecutiva incardinata avanti al Tribunale di Pistoia.
La suddetta eccezione, tuttavia, risulta del tutto irrilevante nel presente giudizio, atteso che lo stesso ha ad oggetto – sebbene nei limiti e con le precisazioni sopra evidenziate – il solo merito della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta e non le eventuali ricadute processuali che la dedotta inottemperanza avrebbe avuto sulla procedura esecutiva presso terzi;
pertanto, detta eccezione non può che ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
1.2. Parte opponente deduce la vessatorietà di alcune delle clausole contenute nel contratto di credito al consumo n. 16493686 stipulato in data 02/09/2016 (cfr. doc. A di parte opponente); trattasi, in particolare delle clausole di cui ai nn. 1 (tipologia di credito e conclusione del contratto), 3 (coperture assicurative facoltative finanziate), 5 (pagamenti e
7 R.G. 2248/2024 modalità di calcolo degli interessi), 6 (oneri e spese), 8 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10 (rimborso anticipato), 11 (ritardo nei pagamenti), 12 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13 (cessione del contratto), rilevando, altresì, che le stesse sarebbero state sottoscritte in blocco e, dunque, con modalità inidonea ad assicurarne compiuta conoscenza al consumatore.
Ebbene, l'eccezione è infondata.
All'uopo, come correttamente osservato da parte opposta, le contestazioni mosse con riguardo alle suddette clausole risultano assolutamente generiche, prive di argomenti specifici in ordine alle conseguenze che la dedotta vessatorietà e/o abusività avrebbe avuto sull'esistenza stessa o sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Parte opponente costruisce la propria opposizione esaminando singolarmente le clausole contrattuali dalla stessa qualificate come vessatorie, fornendone, tuttavia, una descrizione generica e tautologica, del tutto decontestualizzata.
Difatti, la stessa si limita a statuire che le suddette previsioni contrattuali determinerebbero un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, omettendo qualunque riferimento sia alla loro concreta applicazione al caso di specie - e, dunque, al concreto squilibrio che, in ipotesi, si sarebbe venuto a determinare nei rapporti tra le odierne parti in causa - sia agli effetti che detta applicazione avrebbe comportato sull'an e/o sul quantum della pretesa creditoria avanzata dall'opposta.
Del pari, anche la contestata modalità di sottoscrizione delle suddette clausole risulta del tutto generica, non avendo parte opponente dedotto o specificato alcunché in ordine alle conseguenze che tale omessa formalità avrebbe avuto sull'esistenza e consistenza dell'importo ingiunto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata e, dunque, deve essere confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 422/2019 del
23/04/2022 del Tribunale di Pistoia.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
8 R.G. 2248/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 8.931,47) ridotto del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria, dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto, altresì, del
30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la fase di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 23/04/2019; condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in €
5.049,70 (€ 3.726,70 per compensi + € 1.323,00 per mediazione) oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN IC
9 R.G. 2248/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IC, sono comparsi:
- per parte opponente : l'avv. Sandro Bonelli;
Parte_1
- per parte opposta l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Andrea Oranti e dell'avv. Raffaele Zurlo;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/11/2025 e quindi come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2248/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2248/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Bonelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia, Viale
Garibaldi n. 40, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA ; C.F. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, entrambi del
Foro di La Spezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via
Fontevivo n. 21/N, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.
422/2019 del 23/04/2019; contratti bancari.
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Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione
2 R.G. 2248/2024 In via preliminare sussistendo gravi motivi, disporre provvisoriamente con decreto l'immediata sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 ex artt. 650.2
e 649 cpc. e, successivamente, fissare la camera di consiglio per confermare il decreto con ordinanza non impugnabile oppure ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio al fine di dichiarare la sospensione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 23/04/2019; ancora in via preliminare accertata e dichiarata la non puntuale ottemperanza da parte di alla notifica CP_1 dell'Ordinanza del GE del 23/09/2024 e del Contratto di credito tipo prestito personale n.
16493686 di €. 6.611,77# a , e la conseguente nullità della notifica e per Parte_1
l'effetto precludere a ogni forma di utile partecipazione alla procedura esecutiva CP_1 presso terzi avanti al Tribunale di Pistoia indicata con la segnatura 486/2024 RGE prossima udienza 24/02/2025 attivata in base al Decreto Ingiuntivo indicato con la segnatura T.PT n. 422/2019; nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali del Contratto di prestito personale Compass // del Parte_1
02/09/2016 e contraddistinte dai numeri 1. (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 3. (Coperture assicurative facoltative finanziate), 5. (pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 6. (Oneri e spese),8. (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10. (Rimborso anticipato), 11. (Ritardo nei pagamenti), 12. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13. (Cessione del contratto); e per
l'effetto revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 18/04/2019 (RG. 796/2019) in quanto infondato in fatto e diritto, per le motivazioni indicate nel presente atto;
3 R.G. 2248/2024 in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore ed Amministratore Unico (C.F. ), con Controparte_3 C.F._2 sede in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A (P.Iva - C.F. , al P.IVA_1 P.IVA_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione in favore di Pt_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
”. C.F._1
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito
- accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L.
149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma,
C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
- rigettare l'istanza di sospensione per le ragioni in narrativa;
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o per carenza di interesse, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 422/2019, R.G. n. 796/2019, del 23.04.2019 emesso dal Tribunale di Pistoia
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria: omissis”,
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
4 R.G. 2248/2024 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 422/2019 del 23/04/2019 emesso dal Tribunale di Pistoia.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 02/09/2016 la sig.ra stipulava con Compass Banca S.p.a. contratto di Parte_1 prestito al consumatore per l'importo di € 6.611,77-, avente durata 72 mesi e previsione di rate mensili di € 121,66 ciascuna;
- nel contesto di operazioni di cartolarizzazione, detto contratto veniva ceduto a CP_1
;
[...]
- in data 27/02/2019 chiedeva al Tribunale di Pistoia di ingiungere alla sig.ra Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 7.453,69 per capitale, oltre accessori;
Pt_1
- con decreto ingiuntivo n. 422/2019 del 18/04/2019 il Tribunale di Pistoia ingiungeva a parte opponente il pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese di procedura;
- detto decreto non era opposto da parte della sig.ra e, pertanto, Pt_1 Controparte_1 procedeva con atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi iscritto avanti al
Tribunale di Pistoia al n. 486/2024 RGE;
- in tale sede il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/09/2024, rilevata la qualità di consumatore della persona fisica esecutata e la natura del contratto concluso tra le parti – avente ad oggetto credito al consumo – rimetteva in termini parte opponente al fine di potere esperire opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.-.
Tanto premesso, a fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha eccepito preliminarmente la nullità e/o non puntuale ottemperanza da parte di alla Controparte_1 notifica disposta dal Giudice delle Esecuzioni con l'ordinanza del 23/09/2024; in particolare, avrebbe notificato la predetta ordinanza unitamente a n. 6 pagine CP_1 delle n. 13 compongono il contratto stipulato, con conseguente preclusione della società alla partecipazione alla procedura esecutiva incardinata.
Nel merito, parte opponente ha contestato la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di credito al consumo nn. 1 (tipologia di credito e conclusione del contratto), 3
(coperture assicurative facoltative finanziate), 5 (pagamenti e modalità di calcolo degli
5 R.G. 2248/2024 interessi), 6 (oneri e spese), 8 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10
(rimborso anticipato), 11 (ritardo nei pagamenti), 12 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13 (cessione del contratto), sottoscritte in blocco e dunque con modalità tali da non assicurarne la conoscenza da parte del consumatore;
pertanto, parte opponente, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/12/2024 si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'applicabilità al caso di specie del Controparte_1 rito antecedente la riforma Cartabia, stante l'introduzione del procedimento monitorio in data antecedente l'entrata in vigore della suddetta riforma;
nel merito parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare evidenziando la genericità delle difese avversarie circa la vessatorietà delle clausole contrattuali, insistendo quindi per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e dell'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c.- e celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice assegnava alle parti i termini per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra è infondata e, pertanto, deve Parte_1 essere rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che il presente giudizio è stato instaurato a seguito del termine concesso all'odierno opponente dal Giudice dell'esecuzione in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9479/2023 resa a
Sez. unite, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore
“il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
6 R.G. 2248/2024 vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; all'uopo, quindi, il Giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto affinché possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in modo tale da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità delle clausole del contratto i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Pertanto, la sopra citata giurisprudenza legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 650
c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva delle sole clausole ritenute vessatorie i cui effetti influiscano sull'esistenza e sulla entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non opposto nei termini;
con riferimento, invece, a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria che non siano attinenti o non dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, operando l'effetto proprio della cosa giudicata scaturente dalla mancata tempestiva opposizione.
1.1. Nel caso di specie, parte opponente, in via del tutto preliminare, eccepisce la non puntuale ottemperanza di alla notifica disposta dal Giudice dell'Esecuzione Controparte_1 con ordinanza del 23/09/2024; in particolare, la società opposta avrebbe notificato solo parzialmente il contratto di credito al consumo stipulato con la sig.ra e, Pt_1 conseguentemente, alla stessa sarebbe preclusa ogni forma di utile partecipazione alla procedura esecutiva incardinata avanti al Tribunale di Pistoia.
La suddetta eccezione, tuttavia, risulta del tutto irrilevante nel presente giudizio, atteso che lo stesso ha ad oggetto – sebbene nei limiti e con le precisazioni sopra evidenziate – il solo merito della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta e non le eventuali ricadute processuali che la dedotta inottemperanza avrebbe avuto sulla procedura esecutiva presso terzi;
pertanto, detta eccezione non può che ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
1.2. Parte opponente deduce la vessatorietà di alcune delle clausole contenute nel contratto di credito al consumo n. 16493686 stipulato in data 02/09/2016 (cfr. doc. A di parte opponente); trattasi, in particolare delle clausole di cui ai nn. 1 (tipologia di credito e conclusione del contratto), 3 (coperture assicurative facoltative finanziate), 5 (pagamenti e
7 R.G. 2248/2024 modalità di calcolo degli interessi), 6 (oneri e spese), 8 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 10 (rimborso anticipato), 11 (ritardo nei pagamenti), 12 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 13 (cessione del contratto), rilevando, altresì, che le stesse sarebbero state sottoscritte in blocco e, dunque, con modalità inidonea ad assicurarne compiuta conoscenza al consumatore.
Ebbene, l'eccezione è infondata.
All'uopo, come correttamente osservato da parte opposta, le contestazioni mosse con riguardo alle suddette clausole risultano assolutamente generiche, prive di argomenti specifici in ordine alle conseguenze che la dedotta vessatorietà e/o abusività avrebbe avuto sull'esistenza stessa o sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Parte opponente costruisce la propria opposizione esaminando singolarmente le clausole contrattuali dalla stessa qualificate come vessatorie, fornendone, tuttavia, una descrizione generica e tautologica, del tutto decontestualizzata.
Difatti, la stessa si limita a statuire che le suddette previsioni contrattuali determinerebbero un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, omettendo qualunque riferimento sia alla loro concreta applicazione al caso di specie - e, dunque, al concreto squilibrio che, in ipotesi, si sarebbe venuto a determinare nei rapporti tra le odierne parti in causa - sia agli effetti che detta applicazione avrebbe comportato sull'an e/o sul quantum della pretesa creditoria avanzata dall'opposta.
Del pari, anche la contestata modalità di sottoscrizione delle suddette clausole risulta del tutto generica, non avendo parte opponente dedotto o specificato alcunché in ordine alle conseguenze che tale omessa formalità avrebbe avuto sull'esistenza e consistenza dell'importo ingiunto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata e, dunque, deve essere confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 422/2019 del
23/04/2022 del Tribunale di Pistoia.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
8 R.G. 2248/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 8.931,47) ridotto del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria, dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto, altresì, del
30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la fase di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 422/2019 del 23/04/2019; condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in €
5.049,70 (€ 3.726,70 per compensi + € 1.323,00 per mediazione) oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN IC
9 R.G. 2248/2024