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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.12.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1036/2021
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Parte_2
Parte_3
- PARTE CONVENUTA -
All'udienza del 12.12.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1036/2021 e compaiono:
Per 'avv. MUSTO Parte_1
Per l'avv. CIUFFI. Parte_2
I procuratori insistono come in atti. Il Giudice acquisisce i documenti prodotti. Rigetta nel resto, in quanto istanze superflue. Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. L'avv. MUSTO precisa le conclusioni come da atto introduttivo e prima memoria. L'avv. CIUFFI come da ricorso in riassunzione del 20.9.24 e note depositate in data 11.12.25. I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e si allontanano dall'aula. Il Giudice dà lettura del dispositivo con motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 1 | 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1036 dell'anno 2021
Pendente tra
) Parte_1 Parte_3 avv. MUSTO GIULIO parte attrice contro
Parte_2 avv.CIUFFI SARA parte convenuta
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice erede : Parte_1
Voglia lll. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione t)in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/a revocare la liquidazione indennità dell'amministrazione di sostegno relativa al convenuto dal Tribunale di Massa ed inviata con racc. A/R in data 06 aprile 2021 alla parte attrice. 1)in via principale dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere le somme eventuali indebitamente trattenute, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto condannare il sig. Parte_2
,nato a [...] il 27 ottobre del 1965 a restituire all'attrice le somme eventuali a titolo di
[...] indennizzo ex art.2041 c.c. con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo o per quella somma maggiore e minore che verrà ritenuta di giustizia. 2)in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'annullabilità della liquidazione di indennità del convenuto o quanto meno modificarla in quanto iniqua poichè è stata liquidata nel periodo emergenziale del Covid-l9. 3)ln via istruttoria ammettersi la prova per interpello formale del sig. sui fatti dedotti in narrativa, altresì con ogni più ampia riserva di Parte_2 aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, in particolare relativi all'amministrazione di sostegno, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. ln ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge e successive spese occorrende.
P a g . 2 | 5 Conclusioni di parte convenuta : Parte_2
Preliminarmente in rito: - Accertare e dichiarare le domande avversarie inammissibili e tardive in quanto promosse in violazione degli art. 720 bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettare le stesse. Nel merito - Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. - Condannare ex art. 96 c.p.c., anche d'ufficio, parte attrice al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia in favore del convenuto.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge del presente giudizio ingiustamente provocato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio , dispiegando le Parte_1 Parte_2 conclusioni in epigrafe. Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22. In seguito al decesso dell'attrice, il processo era interrotto.
All'udienza del 12.12.25, precisate le rispettive conclusioni, le parti provvedevano alla discussione orale e il Giudice emetteva sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto, in quanto, trattandosi di impugnazione di decreto di liquidazione dell'amministratore di sostegno, è decorso il termine ex art. 739 c. 2 cpc (decreto del 21.12.20, depositato il 29.12.20; citazione, proposta in luogo di ricorso, in data 29.4.21 – iscrizione a ruolo il 14.5.21). Infatti, se è pur vero che, in forza del principio di fungibilità dei riti (cfr. Sezioni Unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758), l'atto introduttivo produce gli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente scelto, d'altro canto, trattandosi di procedimento incardinato nel 2021 e, dunque, ante riforma d.lgs. 149/22, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte di Appello (cfr. S.U. 21985/2021). Pertanto, non opera il principio della fungibilità dei riti, essendo stato adita A.G. incompetente, come tempestivamente eccepito dal convenuto.
Peraltro, si rileva, incidentalmente, come l'attore si limiti a a ritenere “sproporzionata” la somma liquidata all'amministratore, sulla scorta dell'asserita erroneità dei rendiconti dallo stesso presentati. Cioè, sostanzialmente, senza addurre alcun motivo di critica della liquidazione, se non paventando non meglio precisate inadempienze dell'amministratore di sostegno nei confronti dell'amministrata.
D'altra parte, il decreto di liquidazione (cfr. doc. 16 convenuto) è congruamente motivato e, in particolare, evidenzia la durata dell'ufficio (febbraio 2012 – febbraio 2019) e la difficoltà dello stesso, liquidando la somma di € 1000 per ogni anno di amministrazione, in tal modo addivenendo all'importo complessivo di € 7000.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Totale variazioni in diminuzione - € 2.538,50
P a g . 3 | 5 Compenso totale € 2.538,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Trattandosi di procedimento sostanzialmente impugnatorio, deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Non ricorrono gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi per la condanna per lite temeraria, il cui onere della prova ricade sul soggetto che si assuma danneggiato (96 c.1), di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, il che non importa soccombenza reciproca (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).”).
D'altra parte, il comma 3 dell'art. 96 stabilisce che, in sede di condanna alle spese processuali, il Giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La sanzione è irrogabile a prescindere dall'elemento psicologico, giacché ciò che rileva è quel contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021)
Questo Giudice condivide l'orientamento per cui l'istituto è diretto ad assicurare l'effettiva attuazione del diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, sanzionando “quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Ora, nel caso in esame, non soltanto non è stata addotta alcuna prova a sostegno delle ragioni della parte attrice, ma le doglianze risultano del tutto generiche e francamente di difficile comprensione, di talché l'azione risulta palesemente pretestuosa.
Si stima equo, pertanto, irrogarsi una sanzione di € 210 ai sensi dell'art. 93 c. 3 c.p.c., determinata in misura pari al 3% del valore della causa, da corrispondersi in favore della controparte.
P.Q.M.
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone: dichiara inammissibile la domanda;
condanna la parte attrice alla rifusione nei confronti del convenuto delle spese di lite, liquidate in € 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 e pertanto dispone il versamento in favore dell'Erario del contributo unificato raddoppiato, se dovuto;
P a g . 4 | 5 Visto l'art. 96 c.3 cpc condanna la parte attrice al versamento in favore del convenuto di € 210.
MASSA, li 12/12/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5