TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 126
TAR
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione delle norme sull'obbligo di adesione alle convenzioni quadro

    La Convenzione SIE4 ha ad oggetto categorie merceologiche per le quali esiste l'obbligo di approvvigionamento tramite Convenzione CO, e la rinegoziazione con Siram S.p.A. riguarda forniture e servizi sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto della Convenzione SIE4. La rinegoziazione, in quanto procedura eccezionale, non può prevalere sull'obbligo di adesione alle convenzioni quadro.

  • Accolto
    Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza e assenza dei presupposti per la rinegoziazione

    La proposta di rinegoziazione è stata presentata tardivamente, pochi mesi prima della scadenza del contratto SIE3, e non vi è stata un'anticipazione significativa rispetto ai parametri di efficienza energetica. La tempistica non consente di giustificare la deroga al principio di evidenza pubblica.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione sulla convenienza economica

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, in quanto una volta accertato che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi dalla procedura di rinegoziazione, diventa irrilevante la legittimità delle modalità di comparazione delle offerte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 126
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 126
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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