CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2651/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17751/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1-2-3 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR.71 DEL 16.05.2025 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Voglia l'On.le Corte Giudicante: preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare l'avviso di del 16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e art. 47, comma 1., d.lgs. n. 546/1992; e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto del
16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 per violazione dei principi generali dell'azione amministrativa endoprocedimentale e carenza assoluta di istruttoria- preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 47, comma
1., d.lgs. n. 546/1992- e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto accertamento atto nr. 17 del 16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 principale, per violazione dei principi generali dell'azione amministrativa endoprocedimentale e carenza assoluta di istruttoria diritti fondamentali del contribuente- annullare l'atto comunque per omessa o insufficiente motivazione;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 17 del 16.05.2025 CANONE
UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 di fatto e di diritto della pretesa impositiva;
- in via gradata, annullare quantomeno le sanzioni comminate dal Comune che è incorso in decadenza;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. , per mancanza dei presupposti lare quantomeno le sanzioni comminate dal
Comune che è incorso in con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la resistente: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte adita voglia, ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa e respinta, rigettare le domande di parte ricorrente per le ragioni esposte, con pagamento in favore del sottoscritto esponente, che si dichiara antistatario, di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Società_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 542,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022, oltre sanzioni ed accessori.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Deduceva inoltre: il difetto di motivazione dell'atto, per mancata indicazione puntuale delle modalità e dei criteri di determinazione della superficie imponibile;
l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che le insegne non integrassero pubblicità rilevante ai fini del canone ovvero che la superficie complessiva fosse inferiore alla soglia di esenzione;
l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio la SO.GE.S. S.p.A., quale concessionaria del Comune, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente eccepiva l'inapplicabilità dell'art.
6-bis, sostenendo che l'atto rientrasse tra quelli esclusi dal contraddittorio preventivo in quanto riconducibile agli accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali. Richiamava il D.M. 24 aprile 2024 e la deliberazione comunale attuativa, deducendo che l'avviso fosse stato emesso sulla base di rilievi standardizzati e attività di controllo riconducibili a tipologie escluse dall'obbligo di preventiva interlocuzione.
Nel merito, la resistente sosteneva la piena legittimità dell'atto, affermando che le insegne rilevate svolgessero funzione pubblicitaria e che la superficie complessiva superasse il limite di esenzione.
Acquisita la documentazione prodotta, la controversia è stata decisa all'esito della trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione al motivo concernente la violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000.
L'art.
6-bis dello Statuto del contribuente prevede che gli atti autonomamente impugnabili recanti una pretesa impositiva siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le ipotesi di esclusione individuate dal comma 2 e dal D.M. 24 aprile 2024.
Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale, ossia quelli derivanti da mera elaborazione di dati già nella disponibilità dell'Amministrazione, privi di valutazioni tecniche o discrezionali.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'avviso di accertamento è stato preceduto da sopralluogo con rilevazione diretta delle insegne, misurazione delle superfici e acquisizione di documentazione fotografica.
L'attività svolta non si è limitata ad un incrocio di dati dichiarativi o contabili, ma ha comportato un accertamento materiale in loco;
una valutazione della natura pubblicitaria delle insegne;
una determinazione della superficie rilevante ai fini impositivi.
Tale attività implica un apprezzamento tecnico e discrezionale incompatibile con la nozione di atto automatizzato delineata dal D.M. 24 aprile 2024.
Accertata la natura non automatizzata dell'atto, trova applicazione la regola generale dell'art.
6-bis.
È pacifico che non sia stato instaurato alcun contraddittorio preventivo, né sia stata comunicata alla contribuente la risultanza dell'attività istruttoria prima dell'emissione dell'atto definitivo.
La norma prevede espressamente l'annullabilità dell'atto in caso di omissione del contraddittorio. La partecipazione difensiva in sede contenziosa non è idonea a sanare la violazione, trattandosi di garanzia procedimentale che deve precedere l'adozione dell'atto impositivo.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato, con il conseguente accoglimento del ricorso.
L'accoglimento del motivo preliminare assorbe le ulteriori censure di merito.
Data la particolarità della fattispecie affrontata sussistono le ragioni per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- dichiara le spese del procedimento compensate.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17751/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1-2-3 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR.71 DEL 16.05.2025 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Voglia l'On.le Corte Giudicante: preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare l'avviso di del 16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e art. 47, comma 1., d.lgs. n. 546/1992; e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto del
16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 per violazione dei principi generali dell'azione amministrativa endoprocedimentale e carenza assoluta di istruttoria- preliminarmente, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 47, comma
1., d.lgs. n. 546/1992- e ancora preliminarmente, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto accertamento atto nr. 17 del 16.05.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 principale, per violazione dei principi generali dell'azione amministrativa endoprocedimentale e carenza assoluta di istruttoria diritti fondamentali del contribuente- annullare l'atto comunque per omessa o insufficiente motivazione;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, 17 del 16.05.2025 CANONE
UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 di fatto e di diritto della pretesa impositiva;
- in via gradata, annullare quantomeno le sanzioni comminate dal Comune che è incorso in decadenza;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. , per mancanza dei presupposti lare quantomeno le sanzioni comminate dal
Comune che è incorso in con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la resistente: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte adita voglia, ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa e respinta, rigettare le domande di parte ricorrente per le ragioni esposte, con pagamento in favore del sottoscritto esponente, che si dichiara antistatario, di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Società_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 542,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022, oltre sanzioni ed accessori.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Deduceva inoltre: il difetto di motivazione dell'atto, per mancata indicazione puntuale delle modalità e dei criteri di determinazione della superficie imponibile;
l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che le insegne non integrassero pubblicità rilevante ai fini del canone ovvero che la superficie complessiva fosse inferiore alla soglia di esenzione;
l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio la SO.GE.S. S.p.A., quale concessionaria del Comune, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente eccepiva l'inapplicabilità dell'art.
6-bis, sostenendo che l'atto rientrasse tra quelli esclusi dal contraddittorio preventivo in quanto riconducibile agli accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali. Richiamava il D.M. 24 aprile 2024 e la deliberazione comunale attuativa, deducendo che l'avviso fosse stato emesso sulla base di rilievi standardizzati e attività di controllo riconducibili a tipologie escluse dall'obbligo di preventiva interlocuzione.
Nel merito, la resistente sosteneva la piena legittimità dell'atto, affermando che le insegne rilevate svolgessero funzione pubblicitaria e che la superficie complessiva superasse il limite di esenzione.
Acquisita la documentazione prodotta, la controversia è stata decisa all'esito della trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione al motivo concernente la violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000.
L'art.
6-bis dello Statuto del contribuente prevede che gli atti autonomamente impugnabili recanti una pretesa impositiva siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le ipotesi di esclusione individuate dal comma 2 e dal D.M. 24 aprile 2024.
Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale, ossia quelli derivanti da mera elaborazione di dati già nella disponibilità dell'Amministrazione, privi di valutazioni tecniche o discrezionali.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'avviso di accertamento è stato preceduto da sopralluogo con rilevazione diretta delle insegne, misurazione delle superfici e acquisizione di documentazione fotografica.
L'attività svolta non si è limitata ad un incrocio di dati dichiarativi o contabili, ma ha comportato un accertamento materiale in loco;
una valutazione della natura pubblicitaria delle insegne;
una determinazione della superficie rilevante ai fini impositivi.
Tale attività implica un apprezzamento tecnico e discrezionale incompatibile con la nozione di atto automatizzato delineata dal D.M. 24 aprile 2024.
Accertata la natura non automatizzata dell'atto, trova applicazione la regola generale dell'art.
6-bis.
È pacifico che non sia stato instaurato alcun contraddittorio preventivo, né sia stata comunicata alla contribuente la risultanza dell'attività istruttoria prima dell'emissione dell'atto definitivo.
La norma prevede espressamente l'annullabilità dell'atto in caso di omissione del contraddittorio. La partecipazione difensiva in sede contenziosa non è idonea a sanare la violazione, trattandosi di garanzia procedimentale che deve precedere l'adozione dell'atto impositivo.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato, con il conseguente accoglimento del ricorso.
L'accoglimento del motivo preliminare assorbe le ulteriori censure di merito.
Data la particolarità della fattispecie affrontata sussistono le ragioni per compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- dichiara le spese del procedimento compensate.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano