Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4526 del 2022, proposto da
AL MARRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA, COMMSSARIO AD ACTA NOMINATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della comunicazione di diniego definitivo prot. N. 284 dell'08.06.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza di PdC prodotta dal Sig. SQ ON in data 30.04.2020 prot. N. 5648; b) della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, contenente preavviso di rigetto della richiesta di PdC indicata alla lett. a che precede prot. N. 472 del 24.05.2022; c) della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 contenente preavviso di rigetto dell'istanza di PdC indicata alla lett. a che precede prot. N. 276 del 09.05.2022; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ed, in particolare, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 del Responsabile dell'U.T. del Comune di Monte di Procida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa TA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento emesso dal Comune di Monte di Procida prot. n. 284 dell’8 giugno 2022 con cui è stata denegata l’istanza di permesso di costruire proposta dal ricorrente in relazione ad un fabbricato ad uso residenziale, sito in Via San Martino n.7, indicato in catasto al Foglio4, particelle 182 e 186, ricadente in “ Area VI ” del PRG e in zona “ P.I. Protezione Integrale ” del Piano Territoriale dei Campi Flegrei.
2. La vicenda amministrativa presupposta può essere così sinteticamente ricostruita.
Con istanza del 30 aprile 2020, prot. 5642, il ricorrente, unitamente al coniuge comproprietario, richiedeva di Permesso di costruire C con autorizzazione paesistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 31/2017.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica veniva trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi per l’Area Metropolitana di Napoli, con atto prot. 11662 del 23 agosto 2020.
Considerato il lungo lasso di tempo intercorso senza l’adozione di un formale provvedimento, il ricorrente richiedeva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 delle L.R. Campania 19/2001, alla Città Metropolitana di Napoli di nominare un Commissario ad Acta che si sostituisse all’Amministrazione Comunale inerte ed inadempiente.
In data 18 marzo 2022, con provvedimento prot. n. 4472, il Dirigente l’U.T. del Comune di Monte di Procida trasmetteva al ricorrente preavviso di rigetto, ex art. 10 bis legge 241/1990 (poi seguito dal diniego definitivo) fondato sulla considerazione che il permesso di costruire non poteva essere rilasciato giacché la costruzione di proprietà dei coniugi era interessata da preesistenti abusi edilizi, già oggetto di provvedimenti sanzionatori, in particolare delle ordinanze nn. 32 e 33 del 2009.
Il commissario ad acta nominato, con nuovo provvedimento ex art. 10 bis , prot. 278 del 9 maggio 2022, richiamando le considerazioni contenute nella predetta nota prot. 4472, comunicava, il mancato accoglimento dell’istanza a causa di opere abusive pregresse.
In sede di controdeduzioni il ricorrente richiedeva il rilascio di copia delle ordinanze nn. 32 e 33 del 2009 onde compiutamente partecipare al contraddittorio procedimentale. Evidenziava inoltre che con sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Pozzuoli n. 6044/2013 era stato accertato che gli abusi erano risalenti ad un momento al 1967 e precedente l’acquisto della proprietà da parte dei coniugi (risalente al 2006).
Con nuova comunicazione del 24 maggio 2022 il commissario ad acta precisando di non volere riscontrare favorevolmente la richiesta di consegna di copia degli atti avanzata dal ricorrente, osservando che le ordinanze benché notificate tredici anni prima, erano comunque nella disponibilità del ricorrente, che avrebbe potuto, comunque, presentare istanza di accesso agli atti, ex art. 22 e ss. legge 241/1990, confermava la volontà di denegare il richiesto permesso di costruire, concedendo termine per ulteriori controdeduzioni.
Con provvedimento dell’08 giugno 2022, oggetto della presente impugnativa, il commissario ad acta, rigettava definitivamente la richiesta di permesso di costruire.
3. Il ricorso è affidato a plurime doglianze con le quali il ricorrente contesta:
“i. violazione dell’art. 10 bis l. 07.08.90 n. 241. violazione del giusto procedimento di legge. difetto assoluto di motivazione. travisamento dei fatti. eccesso di potere per illogicita’ e contraddittorieta’ dell’azione amministrativa. violazione del principio del non aggravamento dell’azione amministrativa .” in relazione alla motivazione operata dal Comune unicamente per relationem facendo riferimento alle ordinanze nn. 32 e 33 pur non mettendole mai a disposizione del ricorrente;
“ii. ulteriore violazione dell’art. 10 bis l. 07.08.90 n. 241. violazione del giusto procedimento di legge. difetto di istruttoria. difetto assoluto di motivazione.” per aver omesso la corretta valutazione delle risultanze del giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione, che invece andrebbero nel senso della legittimità dell’opera da ascriversi ad una realizzazione di epoca anteriore al 1967;
“ iii. ulteriore violazione dell’art.10 bis l. 07.08.90 n. 241. difetto di istruttoria. violazione delle norme tecniche. travisamento dei fatti. erroneita’ della motivazione. inesistenza dei presupposti per il rigetto della richista di pdc .” per non aver il Comune tenuto in considerazione che gli effetti del provvedimento prot. 1223 del 31 agosto 1998 di autorizzazione al risanamento conservativo (spicconatura intonaci, rinforzo mura perimetrale mediante cuci e scuci, vani) confermerebbero la legittimità dell’opera.
4. Il Comune di Monte di Procida e la Città Metropolitana di Napoli, regolarmente citati, non sono costituiti.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto sulla base della fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sia destinato a produrre effetti diretti, non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ma ha pieno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell’art. 10 lett. b) legge 241/1990 , e ciò in quanto l'istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma quale strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l'amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti.
Com’è noto, il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme sull’accesso ai documenti (cd. accesso procedimentale) è proprio strumentale all’esercizio di presentare memorie e documenti al fine di incidere sull’assetto sostanziale definito con provvedimento finale.
Nella specie, la mancata messa a disposizione da parte del Commissario Ad Acta (in particolare nell’atto 24 maggio 2022) delle ordinanze nn. 32 e 33, pur richieste dal ricorrente e poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego del permesso di costruire, oltre ad aver costituito un comportamento contrario alla buona fede che deve necessariamente improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha inciso sull’adeguato momento di confronto endoprocedimentale che integra la violazione del contraddittorio dedotta.
Né vale ad escludere una tale violazione la paventata necessità che il ricorrente azionasse la pretesa ostensiva mediante autonoma e apposita istanza da formularsi ai sensi dell’art. 22 e ss. legge 241/1990 inverando una tale prospettazione una forma di aggravamento procedimentale vietata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 241/1990.
7. Il ricorso va quindi accolto in relazione all’assorbente primo motivo, con annullamento dell’atto gravato e assorbimento di ogni altra censura e/o questione.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Monte Procida al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 2000,00, ed al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA TA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA PP | LA TA |
IL SEGRETARIO