CASS
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2024, n. 47309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47309 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA ON AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giovanni Rambaldi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47309 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/04/2024, il Tribunale di Trento rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ON AN avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Trento in data 04/04/2024. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 253 e 324 cod.proc.pen. per omessa indicazione dell'oggetto del sequestro ed omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità. Argomenta che erroneamente il Tribunale del riesame aveva disatteso l'eccezione difensiva avente ad oggetto la genericità dell'oggetto del sequestro ed il difetto del nesso di pertinenzialità, in quanto il riferimento al documentazione (tecnica commerciale, bancaria, giuridica, fiscale, amministrativa, societaria) non specificava le res da vincolare ed il mero richiamo al genus e, cioè, ad un'intera categoria di beni, non esprimeva alcun nucleo selettivo preventivo ed impediva il controllo sul nesso di pertinenzialità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275 cod.proc.pen. con riferimento ai principi di proporzionalità, adeguatezza e stretta necessità. Argomenta che il sequestro aveva riguardato, indiscriminatamente, tutto il materiale telematico presente nei dispositivi nella disponibilità dell'indagato, compreso un tablet del figlio, senza che fosse indicato alcun criterio di selezione del materiale nè la relativa modalità operativa;
erroneamente il Tribunale aveva disatteso la relativa eccezione difensiva, non tenendo conto che il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per una adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale e che, con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, impone che il vincolo sia ab origine commisurato e parametrato quantitativamente e qualitativamente alla specifica finalità probatoria enunciata nel decreto di sequestro;
il canone di proporzionalità impone una specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio, tanto più nel caso in cui , come nella specie, oggetto del vincolo reale siano una pluralità di supporti informatici, che possono contenere una massa di informazioni variegate, estranee all'ipotesi accusatoria e rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza personale dell'indagato; nella specie, la mancata indicazione di criteri di selezione, rilevanza e pertinenza del materiale, rendeva il vincolo nel suo complesso ingiustificato per 2 difetto di proporzionalità, già al momento della sua adozione;
non sanava la violazione di legge e non era, condivisibile la motivazione del Tribunale che evidenziava la connessione evidente tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 253 cod.proc.pen. Argomenta che le finalità probatorie non erano state enunciate dalla Procura nè in seno al decreto di sequestro nè nel corso dell'udienza del 23.4.2024; contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza impugnata, le finalità probatorie erano evanescenti nel decreto e tali erano rimaste all'esito del contraddittorio in udienza, palesandosi in tal modo il carattere meramente esplorativo del sequestro. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 234 e 253 cod.proc.pen., in relazione al disposto della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, nella interpolazione della Corte di Giustizia (Corte giust. UE, Grande sezione, C-746/18, 2.3.2021, HK c Prokuratuur), che impone un obbligo di interpretazione comunitariamente conforme della normativa nazionale. Espone che in sede di riesame la difesa del ricorrente aveva contestato la legittimità dell'operazione di sequestro della corrispondenza elettronica (telefonica e telematica) per l'assenza della preventiva autorizzazione giudiziale Il Tribunale del riesame erroneamente riteneva che la corrispondenza anche informatica rientra nel genus di documento in generale ex art. 234 cod.proc.pen. e ciò comporta la necessita di acquisizione con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, come nella specie, a seguito dell'iniziativa del Pubblico Ministero, senza che sia necessaria la previa autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari. Argomenta che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio osta ad una normativa nazionale che consenta all'Organo dell'Accusa di accedere ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini dell'istruttoria penale e che la Corte Costituzionale (sent 170/2023) ha affermato che l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.; da tanto discende l'illegittimità del il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario, da parte del pubblico ministero;
sollecita la valutazione della proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFEU, affinchè chiarisca se l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2202/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/136/CE osti ad una normativa nazionale che consenta all'Organo dell'Accusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un'Autorità giudiziaria terza, imparziale ed indipendente. Alle comunicazioni elettroniche (telefoniche e telematiche). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3 3. Il ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, assolutamente prevalente, in tema di sequestro probatorio, il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l'esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego (Sez.2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240; Sez.6, n. 39040 del 02/05/2013, Rv.256327 - 01; Sez.3, n. 45534 del 2023, non mass.; Sez.4, n. 954 del 2023, non mass.; Sez. 2, n. 898 del 2023, non mass.; Sez.2, n. 45275 del 2022, non mass.) Si è affermato che, in un caso siffatto, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. non costituisce il titolo del vincolo, il quale, invece, è da rinvenire esclusivamente nel decreto di convalida dell'attività della p.g. ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. In tal senso si esprime la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605-02: "Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame"). Nel caso, di mancata convalida, non è, dunque, esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare", mentre deve avanzarsi al P.M. istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, cod.proc.pen. con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego" (Sez.5, n. 5353 del 27/11/2014, dep.04/02/2015, Rv. 263027 - 01; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868-01). E si chiarito che "è illegittima un'eventuale decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, 4 l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame (Sez.5, n. 5353 del 27/11/2014, dep.04/02/2015, cit..). 3. Tale principio trova applicazione nella fattispecie, in esame, avendo il pubblico ministero disposto il sequestro probatorio della "documentazione tecnica, commerciale, bancaria giuridica, fiscale, amministrativa societaria ed ogni altro documento, anche contenuto su supporto informatico, ivi compresi apparati mobili, comunque denominata (di proprietà o comunque nella disponibilità dell'indagato) che comprovi le condotte delittuose degli indagati", rimettendo, in sostanza, attesa la evidente genericità ed ampiezza dell'espressione utilizzata, alla polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, la specifica individuazione delle res da sottoporre a vincolo reale. Ne consegue che non essendo intervenuto decreto di convalida dell'attività di p.g., non è ammissibile il riesame, essendo, invece, proponibile istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, cod.proc.pen. con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego, percorso "oppositivo", peraltro, pure azionato dal ricorrente ed in corso di definizione, alla luce della documentazione allegata al ricorso e di quanto dichiarato in sede di discussione dal difensore del ricorrente. 4. Il ricorso è, dunque, inammissibile, giacché inammissibile (ancorché tale inammissibilità non sia stata rilevata nel precedente grado) era l'istanza di riesame proposta avverso un provvedimento non censurabile con detto strumento di impugnazione. Ai sensi degli artt. 591, comma 4, cod. proc. pen. e 609, comma 2, cod.proc.pen, la inammissibilità non rilevata nel precedente grado, deve esser dichiarata in ogni stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di legittimità (cfr in fattispecie analoga, Sez.2, n.34244 del 2022, non mass.). 5. Restano assorbite le ulteriori censure proposte. 6. Deve evidenziarsi, infine, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez.3, n.42156 del 15/09/2021, Rv. 282461 - 01, che in motivazione ha richiamato il dictum di Cass. civ., Sez. U, n. 10107 del 16/04/2021, Rv. 661209 - 02, precisando che "trattasi, quest'ultima, di giurisprudenza che, sebbene espressione 5 di un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità civilistica, ben può essere applicata per identità di ratio anche nel parallelo giudizio di legittimità in sede penale, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha affermato, per quanto qui di interesse, che "l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi" (Corte giust. UE, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi S.p.A. c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). 7. Essendo il ricorso inammissibile, norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/11/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giovanni Rambaldi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47309 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/04/2024, il Tribunale di Trento rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ON AN avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Trento in data 04/04/2024. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 253 e 324 cod.proc.pen. per omessa indicazione dell'oggetto del sequestro ed omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità. Argomenta che erroneamente il Tribunale del riesame aveva disatteso l'eccezione difensiva avente ad oggetto la genericità dell'oggetto del sequestro ed il difetto del nesso di pertinenzialità, in quanto il riferimento al documentazione (tecnica commerciale, bancaria, giuridica, fiscale, amministrativa, societaria) non specificava le res da vincolare ed il mero richiamo al genus e, cioè, ad un'intera categoria di beni, non esprimeva alcun nucleo selettivo preventivo ed impediva il controllo sul nesso di pertinenzialità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275 cod.proc.pen. con riferimento ai principi di proporzionalità, adeguatezza e stretta necessità. Argomenta che il sequestro aveva riguardato, indiscriminatamente, tutto il materiale telematico presente nei dispositivi nella disponibilità dell'indagato, compreso un tablet del figlio, senza che fosse indicato alcun criterio di selezione del materiale nè la relativa modalità operativa;
erroneamente il Tribunale aveva disatteso la relativa eccezione difensiva, non tenendo conto che il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per una adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale e che, con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, impone che il vincolo sia ab origine commisurato e parametrato quantitativamente e qualitativamente alla specifica finalità probatoria enunciata nel decreto di sequestro;
il canone di proporzionalità impone una specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio, tanto più nel caso in cui , come nella specie, oggetto del vincolo reale siano una pluralità di supporti informatici, che possono contenere una massa di informazioni variegate, estranee all'ipotesi accusatoria e rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza personale dell'indagato; nella specie, la mancata indicazione di criteri di selezione, rilevanza e pertinenza del materiale, rendeva il vincolo nel suo complesso ingiustificato per 2 difetto di proporzionalità, già al momento della sua adozione;
non sanava la violazione di legge e non era, condivisibile la motivazione del Tribunale che evidenziava la connessione evidente tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 253 cod.proc.pen. Argomenta che le finalità probatorie non erano state enunciate dalla Procura nè in seno al decreto di sequestro nè nel corso dell'udienza del 23.4.2024; contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza impugnata, le finalità probatorie erano evanescenti nel decreto e tali erano rimaste all'esito del contraddittorio in udienza, palesandosi in tal modo il carattere meramente esplorativo del sequestro. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 234 e 253 cod.proc.pen., in relazione al disposto della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, nella interpolazione della Corte di Giustizia (Corte giust. UE, Grande sezione, C-746/18, 2.3.2021, HK c Prokuratuur), che impone un obbligo di interpretazione comunitariamente conforme della normativa nazionale. Espone che in sede di riesame la difesa del ricorrente aveva contestato la legittimità dell'operazione di sequestro della corrispondenza elettronica (telefonica e telematica) per l'assenza della preventiva autorizzazione giudiziale Il Tribunale del riesame erroneamente riteneva che la corrispondenza anche informatica rientra nel genus di documento in generale ex art. 234 cod.proc.pen. e ciò comporta la necessita di acquisizione con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, come nella specie, a seguito dell'iniziativa del Pubblico Ministero, senza che sia necessaria la previa autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari. Argomenta che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio osta ad una normativa nazionale che consenta all'Organo dell'Accusa di accedere ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini dell'istruttoria penale e che la Corte Costituzionale (sent 170/2023) ha affermato che l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.; da tanto discende l'illegittimità del il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario, da parte del pubblico ministero;
sollecita la valutazione della proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFEU, affinchè chiarisca se l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2202/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/136/CE osti ad una normativa nazionale che consenta all'Organo dell'Accusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un'Autorità giudiziaria terza, imparziale ed indipendente. Alle comunicazioni elettroniche (telefoniche e telematiche). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3 3. Il ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, assolutamente prevalente, in tema di sequestro probatorio, il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l'esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego (Sez.2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01; Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240; Sez.6, n. 39040 del 02/05/2013, Rv.256327 - 01; Sez.3, n. 45534 del 2023, non mass.; Sez.4, n. 954 del 2023, non mass.; Sez. 2, n. 898 del 2023, non mass.; Sez.2, n. 45275 del 2022, non mass.) Si è affermato che, in un caso siffatto, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. non costituisce il titolo del vincolo, il quale, invece, è da rinvenire esclusivamente nel decreto di convalida dell'attività della p.g. ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. In tal senso si esprime la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605-02: "Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame"). Nel caso, di mancata convalida, non è, dunque, esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare", mentre deve avanzarsi al P.M. istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, cod.proc.pen. con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego" (Sez.5, n. 5353 del 27/11/2014, dep.04/02/2015, Rv. 263027 - 01; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868-01). E si chiarito che "è illegittima un'eventuale decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, 4 l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame (Sez.5, n. 5353 del 27/11/2014, dep.04/02/2015, cit..). 3. Tale principio trova applicazione nella fattispecie, in esame, avendo il pubblico ministero disposto il sequestro probatorio della "documentazione tecnica, commerciale, bancaria giuridica, fiscale, amministrativa societaria ed ogni altro documento, anche contenuto su supporto informatico, ivi compresi apparati mobili, comunque denominata (di proprietà o comunque nella disponibilità dell'indagato) che comprovi le condotte delittuose degli indagati", rimettendo, in sostanza, attesa la evidente genericità ed ampiezza dell'espressione utilizzata, alla polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, la specifica individuazione delle res da sottoporre a vincolo reale. Ne consegue che non essendo intervenuto decreto di convalida dell'attività di p.g., non è ammissibile il riesame, essendo, invece, proponibile istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, cod.proc.pen. con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego, percorso "oppositivo", peraltro, pure azionato dal ricorrente ed in corso di definizione, alla luce della documentazione allegata al ricorso e di quanto dichiarato in sede di discussione dal difensore del ricorrente. 4. Il ricorso è, dunque, inammissibile, giacché inammissibile (ancorché tale inammissibilità non sia stata rilevata nel precedente grado) era l'istanza di riesame proposta avverso un provvedimento non censurabile con detto strumento di impugnazione. Ai sensi degli artt. 591, comma 4, cod. proc. pen. e 609, comma 2, cod.proc.pen, la inammissibilità non rilevata nel precedente grado, deve esser dichiarata in ogni stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di legittimità (cfr in fattispecie analoga, Sez.2, n.34244 del 2022, non mass.). 5. Restano assorbite le ulteriori censure proposte. 6. Deve evidenziarsi, infine, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez.3, n.42156 del 15/09/2021, Rv. 282461 - 01, che in motivazione ha richiamato il dictum di Cass. civ., Sez. U, n. 10107 del 16/04/2021, Rv. 661209 - 02, precisando che "trattasi, quest'ultima, di giurisprudenza che, sebbene espressione 5 di un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità civilistica, ben può essere applicata per identità di ratio anche nel parallelo giudizio di legittimità in sede penale, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha affermato, per quanto qui di interesse, che "l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi" (Corte giust. UE, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi S.p.A. c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). 7. Essendo il ricorso inammissibile, norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/11/2024